Sentenza breve 12 marzo 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 12/03/2010, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03874/2010 REG.SEN.
N. 01544/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2010, proposto da:
Società Palumbo Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorenzo Liguori e Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso AR IS LL in Roma, via Corsica, 6;
contro
Società LI Spa - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del capannone per lavorazione carrelli, dello spogliatoio con ampliamento fabbricato denominato ex fonderia, del prolungamento capannone e delle fosse di visita binari 4-5-6 presso lo stabilimento O.M.L. di Livorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
LI s.p.a. non si è costituita;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il I ref. Rosa Perna e udito l’avv. Stefano Venditti, in sostituzione dell’avv. Maffettone, per la ricorrente;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
CONSIDERATO che, con il ricorso in epigrafe, notificato l’8 febbraio 2010 e depositato il successivo 18 febbraio, la società Palumbo Costruzioni s.r.l. impugnava la sua esclusione dalla procedura di gara in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- che nelle more del giudizio il procuratore della ricorrente, con memoria depositata il 5 marzo 2010, ha rappresentato che la stazione appaltante, con nota del 19 febbraio 2010, comunicava alla ricorrente di avere annullato la gara, con delibera n. 96 del 18 febbraio 2010, “in considerazione delle sopravvenute esigenze tecniche e industriali di LI …”, e pertanto ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse della Palumbo Costruzioni alla definizione del presente giudizio con condanna di LI s.p.a. alle spese di lite;
RITENUTO che l’annullamento, ad opera della stazione appaltante, della intera procedura concorsuale determina la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, la quale non potrebbe ritrarre alcuna utilità rispetto all’aggiudicazione dell’appalto de quo da un eventuale accoglimento del proposto gravame;
RITENUTO quindi di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe stante la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione del medesimo;
RITENUTO altresì di condannare LI s.p.a. alle spese del presente giudizio, ricorrendo, a una sommaria delibazione del ricorso, le condizioni per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, e tenuto conto anche del successivo comportamento della stazione appaltante la quale, pur avvertita a mezzo fax, in data 2/3 febbraio 2010, dell’intenzione della Palumbo Costruzioni di gravarsi avverso l’esclusione, non avvertiva a sua volta tempestivamente la ricorrente della scelta di annullare l’intera gara;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
dichiara il ricorso improcedibile;
condanna LI s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 1.000,00 (= mille/=).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
AR Luisa De Leoni, Presidente FF
Donatella Scala, Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO