Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01663/2025REG.PROV.COLL.
N. 08652/2023 REG.RIC.
N. 08473/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2023, proposto da
Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC S.S., IA AU e UC AU, rappresentati e difesi dall'avvocato Ester ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 8473 del 2023, proposto da
GE - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in OM, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
IA AU, UC AU, Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC S.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Ester ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 286/2023.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ester ON e OR IG;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’azienda agricola parte appellante ha impugnato: - l’intimazione di pagamento 06420219000154884/000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 1.073.405,37 in riferimento alla Cartella AG n. 30020150000008255000 (nuovo numero di riferimento 06420207150095591000) inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per la campagne lattiere del 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 e notificata in data 16.03.2015; - l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008592 60/000 con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 1.074.949,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001; l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008594 62/000 con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 1.074.949,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001; - l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi della procedura esecutiva n. 06484202100000017001 ricevuto il 29 novembre 2021; - il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del DL n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019.
2 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha rilevato che “la presupposta cartella di pagamento del 2015, che riguarda tutte le campagne in contestazione, non risulta impugnata. Questo non ne impedisce la disapplicazione, in osservanza del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE. Tuttavia, la disapplicazione sarebbe irrilevante per le campagne 1997-1998 e 1998-1999, coperte da giudicato di merito sfavorevole al produttore ”. Pertanto, per il Tar è possibile disapplicare l’atto presupposto non impugnato solo in relazione alla campagna 2000-2001, per consentire il ricalcolo del prelievo supplementare riferito a tale annata secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Di conseguenza: ha accolto il ricorso limitatamente alla campagna 2000/2001; lo ha respinto per le campagne 1997/1998 e 1998/1999; ha respinto la domanda risarcitoria.
3 – Parte ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4 – Avverso la stessa sentenza ha proposto appello anche GE (n. 8473/2023), contestando l’accoglimento parziale del ricorso in riferimento alla campagna 2000/2001.
Trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza i due ricorsi in appello vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 del c.p.a..
5 – In ordine logico appare prioritario esaminare l’appello dell’Azienda agricola dove eccepisce in via preliminare l’intervenuta prescrizione del debito, in quanto potenzialmente idonea ad assorbire ogni altra questione.
Con il primo motivo di appello, questa lamenta il “ Difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il II motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa di GE ”.
Il Tar ha rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo che per i prelievi latte trova applicazione la prescrizione decennale e non il termine quadriennale di prescrizione ex art. 3, comma 1, Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.
5.1 - In via principale, l’appellante torna ad eccepire, l’intervenuta prescrizione quadriennale della pretesa di GE ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità con riferimento agli atti di accertamento, rispetto all’accertamento dei singoli prelievi.
In seguito all’entrata in vigore del regolamento relativo al finanziamento della PAC, ossia il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica ed è quindi equiparato alle “irregolarità” di cui al Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Se quindi il prelievo supplementare serve per finanziare gli aiuti comunitari ed è quindi equiparato, a tutti gli effetti, alle “irregolarità” di cui al Reg. (CE) n. 1988/1995, per il recupero del medesimo, stante la necessità di tutela dei primari interessi finanziari dell’Unione Europea, debbono trovare applicazione le norme di tale regolamento anche in materia di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo.
In caso di dubbi sull’applicazione dell’art. 3 del Reg. 2988/95 in materia di prelievi latte, per l’appellante si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione: “ se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali di effettività, della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento ”.
In via subordinata, l’appellante torna ad eccepire la prescrizione quinquennale, sia per il capitale che per gli interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, in via ancora subordinata, l’appellante afferma che, in ogni caso, sarebbe decorso anche il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c, in quanto nel corso del giudizio di primo grado GE non avrebbe dato prova dell’invio di alcun atto interruttivo entro il termine di prescrizione, decorrente dalla fine di ogni campagna agraria.
Il primo atto interruttivo della prescrizione (la notifica della cartella di pagamento) sarebbe avvenuto nel 2015, quando la prescrizione decennale era da considerarsi già maturata per ciascuna campagna.
Inoltre, nel giudizio di primo grado non sarebbe stato dimostrato l’invio di alcun atto al primo acquirente. Il Tar ha ritenuto che “ Il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti ”.
L’appellante nega che vi sia un vincolo di solidarietà fra produttore e acquirente e ad ogni modo sostiene che l’unica comunicazione che sarebbe stata inviata al primo acquirente è la comunicazione del prelievo avvenuta a fine di ogni campagna lattifera che è anche il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione.
5.2 - L’appellante censura la pronuncia, altresì, laddove sostiene che il giudizio di annullamento amministrativo iniziato dal presunto debitore impedisce la decorrenza del termine di prescrizione anche in assenza di alcuna domanda del creditore.
Al contrario, per l’appellante, ai sensi dell’art. 2945 c.c., l’interruzione del termine di prescrizione si avrebbe solo con la notificazione di un atto con il quale il creditore inizia un giudizio o con la domanda proposta dallo stesso nel corso del giudizio. La semplice costituzione di GE – convenuta nel giudizio – non potrebbe determinare, di per sé, l’effetto interruttivo della prescrizione.
5.3 – Infine, nella sentenza impugnata si osserva che “ non va trascurato il fatto che i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati in seguito alla sospensione dell’attività di riscossione nel periodo della pandemia (v. art. 68 comma 4-bis del DL 17 marzo 2020 n. 18). ”
Al riguardo, l’appellante precisa che il periodo di sospensione ex art. 68 del DL n.18/2020 decorreva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 poi prorogato sino al 31 agosto 2021, dunque, alla data dell’8 marzo 2020, si sarebbe già perfezionata la prescrizione della pretesa di GE anche qualora si volesse applicare il termine lungo di prescrizione.
6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’orientamento maggioritario ritiene applicabile in subiecta materia, quanto meno per la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2730, richiamate da Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
6.1 – Nello specifico, quanto alla dedotta applicabilità del Regolamento CE 2988/95, la Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316) ha già rilevato l’inconferenza delle relative disposizioni “ non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative ”… Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301)”.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, conformemente al precedente della Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), si può affermare che “la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione della questione discende dall’inconferenza del “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1, n. 7505995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative ”. Pertanto, l’irrilevanza discende dalla considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee ”.
La non rilevanza della questione esclude la necessità di procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto dall’appellante.
6.2 - Non va inoltre trascurato che i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati di ventiquattro mesi nel periodo della pandemia per i carichi affidati all’agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (v. art. 68 comma 4- bis del DL 17 marzo 2020 n. 18). Con riguardo al prelievo supplementare, questa proroga si somma alla sospensione della prescrizione dal 1 aprile al 15 luglio 2019, specificamente introdotta per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione (v. art. 8- quinquies comma 10- ter del DL 5/2009).
6.3 – Ciò precisato dal punto di vista giuridico, va dato atto che, con apposita relazione avanti il Tar, GE ha fornito le seguenti informazioni circa i ricorsi intrapresi dal produttore dopo le rituali comunicazioni di fine campagna, che si sono conclusi con le seguenti pronunce:
(a) con riferimento alle annate lattiere 1997/98 e 1998/99, il ricorso R.G. n. 13936/1999 innanzi al TA ZI OM (promosso dal primo acquirente società Latteria Sociale Fienili Società Agricola Cooperativa), si è concluso con decreto presidenziale di perenzione n. 4296/2011, depositato in data 11.07.2011;
(b) sempre con riferimento alle annate lattiere 1997/98 e 1998/99, il ricorso R.G. n. 14036/1999 innanzi al TA ZI OM (promosso da diversi produttori tra cui anche l’Azienda Agricola AU) si è concluso con sentenza n. 793/2015, depositata in data 19.01.2015; con tale sentenza il TA ha dichiarato improcedibile il ricorso (con riguardo ad altri produttori ricorrenti) e lo ha respinto con riguardo ad alcuni produttori tra cui l’Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC; tale sentenza è passata in giudicato nei confronti dell’Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC, poiché da questa non impugnata innanzi al Consiglio di Stato;
(c) con riferimento alle annate lattiere 1997/98 e 1998/99, la sentenza n. 212/2015, depositata in data 21.01.2015, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello presentato da diversi produttori (tra cui l’Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC) e, quindi, ha confermato la sentenza impugnata (TA ZI, con sentenza n. 3721 del 24 aprile 2012);
(d) sempre con riferimento alle annate lattiere 1997/98 e 1998/99, la sentenza n. 6562/2013, depositata in data 03.07.2013, con cui il Tar ZI OM ha respinto (rectius, ha solo parzialmente accolto limitatamente al conteggio degli interessi) il ricorso presentato da diversi produttori (tra cui l’Azienda Agricola AU Stefano, IA e UC); tale sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;
(e) con riferimento all’annata lattiera 2000/01, rileva il decreto presidenziale di perenzione n. 8788/2011, depositato in data 03.11.2011;
(f) con riferimento all’annata lattiera 2000/01, la sentenza n. 2044/2012 del 29.02.0212, a mezzo della quale il Tar ZI OM ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal primo acquirente, UR Società Cooperativa; tale sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;
(g) con riferimento all’annata lattiera 2000/01, rileva il decreto presidenziale di perenzione n. 11481/2011, depositato in data 19.11.2011, sul ricorso proposto dal primo acquirente, UR Società Cooperativa;
(h) prima delle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, l’AG ha notificato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000872 000 di data 12 febbraio 2019, parimenti riferita alle campagne 1997-1998, 1998-1999 e 2000-2001, e basata sulla cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 55/000 del 2015;
(i) contro l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000872 000 del 2019 l’azienda agricola ricorrente ha proposto impugnazione davanti al TA Brescia, mediante un ricorso collettivo e cumulativo. Il TA Brescia, con sentenza n. 1033 del 6 dicembre 2019 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6178 del 18 luglio 2022), ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo eterogenee le ragioni difensive riferibili a ciascun produttore;
(l) per quanto riguarda la compensazione del prelievo supplementare con gli aiuti PAC, le somme recuperate con questa procedura sono state contabilizzate e detratte dai debiti originari.
In riferimento all’idoneità dei giudizi aventi ad oggetto la pretesa sostanziale ad interrompere il corso della prescrizione va ricordato che il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., a prescindere dall’esito di tali giudizi, ha ricominciato a decorrere ex novo solo dalla definizione degli stessi, per cui, rispetto agli atti impugnati non può ritenersi decorso il termine di prescrizione ordinario decennale.
Sul punto, è sufficiente fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria.
In conseguenza della proposizione e della pendenza del ricorso non è possibile applicare l’istituto della prescrizione al credito dell'AG. Secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso, e non decorre nella pendenza del giudizio. Quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si mantiene per tutta la durata del processo, indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso, e in questo modo determina l’interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ( cfr . Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2022, n. 31259; Cass. civ., Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40845; Cass. civ., Sez. Lav., 29 luglio 2021, n. 21799).
Sul punto la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l'art. 2945, comma 3, c.c.” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
Tenendo conto del contenzioso sviluppatosi sugli atti presupposti relativi alla medesima posizione debitoria e della notifica di ulteriori intimazioni di pagamento, oltre che dei periodi di sospensione ex lege della riscossione coattiva, si ritiene che l’azienda agricola appellante e i soci della stessa non possano invocare la prescrizione del credito dell’AG.
6.4 – In ogni caso, a prescindere sia dalle considerazioni innanzi svolte, sia dal termine di prescrizione applicabile, che per gli interessi sulla debito relativo a ciascun prelievo potrebbe effettivamente essere quinquennale ( cfr . art. 2948, n. 4, del c.c.), risulta determinante il fatto che prima delle intimazioni di pagamento impugnate nel presente giudizio, l’AG ha notificato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000872 000 di data 12 febbraio 2019, parimenti riferita alle campagne 1997-1998, 1998-1999 e 2000-2001, e basata sulla cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 55/000 del 2015.
L’eventuale decorso della prescrizione, se già maturata a tale data, avrebbe dovuto essere eccepita attraverso l’impugnazione di tale atto. Tuttavia, per quel che è emerso, il ricorso contro l’intimazione di pagamento n. 547 02 2019 00000872 000 del 2019 è stato dichiarato inammissibile dal TA Brescia, con sentenza n. 1033 del 6 dicembre 2019 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6178 del 18 luglio 2022). Tale atto e la sottesa cartella si sono pertanto consolidati non potendosi eccepire nel presente giudizio la prescrizione maturata prima dell’emanazione di tali atti, ma solo quella maturata, tenuto conto delle considerazioni svolte innanzi, dopo la definizione del relativo giudizio.
Infatti, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
In senso analogo, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Corte Cass. n. 37259/2021).
7 - Con il secondo motivo di appello, l’azienda appellante lamenta “ Illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, carenza di motivazione per avere il Tar annullato solo una parte della cartella e non aver rilevato la unicità del ruolo”.
L’appellante sostiene che il ruolo n. 2015/01 portato dalla cartella presupposta all’intimazione, formato da GE e reso esecutivo il 19 febbraio 2015, è unico per tutti i prelievi 1997/98, 1998/99 e 2000/01.
Per l’effetto, dal momento che, nel caso di specie, il prelievo 2000/01 è stato annullato per illegittimità comunitaria con la sentenza impugnata, il TA avrebbe dovuto annullare tutto il ruolo portato nella cartella e nell’intimazione impugnata e non solo una parte. A seguito dell’annullamento di una parte del prelievo AG avrebbe dovuto emettere un nuovo ruolo.
8 - Il motivo è infondato per una duplice ragione.
In primo luogo, la censura risente logicamente della sorte dell’appello proposto da GE, il quale, per le ragioni di seguito spiegate, va accolto, privando conseguentemente di interesse la censura in esame.
In ogni caso, si osserva che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2505) ha già evidenziato “ La riconosciuta illegittimità solo parziale dell'intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l'annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell'amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell'atto impugnato), "il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l'importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi ”.
9 - Con il terzo motivo di appello, si lamenta “ Illegittimità, contraddittorietà, mancanza e carenza di motivazione, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il motivo II del ricorso di primo grado: “Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU ”.
Con il motivo sopra riportato l’azienda agricola contestata la nullità degli atti impugnati, poiché le norme attributive del potere di GE di effettuare il calcolo del prelievo sarebbero contrarie ai Regolamenti Comunitari, così come ormai definitivamente accertato dalla Corte di Giustizia con le sentenze rese nelle cause C- 348/19, C-46/18 e C-377/19.
L’appellante osserva che il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso relativamente alle campagne 1997/98 e 1998/99, ritenendo “ insuperabile la sentenza del Tar ZI n. 6562/2013 che ha dato origine a un giudicato di merito sull’obbligo di versare il prelievo supplementare …”, pertanto, per l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione dal momento che non ha preso in esame l’eccepita nullità dell’atto impugnato, rilevata con il motivo II del ricorso di primo grado, poiché adottato sulla base di una norma interna (attributiva del potere) incompatibile con il diritto comunitario la quale, quindi, deve essere disapplicata.
Secondo lìappellante, il contrasto tra una norma interna e un regolamento comunitario, avente efficacia diretta, comporta una declaratoria di nullità.
L’appellante sostiene che, in conseguenza alla pronuncia della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18, i cui principi sono stati confermati nella successive sentenze del 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e in causa C-377/19, sarebbe evidente che la normativa interna (ossia art. 1, comma 8, L. n. 118/99 e l’art. 1, comma 5, cit.), sulla base della quale è stata effettuata la compensazione nazionale per i primi periodi e di restituzione per gli ultimi periodi, contrasta con la norma comunitaria e, pertanto, deve essere disapplicata, anche d’ufficio, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati.
Ferma la nullità degli atti impugnati, l’appellante censura la pronuncia, altresì, laddove ha rigettato il II motivo di ricorso relativamente al prelievo 1997/98 e 1998/99, poiché ha rilevato l’esistenza di un giudicato sul prelievo che impedisce l’accoglimento del suddetto motivo.
Quanto statuito dal Tar sarebbe erroneo poiché con la sentenza n. 6562/2013 del Tar ZI, richiamata nella sentenza impugnata, è stato annullato un primo atto di accertamento del prelievo inviato al primo acquirente nel 1999. Nel 2002 è stato inviato, sempre al primo acquirente, una comunicazione di rettifica delle imputazioni del prelievo: comunicazione impugnata avanti al Tar ZI nel procedimento R.G. 7806/02, la cui udienza di discussione è fissata per il giorno 3.11.2023. Quindi, non vi è alcuna preclusione all’annullamento della intimazione per disapplicazione delle norme italiane incompatibili con i regolamenti comunitari.
