Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3196/24 riservata in decisione all'udienza del 05.06.2025 vertente TRA
(C.F. , rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Lanzaro, presso il cui studio elett.te domicilia in Vincenzo Lanzaro;
APPELLANTE
e (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato Controparte_1 P.IVA_1 in atti dall'Avv. Lucia Piscitelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta (CE) alla Via Fulvio Renella 88;
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, citò in Parte_1 giudizio compagnia assicuratrice del proprio veicolo danneggiato, chiedendo il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 10.12.2018, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della Controparte_2
Con la sentenza n. 31387/23 pubblicata in data 06.07.23, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese di lite. Per quel che rileva, il GdP osservava che non era provata la legittimazione attiva dell'attore, tenuto conto che non era stata fornita la prova certa della proprietà del veicolo, tg. FP 003 BB, al momento del sinistro. Il GdP rilevava che l'attore aveva depositato solo la carta di circolazione senza tuttavia depositare il certificato di proprietà dell'auto. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1 Si è costituita che ne ha chiesto il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dei motivi di appello. Non si è costituita la Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la contumacia della ritualmente citato e non costituitosi. Controparte_2 Con unico motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel rigettare la domanda, ritenendo non provata la legittimazione attiva dell'attrice. In particolare, l'appellante sostiene che la convenuta Compagnia si è limitata ad una generica impugnativa della domanda attorea e nulla ha eccepito sulla carenza di legittimazione attiva, rilevando soltanto che la proprietà dei veicoli andava provata, tramite documentazione ufficiale rilasciata dagli
Uffici preposti.
A ciò aggiunge che comunque era stata provata la proprietà del veicolo danneggiato atteso che dalla fotocopia del libretto di circolazione risulta che la SI.ra è proprietaria del veicolo attoreo Parte_1 e inoltre, anche il teste escusso (marito dell'attrice in regime di separazione dei beni) dichiarava “mia moglie aveva parcheggiato la sua auto” e “l'auto di mia moglie”. Infine, l'appellante sostiene che dal certificato cronologico del PRA, che deposita in questo grado del giudizio, emerge chiaramente che essa era proprietaria del veicolo al momento del sinistro. L'appello è infondato. L'appellante ha ragione quando sostiene che la proprietà del veicolo attoreo è stata provata con la copia del libretto di circolazione e con la deposizione del teste. Tuttavia, la domanda di risarcimento non può essere accolta, perché non risultano sufficientemente provate due circostanze decisive, e cioè:
1) che nel sinistro fu coinvolto il veicolo di proprietà della Controparte_2
2) l'ammontare del danno risarcibile. La circostanza sub 1) è stata decisamente contestata da che ha anche depositato una CP_1 dichiarazione scritta del legale rapp.te della che negò che in data 10.12.2018 il Controparte_2 veicolo di sua proprietà, tg. BA 465 XF, fu coinvolto in un sinistro stradale.
Sul punto, il teste , coniuge della SI.ra , dichiarò di aver visto un furgone Testimone_1 Parte_1 che aveva sui lati la scritta “GLS”, ma di non poter sapere <<se quella societ fosse la proprietaria>>. La SIla “GLS” non appare riconducibile alla e, se è vero che il teste precisò Controparte_2 anche di avere preso il numero di targa del furgone, non è possibile escludere che possa avere sbagliato nel segnarlo. Peraltro, il teste non ha detto quale numero rilevò.
In relazione alla circostanza sub 2), è decisivo il rilievo che: a) nel corso del giudizio, l'attrice non ha mai allegato di aver riparato il veicolo;
b) non vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su un preventivo;
c) il veicolo risulta venduto il 5.11.2019, in corso di causa (cfr. certificato PRA esibito dall'appellante), ma l'attrice/appellante non ha dedotto, né dimostrato, di avere dovuto vendere la vettura a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, ne' di avere assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, ne' altra voce di danno.
Infatti, poiché l'auto è stata venduta senza essere stata riparata, in tale situazione, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare (cfr.
Tribunale di Roma, sez. XIII, 20/01/2005).
Per tale motivo, non è configurabile alcun danno risarcibile (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21256 del 14/10/2011, in motivazione).
***** Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante principale sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 31387/23 Parte_1 pubblicata in data 06.07.23;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di liquidate Parte_1 Controparte_1 in € 462,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello principale. Così deciso in Napoli il 18.6.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore