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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALAMONE CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GHIANI Controparte_1 C.F._2
AL
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 14.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in data 26.7.2008. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nascevano i figli il 26.4.2009 e il 25.8.2010. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1858/2021 del Tribunale di Busto Arsizio veniva dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: affido dei minori in via esclusiva al padre in ambito scolastico e sanitario, con facoltà per la madre di tenerli con sé secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali, e assegnazione al padre della casa coniugale.
Con ricorso depositato il 16.1.2023 il padre, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo dei figli e riconoscimento in capo alla madre dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 150 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile, sebbene a condizioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.
Domandava, inoltre, il riconoscimento di € 100 a titolo di assegno divorzile.
All'udienza presidenziale, venivano confermate le condizioni di separazione.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 14.5.2025 il Giudice procedeva all'audizione dei minori e le parti precisavano le conclusioni e domandavano la concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale, rinunciando ai termini per le memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande delle parti debbano essere accolte nei limiti di cui al prosieguo.
Domanda divorzile.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I fatti dedotti dal ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 2 di 10 Affidamento, collocamento minori e assegnazione casa coniugale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo e assegnazione della casa familiare (su dette ultime due questioni le parti formulavano le medesime conclusioni, essendo controverso solo l'affido).
Alla resistente veniva diagnosticato un disturbo psicotico di tipo paranoideo, con un'invalidità pari al
46%. A causa di detto disturbo, la madre dei minori effettuava tre ricoveri, uno nel 2016 e due nel
2020.
Come risulta dalla CTU (le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche) e dalla relazione del CPS depositata il 13.11.2024 dalla resistente, la frequenta con regolarità il CPS, vi è una buona stabilizzazione clinica, la CP_1
resistente è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, il pensiero appare scevro da vizi di forma e contenuto, non si evidenziano fenomeni di dispercezione, il tono dell'umore appare abbastanza stabile senza oscillazioni timiche.
I minori, però, continuano a rifiutare di avere un rapporto con la madre.
e dal giudizio di separazione incontravano la madre in SN. Come emerge dalle Per_1 Per_2 relazioni dei SS, da quanto dichiarato dai minori alla CTU ed al Giudice Istruttore durante l'audizione, gli incontri in SN non erano di alcuna utilità per la ricostruzione del rapporto madre/figli.
Nella relazione depositata l'11.7.2023, i SS concludevano:
“I diritti di visita tra la SI e i figli sono stati monitorati e risultano sempre più faticosi, in quanto i minori sembrano presentarsi agli incontri come se fossero stati “costretti” a stare nello spazio con la madre.
e parlano sempre meno, anche se a provare ad intavolare dei discorsi è la scrivente. Per_1 Per_2
La SI appare in difficoltà nell'approcciarsi con i minori in relazione alla loro età e sembra non riuscire a leggere i loro bisogni.
All'interno della stanza i tentativi di significare la malattia della madre sono andati vani e i ragazzi sembrano non aver voglia di soffermarsi e approfondire la tematica probabilmente a causa di vissuti difficilmente rielaborabili nel setting dello Spazio Neutro.
I minori portano un malessere che è peggiorato col passare dei mesi e in questo momento la cadenza quindicinale sembra essere molto faticosa per entrambi i ragazzi che restano in stanza al massimo 30 minuti”.
I minori riferivano sia al CTU che al Giudice di non volere più incontrare la madre, né i nonni materni né gli zii materni.
pagina 3 di 10 Veniva disposta CTU al fine di comprendere le cause di detto rifiuto, come poter intervenire e individuare il regime di affido più coerente con le esigenze dei minori.
La CTU concludeva:
“
1. e contestualmente vivono ad oggi una situazione abbastanza stabile, conducono Per_1 Per_2
una vita regolare, senza criticità, sembrano contenti di loro stessi, si supportano tra loro e appaiono solidali. Il nodo critico tuttavia resta il tema della mamma su cui ad oggi emerge una totale chiusura difensiva, un empasse emozionale che non sembra essere prognosticamente risolvibile in breve tempo.
Ciò che si coglie a livello emotivo e psicologico è il vissuto di delusione rispetto all'immagine di una madre che ad un certo punto per via della sua condizione psicopatologica, non è stata più percepita dai figli come affettivamente disponibile e come figura “sufficientemente buona” (D. NI 1896-
1971), in grado cioè di rispondere adeguatamente ai loro bisogni.
L'interruzione della relazione di attaccamento madre-figli rappresenta per e una Per_1 Per_2
dimensione traumatica da elaborare da cui si mantengono emotivamente distanti attraverso un processo di intellettualizzazione che li preserva dalla possibilità di entrare in contatto con la ferita emotiva che risulta ancora aperta.
