Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 864/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 864/2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINA SERINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
E nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE RICCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/06/2025; il P.M. in sede, con atto del 18/06/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 02/04/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, a decorrere dall'anno 2015 e che da tale relazione sono nati i figli
(10/07/2017) e (23.12.2019), regolarmente riconosciuti da entrambi i Per_1 Per_2 genitori;
hanno dedotto che la residenza familiare è stata stabilita dapprima, dal 2016, in San
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successivamente, dal 2018 al 2022, in San
Giorgio del Sannio (BN) alla via A. Moro e dal 2022 al 2024 alla Via Bosco San Giorgio presso i genitori del SI. ; hanno ulteriormente dedotto che è CP_1 Controparte_1 imprenditore e che, a causa del venir meno dei presupposti a fondamento della vita di coppia e stante l'impossibilità di ricreare qualsivoglia unione spirituale e materiale, la coppia ha posto fine alla convivenza dal mese di settembre 2024, sicché si è trasferita, Parte_1 unitamente ai figli minori, presso l'abitazione dei propri genitori, comunque sita nel Comune di San Giorgio del Sannio (BN), impegnandosi a trasferirvi la propria residenza e quella dei minori.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate: A) affido dei figli minori e ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, nonché su eventuali spostamenti giornalieri. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Controparte_1 di tenere con sé i figli come segue
• Frequentazioni infrasettimanali
Il padre avrà con sé i figli la prima e la terza settimana del mese il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena.
La seconda e la quarta del mese il martedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena ed il fine settimana dal venerdì all' uscita di scuola sino alla domenica dopo cena.
Il padre, quando i minori staranno con lui, sia nei giorni infrasettimanali sia nel fine settimana, si occuperà di far svolgere i compiti scolastici regolarmente.
Nel periodo estivo i bambini oltre al tempo sopra stabilito potranno pernottare dal padre due giorni a settimana compatibilmente con gli impegni dello stesso. Tuttavia, considerato che il padre, genitore non collocatario, è costretto, per lavoro a restare fuori San Giorgio, questo potrà recuperare i giorni concordandosi a tempo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.
• periodo natalizio
2 Ad anni alterni i genitori staranno con i figli un anno il 24 e con l'altro genitore il 25 e 26, poi il 31 con uno e 1-2 gennaio con l'altro; A partire da Natale 2025, il 24 dicembre staranno con il padre, il 25e il 26 con la madre, il 31 dicembre staranno con la madre e 1 e 2 con il padre.
I giorni non espressamente descritti restano come da consueta turnazione, salvo ulteriori accordi tra le parti che potrebbero sopraggiungere.
• vacanze pasquali
I bambini trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di lunedì in albis con l'altro, a partire da Pasqua 2025 i bambini trascorreranno il giorno di Pasqua (20 aprile) con la madre e il giorno di lunedì in albis (21 aprile) con il padre con possibilità di pernottamento sino al martedì come da turnazione.
Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza dei figli presso l'uno o l'altro genitore.
• vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di 7 giorni sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, oppure 15 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, alternati con l'uno e con l'altro genitore.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo e il periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze entro e non oltre il 30/06 di ogni anno.
I compleanni e gli onomastici, nonché tutte le celebrazioni che riguardano i bambini, saranno trascorsi insieme, in caso di disaccordo in modo alternato.
La festa della mamma i bambini starano con la sig.ra quella del papà con il sig. Pt_1
. CP_1
I genitori sono consapevoli dell'importanza che i bambini mantengano rapporti significativi con le rispettive famiglie di provenienza e, pertanto in caso di impossibilità e/o difficoltà anche lavorativa dei genitori viene espressamente consentito ai familiari di poter stare con loro negli stessi orari e negli stessi periodi di spettanza.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
C) Il SI. a decorrere dal mese di febbraio 2025 si impegna a Controparte_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma omnicomprensiva di € 400,00 (euro 200, 00 cadauno), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
3 Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto, mediante bonifico intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 15 Parte_1 di ogni mese solare, alle seguenti coordinate bancarie [...].
D)Il SI. si obbliga al pagamento del 50% delle spese straordinarie di Controparte_1 cui al Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, cui entrambi i coniugi dovranno attenersi, previa autorizzazione delle stesse che potrà avvenire anche tramite mail, sms oppure whatsapp. Le stesse (spese straordinarie) saranno rimborsate, mese per mese, al genitore che le ha anticipate.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie da medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche c/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
E) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
4 F) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio, (scuola, cure, sport,) verrà presa in accordo tra i due genitori;
i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti al figlio.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Inoltre entrambi i genitori si impegnano a non postare sui social network immagini e fotografie ritraenti i figli minori fino al compimento di quattordici anni da parte degli stessi, riconoscendo che è necessario il preventivo ed esplicito consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione delle stesse.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
H) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
All'udienza del 06/06/2025, le parti hanno precisato di voler “modificare il punto c dell'accordo nel senso che l'importo dell'assegno di mantenimento per i minori che il padre dovrà versare è pari ad euro 500,00 mensili in luogo di euro 400,00 mensili” e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate, così come integrate all'udienza del 6.6.2025, non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi dei figli minori, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui l'affidamento e collocazione dei figli minori, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni necessarie previste dall'accordo di cui al ricorso congiunto
-come integrate all'udienza del 06/06/2025-, secondo quanto riportato in parte motiva;
5 2) PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
3) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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