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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 924/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. , (CF. ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1 quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Piero Nitolli ed elettivamente domiciliati presso tale difensore, in Genzano di Roma, Corso A. Gramsci n. 71, come in atti;
Attori e
in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Lomonaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, come in atti;
Convenuta e
(C.F. , a mezzo della sua procuratrice (P.IVA Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
), giusta procura per atto del notaio el 16.06.2015, rep. 43026, racc. 14242, P.IVA_3 Persona_1
a sua volta in persona del procuratore , come da procura per atto a rogito del Controparte_4 notaio del 16.06.2016, rep. 51999, racc. 16213, rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Persona_1
Tassone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, come in atti;
Convenuta Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2043 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19.12.2024 (per gli attori: “…conclusioni come da atto di citazione”; per la convenuta “…si riporta per le conclusioni alla comparsa Controparte_5 di costituzione e alle conclusioni ribadite nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per la convenuta
[...]
“…conclusioni come da comparsa di costituzione, ribadite poi nella memoria ex art. 183 co. 6 n. CP_3
1 c.p.c.”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la (nel Parte_1 Controparte_1 prosieguo solo “ , per brevità) hanno convenuto in giudizio il e la CP_1 Controparte_6 [...]
(da ora in avanti solo ”, per brevità), chiedendo: “…ogni contraria istanza, CP_3 CP_3
1 eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, previo accertamento che la responsabilità dell'evento dedotto in citazione, ex art. 2051 c.c. è imputabile alla e al CP_3 [...]
, dichiarare il diritto al risarcimento del danno patito dagli attori e, per l'effetto condannare gli Controparte_7 stessi convenuti, ciascuno per le proprie responsabilità e in solido tra loro ex art. 2055 c.c., all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, che allo stato si indicano: a) in Euro 14.137,72, a titolo di risarcimento del danno in favore del Sig. gestore dell'impianto di distribuzione carburante, Parte_1 così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, o di quella maggior o minor somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della verificazione del danno sino al soddisfo;
b) in euro 81.901,00 a titolo di risarcimento del danno in favore della in Parte_2 persona del L.R.p.t., proprietaria dell'impianto di distribuzione carburante così come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, o di quella maggior o minor somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento della verificazione del danno sino al soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Hanno esposto, in estrema sintesi: di essere rispettivamente, la la proprietaria del CP_1 distributore di carburanti sito a in piazza XX Settembre, e il l relativo gestore;
che CP_2 Pt_1 in data 11.12.2019 si è verificato il cedimento del manto stradale della suddetta piazza a causa della rottura delle condotte idrico-fognanti sottostanti e si è aperta una voragine proprio in prossimità del distributore di carburanti di proprietà e gestito dagli attori, in area prossima al punto in cui sono posizionati i serbatoi interrati utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, sicché, intervenuti sul posto i tecnici comunali e il personale , l'area antistante l'impianto è stata interdetta al CP_3 transito e si è provveduto al compimento delle opere di messa in sicurezza;
che, pertanto, l'impianto di proprietà e gestito dagli attori è stato chiuso ed è stato necessario anche porre in essere le operazioni funzionali alla chiusura delle valvole d'aspirazione del carburante, per poi asportare il gasolio residuo ivi presente, di circa 3.300 litri, e trasportarlo presso il deposito sito a CP_1
Genzano, alla via Cadore n. 2, mentre i serbatoi sono stati riempiti di acqua al fine di evitare eventuali contatti con sostanze infiammabili e/o fumi;
che, come richiesto dai responsabili , CP_3 la ha nominato, inoltre, un proprio tecnico, il geom. per assistere e CP_1 CP_8 sopraintendere a tutti i lavori di ripristino effettuati da tale società sull'area; che i lavori di riparazione sono stati ultimati da soltanto nella mattinata del 19.02.2020, sicché il distributore CP_3 di carburanti è stato riaperto nel pomeriggio di quel giorno, previa verifica, a mezzo di società incaricata, della tenuta di tutte le tubazioni di aspirazione;
che a causa dell'evento occorso la ha subìto, dunque, molteplici esborsi, atteso che la messa in sicurezza dell'impianto con lo CP_1 svuotamento e il trasporto del carburante presente nei serbatoi ha comportato l'impiego per una giornata intera di due dei suoi dipendenti e di un mezzo adibito al trasporto merce pericolosa di proprietà della società, per un costo interno che può quantificarsi in € 800,00 e, successivamente, i serbatoi sono stati riempiti dell'acqua che è stata trasportata presso l'impianto dall'impresa di autospurgo di al costo di € 222,00; che, inoltre, per la prestazione del geom. Persona_2 CP_8 la ha sostenuto un esborso di € 6.005,00, mentre per il rifacimento della gettata di cemento CP_1 con rete elettrosaldata sotto e sopra i tubi di benzina e la costruzione di un cunicolo con mattoni a fianco delle tubazioni e la riempitura con sabbia è stata versata alla ditta Bruno Costruzioni di Xhepa Bujar la somma di € 1.464,00, il tutto oltre alla necessaria attività di verifica di tenuta di tutte le tubazioni d'aspirazione e relativa certificazione effettuate all'esito del completamento dei lavori di da parte della per un costo di ulteriori € 1.952,00 e all'attività di svuotamento CP_3 Parte_3 dell'acqua dai pozzetti, quest'ultimo posto in essere dalla Idraulica Ulisse S.r.l. per un esborso sostenuto sempre dalla di € 2.196,00; che a tali esborsi a carico della per € 12.639,00 CP_1 CP_1 complessivi si sono aggiunti, poi, ulteriori danni, dal momento che l'impianto di distribuzione di carburanti è stato chiuso dal giorno dell'evento dell'11.12.2019 sino al 19.02.2020 e ciò ha comportato, per il corrispondente periodo, un mancato guadagno quantificabile in € 12.574,98 per il gestore e in € 59.262,00 per la proprietaria dell'impianto prendendo a riferimento le vendite di Pt_1
2 carburanti effettuate nello stesso periodo dell'anno precedente al sinistro, nonché un danno per la perdita della clientela registrata alla riapertura del distributore, essendovi stato un decremento delle vendite rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di € 1.562,74 per il gestore dell'impianto e € 10.000,00 per la che è interesse e diritto degli attori, ciascuno per quanto CP_1 sopra detto, ottenere il risarcimento dei danni patiti da parte della , essendo questa il soggetto CP_3 preposto alla manutenzione della rete idrica ed esercitando tale società un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico-fognanti, delle quali è obbligata ad effettuare un monitoraggio costante e la necessaria manutenzione;
che, al contempo, il nonostante fosse Controparte_6 al corrente della situazione del sottosuolo e dei rischi ad esso collegati, non ha mai preso le opportune cautele finalizzate a rafforzare il manto stradale della piazza, la quale è posta all'interno della perimetrazione del centro abitato, e ciò tenendo conto che già in data 11.11.2019, sempre nella medesima piazza XX Settembre, si era aperta una voragine che aveva inghiottito parte della rotatoria e inclinato il palo dell'illuminazione pubblica, costringendo la Polizia Locale a transennare l'area, con l'impegno degli interessati a mettere in campo azioni di prevenzione per evitare il ripetersi di simili episodi;
che, quindi, i convenuti devono ritenersi responsabili in via concorrente e solidale, ex art. 2055 c.c., per i danni patiti dagli attori e, per quanto sollecitati, gli stessi hanno provveduto soltanto ad eseguire i necessari lavori di ripristino, ma non hanno mai ristorato i pregiudizi subìti dal e dalla per la notevole contrazione della loro attività Pt_1 CP_1 commerciale e per le spese sopportate da tale società. Si è costituita in giudizio la chiedendo: “…Respinta ogni contraria deduzione Controparte_5 ed eccezione: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 rispetto alla domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiararne Controparte_9
l'estromissione dal presente giudizio;
2) in via di merito e principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) in ulteriore via di merito, principale e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, dichiarare in persona del Controparte_10 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma in Piazzale Ostiense n. 2, unica responsabile dell'evento per cui è causa e del risarcimento dei danni subiti da parte attrice”, in ogni caso con il favore delle spese.
Ha sostenuto tale convenuta, in estrema sintesi: che il sinistro per cui è causa è scaturito, per stessa ammissione degli attori, da un cedimento del manto stradale determinato esclusivamente da una rottura delle condotte idrico-fognanti sottostanti lo spazio ove è ubicato il distributore di carburanti e, considerato che al momento di tale cedimento e a tutt'oggi la rete idrica e fognaria del è gestita dalla in virtù di concessione d'uso sottoscritta il 24.05.2002, ne deriva che CP_6 CP_3 responsabile dell'accaduto e dei danni lamentati è unicamente tale società, nq. concessionaria;
che a nulla rileva, del resto, che il sia il proprietario della strada, atteso che la concessione in CP_6 uso alla della rete idrica e fognaria ha comportato il contestuale integrale accollo in capo alla CP_3 stessa della responsabilità per il loro stato ed è quest'ultima che deve considerarsi l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle domande attoree, tenuto conto che in virtù della convenzione sottoscritta compete ad l'esercizio di un effettivo e diretto potere di gestione del sistema CP_3 idrico-fognario, del quale è tenuta ad effettuare, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.S.I., la manutenzione anche straordinaria e l'adeguamento alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente;
che la pretesa esercitata dagli attori verso il ai sensi dell'art. 2051 c.c. è invece infondata, considerato che la responsabilità da CP_6 cose in custodia è esclusa in capo all'ente locale nelle ipotesi in cui vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, come è avvenuto nella fattispecie, avendo assunto la tutti CP_3 gli oneri relativi alle opere, agli impianti e alle canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatole nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano;
che inoltre, sia considerando la previsione dell'art. 2051 c.c., sia avendo riguardo a quella generale dell'art. 2043 c.c., l'ente proprietario della strada può considerarsi responsabile del danno soltanto nei casi in cui la sua
3 condotta risulti eziologicamente collegata all'evento dannoso, il che non è nel presente caso;
che, ferme tali eccezioni, la domanda attorea va poi rigettata anche perché del tutto carente di prova in ordine ai danni lamentati, risultando le pretese degli attori assolutamente generiche, mancando documentazione specifica a supporto e non essendo accertato il nesso di causalità tra l'evento e le voci di pregiudizio dichiarate, oltre al fatto che è da escludere che possa farsi ricorso nella specie alla determinazione del danno in via equitativa, non ricorrendo i presupposti perché possa essere utilmente invocato tale criterio sussidiario di liquidazione dei danni, che possono essere provati dagli attori nel loro preciso ammontare. Si è costituita anche l'ulteriore convenuta , la quale ha richiesto, per parte sua: CP_3
“…disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione ed eccezione …IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e per l'effetto estromettere la CP_3 CP_3 medesima dal giudizio de quo;
NEL MERITO - rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dagli Attori poiché infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”. Ha dedotto, in estrema sintesi: di essere carente di legittimazione passiva non essendo ad essa attribuite le funzioni amministrative relative alla gestione e manutenzione del manto stradale, che non rientra nell'ambito del servizio idrico integrato affidatole ed è dunque escluso dalla gestione , e da tanto consegue che l'unico legittimato passivo rispetto alle pretese attoree è il CP_3
al quale fa capo invece il compito della manutenzione delle pubbliche vie;
che Controparte_6 ferma l'eccezione che precede alcuna responsabilità può essere imputata, comunque, all'operato della , dal momento che, a seguito dell'apertura della voragine, i tecnici della società sono CP_3 intervenuti immediatamente sul posto verificando l'integrità della rete idrica e che i lavori sono stati poi avviati sull'area non appena quest'ultima è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco;
che, in particolare, in data 13.12 2019, la ditta appaltatrice ha inviato al la Parte_4 CP_6 richiesta di chiusura del traffico veicolare, la quale è stata eseguita poi, su indicazione dell'amministrazione, successivamente alla chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, ed il giorno 23.12.2019, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, è stata interdetta l'area di pertinenza del distributore di carburanti poiché la stessa interferiva con l'area del cantiere;
che si contesta, inoltre, il quantum debeatur, perché l'attività di svuotamento dei serbatoi interrati e il loro successivo riempimento con acqua sono parte della procedura di messa in sicurezza prevista ed applicata secondo i protocolli delle società petrolifere fornitrici di combustibili e tale attività si è resa necessaria nel caso specifico per l'estrema vicinanza delle vasche di contenimento dei serbatoi di stoccaggio al tracciato della fognatura;
che al riguardo non è contestato che la postazione del distributore sia collocata tutt'ora sul tracciato della fognatura, creando problemi ai fini manutentivi, atteso che qualsiasi tipo di intervento, ordinario o straordinario, prevede inevitabilmente il blocco delle attività del distributore;
che non è veritiero, poi, che un responsabile avrebbe invitato gli attori a CP_3 nominare un tecnico al fine di sopraintendere alle attività svolte dalla società per le riparazioni di sua competenza, sicché nessuna richiesta di rimborso può essere diretta alla convenuta per la spesa di € 6.005,00 asseritamente sostenuta per l'opera prestata dal geom. peraltro estranea e non CP_8 necessaria rispetto lavori svolti dalla con i propri tecnici;
che, infine, con riferimento alla CP_3 perdita della clientela che, a dire degli attori, sarebbe notevolmente diminuita rispetto all'anno precedente, e all'asserito mancato guadagno, è noto che vi sia stata la chiusura delle attività per il
“lockdown” nazionale determinato dall'insorgenza dell'epidemia “COVID – 19”, sicché le richieste risarcitorie attoree sono destituite di fondamento in fatto e in diritto. Radicatosi così il contraddittorio, sono stati poi assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 1836 c.p.c. e nel primo di tali termini gli attori hanno depositato una memoria con la quale hanno richiamato il contenuto dell'atto di citazione e contestato le eccezioni e conclusioni delle convenute, evidenziando, in particolare, quanto alle difese della che non è stata fatta alcuna Controparte_5
4 opera di prevenzione nonostante il verificarsi, appena un mese prima, di un evento similare nella medesima zona e che, ove il Tribunale non ritenesse sussistenti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., è ben possibile comunque che le pretese attoree verso il vengono diversamente qualificate CP_6 in virtù del principio “iura novit curia”. In relazione alle difese della , hanno allegato inoltre CP_3 gli attori che la sua responsabilità per i danni occorsi è stata lamentata sin dalla fase stragiudiziale, contrariamente a quanto da essa sostenuto, che il fatto che la chiusura del traffico veicolare sia stata autorizzata dal soltanto a seguito della chiusura delle scuole, con il conseguente avvio dei CP_6 lavori di ripristino soltanto il 23.12.2019, è circostanza che non è imputabile alle parti che hanno subìto il danno, e che sono inconferenti e infondati, infine, gli assunti di tale convenuta secondo cui i serbatoi intralcerebbero la sua attività manutentiva, considerato che l'impianto è stato realizzato legittimamente in virtù di permesso a costruire n. 280/2007, così come quelli in tema di riconducibilità dei danni da mancato guadagno e da perdita della clientela al “lockdown” del marzo 2020, trattandosi di pregiudizi sofferti nel periodo antecedente. Anche in virtù di tali deduzioni hanno insistito, quindi, il la per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate Pt_1 CP_1 nel loro atto introduttivo. Anche la convenuta ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 Controparte_5
c.p.c. nella quale ha ribadito quanto già sostenuto nella sua comparsa di risposta, evidenziando, ad ulteriore supporto dell'eccezione della sua carenza di legittimazione, che la stessa ha CP_3 richiesto, non a caso, al di interdire l'area per effettuare urgenti interventi di riparazione CP_6 della rete fognaria, con ciò riconoscendo che l'evento si è verificato per la rottura di quest'ultima, mentre a nulla rileva che l'ente locale sia proprietario della strada ove si è verificato il sinistro, considerato che quest'ultimo non si è prodotto per un'omessa manutenzione stradale. Avendo il demandato alla il potere‐dovere di vigilare e intervenire sull'impianto idrico e CP_6 CP_3 fognario, così come da convenzione sottoscritta dalla stessa, è quindi tale società a doversi ritenere l'unica responsabile dell'evento e dei danni subiti dagli attori. Queste le conclusioni riportate nella sua prima memoria: “…Respinta ogni contraria deduzione ed eccezione: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto Controparte_5 Controparte_9 alla domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
2) in via di merito e principale respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) in ulteriore via di merito, principale e subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, dichiarare in persona del legale rappresentante pro‐tempore, con Controparte_10 sede in Roma in Piazzale Ostiense n. 2, unica responsabile dell'evento per cui è causa e del risarcimento dei danni eventualmente subiti da parte attrice”, in ogni caso con vittoria di spese processuali. Alcuna memoria è stata depositata invece dalla nel primo termine ex art. 1836 c.p.c., CP_3 rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate dalla stessa in comparsa di costituzione. Il giudizio è stato successivamente istruito con i documenti depositati, l'assunzione delle prove orali richieste dalla e l'espletamento di CTU. Controparte_5
Esaurita l'istruttoria a seguito della riconvocazione del CTU a chiarimenti, la causa è stata pertanto rinviata, in conformità con la richiesta avanzata in tal senso da tutte le parti, per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19.12.2024, fissata per l'incombente, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai contendenti (così come già richiamate in epigrafe), con l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile). Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, il giudizio viene quindi deciso come segue. Ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate parzialmente fondate e vadano accolte, nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare, nei soli confronti della convenuta
. Devono essere invece disattese le domande proposte dal e dalla nei CP_3 Pt_1 CP_1 confronti della per i motivi che seguono. Controparte_5
5 È pacifico, innanzi tutto, che in data 11.12.2019 si sia verificato il cedimento del manto stradale posto lungo la piazza XX Settembre, a in prossimità del punto ove è ubicato CP_2
l'impianto di distribuzione di carburanti di proprietà della e concesso dalla stessa in CP_1 gestione al ome da contratto in atti stipulato il 09.08.2011 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). Pt_1
Al riguardo, sono state depositate, in particolare, da parte attrice le fotografie raffiguranti il tratto di strada interessato dal franamento della pavimentazione, da cui risulta come lungo la piazza, proprio nella zona antistante il distributore di carburanti, si sia aperta una vera e propria voragine, la quale ha comportato dunque la chiusura dell'area interessata dal cedimento e il compimento di lavori di integrale rifacimento della stessa, ben rappresentati sempre da tali fotografie (cfr. doc. 24, 25 fasc. attoreo). La verificazione dell'evento franoso dell'11.12.19, oltre a risultare incontestata e documentata, è stata poi rappresentata anche dal teste escusso il quale, dopo avere CP_8 raccontato di essere un geometra impegnato dal 2000 in un'attività di collaborazione con la CP_1 per “…la parte tecnica relativa ai distributori di carburante per autotrazione”, ha confermato il verificarsi del sinistro, ricordando che “…a suo tempo si creò una grossa voragine in prossimità del distributore di carburante…” e che “…fui chiamato per attuare tutte le procedure di messa in sicurezza del distributore
…praticamente abbiamo tolto il carburante, abbiamo riempito i distributori con acqua per eliminare i pericoli CP_ e tutto questo per consentire alla di fare le loro lavorazioni…” (cfr. verbale ud 07.07.2022, dich. . CP_8
Interrogato in merito alla riconducibilità del cedimento a una rottura delle condotte idrico fognanti sottostanti la pavimentazione stradale, il teste ha confermato inoltre tale circostanza, CP_8 raccontando in proposito che “…io sono arrivato nell'immediatezza, mi pare il giorno successivo, e ricordo che si vedeva che erano le tubazioni fognanti passanti sotto il manto stradale antistante al distributore
…avevano grosse aperture e crepe queste tubazioni, si vedevano parti fratturate delle tubazioni dal varco che si era aperto sul manto stradale”, per poi precisare anche “…c'era una profondità di circa 5/6 metri”. Ed ancora, ha dichiarato il testimone che “…abbiamo chiamato quindi delle ditte incaricate con la Committente che hanno provveduto alla rimozione del carburante e all'inserimento di sola acqua nei serbatoi” CP_ e che, successivamente, “…la è venuta dopo qualche giorno che noi avevamo completato queste operazioni di messa in sicurezza…” (cfr. ancora verbale ud. 07.07.22). Ebbene, già alla luce delle acquisizioni sin qui richiamate, si osserva che è da ritenere accertato sia che si sia verificato in data 11.12.2019 il cedimento del fondo stradale lamentato dagli attori, sia che tale cedimento sia da ricondurre a un collasso delle tubazioni delle rete idrica e fognaria sottostante, stante che è a causa della rottura di tali tubazioni - che il teste escusso ha ricordato inficiate da “…grosse aperture e crepe” che “…si vedevano …dal varco che si era aperto sul manto stradale” - che la pavimentazione della piazza è franata, aprendosi su di essa la voragine ben rappresentata fotograficamente dall'anzidetta documentazione. L'affermazione appena operata risulta, inoltre, corroborata dagli ulteriori elementi istruttori acquisiti, i quali contribuiscono anch'essi a far convincere della riconducibilità eziologica dell'evento franoso occorso a un fenomeno afferente non le condizioni proprie della strada interessata dal cedimento, ma all'ammaloramento della rete idrica e fognaria ubicata al di sotto di essa, così come del resto sostenuto, a ben guardare, da parte degli stessi attori sin dal loro atto di citazione. Ed invero, in primo luogo, non può non rilevarsi che, in sede di interrogatorio formale, anche il abbia confermato che il cedimento occorso lungo la piazza XX Settembre Parte_1 sia dipeso dalla rottura delle tubazioni sottostanti il piano stradale ed è stato ricordato, altresì, dall'interrogando che la pavimentazione della piazza fosse, per parte sua, intatta prima del verificarsi di tale cedimento, il che contribuisce senz'altro a contraddire la pretesa attorea volta a sentire accertata una responsabilità anche in capo alla nella sua qualità di Controparte_2 proprietaria della strada dove si è verificato il sinistro, essendo appunto da escludere, persino per stessa ammissione di parte attrice, che l'improvvisa apertura della voragine sul piano stradale sia
6 dipesa da una condizione manutentiva propria di quest'ultimo (si v. verbale ud. 07.07.2022, interrogatorio formale . Pt_1
Inoltre, è incontroverso che a seguito del verificarsi del cedimento sia stata proprio la CP_3 ad intervenire sul posto e risulta per tabulas - così come evidenziato dalla sin dalla Controparte_5 sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e mai contestato in alcun modo dalla suddetta società - che sia stata sempre la , per il tramite del terzo da lei incaricato Bacino Sud S.c.a.r.l., a rappresentare CP_3 all'amministrazione locale la necessità di un proprio “urgente intervento di riparazione rete fognaria”, con la conseguente esigenza di interdire al traffico veicolare la piazza XX Settembre al fine di provvedere alle opere a ciò correlate, necessità di intervento poi riferita, d'altro canto, dalla CP_3 anche in occasione della sua missiva inviata agli attori nel gennaio 2020 (cfr. comunicazione del 13.12.2019, in allegato alla prima memoria ex art. 1836 cit. della convenuta nonché Controparte_5 doc. 9 fasc. attoreo). L'indicata eziologia dell'evento franoso prodottosi il giorno 11.12.19 trova, poi, decisiva conferma anche nella CTU espletata in corso di causa, avendo il consulente officiato persuasivamente concluso che “…l'evento sia dipeso dal cedimento/rottura delle tubazioni idriche CP_ sottostanti la strada, affidate in gestione alla , escludendo di contro che le cause del cedimento del manto stradale oggetto delle doglianze attoree possano ricondursi, ragionevolmente, anche alle condizioni proprie della pavimentazione stradale crollata (cfr. rel. CTU in atti, del 06.09.2023). Ed invero, il CTU ha innanzi tutto provveduto ad acquisire la documentazione inerente l'intervento sul posto dei VV.FF., in ottemperanza a quanto disposto in sede di conferimento dell'incarico peritale anche ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (si v. ordinanza istruttoria del 03.11.2022 e successivo verbale ud. 16.03.2023), e a tal proposito è stato evidenziato dal consulente che le relazioni redatte dai VV.FF. “fotografano” la situazione iniziale riscontrata in loco dagli stessi il giorno 11.12.19, a seguito dell'apertura della voragine, apertura prodottasi, in particolare, allorché un'autocisterna composta da un trattore e da un semirimorchio adibito al trasporto di carburante si trovava a transitare lungo la piazza nella zona antistante il distributore di carburanti delle parti attrici. Tali relazioni si sono limitate, così, a dare conto della condizione dei luoghi rilevata nell'immediatezza all'arrivo dei VV.FF. e dell'occasione nella quale si è verificato il cedimento della pavimentazione, mentre non risulta effettuata nelle stesse alcuna specifica indagine in ordine alle cause che hanno determinato l'evento franoso (contrariamente a quanto sembrerebbe aver preteso da ultimo, del tutto apoditticamente, la nella sua comparsa conclusionale del 17.02.2025), CP_3 cause rispetto alle quali è significativa, semmai, la rilevata presenza di acqua, constatata dai Pt_5 all'interno della voragine apertasi nella pavimentazione stradale, ad ulteriore riprova dell'esistenza di rotture delle tubazioni del sottostante impianto idrico-fognante (cfr. rel. CTU cit., all. D, recante copia della relazione d'intervento n. 44186/1 dell'11.12.2019, ove si legge “…vi era Pt_5 un'autocisterna composta da un trattore con semirimorchio, adibito a rifornire di carburanti il distributore "IP", impossibilitato a muoversi poiché sotto il semirimorchio al passaggio del mezzo si era formata una voragine in superficie grande circa 1,5mq. Sul posto la Polizia Locale e il gestore del distributore, il sig.
…la voragine era profonda circa 5mt e dentro larga circa 6x6 con presenza d'acqua”). Parte_1
Accertato dal CTU che il mezzo pesante sopra citato potesse legittimamente transitare su quel tratto di strada (si v. al riguardo, rel. CTU e all. B, recante il riscontro fornito al consulente dalla Polizia Municipale con lettera prot. 32975/2023 del 18.05.2023, ove si legge che “…né all'epoca del fatto né a tutt'oggi sono presenti limitazioni di transito per mezzi pesanti in Piazza XX Settembre”), ha poi proceduto il consulente alla disamina della documentazione acquisita in corso di oo.pp. presso il Comando di Polizia Municipale, dalla quale si trae conferma del compimento dei sopralluoghi e dei lavori di rifacimento della rete fognaria posta al di sotto della piazza XX Settembre effettuati dalla , per il tramite del soggetto da lei incaricato Bacino Sud S.c.a.r.l., ed in relazione a tali CP_3 lavori emerge, significativamente, come si sia resa necessaria l'interdizione di un'area assai estesa,
7 ben oltre il punto interessato dall'evento franoso occorso, area che è stata infatti progressivamente ampliata proprio su richiesta della società , con la conseguente adozione di reiterate Parte_4 ordinanze di modifica della viabilità all'interno della piazza e lungo le strade ad essa adiacenti, evidentemente al fine di porre di essere un ampio e complesso intervento di ripristino delle condizioni dell'impianto idrico-fognante sottostante, il quale è pacifico, del resto, si sia protratto sino al 19.02.2020 con riferimento allo spazio prospicente il distributore di carburanti, per poi proseguire sino al 02.04.2020 per ulteriori tratti di fognatura da ripristinare (cfr. ancora rel. CTU cit. e all. B). Non solo ma la stessa documentazione proveniente dalla conferma vieppiù quale sia CP_3 stata la natura e l'entità degli interventi che quest'ultima ha posto pacificamente in essere a seguito del verificarsi del cedimento dell'11.12.19, emergendo - come ha ben illustrato il CTU, in difetto di contestazioni di sorta, mai sollevate da alcuna delle parti in corso di oo.pp. e negli scritti difensivi successivi - che alla luce dei rapportini degli interventi effettuati a far data dal 12.12.19 dai tecnici incaricati da tale società risulta chiaramente una condizione di estesa criticità delle condutture ubicate in corrispondenza di quell'area. Al riguardo, ha evidenziato, in particolare, il consulente
“…lo stato delle condotte, dichiarato dagli operatori precario sul fondo e sulle pareti, in alcuni tratti praticamente inesistente, anche a distanza dal punto prossimo alla voragine e insistente nel parco limitrofo, giardino di viale Marconi”, rilevando come la videoispezione effettuata dai tecnici il 12.12.19 CP_1 addirittura “…si interrompe per mancanza del fondo nel tratto più a valle del ”, per poi aggiungere ancora, coerentemente a quanto riportato in tali rapportini, che “…la figura n. 3 riporta proprio con chiarezza l'annotazione del fondo rotto della fognatura nel punto di confluenza dei vari collettori, a pochissima distanza della voragine e del distributore” (cfr. rel. CTU, nonché all. E alla relazione, recante copia dei rapporti d'intervento appena menzionati). Considerate tali evidenze, unitamente agli ulteriori elementi sopra già richiamati, ha quindi osservato il CTU che l'evento di cui trattasi, per quanto manifestatosi come un cedimento della pavimentazione stradale, sia causalmente da ricondurre allo stato di vetustà e di degrado della rete fognaria sub stradale, rete che, non a caso, è risultata persino “inesistente” in alcuni punti, quale segnale evidente “…di una condizione di criticità estesa”. Di contro, con riferimento alle condizioni della strada in quanto tale, il consulente ha osservato che non è emersa dagli atti e dagli accertamenti espletati che quest'ultima presentasse anomalie e, tenuto conto di ciò e considerato che è assai verosimile - come ha condivisibilmente soggiunto il CTU - che queste ultime, ove presenti, avrebbero comportato interventi richiesti e/o intrapresi da parte degli enti preposti in ragione dell'ubicazione e dell'intensa frequentazione dell'area che occupa (posta nelle vicinanze del centro storico cittadino e connotata dalla presenza di uno dei principali istituti scolastici siti nel Comune), è stato conseguentemente escluso dal consulente che l'evento franoso occorso possa essere credibilmente ricondotto, in via alternativa o concorrente, a criticità proprie del piano stradale interessato dall'apertura della voragine (cfr. rel. CTU cit.). Ebbene, anche alla luce di tali rilievi, elaborati dal CTU in maniera logica e motivata e rimasti immuni da specifiche contestazioni sollevate sul punto dai contenenti, ritiene il giudicante che vada considerato processualmente acclarato che l'evento che occupa sia da ricondurre a un collasso delle tubazioni ubicate al sotto della pavimentazione della piazza ove è sito l'impianto di distribuzione di carburanti delle parti attrici, mentre alcun elemento specifico è stato offerto da queste ultime (così come anche dalla convenuta ), sia sul piano assertivo, sia su quello CP_3 probatorio, o è risultato comunque acquisito all'esito dell'istruttoria espletata, idoneo a far ricondurre tale evento anche o soltanto a una condizione manutentiva propria della strada di proprietà della convenuta Controparte_2
Ciò detto in ordine alla ricostruzione dell'accadimento e passando pertanto alla disamina della relative responsabilità, osserva il giudicante che il sinistro deve essere senz'altro ascritto alla
8 responsabilità della , ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando pacifico, e comunque comprovato, CP_3 che quest'ultima fosse e tutt'oggi sia il soggetto al quale è affidata la gestione del sistema idrico fognante situato nell'area in cui si è verificata la rottura delle tubazioni ad esso inerenti. Ed infatti, in linea generale, occorre anzitutto rammentare quale sia la disciplina della cd. responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., specificamente fatta valere dal e dalla Pt_1
sin dal loro atto di citazione nei confronti delle convenute. CP_1
In argomento, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui tale responsabilità ha natura cd. oggettiva, basandosi unicamente sull'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa da cui si assuma che lo stesso sia derivato. L'asserito danneggiato è quindi tenuto a dimostrare soltanto l'esistenza di un rapporto di custodia tra il bene e il soggetto o i soggetti da lui indicati come responsabili, in uno alla sussistenza del nesso di causalità tra il bene stesso e l'evento lesivo, mentre è irrilevante la considerazione di quale sia stato il comportamento tenuto dal custode, da ritenere appunto estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., il cui fondamento va ricercato non nella colpa di colui o di coloro che hanno il potere di governo della cosa ma nel rischio che grava sul soggetto che si serve di quest'ultima e ne ha la disponibilità, potendo e dovendo sopportare, dunque, anche l'evenienza che la stessa possa arrecare danni a terzi. La deduzione di omissioni o di violazioni di obblighi di legge, regole tecniche o criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta, così, a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo, ma resta fermo che, una volta che sia stato allegato e dimostrato dal danneggiato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 2480/2018 e di recente, per tutte, Cass. civ. sez. un. 20943/2022). Per quel che attiene nello specifico l'elemento del rapporto di custodia con la cosa, è stato poi chiarito dal giudice di legittimità che lo stesso consiste nel “potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa”, potere che “…deve essere effettivo” e “…può corrispondere ad una situazione anche di mero fatto”. In questo senso, custodi sono, pertanto, “…tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione… della cosa” e in tale nozione non rientra conseguentemente il solo proprietario del bene, ma anche il suo possessore, il detentore e il concessionario (cfr. in proposito, già Cass. civ. 3651/2006; più di recente, si v. tra le altre, Cass. civ. 8466/2020). Considerata tale nozione di custodia, è inoltre evidente che il rapporto con la res possa anche riconoscersi contestualmente in capo a più soggetti, ove gli stessi condividano il medesimo potere di controllo sul bene ovvero nel caso in cui il potere di fatto su di esso sia stato trasferito da un soggetto a un altro soltanto in maniera parziale, perdurando la vigilanza e il controllo sulla cosa in capo al primo e restando, quindi, configurabile anche a suo carico una responsabilità ex art. 2051 c.c. (si v. ancora Cass. 3651/06 cit.). Così, con specifico riferimento alla responsabilità per i pregiudizi che si assumano derivati da impianti fognari, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che tali impianti “…da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. Cass. civ. 6665/2009). Il rapporto di custodia che può presumersi esistente in capo all'ente proprietario della rete idrica-fognante è tuttavia da escludere ove venga allegato e dimostrato che la gestione di tutti gli impianti ad essa inerenti sia stata affidata, in maniera esclusiva, a un soggetto diverso, il quale sia stato incaricato, sulla base di un titolo di fonte legale o convenzionale, di provvedere alla manutenzione anche straordinaria della rete, con la conseguenza che il dovere di controllarne lo stato e di evitare che lo stesso possa arrecare danni ai terzi incombe, in tal caso, su tale soggetto e
9 non sull'ente proprietario degli impianti, privo di un effettivo potere di fatto esercitato sulla res (cfr. di recente, tra le altre, Cass. civ. 8888/2020, secondo cui “…, il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato…”, ed ulteriore giurisprudenza ivi citata). Relativamente all'ulteriore presupposto integrativo della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. costituito dal nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, può rammentarsi, invece, che quest'ultimo implica che il preteso danneggiato alleghi e dimostri che l'evento da lui lamentato sia verificato proprio “a causa” della cosa, e dunque che abbia costituito la conseguenza di un determinato stato della stessa. Tale derivazione causale può riscontrarsi, peraltro, anche ove si tratti di beni meramente “statici” e “inerti”, privi di un proprio “dinamismo” e di un'intrinseca idoneità a recare danno, in considerazione della loro struttura o del loro funzionamento, purché l'evento lesivo risulti essersi pur sempre atteggiato come un'esplicazione della potenzialità lesiva presentata dal bene, dal quale l'evento sia comunque scaturito, anche per effetto della sua combinazione con altri elementi, esterni, che la abbiano resa concretamente idonea a produrre danni (cfr. tra le altre, Cass. civ. 11526/2017). Una volta che sia stato accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa, incombe, di contro, sul custode l'onere di negare la riferibilità causale dell'evento a quest'ultima, ovvero che tale evento, per come verificatosi, sia in realtà da ricondurre all'intervento di un “caso fortuito” e cioè ad un fattore (naturale o umano) che si configuri come un'evenienza eccezionale o comunque del tutto anormale, idonea come tale a interrompere il nesso causale e a far degradare la cosa al rango di mera “occasione” dell'evento (si v. ancora, per tutte, Cass. sez. un. 20943/22 cit.).
In questo senso, è onere del custode dimostrare che siano state espletate tutte le attività di vigilanza, di controllo e di manutenzione del bene, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione dello stesso e alle circostanze del caso concreto, e ciò, peraltro, con l'ulteriore precisazione che, ai fini del riconoscimento del “caso fortuito”, è necessario che risulti accertato che l'evento, per come verificatosi, non potesse essere previsto o comunque evitato dal medesimo in base a una valutazione oggettiva, non rilevando come detto la circostanza che il custode sia soggettivamente incorso o meno in negligenza e dovendosi indagare, piuttosto, se si sia verificato un fatto che non possa annoverarsi, obbiettivamente, tra quelli ragionevolmente prevedibili e/o prevenibili secondo un criterio probabilistico di cd. regolarità o adeguatezza causale (cfr. ancora Cass. sez. un. 20943/22 cit., nonché Cass. civ. 2480/2018).
Ora, tanto rilevato in diritto, osserva il giudicante, in fatto, che è pacifico e comunque dimostrato per tabulas che in virtù della convenzione sottoscritta sin dal 2002 con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma ai sensi della L. 36/1994 sia stata affidata alla , per la durata di trent'anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) relativo al CP_3 territorio di tale ATO 2, del quale è parte anche il gestione comprendente sia Controparte_6 gli impianti afferenti la rete idrica propriamente intesa, funzionali alla captazione, all'adduzione e alla distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, sia gli impianti della rete fognaria deputata alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue (cfr. convenzione, fasc. . Controparte_5
Segnatamente, si legge nella convenzione che l'Autorità d'Ambito ha incaricato la di CP_3 tale gestione “in via esclusiva”, salva la sola facoltà di tale società di avvalersi di soggetti terzi, sotto la sua responsabilità, per l'esecuzione di singole attività, da individuare a cura della stessa CP_3 nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di opere, servizi e forniture. Per l'esecuzione dei servizi ad essa affidati la ha ricevuto, dunque, in concessione per l'intera CP_3 durata della convenzione tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni relative alle reti idrica e fognaria dei territori considerati in sede convenzionale (art. 1, 19) ed è stato testualmente concordato, in proposito, che “Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente
10 comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova…”, mentre per gli enti e i soggetti aventi precedentemente la gestione e la custodia dei beni in parola è stato espressamente previsto che gli stessi ne avrebbero garantito, appunto, gestione e custodia soltanto “…fino alla consegna …” alla
(si v. ancora art. 19, convenzione cit.). CP_3
Gli obblighi assunti da tale società sono stati riportati, poi, in termini assai ampi nella convenzione in disamina, essendo stato previsto l'impegno della di “…garantire i servizi CP_3 pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione ed alle attività dell' ”, rispettando i livelli di servizio Pt_6 previsti in sede convenzionale e procedendo a tale fine anche a una specifica campagna di ricerca delle perdite nella rete “…con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti…” (art. 6) e, relativamente alle “Modalità di conduzione delle opere e impianti;
manutenzioni ordinarie e straordinarie
– programmate ed impreviste”, risulta sempre dalla convenzione che “Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. …è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standards definiti nel
…Disciplinare Tecnico”, che “Il Gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento”, che “Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui al …Disciplinare Tecnico”, salva la sola possibilità, in caso di scostamenti significativi rispetto alle previsioni di piano derivanti da tali interventi, di un eventuale adeguamento del piano stesso, “…su richiesta del Gestore” (art. 20, convenzione cit.).
Ed ancora, si legge nella convenzione di cui si tratta - sempre per quel che qui più interessa
- che la , nella sua qualità di gestore del S.I.I., si è impegnata anche all'esecuzione di opere CP_3 di realizzazione di nuovi impianti, secondo un piano di interventi e con le risorse convenzionalmente previste, con l'estensione della concessione in suo favore sui beni così realizzati, mentre con riferimento all'attività dei singoli Comuni, al cospetto di una così ampia attività prevista in capo alla , è significativo che sia stata concordata, di contro, soltanto una “facoltà”, per CP_3
l'ipotesi di una loro volontà di realizzazione diretta in tutto o in parte di opere di adeguamento del S.I.I., di procedere in tal caso “…previa stipula di apposita convenzione con il Gestore” e fermo restando che “…Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore…”, gestore da consultare, d'altro canto, a cura dei singoli enti locali, anche in occasione dell'adozione o della variazione sostanziale dei loro strumenti urbanistici al fine di assicurare, attraverso l'Autorità d'Ambito, l'adeguamento a tali iniziative del piano di interventi convenzionalmente previsto a cura della (art. 21, CP_3 convenzione cit.).
Considerato quanto sin qui riportato, è dunque evidente che tale convenuta abbia assunto un potere, pieno ed effettivo, di gestione e controllo del sistema delle reti idrica e fognaria situate all'interno del territorio comunale, con il compito e la conseguente responsabilità di provvedere anche alle attività di manutenzione e di adeguamento necessarie ad assicurarne il buono stato e la piena funzionalità, e ciò, a ben vedere, senza limitazioni di sorta, essendo stati testualmente ricompresi a suo carico, in base alla citata disciplina di fonte convenzionale, persino interventi di realizzazione di nuovi impianti e/o di sistemazione delle condotte già esistenti non previste originariamente nei piani di intervento convenzionalmente previsti, salva soltanto la facoltà per la stessa di richiedere in tal caso un adeguamento del piano stesso per gli eventuali maggiori oneri da ciò derivanti.
Tenuto conto della natura e dell'ampiezza dei poteri e dei doveri previsti in capo alla CP_3 nella sua qualità di concessionario dei servizi suddetti, non vi è dubbio pertanto - e per la verità neppure sembra sia stato specificamente contestato dalla medesima - che tale società rivesta e, per quel che qui interessa, rivestisse alla data di verificazione del sinistro il ruolo di custode delle reti
11 sottostanti la pavimentazione stradale, risultate degradate e vetuste ed il cui cedimento ha determinato, per quanto detto, il franamento di tale pavimentazione nell'area antistante l'impianto di distribuzione di carburanti degli odierni attori.
Posta la qualità di custode delle condotte in capo a tale convenuta e la riferibilità causale dell'evento franoso occorso allo stato delle stesse, deve inoltre escludersi - diversamente da quanto preteso dalla nella sua comparsa conclusionale - che possano ritenersi integrate nell'odierna CP_3 fattispecie circostanze idonee a far ravvisare rispetto alla stessa un “caso fortuito” e da farne escludere conseguentemente la responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare per la “vetustà” e la
“obsolescenza” degli impianti interessati dal collasso, in condizioni tali da determinare - come sostenuto da ultimo da tale convenuta - “un vero e proprio vizio occulto relativamente al quale
[...] nulla poteva sapere”. CP_3
Infatti, anche prescindendo dalla tardività di una simile allegazione (mai operata dalla anteriormente alla rimessione della causa in decisione), si è detto che tale società abbia CP_3 assunto, sin dal 2002, la gestione di tutte le opere inerenti le reti idriche e fognarie appartenenti al e, così come riportato anche in maniera espressa nella convezione dalla stessa Controparte_6 sottoscritta, tale gestione è stata assunta dalla accettando e facendosi carico dei relativi oneri CP_3
“nello stato di fatto e di diritto” presentato dalle reti idrico-fognarie alla data dell'affidamento. La pregressa condizione degli impianti non vale, quindi, a far escludere una responsabilità della società per lo stato presentato dalle condutture alla data dell'evento di cui si tratta, atteso che la ha esplicitamente accettato tale stato al momento all'assunzione della gestione del S.I.I. ed CP_3 ha assunto altresì -come si è visto- l'obbligo di provvedere a tutti gli interventi sia di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sia di adeguamento di tali impianti e conduttore che si fossero rivelati necessari ad assicurarne il buono stato e la piena efficienza (cfr. in argomento, nella giurisprudenza di legittimità, ancora Cass. 8888/20 cit.). Non solo ma è persino incontroverso che la vetustà e l'esteso ammaloramento delle reti allocate nella zona interessata dal crollo della pavimentazione stradale - ben rappresentata dal CTU sulla scorta delle indagini espletate - si riferisca alla condizione nella quale la rete versava in occasione della verificazione del sinistro, nel dicembre 2019, sicché non si vede, comunque, come la stessa potrebbe valere a far escludere una responsabilità della società che ne ha assunto la gestione e il controllo sin dal lontano 2002, non essendo stato del resto mai allegato in alcun modo, e tantomeno dimostrato, da tale convenuta quale fosse lo stato in cui gli impianti versavano, invece, alla data dell'affidamento, intervenuto in epoca assai risalente rispetto alla data dell'accadimento che occupa oltre che comportante, in ogni caso, un'accettazione e un'assunzione da parte della società degli oneri correlati alle condizioni in cui impianti e tubazioni si presentavano a quella data, che la è stata incaricata di gestire, controllare, manutenere e adeguare “in via esclusiva” CP_3
(cfr. ancora convenzione cit., fasc. . Controparte_5
Né può giovare a tale convenuta il riferimento all'esistenza di una “sorta di vizio occulto”, quale quello effettuato dal CTU nella relazione peritale, dal momento che, in virtù di quanto appena rilevato, è evidente che lo stesso non conduca alla conclusione che la pretenderebbe di CP_3 ricavarne, e ciò non senza evidenziare che l'affermazione al riguardo operata dal consulente è da riferire, semmai, alla luce del contesto nel quale è stata inserita, all'insussistenza di tracce di dissesto interessanti la pavimentazione stradale, alla quale il CTU ha escluso di poter ragionevolmente ricondurre, infatti, anche solo in termini di concausa, la verificazione del cedimento occorso (si v. rel. CTU cit., pag. 14).
Di contro, tenuto conto di quanto sopra già osservato in ordine alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., sarebbe stato onere della allegare e dimostrare che la verificazione della CP_3 rottura delle tubazioni e il conseguente cedimento della soprastante pavimentazione siano stati determinati non da vizi strutturali propri delle condotte di cui la stessa ha assunto la gestione e che
12 avrebbe dovuto presidiare e manutenere adeguatamente al fine di evitare che le stesse potessero rendersi fonte di danni a terzi, ma da fatti diversi ed estranei alla condizione della cosa, tali da ingenerarne la suddetta rottura e da renderla “mera occasione” dell'evento lesivo, a tanto provvedendo, quantomeno, in maniera “indiretta” con la specifica allegazione e la prova di avere posto in essere, dal canto suo, tutti gli interventi necessari ad assicurare la funzionalità e l'integrità della rete, onere che, tuttavia, non è stato assolto in alcun modo da parte della medesima in corso di causa.
Non solo ma, a tale ultimo proposito, osserva il decidente che è stato dedotto e documentato da parte attrice che appena un mese prima dell'accadimento per cui è lite si sia verificato un altro episodio analogo di cedimento del piano stradale, sempre all'interno della piazza XX Settembre, allorché, in data 11.11.2019, si è aperta una voragine in prossimità della rotatoria di tale piazza, ed è del tutto incontroverso - stante l'assenza di alcuna deduzione mai operata in contrario dalla
- che anche tale cedimento si sia prodotto proprio a cagione dello stato delle reti sottostanti CP_3 il piano stradale, cedimento che ha visto, infatti, anche in quell'occasione l'intervento di tale società mediante il compimento di prove colorimetriche che hanno fatto riscontrare l'esistenza di perdite idriche e i successivi necessari interventi di ripristino delle tubazioni ivi allocate (cfr. al riguardo, doc. 26 fasc. attoreo, nonché rel. CTU cit., pag. 10, ove è stato dato conto che “Tutta la copiosa documentazione fornita da riportata nell'ALLEGATO E, va a illustrare i lavori di ripristino CP_3 della fognatura sottesa alla piazza e proveniente dalle vie limitrofe… infatti il vicino e precedente cedimento, avvenuto al centro della piazza sulla rotatoria solo un mese prima, era stato proprio causato dal cedimento della sottostante rete della fognatura pubblica”).
In virtù di tanto, risultano dunque ulteriormente confermati sia l'assenza della dovuta attività di controllo e di manutenzione della rete idrico-fognaria facente capo alla (attività CP_3 che quest'ultima non ha provato in alcun modo di avere posto in essere neppure a seguito del verificarsi del pregresso evento del novembre 2019, allorché è intervenuta dopo il cedimento stradale per ovviare alla rottura occorsa in quell'occasione), sia che il successivo evento franoso prodottosi in data 11.12.2019, lungi dall'essere riconducibile a un fenomeno atteggiatosi come un
“vizio occulto” per tale convenuta, fosse in realtà pienamente prevedibile ed evitabile da parte della stessa, poiché determinato da una condizione di ammaloramento delle condotte di cui la società aveva avuto persino piena e concreta evidenza in occasione della pregressa rottura verificatasi appena un mese prima.
Ed infine, per quel che attiene l'obiezione avanzata dalla nella sua comparsa di CP_3 costituzione e tal quale ribadita, da ultimo, in comparsa conclusionale, secondo cui l'ubicazione dell'impianto di distribuzione di carburanti di proprietà e in gestione agli attori, posto proprio
“…sul tracciato della fognatura”, creerebbe “…problemi ai fini manutentivi, atteso che qualsiasi tipo di intervento, ordinario o straordinario che sia, prevede inevitabilmente il blocco delle attività del distributore”, si osserva come la stessa si sia arrestata a una prospettazione assolutamente generica, non avendo chiarito in alcun modo tale convenuta, già solo sul piano assertivo, se ed in quali termini la collocazione di tale impianto le avrebbe concretamente impedito lo svolgimento della dovuta attività di sorveglianza e manutenzione delle reti di sua pertinenza, impedimento che non risulta, d'altro canto, sia stato mai lamentato dalla anteriormente al presente giudizio, e ciò sebbene sia CP_3 risultato pacifico e documentato che l'installazione del punto vendita di carburanti risalga al 2007, allorquando l'impianto è stato debitamente assentito da titolo edilizio (cfr. doc. B cit. fasc. attoreo).
Tenuto conto di quanto precede, deve dunque considerarsi acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della , nella sua qualità di custode della rete idrica e fognaria da cui derivato il CP_3 cedimento della strada occorso in data 11.12.2019, responsabilità dalla quale discende l'obbligo di tale società di risarcire i danni subìti dagli attori per effetto di tale evento, nei termini che di seguito si diranno.
13 Va invece esclusa una concorrente responsabilità per tale evento e per i pregiudizi che ne sono conseguiti in capo all'ulteriore convenuta non sussistendo rispetto a Controparte_5 quest'ultima una responsabilità quale quella invocata dalla e dal ai sensi dell'art. CP_1 Pt_1
2051 c.c. ed essendo da escludere, altresì, che possano dirsi integrati rispetto al i CP_6 presupposti di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Infatti, in primo luogo, non può non rilevarsi che in virtù delle stesse prospettazioni attoree la responsabilità della dovrebbe ravvisarsi per essere questa la proprietaria della Controparte_5 strada che è stata interessata dall'evento franoso e non sul presupposto che la medesima vada considerata, anch'essa, quale custode del sistema idrico e fognario situato nel territorio comunale, avendo il e la preteso di ascriverle una corresponsabilità per il sinistro per non Pt_1 CP_1 avere posto in essere opere di “prevenzione”, giacché “…seppur al corrente della situazione del sottosuolo e dei rischi ad esso collegati, non ha mai preso le opportune cautele finalizzate a rafforzare il manto stradale della piazza, posta all'interno della perimetrazione del centro abitato” (si v. atto di citazione, nonché memoria attorea ex art. 1836 n. 1 c.p.c.).
In ogni caso, non è ravvisabile in capo all'ente locale il ruolo di custode della rete idrico- fognaria, atteso che - così come fondatamente evidenziato dallo stesso sin dalla sua costituzione in giudizio - risulta dalla convenzione già sopra richiamata che la abbia assunto, sin dal CP_3
2002, la gestione di tali reti “in via esclusiva”, ricevendo in concessione tutti gli impianti e le condutture inerenti il sistema idrico e fognario comunale ed assumendo su di sé l'onere di curarne il controllo, la manutenzione anche straordinaria e l'adeguamento al fine di assicurarne il buono stato e la piena funzionalità, mentre per eventuali interventi che il avesse voluto realizzare CP_6 autonomamente è stato espressamente convenuto - come si è visto - che le relative opere avrebbero potuto essere intraprese soltanto previa conclusione di un accordo con il gestore (ovverosia, con la
), ad ulteriore riprova dell'attribuzione a quest'ultimo di un potere di fatto esclusivo sulla res. CP_3
Considerato il tenore delle previsioni convenzionali e l'ampiezza e l'esclusività dell'attività riservata alla , posta nel completo ed esclusivo governo delle reti affidate alla sua gestione, CP_3
è da escludere, quindi, che possa riconoscersi un residuo potere di fatto conservato dalla CP_5 su tali beni e che, conseguentemente, in capo a quest'ultima possa prospettarsi una
[...] responsabilità per i danni derivanti dai beni stessi ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Inoltre, per quel che attiene la responsabilità prospettata da parte attrice a carico della
[...] ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. nella sua qualità di proprietaria della strada coinvolta CP_5 dall'evento franoso, si è già osservato come tale evento sia risultato in realtà riconducibile, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, al collasso delle tubazioni sottostanti il piano stradale e tale ricostruzione causale del sinistro è stata prospettata, per la verità, sin dall'atto introduttivo anche da parte attrice, per poi venire persino confermata in sede di interrogatorio dal (si Parte_1
v. verbale ud. 07.07.22, interrogatorio . Pt_1
Ebbene, tenuto conto di tanto, è da escludere che vi sia stato un qualche apporto causale plausibilmente dispiegato dalle condizioni della strada di proprietà dell'ente locale nella determinazione del cedimento, apporto che in alcun modo è stato suffragato, del resto, dagli attori a fronte del franamento della pavimentazione pacificamente innescatosi - per loro stessa ammissione - per la rottura delle sottostanti condotte, di certo non potendosi rinvenire un simile apporto nella sola generica prospettazione del della secondo cui l'ente avrebbe Pt_1 CP_1 potuto e dovuto, comunque, “rafforzare” il manto stradale della piazza a fronte del pregresso evento dell'11.11.19, non essendo stato nemmeno spiegato, prima ancora che provato, se ed in che modo un siffatto (non meglio precisato) “rafforzamento” sarebbe valso ad evitare il cedimento occorso, prodottosi - lo si ripete - non per le condizioni proprie della pavimentazione ma per la rottura delle tubazioni ubicate al di sotto di essa, affidate alla gestione esclusiva della . CP_3
14 Ogni pretesa risarcitoria vantata dagli attori verso la deve essere, dunque, Controparte_5 disattesa, mancando in capo a tale convenuta la qualità di custode della cosa che ha realmente determinato il sinistro e non essendo stato specificamente allegato, né dimostrato o comunque accertato, un contributo altrimenti prestato da tale ente causalmente efficiente nella determinazione dell'evento di cui trattasi.
Tanto osservato con riferimento alla responsabilità per il sinistro occorso e procedendo, ora, alla disamina dei pregiudizi che gli attori hanno lamentato di avere riportato in conseguenza dello stesso, si osserva che sono risultati anzitutto accertati i danni specificamente allegati dalla CP_1 per i costi che la stessa ha dovuto sostenere per l'attività di messa in sicurezza dell'impianto a seguito del verificarsi dell'evento franoso e per quella di successiva riapertura del distributore dopo il completamento dei lavori di ripristino della rete da parte di , pacificamente completati per CP_3
l'area prospicente il punto vendita in data 19.02.2020.
Al riguardo, è stata infatti documentata, in primo luogo, l'attività effettuata dalla CP_1 di asportazione del gasolio residuo presente presso l'impianto, per circa 3.300 litri, e il relativo trasporto verso il deposito sito a Genzano, via Cadore n. 2, previa richiesta di autorizzazione all del 12.12.19, ed analogamente risulta dimostrata anche la fornitura di Controparte_12 acqua di cui tale società si è dovuta fare carico per riempire i serbatoi con liquido inerte (cfr. rispettivamente, doc. 3, 4, 5, 6, fasc. attoreo, recanti la richiesta d'autorizzazione all'asportazione e allo spostamento del carburante, la documentazione di trasporto dello stesso e il rapporto di intervento per la verifica dell'integrità dell'impianto a seguito dell'apertura della Parte_3 voragine, nonché doc. 15, recante la fattura n. 50/2020 dell'impresa “ di fornitura Persona_2
e riempimento con acqua dei serbatoi, per € 244,00).
Considerata la natura di tali attività, poste in essere appena il giorno dopo il verificarsi dell'evento franoso, non vi è dubbio inoltre che il loro compimento debba essere causalmente ricondotto a tale evento ed è stato persuasivamente evidenziato anche dal CTU che le stesse siano da ritenere, in effetti, quali opere necessarie ad assicurare le condizioni di sicurezza per il compimento dei successivi lavori intrapresi dalla nell'area (cfr. ancora rel. CTU cit.). CP_3
L'assunto di tale convenuta secondo cui si tratterebbe di operazioni che sono “…parte della procedura di messa in sicurezza prevista ed applicata secondo i protocolli delle società petrolifere fornitrici di combustibili… resa necessaria nel caso specifico dall'estrema vicinanza delle vasche di contenimento dei serbatoi di stoccaggio al tracciato della fognatura” non può avere, poi, alcun seguito, essendo stato allegato e documentato da parte attrice che l'allocazione dell'impianto di distribuzione di carburanti sia stata debitamente assentita sin dal luglio 2007, e d'altro canto non risulta - in difetto di alcuna specifica deduzione, oltre che comunque di prove offerte dall'interessata - che la “estrema vicinanza” dei serbatoi di tale impianto dovesse ritenersi altrimenti vietata, valendo quindi a far escludere la debenza dei costi che la ha dovuto sostenere per verificarne l'integrità ed effettuarne lo CP_1 svuotamento e il successivo riempimento con acqua a seguito della rottura delle condotte in gestione alla . CP_3
Ed ancora, per quel che attiene l'entità dei costi di tali operazioni, ha evidenziato il CTU che gli stessi possono ritenersi congrui nel loro ammontare, mentre a nulla rileva - ad avviso del decidente - che per l'attività di svuotamento e di trasporto del carburante non siano stati depositati dalla fatture o altri documenti contabili, trattandosi di attività che la stessa ha dedotto e CP_1 documentato di avere curato in proprio, pur sempre facendosi carico, dunque, dell'onere economico a ciò correlato per l'impiego di uomini e di mezzi necessari al suo compimento, quale allegato dall'attrice a supporto della somma richiesta in ristoro di € 800,00 sin dall'atto di citazione e mai specificamente contestato dalla neppure nei suoi scritti conclusivi. CP_3
Del pari, si ritiene che siano dovuti alla gli esborsi per l'assistenza tecnica di cui la CP_1 stessa si è avvalsa in virtù del conferimento dell'incarico al geom. essendo stato CP_8
15 dimostrato che quest'ultimo sia stato chiamato da subito da tale società onde poter fruire di una figura tecnica che sopraintendesse all'espletamento delle attività sopra richiamate, quale emergente sia dalla documentazione in atti, sia dalle dichiarazioni rese dal nel corso della sua escussione CP_8 testimoniale (si v. doc. 2, 7, 13, 16, 17 fasc. attoreo, recante il conferimento d'incarico del 12.12.19 al geom. l'asseverazione dello stesso in data 12.12.19, circa le operazioni di messa in sicurezza CP_8 effettuate presso il distributore, e quella relativa alle successive prove di tenuta delle tubazioni dei carburanti dell'11.02.2020, nonché le fatture da lui emesse nn. 9/20 e 16/20 per complessivi € 6.005,00; si v. inoltre dich. teste verbale ud. cit., il quale ha riferito, tra l'altro, in coerenza CP_8 con tale documentazione, che “…fui chiamato per attuare tutte le procedure di messa in sicurezza del distributore …praticamente abbiamo tolto il carburante, abbiamo riempito i distributori con acqua per CP_ eliminare i pericoli e tutto questo per consentire alla di fare le loro lavorazioni. È stata fatta una relazione CP_ asseverata per consentire a loro, ad di lavorare in sicurezza altrimenti questi lavori non potevano iniziare…”, ed ancora, “…abbiamo chiamato …delle ditte incaricate con la Committente che hanno CP_ provveduto alla rimozione del carburante e all'inserimento di sola acqua nei serbatoi;
ADR: la è venuta dopo qualche giorno che noi avevamo completato queste operazioni di messa in sicurezza”).
Non solo, ma anche a volersi prescindere dal documento richiamato dal CTU, acquisito presso l'Ufficio Patrimonio del Comune e relativo alla richiesta effettuata proprio dalla del CP_3
12.12.2019 onde ottenere una convocazione di personale tecnico del gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti al fine di concordare con lo stesso le modalità con le quali intervenire nell'area in condizioni di sicurezza, è evidente che non può considerarsi, comunque, arbitrario ed inutile - e, come tale, non risarcibile - l'esborso di cui la si è ragionevolmente fatta carico CP_1 per avvalersi di una figura tecnica responsabile della direzione e del controllo delle anzidette necessarie opere di messa in sicurezza dell'impianto, anche tenuto conto del carattere emergenziale ed imprevisto della situazione insorta con il verificarsi dell'evento franoso, così come persuasivamente evidenziato pure dal CTU nella sua relazione (cfr. ancora rel. CTU cit.).
