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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 marzo
2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1921/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Roberto e Parte_1 C.F._1
Luca Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al C.so V. Emanuele n. 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e
Gianluca Tellone ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co.6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.3024/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dello stato di invalidità ai fini del riconoscimento del diritto CP_ all'accompagnamento. si è costituito.
L'opposizione va rigettata.
Il Ctu della fase dello Atp ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
Malattia da cristalli di idrossiapatite. Pregressi episodi sincopali in portatrice di loop recorder. Poliartrosi in moderato eccesso ponderale. Depressione reattiva lieve. Esiti
1 chirurgici di pregressa tiroidectomia, isterectomia, gastroenterostomia. Tanto, nella valutazione del Ctu, non determina l'invalidità così come oggetto di domanda né la necessità di assistenza continua.
Parte ricorrente, richiamando una consulenza di parte, contesta la relazione medico- legale in quanto il sanitario incaricato non avrebbe correttamente valutato il complesso patologico esistente, in particolare la patologia cardiologica.
Il Giudice della presente fase di opposizione ha chiesto chiarimenti al consulente della fase dello Atp, valutando la nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Il Ctu descrive gli esiti della visita, e riferisce che la parte si presentava in condizioni di
“completa autonomia motoria e nei passaggi posturali, effettuati agevolmente, con appoggio monolaterale. Assenza di dispnea da sforzo o di esauribilità muscolare”.
Quanto alla patologia cardiovascolare, il Consulente riferisce che “la paziente appariva infatti in una situazione di completo compenso, vedi esame obiettivo, in assenza di qualunque segno suggestivo per scompenso”.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
La valutazione, ancorché effettata considerando ciascuna delle patologie accertate, riguarda inevitabilmente l'intero complesso patologico, che il Ctu esamina nella sua interezza.
La ricorrente, ancora, sostiene che le patologie accertate dal Ctu sarebbero state sottostimate, ma si tratta di affermazione che non trova riscontro nel preciso ed ampio argomentare, come detto, certo esaustivo, del consulente stesso.
In realtà, il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, valutate nei termini anzidetti, con specifica applicazione del calcolo riduzionistico e dei codici di cui al D.M
5 febbraio 1992.
La relazione di Ctu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che la patologia riscontrata andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
La relazione della CTU è, dunque, ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non
2 ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Segue il rigetto dell'opposizione. CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, spese che in base ai criteri di cui al DM 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#1.250#
(milleduecentocinquanta) per la presente fase ed €#1.200# per la fase dello ATP, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1921/2023 R.G.
CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, che Controparte_2
liquida nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) ed €#1.200# per la fase dello
ATP, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
Avellino, 20 marzo 2025
Il GdL dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 marzo
2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1921/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Roberto e Parte_1 C.F._1
Luca Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al C.so V. Emanuele n. 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e
Gianluca Tellone ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co.6 Cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc) iscritto al n.3024/2022. Insiste, quindi, per il riconoscimento dello stato di invalidità ai fini del riconoscimento del diritto CP_ all'accompagnamento. si è costituito.
L'opposizione va rigettata.
Il Ctu della fase dello Atp ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
Malattia da cristalli di idrossiapatite. Pregressi episodi sincopali in portatrice di loop recorder. Poliartrosi in moderato eccesso ponderale. Depressione reattiva lieve. Esiti
1 chirurgici di pregressa tiroidectomia, isterectomia, gastroenterostomia. Tanto, nella valutazione del Ctu, non determina l'invalidità così come oggetto di domanda né la necessità di assistenza continua.
Parte ricorrente, richiamando una consulenza di parte, contesta la relazione medico- legale in quanto il sanitario incaricato non avrebbe correttamente valutato il complesso patologico esistente, in particolare la patologia cardiologica.
Il Giudice della presente fase di opposizione ha chiesto chiarimenti al consulente della fase dello Atp, valutando la nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Il Ctu descrive gli esiti della visita, e riferisce che la parte si presentava in condizioni di
“completa autonomia motoria e nei passaggi posturali, effettuati agevolmente, con appoggio monolaterale. Assenza di dispnea da sforzo o di esauribilità muscolare”.
Quanto alla patologia cardiovascolare, il Consulente riferisce che “la paziente appariva infatti in una situazione di completo compenso, vedi esame obiettivo, in assenza di qualunque segno suggestivo per scompenso”.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno sulle condizioni del ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
La valutazione, ancorché effettata considerando ciascuna delle patologie accertate, riguarda inevitabilmente l'intero complesso patologico, che il Ctu esamina nella sua interezza.
La ricorrente, ancora, sostiene che le patologie accertate dal Ctu sarebbero state sottostimate, ma si tratta di affermazione che non trova riscontro nel preciso ed ampio argomentare, come detto, certo esaustivo, del consulente stesso.
In realtà, il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, valutate nei termini anzidetti, con specifica applicazione del calcolo riduzionistico e dei codici di cui al D.M
5 febbraio 1992.
La relazione di Ctu non si sostanzia, quindi, in una mera elencazione di patologie, ed il fatto che la patologia riscontrata andrebbe valutata in termini di maggiore gravità rispetto a quanto fatto dal CTU è una affermazione che non trova riscontri, e che non si condivide.
La relazione della CTU è, dunque, ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non
2 ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
Segue il rigetto dell'opposizione. CP_ Parte ricorrente va condannata al pagamento a favore di delle spese di lite, spese che in base ai criteri di cui al DM 147/2022 vanno liquidate nella somma di €#1.250#
(milleduecentocinquanta) per la presente fase ed €#1.200# per la fase dello ATP, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1921/2023 R.G.
CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, che Controparte_2
liquida nella somma di €#1.250# (milleduecentocinquanta) ed €#1.200# per la fase dello
ATP, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili,
Avellino, 20 marzo 2025
Il GdL dott. Ciro LUCE
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