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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG. N. 43905/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio n. 29, presso lo studio dell'avv.
Marilena Cardone che lo rappresenta e difende,
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, domiciliato presso i suoi
Uffici, in Roma – Via dei Portoghesi 12,
- resistente –
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, cittadino nigeriano, Parte_1
ha impugnato il decreto, emesso in data 13.06.2024 e notificato in data 26.09.2024, con il quale il Questore di Roma ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver vissuto in Nigeria e di essere scappato perché non vedeva un futuro;
di essere arrivato in Italia nel 2016, cercando di trovare diverse soluzioni per regolarizzarsi;
di aver già presentato domanda di protezione internazionale presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, procedura che si è conclusa con un provvedimento di rigetto;
tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione in
Corte di Appello, che ha confermato la decisione del precedente grado di impugnazione, respingendo l'appello; di aver sempre lavorato, dapprima in modo irregolare e poi, a partire dal 2022, con regolare contratto, riuscendo peraltro ad inviare delle somme di denaro anche ai propri familiari in Nigeria;
nel periodo trascorso in
Italia, ha anche imparato la lingua italiana;
in data 5.01.2023, ha presentato richiesta per il riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 comma 1 e 2 del d.lgs 286/98 presso la Questura di Roma, allegando prova della sua integrazione;
la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, investita dalla Questura, ha emesso parere negativo, ma nel provvedimento opposto non è stata indicata la data di emissione, né è stato allegato il parere;
la Commissione ha omesso di considerare la precedente fase di integrazione del ricorrente, che si trova in Italia da diverso tempo e lavora, con regolare contratto sin dal 2022; peraltro, il ricorrente non ha ricevuto alcun preavviso di rigetto che gli avrebbe invece consentito di integrare la sua istanza.
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo di: «1) In via preliminare: sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questura di Controparte_1
Roma - Commissione Territoriale per il riconoscimento dello “status di rifugiato” nei suoi confronti, ORDINANDO alla Questura di rilasciare il permesso provvisorio;
2)
Nel merito in via principale: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione speciale ex art. 19.T.U. Immigrazione, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, con ogni consequenziale statuizione, e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione speciale, concedendogli il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell' art. 19, del D.lgs. 286/98, dell'art. 28, comma 1, lett. d), del DPR n.
394/1999 ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. lgs. n. 25/2008».
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
2 Al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
Non trova applicazione, quindi, il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della precedente normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge.
La legge citata, n. 173/2020, ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente presentava richiesta di protezione internazionale la quale veniva respinta dalla Commissione Territoriale di
Roma il 23.11.2016; avverso tale provvedimento egli proponeva ricorso al Tribunale
Ordinario di Roma (RG N. 23034/2017), che emetteva un'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Contro l'ordinanza de quo, il ricorrente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4705/2020 del
05.10.2020. Successivamente, in data 05.01.2023, presentava una domanda reiterata
3 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che veniva respinta dalla Commissione territoriale di Roma in data 13.06.2024.
Le questioni poste a fondamento del rigetto della prima domanda non possono più essere esaminate, non avendo il ricorrente indicato ulteriori elementi, non potuti allegare in precedenza, a sostegno della fondatezza dell'istanza.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge un buon livello di integrazione del territorio nazionale.
Il ricorrente dimora in una abitazione unitamente ad altre due persone come risulta dal contratto di locazione e dalla ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione. Risultano, inoltre, in atti, lettera di assunzione con contratto a tempo determinato dal 14.02.2022 presso la Società con la qualifica di Controparte_2
operaio, relativa proroga contrattuale fino al 31.03.2022 e n. 1 busta paga relativa al mese di febbraio 2022; n. 14 buste paga (ott. 2023, gen., feb., mar., apr., mag., giu., lug., ago., sett., ott., nov., dic. 2024, gen. 2025) erogate dal datore di lavoro
[...]
, con qualifica di operaio a tempo pieno;
n. 2 rimesse di denaro del 20.08.2021 CP_3
e del 12.10.2021. Il ricorrente ha prodotto inoltre il passaporto, la carta di identità e la ricevuta di avvio del procedimento di variazione di indirizzo nel comune di Morlupo
(RM).
Rilevano, invero, il tempo trascorso in Italia, la capacità di autosostentarsi riuscendo anche ad inviare denaro alla sua famiglia, la presenza di buste paga attestanti un'attività lavorativa regolare, nonché l'aver trovato una soluzione abitativa. Tali elementi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Per_1
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda del 05.01.23, non si applica il d.l
4 n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che è solo nel presente giudizio che sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di nato il [...] in [...], del permesso Parte_1 di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carmela Magarò Dott.ssa Luciana Sangiovanni
5
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in epigrafe, promossa da nato il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio n. 29, presso lo studio dell'avv.
Marilena Cardone che lo rappresenta e difende,
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, domiciliato presso i suoi
Uffici, in Roma – Via dei Portoghesi 12,
- resistente –
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, cittadino nigeriano, Parte_1
ha impugnato il decreto, emesso in data 13.06.2024 e notificato in data 26.09.2024, con il quale il Questore di Roma ha rigettato, su parere conforme della Commissione territoriale, la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. Il ricorrente, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver vissuto in Nigeria e di essere scappato perché non vedeva un futuro;
di essere arrivato in Italia nel 2016, cercando di trovare diverse soluzioni per regolarizzarsi;
di aver già presentato domanda di protezione internazionale presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, procedura che si è conclusa con un provvedimento di rigetto;
tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione in
Corte di Appello, che ha confermato la decisione del precedente grado di impugnazione, respingendo l'appello; di aver sempre lavorato, dapprima in modo irregolare e poi, a partire dal 2022, con regolare contratto, riuscendo peraltro ad inviare delle somme di denaro anche ai propri familiari in Nigeria;
nel periodo trascorso in
Italia, ha anche imparato la lingua italiana;
in data 5.01.2023, ha presentato richiesta per il riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 comma 1 e 2 del d.lgs 286/98 presso la Questura di Roma, allegando prova della sua integrazione;
la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, investita dalla Questura, ha emesso parere negativo, ma nel provvedimento opposto non è stata indicata la data di emissione, né è stato allegato il parere;
la Commissione ha omesso di considerare la precedente fase di integrazione del ricorrente, che si trova in Italia da diverso tempo e lavora, con regolare contratto sin dal 2022; peraltro, il ricorrente non ha ricevuto alcun preavviso di rigetto che gli avrebbe invece consentito di integrare la sua istanza.
Ha precisato le sue conclusioni chiedendo di: «1) In via preliminare: sospendere con effetto immediato l'efficacia del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questura di Controparte_1
Roma - Commissione Territoriale per il riconoscimento dello “status di rifugiato” nei suoi confronti, ORDINANDO alla Questura di rilasciare il permesso provvisorio;
2)
Nel merito in via principale: annullare e per l'effetto revocare il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione speciale ex art. 19.T.U. Immigrazione, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, con ogni consequenziale statuizione, e per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione speciale, concedendogli il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell' art. 19, del D.lgs. 286/98, dell'art. 28, comma 1, lett. d), del DPR n.
394/1999 ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. lgs. n. 25/2008».
Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
2 Al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
Non trova applicazione, quindi, il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della precedente normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge.
La legge citata, n. 173/2020, ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma 6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1. Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü.
c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente presentava richiesta di protezione internazionale la quale veniva respinta dalla Commissione Territoriale di
Roma il 23.11.2016; avverso tale provvedimento egli proponeva ricorso al Tribunale
Ordinario di Roma (RG N. 23034/2017), che emetteva un'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Contro l'ordinanza de quo, il ricorrente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4705/2020 del
05.10.2020. Successivamente, in data 05.01.2023, presentava una domanda reiterata
3 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che veniva respinta dalla Commissione territoriale di Roma in data 13.06.2024.
Le questioni poste a fondamento del rigetto della prima domanda non possono più essere esaminate, non avendo il ricorrente indicato ulteriori elementi, non potuti allegare in precedenza, a sostegno della fondatezza dell'istanza.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, emerge un buon livello di integrazione del territorio nazionale.
Il ricorrente dimora in una abitazione unitamente ad altre due persone come risulta dal contratto di locazione e dalla ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione. Risultano, inoltre, in atti, lettera di assunzione con contratto a tempo determinato dal 14.02.2022 presso la Società con la qualifica di Controparte_2
operaio, relativa proroga contrattuale fino al 31.03.2022 e n. 1 busta paga relativa al mese di febbraio 2022; n. 14 buste paga (ott. 2023, gen., feb., mar., apr., mag., giu., lug., ago., sett., ott., nov., dic. 2024, gen. 2025) erogate dal datore di lavoro
[...]
, con qualifica di operaio a tempo pieno;
n. 2 rimesse di denaro del 20.08.2021 CP_3
e del 12.10.2021. Il ricorrente ha prodotto inoltre il passaporto, la carta di identità e la ricevuta di avvio del procedimento di variazione di indirizzo nel comune di Morlupo
(RM).
Rilevano, invero, il tempo trascorso in Italia, la capacità di autosostentarsi riuscendo anche ad inviare denaro alla sua famiglia, la presenza di buste paga attestanti un'attività lavorativa regolare, nonché l'aver trovato una soluzione abitativa. Tali elementi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. Per_1
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero emerso nel presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale, in considerazione della data della domanda del 05.01.23, non si applica il d.l
4 n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n° 50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che è solo nel presente giudizio che sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di nato il [...] in [...], del permesso Parte_1 di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.3.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carmela Magarò Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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