E' prioritario a parere della scrivente e a fronte della nebulosità che si è colta nei vissuti dei figli rispetto alla patologia della mamma, poter effettuare una ri-narrazione dell'immagine materna, a partire da un piano di realtà che comprenda il poter rappresentare loro che la madre necessita di cure costanti e che la sua patologia cronica ha inciso effettivamente sul suo assetto emotivo e comportamentale altresì che la sua malattia può andare incontro anche a delle ricadute.
Questo potrebbe aiutarli a rivedere la figura della madre anche su un piano delle aspettative genitoriali, imparando a riconoscerne i limiti.
Il percorso terapeutico dunque ad oggi, sembra essere la strada più percorribile rispetto alla possibilità di riavvicinarsi a lei. In tal senso sarà necessario rispettare i tempi dei minori al fine di favorire un'elaborazione profonda.
2. Nell'effettuare la valutazione della SI , mi sono orientata, come da mandato del CP_1
Giudice, sul considerare la possibilità di favorire un riavvicinamento tra lei e i figli, estendendo
l'indagine alla verifica della recuperabilità della relazione parentale, attraverso una analisi dinamica basata non solo sull'andamento del disturbo mentale e della sua specifica incidenza sul compito parentale, ma anche sulla presenza delle effettive risorse materne attuali e sulla capacità di resilienza dei minori.
pagina 4 di 10 La madre si presenta in questa fase in una condizione di buon compenso psichico, sta aderendo alle terapie farmacologiche e a breve verrà inserita anche in un progetto presso il centro diurno del CPS di
Legnano, finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo.
Osservando la dimensione relativa ai figli, sebbene la stessa abbia espresso un desiderio di rivederli, è sembrata maggiormente focalizzata sul suo progetto personale in relazione alla possibilità di essere più autonoma.
In merito all'interruzione del rapporto con i minori, la SI non è apparsa consapevole CP_1
del perché si è interrotta la relazione con loro, manca la capacità di riconoscere che anche gli incontri in spazio neutro non hanno portato a nessun miglioramento.
Entrando in merito alla sua condizione psicopatologica, anche la consapevolezza rispetto alla malattia appare precaria ovvero parlando di questo tema, la SI realizza di essere stata male e di aver sofferto per un periodo di depressione, quadro che però non coincide con il disturbo che le è stato diagnosticato e che da punto di vista sintomatologico presenta senza dubbio differenti implicazioni.
A tal riguardo, è bene considerare come sia fondamentale poter lavorare sui processi di insight ovvero di consapevolizzazione della condizione psicopatologica, è un prognostico positivo in un percorso di cura, a partire dal riconoscersi come persona bisognosa di essere aiutata, alla compliance al trattamento su cui la SI non sempre si è mostrata collaborativa, alla capacità di ridefinire gli eventi mentali abnormi che si insinuano nelle fasi di scompenso, quali deliri e allucinazioni come un fenomeno patologico.
Aumentare i propri livelli d'insight significa aumentare la capacità che la SI possa essere più in grado di monitorare la sua condizione imparando a riconoscere eventuali prime "avvisaglie" per prevenire possibili ricadute, intervenendo in tempo utile.
E' riconosciuta e comprovata da numerosi studi, l'efficacia della terapia cognitivocomportamentale
( et al.,1998; Tarrier et al. 1998, et al., 2000). Per_3 Per_4
L'intervento terapeutico dovrebbe coinvolgere anche la famiglia della SI , i suoi CP_1
genitori con cui la stessa ad oggi vive e che come emerso dal colloquio, necessitano di essere supportati in quanto tendono a negare e/o non riconoscere la patologia della figlia.
Entrando in merito alla genitorialità, se si considerano le competenze che caratterizzano il parenting ovvero la capacità di accoglimento e di comprensione delle esigenze primarie dei figli, la capacità di organizzare e strutturare il mondo fisico, la capacità di coinvolgere e stimolare i figli, la capacità di attivare riflessioni per il loro benessere, la SI in questa fase potrebbe non essere CP_1 ancora strumentata ed avere dei limiti nell'adempimento delle sue capacità genitoriali, di conseguenza
i figli potrebbero essere esposti all'imprevedibilità della mamma, che si potrebbe tradurre in momenti
pagina 5 di 10 di avvicinamento intenso da parte sua a momenti di presa di distanza e di rifiuto che farebbero cadere nuovamente e nel vortice dell'ansia da abbandono. Per_1 Per_2
Ad oggi, aver valutato la possibilità di una recuperabilità del rapporto madre-figli, significa aver messo in relazione il volere dei minori ovvero il fatto che come emerso non siano emotivamente pronti
e necessitano di essere supportati da un punto di vista psicoterapeutico, e la condizione della madre cercando di coglierne gli aspetti di gravità della sua patologia, di consapevolezza critica, di adattamento sociale, nella prospettiva di considerare come essi incidano su un adeguato esercizio delle funzioni genitoriali.
La SI da un punto di vista clinico sembra stare meglio, tuttavia è risultata una persona CP_1
non ancora autonoma, che necessita di essere guidata, accompagnata, monitorata soprattutto nel mantenere una continuità nelle cure farmacologiche, a fronte di una stabilità che gradualmente si sta ricostituendo.
3. Il signor ad oggi rappresenta per i figli l'unico genitore di riferimento che si occupa a tempo Pt_1
pieno di loro.
I figli appaiono ben interiorizzati nel suo spazio interno, ha a mente i loro bisogni e manifesta una discreta capacità di sapersi gestire nella quotidianità, garantendo la sua presenza e cure adeguate.
Ottempera a doveri di carattere pratico con maggiore scioltezza congruentemente con le sue prevalenti caratteristiche personologiche che lo vedono più incline alla concretezza.
Da un punto affettivo emerge l'investimento nel legame con e con cui si relaziona Per_1 Per_2
cercando di cogliere i loro desideri tuttavia non riesce con facilità a sintonizzarsi con loro e su questo sarà importante poterlo sostenere.
In merito alla vicenda familiare con riferimento all'esordio della patologia della moglie, si è evidenziato come questa situazione abbia destabilizzato molto il signor soprattutto rispetto al Pt_1
fatto di essersi ritrovato da solo a gestire due figli.
Emerge un vissuto di rabbia a tal riguardo come se colpevolizzasse la SI per essersi CP_1 ammalata, sembra a tratti che non abbia compreso l'entità e la gravità della sua malattia e di come a causa di questa, non sia più riuscita ad occuparsi dei figli con la conseguenza per lui di doversi far carico di tutto.
In merito ad altre dimensioni come quella relativa al rapporto con i suoceri, emerge una focalizzazione quasi ossessiva verso di loro, tutto ciò che è accaduto dopo è come se il signor lo utilizzasse per Pt_1 comprovare quell'impressione negativa che ha sempre avuto sui di loro come questi si sarebbero comportati con i nipoti, non ha fatto altro che rafforzare le sue convinzioni.
pagina 6 di 10 Rispetto a questo passaggio si evidenzia un movimento proiettivo tramite cui i suoi vissuti di astio verso i suoceri in qualche modo sono passati a e avendo colto in loro un'attenzione Per_1 Per_2
eccessiva quasi superiore a quella che riguarda il rapporto con la mamma.
A fronte della mancanza del rapporto tra madre e figli, il signor non sembra fare grandi sforzi, Pt_1
si mostra piuttosto passivo non riuscendo a cogliere come la mancanza di una figura materna possa rappresentare una sofferenza per i figli. A tal riguardo, emerge una prevalenza dei suoi vissuti rispetto
a quelli dei figli.
In conclusione si ritiene che:
§ i figli restino affidati in via esclusiva al padre e collocati presso di lui;
§ il Servizio Sociale possa continuare a monitorare il nucleo familiare incontrando periodicamente il padre con l'obiettivo di supportalo rispetto alla gestione dei figli, la madre con l'obiettivo di valutare il percorso di cura che sta facendo anche prendendo contatto direttamente con il CPS e incontrando anche i minori al fine di valutare l'andamento del loro stato emotivo a fronte anche del percorso terapeutico;
§ debba proseguire il percorso di psicoterapia e anche per si indica che possa nel Per_1 Per_2
breve tempo iniziarlo;
Cont
§ la SI debba continuare ad essere seguita dal CP_1
§ per quanto riguarda eventuali strategie di intervento mirate al riavvicinamento tra madre e figli, non rilevando al momento le basi che possano favorirlo, si considera prioritario che i minori possano lavorare in ambito terapeutico sul tema che riguarda la madre”.
Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni della CTU e, quindi, di disporre l'affido esclusivo dei minori al padre.
Oltre a quanto evidenziato dalla CTU, rileva anche il rifiuto da parte della madre di versare qualsivoglia contributo per il mantenimento dei figli, nonostante il reperimento a febbraio 2024 di un'attività lavorativa. In particolare, anche all'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente chiedeva che i minori venissero mantenuti esclusivamente dal padre.
Non è invece necessario disporre l'affido all'Ente, come domandato in via subordinata dalla madre.
L'affido all'Ente, infatti, deve costituire l'ultima ratio e, nel caso di specie, le criticità emerse anche in relazione al non sono sufficienti a giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale del Pt_1
come peraltro emerge anche dalla relazione depositata dai SS ad aprile 2025. Pt_1
Il non sembra avere compreso l'entità e la gravità della malattia della e appare Pt_1 CP_1
passivo rispetto alla decisione dei minori di non incontrare la madre, non riuscendo a cogliere come la mancanza di una figura materna possa rappresentare una sofferenza per i figli.
pagina 7 di 10 Proprio per tale ragione, deve essere mantenuto il monitoraggio ed aperta una vigilanza, deve inoltre essere dato mandato all'ente di regolare la frequentazione madre/figli. Non può, però, essere disposto l'affido all'ente in quanto il padre, in ogni caso, non ha mai ostacolato il rapporto madre/figli, pur non avendo la capacità di incentivarlo spontaneamente, ha seguito le indicazioni dei SS e del Giudice ed ha fatto iniziare ai minori il percorso di psicoterapia.
Sia la CTU che i SS evidenziavano che le fragilità della madre le avevano impedito di sostenere efficacemente il percorso di spazio neutro con i figli. Questo, dunque, non andava a buon fine non per un supposto ostracismo da parte del padre, ma principalmente per le problematiche materne.
Quanto alla frequentazione madre/figli, considerato l'attuale rifiuto dei minori (già ultraquattordicenni) di incontrare la madre, deve essere conferito mandato ai SS di Cardano al Campo, in collaborazione con i SS di Parabiago, di regolare la frequentazione previa verifica dell'esistenza dei necessari presupposti. A tal fine, i SS dovranno mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare incontrando periodicamente il padre con l'obiettivo di supportalo rispetto alla gestione dei figli e verificando la prosecuzione del percorso di terapia individuale dei minori.
I SS dovranno, altresì, verificare la regolarità del percorso della madre presso il CPS.
Contributo economico materno
In relazione all'aspetto economico, il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto un assegno mensile di € 150 per figlio e che le spese straordinarie venissero poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Incomprensibilmente, la madre dichiarava di rifiutarsi di contribuire nonostante il reperimento a febbraio 2024 di un'attività lavorativa. Anche a seguito dell'assunzione, chiedeva che i minori venissero mantenuti in via esclusiva dal padre. Rinunciava, però, alla domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che, da febbraio 2024, debba essere posto a carico della madre un assegno mensile parti ad € 150,00 per figlio e che la madre debba, altresì, sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Fino a gennaio 2024 incluso, invece, il mantenimento dei minori rimane a carico del padre, considerato che la non solo non aveva un'occupazione, ma non aveva mai lavorato in precedenza e, CP_1
inoltre, la malattia diagnosticatale incideva anche sulla sua capacità lavorativa. A febbraio 2024, infatti, la madre riusciva a reperire un'occupazione solo grazie al corso OS pagato dai propri genitori.
Allo stato, le condizioni economiche delle parti sono le seguenti (si veda la documentazione depositata dal padre a settembre 2024 e dalla madre ad ottobre 2024, non numerata dalle parti):
pagina 8 di 10 il padre ha uno stipendio netto di € 2.315 calcolato su dodici mensilità e percepisce un AUU di € 380
(che continuerà ad essere percepito solo dal padre, avendo questi l'affido esclusivo).
Deve sostenere un mutuo mensile di € 438,00 per la casa familiare ove vive con i figli.
La madre, invece, vive con i propri genitori, non sostiene spese di mutuo o canoni di locazione e risulta avere uno stipendio di € 1.520 (anche senza considerare la tredicesima).
In detto contesto, considerato che il padre è l'unico a provvedere al mantenimento diretto dei minori, le richieste economiche del devono essere accolte. Pt_1
*
Le spese di lite relative alle prime tre fasi devono essere compensate, atteso che la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli non era, fino a febbraio 2024, accoglibile.
Le spese del ricorrente relative alla fase decisionale devono, invece, essere poste a carico della resistente, atteso che quest'ultima rifiutava di contribuire anche dopo aver reperito un lavoro.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti, considerato che la
CTU veniva svolta nell'interesse dei minori e dalla stessa emergevano profili problematici per entrambi i genitori.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 26 Luglio 2008, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Cardano al Campo, Numero 15 Anno 2008 Parte II Serie B;
2) affida in via esclusiva i minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo, al quale viene assegnata la casa familiare;
3) dispone che i rapporti madre/figli siano regolati come in parte motiva;
4) dispone, con decorrenza da febbraio 2024, che la resistente versi mensilmente al ricorrente entro il giorno 20, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 150,00, per figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che, da febbraio 2024, la resistente provveda a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
6) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cardano al Campo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 9 di 10 7) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti
8) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite relative alla fase decisionale che liquida in € 2.300,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario,
e compensa per il resto le spese di lite;
9) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori e Persona_5 Per_6
residenti in [...]H;
[...]
10) dispone che i SS del Comune di Cardano al Campo, in collaborazione con i SS del Comune di
Parabiago, svolgano gli adempimenti di cui in parte motiva e relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.1.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Cardano al
Campo e Parabiago nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 166/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALAMONE CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GHIANI Controparte_1 C.F._2
AL
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da udienza del 14.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio concordatario in data 26.7.2008. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nascevano i figli il 26.4.2009 e il 25.8.2010. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1858/2021 del Tribunale di Busto Arsizio veniva dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: affido dei minori in via esclusiva al padre in ambito scolastico e sanitario, con facoltà per la madre di tenerli con sé secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali, e assegnazione al padre della casa coniugale.
