Sentenza 9 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01397/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2018, proposto da
Italiano RI IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Totaro e Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Raffaele Totaro in Lecce, via G. Giusti, n. 32;
contro
A.N.A.S. S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
dell’illegittimità dell'occupazione del fondo sito in Lecce e censito nel Catasto Terreni al foglio 255, particella 154 e dell'irreversibile trasformazione dello stesso con la realizzazione di un’opera pubblica stradale da parte di A.N.A.S. S.p.A.
nonché per la declaratoria
dell'obbligo di A.N.A.S. S.p.A. di procedere all'acquisizione “sanante” ex art.42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 della medesima area e del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per la perdita della proprietà nella misura minima di € 7.000,00 a decorrere dal 14 marzo 2006, o altra maggiore o minore somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori fino al soddisfo
e per la conseguente
condanna di A.N.A.S. S.p.A. al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per mancato godimento per l'illegittima occupazione della predetta area, a partire dal termine di scadenza dell'occupazione legittima e fino alla data del provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di A.N.A.S. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to C. Marchello in sostituzione dell'avv.to L. Carpentieri, l’avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21 ed il 29 marzo 2018 la ricorrente, assegnataria definitiva, a seguito di vendita senza incanto nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 826/91 R.G.E. del Tribunale Civile di Lecce, giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Lecce cron. 8425/07 - Rep.1284/07 del 17 maggio 2007, del terreno sito in Lecce di are 48,75, riportato nel N.C.T. al foglio 255, particella 154, seminativo, classe 2^, terreno oggetto di occupazione di urgenza da parte di A.N.A.S. S.p.A. in forza di decreto del Ministero dei LL.PP. n.1152 del 9 giugno 1992 e conseguente decreto prefettizio di occupazione n. 1281/sett.1° 1^ del 30 luglio 1992 notificati al precedente proprietario, chiede:
- accertare e dichiarare l’intervenuta illegittimità dell’occupazione del predetto fondo sito in Lecce distinto in C.T. al foglio 255, particella 154;
- accertare e dichiarare l’irreversibile trasformazione del fondo de quo con la realizzazione di un’opera pubblica stradale (svincolo della c.d. Tangenziale Ovest della Città di Lecce;
- dichiarare l’obbligo di A.N.A.S. S.p.A. a procedere all’acquisizione “sanante” del predetto fondo ex art.42-bis D.P.R. n. 327 del 2001;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subìto per la perdita della proprietà nella misura minima di € 7.000,00 a decorrere dal 14 marzo 2006, oltre rivalutazione e interessi moratori fino al soddisfo;
- condannare A.N.A.S. S.p.A. al risarcimento del danno per mancato godimento per l’occupazione delle aree stesse a partire dal termine di scadenza dell’occupazione legittima e fino alla data del provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, parametrato all’indennità di occupazione legittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1 A sostegno del ricorso deduce i motivi così rubricati:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23 e ss T.U. espropriazioni, violazione e/o falsa applicazione degli artt.42 bis e 43 T.U. espropriazioni, diritto al risarcimento del danno.
1.2 Espone, in particolare, parte ricorrente che in relazione al suddetto terreno, oggetto, come visto, di occupazione di urgenza, non è stato mai emesso il necessario decreto di esproprio. Aggiunge che esso risulta irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione di uno svincolo della c.d. Tangenziale Ovest della Città di Lecce.
2. In data 9 maggio 2018 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, A.N.A.S. S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
3. Nelle date, rispettivamente, del 21 giugno 202 e del 24 giugno 2022, la difesa di parte ricorrente e l’Avvocatura erariale hanno depositato memorie difensive.
4. Il 5 luglio 2022 parte ricorrente ha depositato memorie in replica.
5. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
2. È appena il caso di rammentare, in limine, che, per insegnamento ormai consolidato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2), “In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale unicamente per singole annualità in relazione al mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014) (…);
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.”
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è, più di recente, intervenuta con la sentenza n. 4 del 20 gennaio 2020 e, fermo l’impianto complessivo sopra rammentato, ha sfoltito, in parziale discontinuità con quanto affermato in precedenza, il novero delle causa di cessazione dell’illecito permanente da occupazione illegittima, chiarendo che “per le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla Pubblica Amministrazione, anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo”.
2.1 Ebbene, nel caso di specie, emerge per tabulas che A.N.A.S. S.p.A. ha avviato con nota del 23 aprile 2018 il procedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 del terreno de quo.
Tuttavia, pur sembrando intervenuta l’accettazione e ricezione dell’indennità offerta della P.A., non risulta essere stato esibito né emanato il decreto finale di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, sicché - allo stato - va accertata e dichiarata l’illegittimità dell'occupazione da parte di A.N.A.S. S.p.A. del fondo sito in Lecce e censito in Catasto Terreni al foglio 255, particella 154 di proprietà della ricorrente.
2.2 Ne consegue, peraltro, che, avendo ormai A.N.A.S. S.p.A. optato per la soluzione dell’acquisizione “sanante”, attraverso l’avvio del relativo procedimento e la corresponsione delle relative indennità all’interessata, così, consumato ogni profilo di discrezionalità in ordine alla scelta del rimedio con cui far cessare l’illecito permanente rappresentato dall’occupazione sine titulo dell’area de qua, deve essere ordinata alla predetta Società resistente, sussistendone i presupposti (e, segnatamente, l’irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica di svincolo della c.d. Tangenziale Ovest della Città di Lecce), l’emanazione del decreto finale ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con i contenuti di legge, dell’area di che trattasi entro il termine di 60 (sessanta giorni) decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
2.3 Deve, in ultimo, evidenziarsi che l’adozione del decreto finale di esproprio da parte di A.N.A.S. S.p.A., oltre a determinare la sopravvenuta cessazione dell’illecito permanente di occupazione illegittima del fondo di che trattasi, comporterà altresì la definizione, a mezzo della liquidazione dell’indennizzo di legge (ove non ancora corrisposto all’interessata), di tutte le altre pretese, anche di ordine patrimoniale, azionate dalla ricorrente (quale il ristoro del danno subito in conseguenza del comportamento di controparte).
Il che consente di ritenere assorbite, in questa sede, le ulteriori domande proposte dalla stessa e volte, in particolare, ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima occupazione dell’area de qua (potendo, del resto, eventuali doglianze relative a tali profili patrimoniali essere successivamente svolte dall’odierna ricorrente a mezzo di impugnativa dell’emanando decreto di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001).
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., nei rapporti tra la ricorrente ed A.N.A.S. S.p.A., la soccombenza e sono da porre a carico della seconda.
3.1 Sussistono, invece, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (al quale, invero, non può essere addebitato alcunchè, né con riferimento all’occupazione del fondo né con riguardo al ritardo nella definizione del procedimento acquisitivo di che trattasi, condotte integralmente ascrivibili ad A.N.A.S. S.p.A.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ordinando all’A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’emanazione del decreto finale, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, di acquisizione “sanante” del terreno in questione, con i contenuti di legge, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Spese compensate tra la ricorrente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO