Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 8004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8004 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno del 12.10.2022, notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 15.12.2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa AM GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con ricorso depositato il 7/03/2023 la ricorrente ha agito avverso il provvedimento in epigrafe lamentandone l’illegittimità in quanto non adeguatamente motivato, nonché viziato da difetto di istruttoria.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo di respingere ogni pretesa.
3. All’esito della all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Il provvedimento gravato attiene al diniego della istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Secondo consolidata giurisprudenza il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno " status illesae dignitatis " (morale e civile) di colui che lo richiede; si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano una esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini; nella valutazione articolata spettante all'Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza italiana assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l'integrazione dell'istante nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano (v. Consiglio di Stato sez. III, 02/08/2023, n. 7484).
6. Ebbene, nel caso in esame, applicando tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sulle vicende penali riferite alla ricorrente e sulle circostanze fattuali che ne erano alla base, che risultano idonee a supportare il provvedimento reiettivo. Ed invero, come emergente dalla documentazione in atti, segnatamente il rapporto informativo della Questura di -OMISSIS-, si rileva l’esistenza di diversi precedenti penali per truffa, calunnia e minaccia.
Si tratta di vicende indici di inaffidabilità dell’interessata e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, così come peraltro affermato da un costante orientamento giurisprudenziale che ha ammesso il rilievo anche di semplici precedenti che non abbiano poi determinato un rinvio a giudizio (Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
7. Il provvedimento risulta, quindi, preceduto da adeguata istruttoria ed adeguatamente motivato in ordine alla scelta del diniego sulla istanza della ricorrente.
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la non complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV HI, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
AM GL, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AM GL | OV HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.