Con ricorso depositato il 16.1.2023 il padre, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile con affido esclusivo dei figli e riconoscimento in capo alla madre dell'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 150 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile, sebbene a condizioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.
Domandava, inoltre, il riconoscimento di € 100 a titolo di assegno divorzile.
All'udienza presidenziale, venivano confermate le condizioni di separazione.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 14.5.2025 il Giudice procedeva all'audizione dei minori e le parti precisavano le conclusioni e domandavano la concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale, rinunciando ai termini per le memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le domande delle parti debbano essere accolte nei limiti di cui al prosieguo.
Domanda divorzile.
Deve, in primo luogo, essere accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I fatti dedotti dal ricorrente a sostegno di tale domanda sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
pagina 2 di 10 Affidamento, collocamento minori e assegnazione casa coniugale.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di affidamento esclusivo dei minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo e assegnazione della casa familiare (su dette ultime due questioni le parti formulavano le medesime conclusioni, essendo controverso solo l'affido).
Alla resistente veniva diagnosticato un disturbo psicotico di tipo paranoideo, con un'invalidità pari al
46%. A causa di detto disturbo, la madre dei minori effettuava tre ricoveri, uno nel 2016 e due nel
2020.
Come risulta dalla CTU (le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche) e dalla relazione del CPS depositata il 13.11.2024 dalla resistente, la frequenta con regolarità il CPS, vi è una buona stabilizzazione clinica, la CP_1
resistente è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, il pensiero appare scevro da vizi di forma e contenuto, non si evidenziano fenomeni di dispercezione, il tono dell'umore appare abbastanza stabile senza oscillazioni timiche.
I minori, però, continuano a rifiutare di avere un rapporto con la madre.
e dal giudizio di separazione incontravano la madre in SN. Come emerge dalle Per_1 Per_2 relazioni dei SS, da quanto dichiarato dai minori alla CTU ed al Giudice Istruttore durante l'audizione, gli incontri in SN non erano di alcuna utilità per la ricostruzione del rapporto madre/figli.
Nella relazione depositata l'11.7.2023, i SS concludevano:
“I diritti di visita tra la SI e i figli sono stati monitorati e risultano sempre più faticosi, in quanto i minori sembrano presentarsi agli incontri come se fossero stati “costretti” a stare nello spazio con la madre.
e parlano sempre meno, anche se a provare ad intavolare dei discorsi è la scrivente. Per_1 Per_2
La SI appare in difficoltà nell'approcciarsi con i minori in relazione alla loro età e sembra non riuscire a leggere i loro bisogni.
All'interno della stanza i tentativi di significare la malattia della madre sono andati vani e i ragazzi sembrano non aver voglia di soffermarsi e approfondire la tematica probabilmente a causa di vissuti difficilmente rielaborabili nel setting dello Spazio Neutro.
I minori portano un malessere che è peggiorato col passare dei mesi e in questo momento la cadenza quindicinale sembra essere molto faticosa per entrambi i ragazzi che restano in stanza al massimo 30 minuti”.
I minori riferivano sia al CTU che al Giudice di non volere più incontrare la madre, né i nonni materni né gli zii materni.
pagina 3 di 10 Veniva disposta CTU al fine di comprendere le cause di detto rifiuto, come poter intervenire e individuare il regime di affido più coerente con le esigenze dei minori.
La CTU concludeva:
“
1. e contestualmente vivono ad oggi una situazione abbastanza stabile, conducono Per_1 Per_2
una vita regolare, senza criticità, sembrano contenti di loro stessi, si supportano tra loro e appaiono solidali. Il nodo critico tuttavia resta il tema della mamma su cui ad oggi emerge una totale chiusura difensiva, un empasse emozionale che non sembra essere prognosticamente risolvibile in breve tempo.
Ciò che si coglie a livello emotivo e psicologico è il vissuto di delusione rispetto all'immagine di una madre che ad un certo punto per via della sua condizione psicopatologica, non è stata più percepita dai figli come affettivamente disponibile e come figura “sufficientemente buona” (D. NI 1896-
1971), in grado cioè di rispondere adeguatamente ai loro bisogni.
L'interruzione della relazione di attaccamento madre-figli rappresenta per e una Per_1 Per_2
dimensione traumatica da elaborare da cui si mantengono emotivamente distanti attraverso un processo di intellettualizzazione che li preserva dalla possibilità di entrare in contatto con la ferita emotiva che risulta ancora aperta.
E' prioritario a parere della scrivente e a fronte della nebulosità che si è colta nei vissuti dei figli rispetto alla patologia della mamma, poter effettuare una ri-narrazione dell'immagine materna, a partire da un piano di realtà che comprenda il poter rappresentare loro che la madre necessita di cure costanti e che la sua patologia cronica ha inciso effettivamente sul suo assetto emotivo e comportamentale altresì che la sua malattia può andare incontro anche a delle ricadute.
Questo potrebbe aiutarli a rivedere la figura della madre anche su un piano delle aspettative genitoriali, imparando a riconoscerne i limiti.
Il percorso terapeutico dunque ad oggi, sembra essere la strada più percorribile rispetto alla possibilità di riavvicinarsi a lei. In tal senso sarà necessario rispettare i tempi dei minori al fine di favorire un'elaborazione profonda.
2. Nell'effettuare la valutazione della SI , mi sono orientata, come da mandato del CP_1
Giudice, sul considerare la possibilità di favorire un riavvicinamento tra lei e i figli, estendendo
l'indagine alla verifica della recuperabilità della relazione parentale, attraverso una analisi dinamica basata non solo sull'andamento del disturbo mentale e della sua specifica incidenza sul compito parentale, ma anche sulla presenza delle effettive risorse materne attuali e sulla capacità di resilienza dei minori.
pagina 4 di 10 La madre si presenta in questa fase in una condizione di buon compenso psichico, sta aderendo alle terapie farmacologiche e a breve verrà inserita anche in un progetto presso il centro diurno del CPS di
Legnano, finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo.
Osservando la dimensione relativa ai figli, sebbene la stessa abbia espresso un desiderio di rivederli, è sembrata maggiormente focalizzata sul suo progetto personale in relazione alla possibilità di essere più autonoma.
In merito all'interruzione del rapporto con i minori, la SI non è apparsa consapevole CP_1
del perché si è interrotta la relazione con loro, manca la capacità di riconoscere che anche gli incontri in spazio neutro non hanno portato a nessun miglioramento.
Entrando in merito alla sua condizione psicopatologica, anche la consapevolezza rispetto alla malattia appare precaria ovvero parlando di questo tema, la SI realizza di essere stata male e di aver sofferto per un periodo di depressione, quadro che però non coincide con il disturbo che le è stato diagnosticato e che da punto di vista sintomatologico presenta senza dubbio differenti implicazioni.
A tal riguardo, è bene considerare come sia fondamentale poter lavorare sui processi di insight ovvero di consapevolizzazione della condizione psicopatologica, è un prognostico positivo in un percorso di cura, a partire dal riconoscersi come persona bisognosa di essere aiutata, alla compliance al trattamento su cui la SI non sempre si è mostrata collaborativa, alla capacità di ridefinire gli eventi mentali abnormi che si insinuano nelle fasi di scompenso, quali deliri e allucinazioni come un fenomeno patologico.
Aumentare i propri livelli d'insight significa aumentare la capacità che la SI possa essere più in grado di monitorare la sua condizione imparando a riconoscere eventuali prime "avvisaglie" per prevenire possibili ricadute, intervenendo in tempo utile.
E' riconosciuta e comprovata da numerosi studi, l'efficacia della terapia cognitivocomportamentale
( et al.,1998; Tarrier et al. 1998, et al., 2000). Per_3 Per_4
L'intervento terapeutico dovrebbe coinvolgere anche la famiglia della SI , i suoi CP_1
genitori con cui la stessa ad oggi vive e che come emerso dal colloquio, necessitano di essere supportati in quanto tendono a negare e/o non riconoscere la patologia della figlia.
Entrando in merito alla genitorialità, se si considerano le competenze che caratterizzano il parenting ovvero la capacità di accoglimento e di comprensione delle esigenze primarie dei figli, la capacità di organizzare e strutturare il mondo fisico, la capacità di coinvolgere e stimolare i figli, la capacità di attivare riflessioni per il loro benessere, la SI in questa fase potrebbe non essere CP_1 ancora strumentata ed avere dei limiti nell'adempimento delle sue capacità genitoriali, di conseguenza
i figli potrebbero essere esposti all'imprevedibilità della mamma, che si potrebbe tradurre in momenti
pagina 5 di 10 di avvicinamento intenso da parte sua a momenti di presa di distanza e di rifiuto che farebbero cadere nuovamente e nel vortice dell'ansia da abbandono. Per_1 Per_2
Ad oggi, aver valutato la possibilità di una recuperabilità del rapporto madre-figli, significa aver messo in relazione il volere dei minori ovvero il fatto che come emerso non siano emotivamente pronti
e necessitano di essere supportati da un punto di vista psicoterapeutico, e la condizione della madre cercando di coglierne gli aspetti di gravità della sua patologia, di consapevolezza critica, di adattamento sociale, nella prospettiva di considerare come essi incidano su un adeguato esercizio delle funzioni genitoriali.
