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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza di discussione del 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
art. 429c.p.c.
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 17144 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi
speciali”, e pendente tra
in persona del pro tempore, Controparte_1 Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliato ex lege;
appellante
e
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Controparte_2
avv.ti Rosaria Loprete e Paolo Fornario, giusta procura in atti, con domicilio digitale: ; Email_1
Email_2
appellato
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, ha proposto opposizione Controparte_2
avverso l'avviso di addebito n. 09720226004527462000 con la quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n. 44/2021. Il
1 2
Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 18663/2023, depositata il 26.10.2023, ha accolto l'opposizione (cfr. all.ti 1 e 2 del fascicolo di parte appellante).
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente ha impugnato la citata sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
Si è costituto in giudizio , contestando le ragioni Controparte_2
d'impugnazione e chiedendo il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 11.12.2024 la difesa della parte appellante ha dedotto che in forza dell'art. 21, comma 4, d.l. 202/2024 (decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, la norma sanzionatoria per la violazione dell'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021, era stata abrogata.
In sede di note scritte del 5.02.2025, l'Avvocatura dello Stato, alla luce della normativa sopravvenuta, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione di diritto del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il
Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalle parti,
l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Per vero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d.
milleproroghe, in Gazz. Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per
inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato» (comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non
ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie
già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie
2 3
già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al l'elenco dei Controparte_3 Controparte_1
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al
bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in
vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo,
della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese
compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto
retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la
ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto,
inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
3 4
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226004527462000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies
d.l. n. 44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n. 18663/2023, depositata il 26.10.2023, del Giudice di Pace di Roma;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Imposimato,
all'udienza di discussione del 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
art. 429c.p.c.
nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 17144 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi
speciali”, e pendente tra
in persona del pro tempore, Controparte_1 Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliato ex lege;
appellante
e
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Controparte_2
avv.ti Rosaria Loprete e Paolo Fornario, giusta procura in atti, con domicilio digitale: ; Email_1
Email_2
appellato
Fatto e Diritto
1. Con ricorso al Giudice di Pace, ha proposto opposizione Controparte_2
avverso l'avviso di addebito n. 09720226004527462000 con la quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di € 100,00, per la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n. 44/2021. Il
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Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 18663/2023, depositata il 26.10.2023, ha accolto l'opposizione (cfr. all.ti 1 e 2 del fascicolo di parte appellante).
Nell'atto di appello, introduttivo del presente grado, la parte soccombente ha impugnato la citata sentenza, censurando il provvedimento del giudice di pace sotto diversi profili.
Si è costituto in giudizio , contestando le ragioni Controparte_2
d'impugnazione e chiedendo il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 11.12.2024 la difesa della parte appellante ha dedotto che in forza dell'art. 21, comma 4, d.l. 202/2024 (decreto milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, la norma sanzionatoria per la violazione dell'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021, era stata abrogata.
In sede di note scritte del 5.02.2025, l'Avvocatura dello Stato, alla luce della normativa sopravvenuta, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione di diritto del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio è pervenuto all'odierna udienza, ove le parti venivano invitate alla discussione orale della lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.; all'esito, il
Tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalle parti,
l'istanza di declaratoria di estinzione del presente giudizio deve essere accolta.
Per vero, a termini dell'art. 21, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d.
milleproroghe, in Gazz. Uff. 27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per
inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato» (comma 4)
«I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non
ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie
già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie
2 3
già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al l'elenco dei Controparte_3 Controparte_1
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al
bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in
vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione, con effetto retroattivo,
della sanzione comminata dall'art. 4-sexies d.l. n. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese
compensate».
Tale la voluntas legis, è il caso di evidenziare che l'estinzione di diritto sia suscettiva di travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, ivi ovviamente inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto
retroattivo, la stessa norma impositiva della sanzione;
altrimenti ragionando, ossia supponendo che la declaratoria di estinzione dovesse essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato (art. 338 c.p.c.), in palese contrasto con la
ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a produrre non solo l'elisione dei contenziosi originati dalla violazione degli obblighi vaccinali
COVID, bensì la cessazione ipso iure della stessa materia del contendere, con l'abolizione della sanzione in precedenza comminata dalla legge.
Ragione per cui, si ritiene opportuno esplicitare, come in dispositivo, che anche la sentenza emessa dal giudice di primo grado sia divenuta, per l'effetto,
inefficace, così come inefficace dovrà dirsi il provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione all'odierna appellata.
Per Questi Motivi
3 4
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto e applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
(a) preso atto della sopravvenuta inefficacia dell'avviso di addebito n.
09720226004527462000, per intervenuta abrogazione retroattiva dell'art. 4-sexies
d.l. n. 44/2021, dichiara l'estinzione dell'intero giudizio;
(b) per l'effetto, dichiara l'inefficacia della sentenza n. 18663/2023, depositata il 26.10.2023, del Giudice di Pace di Roma;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
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