Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1806.
(Stima).
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
(Stima).
Se la cosa e' stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento e' a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
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- 1. Il comodato della casa familiareAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2021 · 94.97265
Giurisprudenza • 33
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- art. 1806 c.c.·
- inammissibilità prove tardive·
- diligenza del buon padre di famiglia·
- comodato d'uso·
- perimento del bene·
- risarcimento danni·
- responsabilità del comodatario·
- perdita del bene·
- onere della prova·
- art. 1805 c.c.