La SI da un punto di vista clinico sembra stare meglio, tuttavia è risultata una persona CP_1
non ancora autonoma, che necessita di essere guidata, accompagnata, monitorata soprattutto nel mantenere una continuità nelle cure farmacologiche, a fronte di una stabilità che gradualmente si sta ricostituendo.
3. Il signor ad oggi rappresenta per i figli l'unico genitore di riferimento che si occupa a tempo Pt_1
pieno di loro.
I figli appaiono ben interiorizzati nel suo spazio interno, ha a mente i loro bisogni e manifesta una discreta capacità di sapersi gestire nella quotidianità, garantendo la sua presenza e cure adeguate.
Ottempera a doveri di carattere pratico con maggiore scioltezza congruentemente con le sue prevalenti caratteristiche personologiche che lo vedono più incline alla concretezza.
Da un punto affettivo emerge l'investimento nel legame con e con cui si relaziona Per_1 Per_2
cercando di cogliere i loro desideri tuttavia non riesce con facilità a sintonizzarsi con loro e su questo sarà importante poterlo sostenere.
In merito alla vicenda familiare con riferimento all'esordio della patologia della moglie, si è evidenziato come questa situazione abbia destabilizzato molto il signor soprattutto rispetto al Pt_1
fatto di essersi ritrovato da solo a gestire due figli.
Emerge un vissuto di rabbia a tal riguardo come se colpevolizzasse la SI per essersi CP_1 ammalata, sembra a tratti che non abbia compreso l'entità e la gravità della sua malattia e di come a causa di questa, non sia più riuscita ad occuparsi dei figli con la conseguenza per lui di doversi far carico di tutto.
In merito ad altre dimensioni come quella relativa al rapporto con i suoceri, emerge una focalizzazione quasi ossessiva verso di loro, tutto ciò che è accaduto dopo è come se il signor lo utilizzasse per Pt_1 comprovare quell'impressione negativa che ha sempre avuto sui di loro come questi si sarebbero comportati con i nipoti, non ha fatto altro che rafforzare le sue convinzioni.
pagina 6 di 10 Rispetto a questo passaggio si evidenzia un movimento proiettivo tramite cui i suoi vissuti di astio verso i suoceri in qualche modo sono passati a e avendo colto in loro un'attenzione Per_1 Per_2
eccessiva quasi superiore a quella che riguarda il rapporto con la mamma.
A fronte della mancanza del rapporto tra madre e figli, il signor non sembra fare grandi sforzi, Pt_1
si mostra piuttosto passivo non riuscendo a cogliere come la mancanza di una figura materna possa rappresentare una sofferenza per i figli. A tal riguardo, emerge una prevalenza dei suoi vissuti rispetto
a quelli dei figli.
In conclusione si ritiene che:
§ i figli restino affidati in via esclusiva al padre e collocati presso di lui;
§ il Servizio Sociale possa continuare a monitorare il nucleo familiare incontrando periodicamente il padre con l'obiettivo di supportalo rispetto alla gestione dei figli, la madre con l'obiettivo di valutare il percorso di cura che sta facendo anche prendendo contatto direttamente con il CPS e incontrando anche i minori al fine di valutare l'andamento del loro stato emotivo a fronte anche del percorso terapeutico;
§ debba proseguire il percorso di psicoterapia e anche per si indica che possa nel Per_1 Per_2
breve tempo iniziarlo;
Cont
§ la SI debba continuare ad essere seguita dal CP_1
§ per quanto riguarda eventuali strategie di intervento mirate al riavvicinamento tra madre e figli, non rilevando al momento le basi che possano favorirlo, si considera prioritario che i minori possano lavorare in ambito terapeutico sul tema che riguarda la madre”.
Ritiene il Collegio di condividere le conclusioni della CTU e, quindi, di disporre l'affido esclusivo dei minori al padre.
Oltre a quanto evidenziato dalla CTU, rileva anche il rifiuto da parte della madre di versare qualsivoglia contributo per il mantenimento dei figli, nonostante il reperimento a febbraio 2024 di un'attività lavorativa. In particolare, anche all'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente chiedeva che i minori venissero mantenuti esclusivamente dal padre.
Non è invece necessario disporre l'affido all'Ente, come domandato in via subordinata dalla madre.
L'affido all'Ente, infatti, deve costituire l'ultima ratio e, nel caso di specie, le criticità emerse anche in relazione al non sono sufficienti a giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale del Pt_1
come peraltro emerge anche dalla relazione depositata dai SS ad aprile 2025. Pt_1
Il non sembra avere compreso l'entità e la gravità della malattia della e appare Pt_1 CP_1
passivo rispetto alla decisione dei minori di non incontrare la madre, non riuscendo a cogliere come la mancanza di una figura materna possa rappresentare una sofferenza per i figli.
pagina 7 di 10 Proprio per tale ragione, deve essere mantenuto il monitoraggio ed aperta una vigilanza, deve inoltre essere dato mandato all'ente di regolare la frequentazione madre/figli. Non può, però, essere disposto l'affido all'ente in quanto il padre, in ogni caso, non ha mai ostacolato il rapporto madre/figli, pur non avendo la capacità di incentivarlo spontaneamente, ha seguito le indicazioni dei SS e del Giudice ed ha fatto iniziare ai minori il percorso di psicoterapia.
Sia la CTU che i SS evidenziavano che le fragilità della madre le avevano impedito di sostenere efficacemente il percorso di spazio neutro con i figli. Questo, dunque, non andava a buon fine non per un supposto ostracismo da parte del padre, ma principalmente per le problematiche materne.
Quanto alla frequentazione madre/figli, considerato l'attuale rifiuto dei minori (già ultraquattordicenni) di incontrare la madre, deve essere conferito mandato ai SS di Cardano al Campo, in collaborazione con i SS di Parabiago, di regolare la frequentazione previa verifica dell'esistenza dei necessari presupposti. A tal fine, i SS dovranno mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare incontrando periodicamente il padre con l'obiettivo di supportalo rispetto alla gestione dei figli e verificando la prosecuzione del percorso di terapia individuale dei minori.
I SS dovranno, altresì, verificare la regolarità del percorso della madre presso il CPS.
Contributo economico materno
In relazione all'aspetto economico, il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto un assegno mensile di € 150 per figlio e che le spese straordinarie venissero poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% per ciascuno.
Incomprensibilmente, la madre dichiarava di rifiutarsi di contribuire nonostante il reperimento a febbraio 2024 di un'attività lavorativa. Anche a seguito dell'assunzione, chiedeva che i minori venissero mantenuti in via esclusiva dal padre. Rinunciava, però, alla domanda di assegno divorzile.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale che, da febbraio 2024, debba essere posto a carico della madre un assegno mensile parti ad € 150,00 per figlio e che la madre debba, altresì, sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Fino a gennaio 2024 incluso, invece, il mantenimento dei minori rimane a carico del padre, considerato che la non solo non aveva un'occupazione, ma non aveva mai lavorato in precedenza e, CP_1
inoltre, la malattia diagnosticatale incideva anche sulla sua capacità lavorativa. A febbraio 2024, infatti, la madre riusciva a reperire un'occupazione solo grazie al corso OS pagato dai propri genitori.
Allo stato, le condizioni economiche delle parti sono le seguenti (si veda la documentazione depositata dal padre a settembre 2024 e dalla madre ad ottobre 2024, non numerata dalle parti):
pagina 8 di 10 il padre ha uno stipendio netto di € 2.315 calcolato su dodici mensilità e percepisce un AUU di € 380
(che continuerà ad essere percepito solo dal padre, avendo questi l'affido esclusivo).
Deve sostenere un mutuo mensile di € 438,00 per la casa familiare ove vive con i figli.
La madre, invece, vive con i propri genitori, non sostiene spese di mutuo o canoni di locazione e risulta avere uno stipendio di € 1.520 (anche senza considerare la tredicesima).
In detto contesto, considerato che il padre è l'unico a provvedere al mantenimento diretto dei minori, le richieste economiche del devono essere accolte. Pt_1
*
Le spese di lite relative alle prime tre fasi devono essere compensate, atteso che la domanda di parte ricorrente di riconoscimento di un contributo a carico della madre per il mantenimento dei figli non era, fino a febbraio 2024, accoglibile.
Le spese del ricorrente relative alla fase decisionale devono, invece, essere poste a carico della resistente, atteso che quest'ultima rifiutava di contribuire anche dopo aver reperito un lavoro.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti, considerato che la
CTU veniva svolta nell'interesse dei minori e dalla stessa emergevano profili problematici per entrambi i genitori.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 26 Luglio 2008, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Cardano al Campo, Numero 15 Anno 2008 Parte II Serie B;
2) affida in via esclusiva i minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo, al quale viene assegnata la casa familiare;
3) dispone che i rapporti madre/figli siano regolati come in parte motiva;
4) dispone, con decorrenza da febbraio 2024, che la resistente versi mensilmente al ricorrente entro il giorno 20, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 150,00, per figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che, da febbraio 2024, la resistente provveda a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
6) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Cardano al Campo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 9 di 10 7) pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti
8) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite relative alla fase decisionale che liquida in € 2.300,00 per spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario,
e compensa per il resto le spese di lite;
9) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore dei minori e Persona_5 Per_6
residenti in [...]H;
[...]
10) dispone che i SS del Comune di Cardano al Campo, in collaborazione con i SS del Comune di
Parabiago, svolgano gli adempimenti di cui in parte motiva e relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.1.2026) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Cardano al
Campo e Parabiago nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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