L'obiezione della secondo cui la nomina di tale tecnico avrebbe rappresentato il CP_3 risultato di una scelta liberamente assunta dalla non vale, quindi, a far escludere il ristoro CP_1 da questa domandato a tale titolo e tantomeno risulta meritevole di pregio l'assunto della convenuta secondo cui l'attività espletata da detta tecnico sarebbe stata “…estranea e non necessaria CP_ rispetto lavori svolti dalla con i propri tecnici”, considerato che è persino pacifico che per il compimento di tali lavori si sia comunque resa necessaria una preliminare attività di messa in sicurezza del distributore attoreo, stante la sua notevole vicinanza alle reti interessate dai lavori di ripristino della . CP_3
Ed infine, per quel che attiene i lavori che la ha documentato di avere CP_1 commissionato all'impresa Bruno Costruzioni di Xhepa Bujar, realizzati nel febbraio 2020 e consistiti in “rifacimento di gettata di cemento con rete elettrosaldata sotto e sopra i tubi di benzina… costruzione di cunicolo con mattoni affianco le tubazioni e riempitura con sabbia…”, ha osservato il CTU che, per quanto l'espletamento di tali lavori risulti soltanto dalla fattura versata in atti dall'attrice, nondimeno tale fattura “…comunque riporta riferimento specifico alla lavorazione presso l'impianto distributore di carburanti in esame” e “…la vicinanza alla voragine e alla successiva area di cantiere rendono verosimili le opere dichiarate realizzate…” (cfr. ancora rel. CTU cit., nonché doc. 18 fasc. attoreo, recante la fattura dell'impresa suindicata del 27.02.20, per € 1.464,00), opere il cui compimento non è stato, inoltre, mai puntualmente contestato dalla , che pure ha curato pacificamente i lavori di ripristino CP_3 delle reti ubicate nell'area, ed analogamente è a dirsi per gli interventi, documentati, di verifica della tenuta di tutte le tubazioni d'aspirazione del carburante all'esito di tali lavori di ripristino, con relativa certificazione, nonché per l'attività di asportazione dai serbatoi dell'acqua precedentemente immessavi (cfr. doc. 10, 11, 12, 19, 20 fasc. attoreo, relativi ai suddetti interventi e alle fatture del 24.02.20 della per € 1.952,00 e del 24.02.2020 della Idraulica Ulisse S.r.l.). Parte_3
16 Considerati i precedenti rilievi, ritiene dunque il decidente che competa alla il CP_1 risarcimento del danno emergente correlato al costo per i suddetti interventi, per un ammontare pari a complessivi € 12.661,00 (questo essendo l'importo che si ricava dalla sommatoria di € 800,00 per il costo interno delle opere di asportazione e trasporto carburante + € 244,00 per il riempimento dei serbatoi con acqua + € 6.005,00 per l'assistenza prestata dal geom. + € 1.464,00 per lavori CP_8 di rifacimento delle opere poste a presidio dei tubi d'aspirazione carburante + € 1.952,00 per verifica tenuta tubazioni e relativa certificazione + € 2.196,00 per svuotamento acqua), costo che stato indicato, d'altra parte, anche dal CTU come sostanzialmente congruo e che non risulta sia stato mai confutato da parte convenuta, con riferimento alla sua entità, con puntuali deduzioni in contrario.
Per quel che concerne invece il danno lamentato dalla e dal per il lucro CP_1 Pt_1 cessante derivante dal mancato utile che sarebbe stato da loro conseguito con lo svolgimento dell'attività di vendita di carburanti presso l'impianto, per essere quest'ultimo rimasto chiuso dall'11.12.19 sino al completamento dei lavori della , ed alla “perdita di clientela” a loro dire CP_3 registrata a seguito della riapertura del punto vendita in data 19.02.20, si osserva quanto segue.
Risulta pacifico che l'impianto di distribuzione di carburanti, ubicato - come ha illustrato il CTU - in un'area che può considerarsi ad oggi “…inglobata nel cuore della città”, giacché posta “…a valle di Viale Regina Margherita, strada centrale di delimitazione rispetto al centro storico e zona di confluenza di altre importanti strade urbane come viale Marconi…” e in “…un'area abbastanza trafficata, sia per la centralità della zona, sia per via di una scuola che insiste nella piazza stessa, nonché per la vicinanza a diversi servizi e attività commerciali e le strade già citate…” (cfr. rel. CTU cit.), fosse regolarmente in attività alla data di verificazione del sinistro ed è altrettanto incontroverso che, per effetto di quest'ultimo, l'impianto sia stato, invece, inevitabilmente chiuso al pubblico e tale sia rimasto per l'intero periodo trascorso dalla data del franamento della pavimentazione stradale dell'11.12.19 sino all'esaurimento delle lavorazioni effettuate dalla sull'area del 19.02.20, così come anche CP_3 confermato, nel corso della sua escussione, dal teste (“ADR: il distributore è stato chiuso forse CP_8 due o tre mesi”; si v. inoltre, doc. 22 fasc. attoreo, recante copia del registro di carico scarico carburanti anni 2019 e 2020, attestante l'inattività per l'ultimo mese del 2019 e sino al 19.02.20). Inoltre, è in atti il contratto sottoscritto sin dal 09.08.11 tra la e il con il CP_1 Pt_1 quale risulta essere stato affidato in uso a quest'ultimo il punto vendita sino al 08.02.2018, con automatico rinnovo alla scadenza per ulteriori sei anni, e da tale contratto è dato trarre, altresì, come il si sia impegnato verso la a rifornirsi di carburanti e lubrificanti in via Pt_1 CP_1 esclusiva presso tale società e/o da soggetti da lei designati, erogando alla clientela unicamente i prodotti dalla stessa forniti nel rispetto degli standards qualitativi pattuiti (si v. in particolare, art. 5, contratto sub doc. 1 fasc. attoreo). Posta l'interruzione che l'evento franoso ha comportato nello svolgimento di tale attività, ha poi provveduto il CTU a stimare in maniera logica e motivata quali siano i litri di carburante dei quali può ritenersi che l'impianto sarebbe stato plausibilmente approvvigionato e che avrebbe verosimilmente venduto alla clientela nel periodo suddetto di forzata chiusura dall'11.12.19 al 19.02.20, prendendo a riferimento a tale fine i quantitativi di merce che è documentato siano stati invece compravenduti presso l'impianto in precedenza e, nello specifico, nel corrispondente periodo dell'anno antecedente l'accadimento, quali risultanti dai registri di carico e scarico depositati dagli attori sin dall'atto di citazione (cfr. doc. 22 fasc. attoreo, nonché rel. CTU cit.). Quindi, tenendo conto dei “valori Platts” relativi al costo dei carburanti praticato “a monte” della catena di distribuzione nell'intervallo temporale di interesse (dicembre 2019 – febbraio 2020), in coerenza con le previsioni contenute nell'ulteriore contratto versato in atti da parte attrice relativo al convenzionamento pattuito a sua volta dalla con la in data CP_1 Controparte_13
31.10.2019 per il rifornimento da parte di quest'ultima dei prodotti petroliferi da destinare agli
17 impianti di sua proprietà (tra i quali quello sito a in piazza XX Settembre s.n.c.: si v. doc. CP_2
21 fasc. attoreo), il CTU ha individuato quale sarebbe stato il prezzo che sarebbe stato sostenuto per l'acquisto di tali prodotti presso il fornitore, tenendo conto a tal uopo delle singole e specifiche tipologie di prodotto approvvigionate e smerciate presso il suddetto impianto in gestione al Pt_1
(ove sono risultati allocati erogatori di benzina, erogatori di gasolio ed erogatori del prodotto
“excellium”, quest'ultimo consistente in un gasolio con additivi venduto sul mercato a un conto mediamente superiore di “+10 € cent/litro” rispetto al gasolio tradizionale, come ha spiegato sempre il CTU nella sua relazione all'esito delle indagini espletate), e quale il prezzo praticato in media nella rivendita di tali prodotti ai clienti al dettaglio, al riguardo considerando i dati risultanti dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti costituito presso il Ministero competente, al quale
“…sono forniti in tempo reale …i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione …comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o, nel caso di aumenti, anche con cadenza infrasettimanale” (cfr. ancora rel. CTU cit. e relativi all. G, H, I). CP_1 In questo senso, come ha ben spiegato il CTU, “I dati di costo indicati dal vengono assunti come prezzi di acquisto dal fornitore di benzina e gasolio da parte di mentre i dati del vengono CP_1 CP_15 considerati i prezzi di riferimento per la vendita al consumatore…”, e la differenza tra i suddetti valori in termini di costi e ricavi, calcolata per ciascuna delle tre tipologie di prodotto, ha restituito un importo finale individuato dal CTU di € 57.182,22, che - come ha poi confermato il consulente in occasione dei chiarimenti forniti all'udienza del 07.11.2023 - “…è stato ricavato da una differenza tra l'importo di rivendita del prodotto al cliente e l'importo dell'acquisto della materia prima a monte per la CP_1
e quindi in questo senso è corretto dire che si tratta di un utile” (si v. verbale ud. 07.11.23). Ebbene, ritiene il decidente che le valutazioni così operate dal CTU debbano essere senz'altro condivise e recepite in questa sede, essendo indubbio che alla chiusura dell'impianto sia conseguito un pregiudizio per il mancato guadagno determinato dall'impossibilità di svolgere l'attività ad esso inerente e di compravendere, dunque, i carburanti per tutto il periodo che va dall'11.12.19 al 19.02.20, sia a carico del nella sua qualità di gestore del punto vendita, sia ai danni della Pt_1
quale proprietaria dello stesso e fornitrice dei prodotti smerciati presso quest'ultimo, CP_1 pregiudizio che può ragionevolmente individuarsi altresì, nel quantum, facendo riferimento ai litri di carburante smerciati nell'anno precedente a tale chiusura, proprio nei mesi corrispondenti a quelli in cui vi è stata l'interruzione dell'attività, potendosi ritenere - tanto più in assenza di deduzioni e prove offerte in contrario da parte convenuta - che in difetto di tale interruzione questi sarebbero stati, verosimilmente, i quantitativi compravenduti anche nell'anno successivo, alla luce della piena funzionalità dell'impianto prima del verificarsi del sinistro, in uno alla centralità della sua ubicazione nel territorio comunale, in un'area che il consulente ha ben evidenziato - si è detto
- essere caratterizzata un rilevante traffico veicolare “…sia per la centralità della zona, sia per via di una scuola che insiste nella piazza stessa, nonché per la vicinanza a diversi servizi e attività commerciali e le strade già citate…” (si v. ancora rel. CTU cit.). Inoltre, per quel che concerne la “ripartizione” della suindicata somma di € 57.182,22, quantificata dal CTU quale ammontare complessivo del mancato utile riportato dagli attori, si ritiene che tale importo vada riferito al per la quota parte da lui richiesta di € 12.574,98, Pt_1 questo essendo stato l'utile che il medesimo risulta avere registrato nel periodo corrispondente nel corso dell'anno precedente al sinistro, così come da scritture contabili in atti, mentre il residuo importo di € 44.607,24 dev'essere considerato, conseguentemente, quale perdita degli utili spettanti alla nella sua qualità di proprietaria e fornitrice dei carburanti venduti al dettaglio presso il CP_1 punto vendita (cfr. doc. 23 fasc. attoreo ed ancora rel. CTU cit., nonché verbale ud. 07.11.23, chiarimenti CTU: “l'importo di € 57.182,22 è stato ricavato da una differenza tra l'importo di rivendita del prodotto al cliente e l'importo dell'acquisto della materia prima a monte per la e quindi in questo senso CP_1
è corretto dire che si tratta di un utile. Confermo inoltre che nell'ambito dell'importo totale appena indicato,
18 che nella relazione ho riferito indistintamente alle due parti attrici, è ragionevolmente riconoscibile al Pt_1
l'importo parziale di € 12.574,98, così come indicato nella relazione e ricavato dalle scritture contabili agli atti, che può considerarsi ragionevolmente come la quota parte da riconoscere al mentre la differenza è Pt_1 riconoscibile come spettante alla ). CP_1
Né vale a far concludere nel senso dell'insussistenza o, più propriamente, della non imputabilità alla dei pregiudizi in parola, la sola obiezione che è stata avanzata sul punto CP_3 da quest'ultima anche nella sua comparsa conclusionale, secondo cui “…i presunti pregiudizi sono riconducibili alla chiusura avvenuta dei primi mesi dell'anno 2020 che hanno coinciso con il lockdown nazionale determinato dall'epidemia COVID–19”, atteso che il mancato utile che può ritenersi ragionevolmente conseguito all'accertata chiusura dell'impianto a carico del e della Pt_1
nei termini sin qui esplicati, è riferito al solo periodo trascorso dall'11.12.19 sino al CP_1
19.02.20, allorquando sono cessate le lavorazioni effettuate dalla nell'area, e dunque a un CP_3 intervallo temporale che è antecedente al “lockdown” disposto per la sopravvenuta emergenza pandemica da Covid-19, come noto avvenuto soltanto nel successivo mese di marzo 2020. Di talché, tenuto conto dei rilievi che precedono ed essendo da escludere che i pregiudizi di cui trattasi siano causalmente da riferire, in tutto o in parte, a vicende diverse dal sinistro ascrivibile alla responsabilità della , ne deriva che quest'ultima è tenuta a risarcire alla e al CP_3 CP_1 anche tali pregiudizi, da considerare accertati quale conseguenza dell'evento franoso Pt_1 occorso a causa del cedimento della rete in gestione alla predetta. A conclusioni diverse deve di contro pervenirsi, ad avviso del giudicante, con riferimento all'ulteriore danno lamentato dagli attori per la perdita di clientela che sarebbe stata registrata, a loro dire, a seguito della riapertura del punto vendita, e ciò in quanto non è stato provato (né richiesto di provare) in alcun modo dagli stessi, a fronte della pacifica ripresa della loro attività dal 19.02.2020, che vi sia stato un effettivo ed apprezzabile decremento del numero dei clienti dell'impianto rispetto al periodo precedente il verificarsi del sinistro, decremento che è da escludere possa ritenersi dimostrato unicamente sulla scorta dei dati risultanti dalle scritture contabili redatte dal considerata la natura di tale documentazione e il suo obiettivo tenore, da cui è dato Pt_1 trarre soltanto che vi sia stata una “perdita fiscale” di € 1.562,74, risultante dalla differenza tra i costi di rifornimento della merce e dagli ulteriori costi d'esercizio e i ricavi conseguiti, per il periodo dal
20.02.20 al 13.03.20, di per sé non indicativa, nondimeno, di una diminuzione dell'entità della clientela e delle vendite effettuate in tale periodo rispetto all'epoca antecedente l'accadimento che occupa (cfr. doc. 23 fasc. attoreo). Non solo, ma proprio considerando le scritture depositate dal emerge che nel Pt_1 corrispondente periodo dell'anno precedente (dal 20.02.19 al 13.03.19) la sua attività abbia registrato, del pari, una differenza negativa tra i costi d'acquisto delle merci e gli ulteriori costi d'esercizio e i ricavi dell'attività e ciò contribuisce a far escludere, in un contesto quale è quello esistente dal 19.02.20, allorché l'attività è stata - lo si ripete - pacificamente riavviata dagli attori presso il punto vendita, che possa trarsi il riscontro di una pretesa perdita di clienti dal solo riferimento alla suindicata “perdita fiscale”, supportata da parte attrice con le sue sole scritture contabili per il periodo sino al 13.03.20 (si v. ancora doc. 23 cit.). Inoltre, sebbene il CTU abbia inizialmente richiamato, nella sua relazione, anche il suddetto ammontare di € 1.562,74, è stato poi chiarito dallo stesso, in occasione dell'udienza del 07.11.2023, che tale dato è stato ricavato, per l'appunto, unicamente dalle scritture contabili depositate dagli attori, e ciò senza che il consulente sia stato posto “…in grado di riscontrare questo dato, cioè non so di preciso quali siano stati gli elementi specifici impiegati dall'impresa per determinare questo dato” (cfr. ancora verbale ud. 07.11.23, chiarimenti CTU). Stante l'assenza di alcuna idonea dimostrazione fornita dal dalla in merito Pt_1 CP_1 all'asserita perdita di clientela registrata successivamente alla riapertura del punto vendita, deve
19 escludersi, quindi, che possa riconoscersi il ristoro preteso, quanto al dell'importo di Pt_1
€ 1.562,74 ed analogamente non compete alla un risarcimento per il medesimo titolo, CP_1 risarcimento da ultimo ricavato e quantificato dalla medesima, nell'ambito della memoria di replica del 10.03.25, pur sempre sulla scorta della sola suddetta “perdita fiscale” riportata nelle scritture contabili già richiamate. Conclusivamente, in virtù delle considerazioni che precedono, spetta alla il ristoro CP_1 da parte della del danno corrispondente ai costi sostenuti in conseguenza del sinistro CP_3 verificatosi il giorno 11.12.2019 di € 12.661,00 complessivi, nonché il risarcimento del danno per la perdita degli utili derivata dalla forzata chiusura dell'impianto dall'11.12.19 al 19.02.20, per € 44.607,24, mentre al a riconosciuto il diritto al ristoro del pregiudizio per la perdita degli Pt_1 utili a lui riferibile, per il medesimo periodo, di € 12.574,98. Così come anche espressamente richiesto dagli attori sin dall'atto di citazione (richiamato da ultimo all'udienza del 19.12.2024 e nella loro memoria di replica), i suddetti importi devono essere, inoltre, rivalutati dalla data in cui si sono consolidati i pregiudizi (19.02.2020) sino a quella attuale ed incrementati dei cd. interessi compensativi in ragione del danno che può presumersi sia derivato a carico del e dalla Pt_1 per il ritardato risarcimento a loro spettante, tenuto conto della remuneratività che è CP_1 associata dal legislatore alla disponibilità del denaro altrui in misura pari agli interessi legali, interessi da conteggiare, tuttavia, non sulla somma attuale rivalutata ma sulla somma iniziale spettante agli attori alla data dell'evento lesivo e rivalutata, poi, anno per anno, in conformità con i principi affermati in materia di debiti di valore dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. civ. sez. un. 712/1995 e più di recente, tra le altre, Cass. civ. 6867/2022, che ha evidenziato che
“Gl'interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., essendo volti a compensare il pregiudizio subìto dal creditore per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, del quale costituiscono quindi una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria;
quest'ultima non costituisce a sua volta il risarcimento di un danno maggiore e distinto, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve risultare adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui viene emanata la pronuncia giudiziale. Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve pertanto ritenersi implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento delle predette voci, quali componenti indispensabili del risarcimento, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richieste, pure in grado di appello, senza incorrere per ciò solo in ultrapetizione”). Dalla data della presente liquidazione e conversione del debito di valore in debito di valuta, competono infine agli attori sulle somme così come sopra liquidate, pari a € 74.122,14 complessivi in favore della e a € 16.275,78 per il (comprensive di rivalutazione e interessi CP_1 Pt_1 compensativi), gli interessi legali ex art. 1282 c.c., sino all'integrale soddisfo. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere infine regolate come segue. Nei rapporti tra gli attori, da un lato, e la , dall'altro lato, quest'ultima va condannata CP_3 al rimborso delle spese processuali in favore dei primi, considerata la sua soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Tali spese si liquidano, inoltre, tenendo conto delle domande della di CP_1 valore più elevato rispetto a quelle del (si v. tra le altre, Cass. civ. 10367/2024, secondo Pt_1 cui “le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…”, posto che le stesse “….sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome…”, di guisa che “…il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto”), sulla scorta del criterio del decisum (scaglione controversia tra € 52.000,01 e € 260.000,00) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione da ultimo risultante dal D.M. 147/2022 (si v. al riguardo, art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
20 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), il tutto oltre all'incremento previsto per il numero delle parti attrici ai sensi dell'art. 42 D.M. cit. (cfr. ancora Cass. 10367/24 cit.), pervenendosi così a un ammontare per compensi complessivi dovuto in rimborso dalla agli attori, in solido tra loro, di € 18.333,90, ai quali si aggiungono il rimborso CP_3 per le spese vive documentate di € 786,00 (c.u. e marca da bollo), il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. cit. e iva e cpa come per legge. Nei rapporti tra gli attori, da un lato, e la dall'altro lato, i primi devono Controparte_5 essere invece condannati al rimborso delle spese di lite sostenute dalla seconda, stante la loro soccombenza. Anche tali spese devono liquidarsi, inoltre, tenendo conto delle domande della giacché di valore più elevato rispetto a quelle del in questo caso in base al criterio CP_1 Pt_1 del disputatum (scaglione tra € 52.000,01 e 260.000,00), e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 cit., così come modificato dal D.M. 147/22 cit., pervenendosi a un importo per compensi complessivamente dovuto in rimborso dagli attori, in solido ex art. 97 c.p.c., alla CP_5
di € 18.333,90, il tutto oltre al rimborso forfettario e a iva e cpa come per legge.
[...]
Le spese della CTU devono essere poste, infine, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico della , tenuto conto delle ragioni per le quali la CTU è stata disposta CP_3
e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione e richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto degli attori e al risarcimento da parte Controparte_1 Parte_1 della dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.12.2019, Controparte_3 danni che si liquidano in € 74.122,14 per la e in € 16.275,78 per , Controparte_1 Parte_1 così come meglio specificati in parte motiva, e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la
[...]
quale responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., al pagamento di tali somme CP_3 in favore degli attori, oltre agli interessi legali dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo;
- Rigetta le domande proposte dalla e dal nei confronti della Controparte_1 Parte_1 [...]
CP_5
- Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore della Controparte_3 Controparte_1
e del , in solido tra loro, che liquida in € 18.333,90 per compensi complessivi e Parte_1 in € 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
- Condanna gli attori e , in solido tra loro, al rimborso delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali sostenute dalla convenuta che liquida in € 18.333,90 per compensi Controparte_5 complessivi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente le spese della CTU espletata, nei rapporti interni tra le parti, a carico della convenuta Controparte_3
Così deciso in Velletri in data 04.07.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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