Per l’appellante, AG non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i prelievi latte imputati agli allevatori italiani sulla base di un regime applicato in maniera incompatibile con il diritto UE e per il quale sarebbe già stata condannata per inadempimento.
L’appellante evidenzia anche che il provvedimento generale di compensazione nazionale 1997/1998 e 1998/1999 sarebbe stato annullato dal Consiglio di Stato con numerose sentenze ( ex multis Consiglio di Stato 3700/2022).
L’appellante ritiene che la sentenza impugnata meriti riforma anche in ragione del fatto che, in maniera del tutto contraddittoria, prima richiama correttamente le sentenze della Corte di Giustizia Khune e ER le quali, in presenza di determinate condizioni, ammettono la possibilità di adire l’autorità amministrativa perché questa ritorni sulla propria decisione ed adegui l’atto a quanto stabilito dai regolamenti comunitari, poi conclude dicendo che ciò non obbliga il Giudice a disapplicare le norme contrastanti con un regolamento comunitario. Infatti, a fronte di una sentenza passata in giudicato di ultima istanza fondata su una interpretazione errata del diritto comunitario, così come l’amministrazione sarebbe obbligata, in autotutela, a rimuovere l’atto non conforme al diritto comunitario (e in proposito si richiamano le sentenze della Corte di Giustizia Khune in causa C-453/04 e ER in causa C-2/06), così il Giudice adito avrebbe lo stesso diritto/obbligo di provvedere, se adito avverso l’atto in contrasto col diritto eurounitario.
9.1 – Giova esaminare in questa sede anche l’appello proposto di GE avverso il capo della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso in riferimento alla campagna 2000/2001.
Secondo l’appellante, il supposto vizio di violazione del diritto UE non è sempre e in ogni tempo deducibile/rilevabile d’ufficio, né concreta una nullità dell’atto; per converso, esso rappresentata un mero vizio di illegittimità, come tale non più rilevabile se non fatto tempestivamente valere con rituale impugnazione (al pari del vizio da violazione di legge domestica), e comunque non rilevabile gravando gli atti a valle dell’atto di accertamento del credito.
GE contesta inoltre il richiamo del Tar, ai fini del parziale accoglimento, alla giurisprudenza UE sull’autotutela cd. doverosa, dal momento che, in primo luogo, l’azienda agricola non ha mai proposto alcuna istanza di autotutela, difettando, quindi, il presupposto per discorrere di autotutela (doverosa o meno).
L’appellante rileva inoltre che in nessuna sentenza della Corte di Giustizia si è mai sancito il principio secondo cui il provvedimento amministrativo inoppugnabile irrispettoso del diritto dell’UE potrebbe essere disapplicato. Al contrario, la Corte di Giustizia ha più volte ribadito che:
- in linea di principio, l’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi è un corollario del principio di certezza del diritto, che è principio anche di rango eurounionale;
- il vizio di violazione del diritto UE può ben essere qualificato dallo Stato come lo desidera: il diritto UE non si spinge a imporre di qualificarlo come nullità piuttosto che annullabilità, fermo che deve poter essere fatto valere con un rimedio equivalente a quello concesso alla tutela delle situazioni domestiche, e comunque efficace.
10 - La censura proposta dall’Azienda agricola va rigettata. Deve invece essere accolto l’appello di GE per le ragioni di seguito esposte.
Appare risolutivo anche in questo caso il principio per cui, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. Trattandosi di un’intimazione di pagamento questo verrà poi travolto, laddove dovesse essere annullato l’atto che ha accertato il debito.
Avuto riguardo alle doglianze delle parti si osserva in ogni caso quanto segue.
La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati ”; cfr . anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “ la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato …”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando pertanto dal perimetro del presente giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ( cfr . Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea ( cfr . le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e OF La HE del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
11 – Per le ragioni esposte, l’appello dell’Azienda agricola va respinto. Deve invece essere accolto l’appello di GE. Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va integralmente rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello dell’azienda agricola e accoglie l’appello di GE, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna l’azienda agricola alla refusione delle spese di lite in favore di GE, che si liquidano in €6.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETAIO