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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1055 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MASTROLIA ANTONIO e CHIARIELLO Parte_1
PAOLO
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ANZIANO LUIGI CP_1
CP_ rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
rapp e dif dall'Avv MAROTTA MASSIMILIANO Controparte_3
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020249001556558000, ricevuta in data 08/02/2024, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione -poiché mancante di numerose pagine all'interno del plico raccomandato ricevuto- e per mancata notifica degli atti presupposti deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa con riferimento alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso concludendo per l'annullamento dell'intimazione in relazione agli atti suddetti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' per evidenziare l'avvenuto sgravio di alcune delle cartelle di pagamento opposte, si costituivano CP_1 CP_ anche ed concludendo per il rigetto della domanda;
la causa veniva Controparte_3 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta nella parte in cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione opposta considerando che, per un verso, non vi sono elementi certi per ritenere che l'intimazione sia stata notificata in forma incompleta e perché, per altro verso, l'indicazione, nella prima pagina dell'intimazione, della tipologia, del numero e della data di notifica degli atti presupposti sono elementi sufficienti per poter ritenere sufficientemente esplicitate le ragioni della pretesa creditoria;
Nel merito si evidenzia che le cartelle di pagamento n. 10020190001596685000, del 19/03/2019 relativa a CP_ ratei premi e sanzioni per l'anno 2018; n. 100202200023569942000, del 12/09/2022 relativa a ratei CP_ premi e sanzioni per l'anno 2019 – che risultano esser state regolarmente ricevute dal ricorrente- sono state oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore per cui sul punto va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Risultano invece dovuti i residui importi portati dalla cartella di pagamento n. 10020170023692618
(oggetto di sgravio solo parziale) che risulta esser stata regolarmente notificata in data 1.3.2018 (cfr prod
) e quelle portate dagli avvisi di addebito 40020160004387846000 Controparte_3
(regolarmente notificato in data 02/11/2016), n. 40020170003208951000 (regolarmente notificato il CP_ 26/09/2017) , n 40020180001684542000, (regolarmente notificato il 27/06/2018) (cfr prod anche perché la notifica dei suddetti atti è stata seguita da quella del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076202200005117 che il ricorrente ha regolarmente ricevuto tanto da impugnarlo innanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore;
Il fatto che l'atto sia stato annullato con sentenza n. 1423/2023 non rende l'atto inesistente o inefficace ai fini interruttivi della prescrizione in quanto il preavviso è stato dichiarato nullo per mancata/insufficiente individuazione dei beni su cui far valere il vincolo ipotecario (cfr sentenza in atti) circostanza che non priva l'atto dell'idoneità ad interrompere validamente il termine di prescrizione dei crediti ingiunti;
I contributi (dell'anno 2014) portati dall'avviso di addebito n. 40020180000949539000 vanno invece dichiarati non dovuti in quanto prescritti considerando che l'atto, asseritamente notificato per “compiuta giacenza”, non è stato invece correttamente notificato poiché dall'avviso di ricevimento prodotto non è possibile evincere che l'ufficiale postale abbia effettivamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del destinatario e pertanto, nonostante il predetto avviso di addebito fosse incluso tra quelli portati dal preavviso di iscrizione ipotecaria n 10076202200005117, l'atto interruttivo interveniva quando la prescrizione del credito sotteso era già maturata;
Vanno dichiarate prescritte anche le somme portate dall'avviso di addebito n. 40020160000351040 (che veniva notificato in data 11/04/2016) in quanto allo seguiva alcun atto interruttivo della prescrizione e pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede i crediti dallo stesso portati erano già prescritti
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1055 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione per l'effetto accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 40020180000949539000 e dall'avviso di addebito n. 40020160000351040 e l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in relazione agli atti suddetti
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n 10020190001596685000, n. 100202200023569942000, e per quanto oggetto di sgravio, dalla cartella n 10020170023692618 e la sopravvenuta illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione agli atti suddetti
Rigetta ogni altra domanda
Compensa tra le parti le spese di lite Nocera Inferiore 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MASTROLIA ANTONIO e CHIARIELLO Parte_1
PAOLO
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ANZIANO LUIGI CP_1
CP_ rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
rapp e dif dall'Avv MAROTTA MASSIMILIANO Controparte_3
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020249001556558000, ricevuta in data 08/02/2024, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione -poiché mancante di numerose pagine all'interno del plico raccomandato ricevuto- e per mancata notifica degli atti presupposti deducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa con riferimento alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso concludendo per l'annullamento dell'intimazione in relazione agli atti suddetti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' per evidenziare l'avvenuto sgravio di alcune delle cartelle di pagamento opposte, si costituivano CP_1 CP_ anche ed concludendo per il rigetto della domanda;
la causa veniva Controparte_3 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta nella parte in cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione opposta considerando che, per un verso, non vi sono elementi certi per ritenere che l'intimazione sia stata notificata in forma incompleta e perché, per altro verso, l'indicazione, nella prima pagina dell'intimazione, della tipologia, del numero e della data di notifica degli atti presupposti sono elementi sufficienti per poter ritenere sufficientemente esplicitate le ragioni della pretesa creditoria;
Nel merito si evidenzia che le cartelle di pagamento n. 10020190001596685000, del 19/03/2019 relativa a CP_ ratei premi e sanzioni per l'anno 2018; n. 100202200023569942000, del 12/09/2022 relativa a ratei CP_ premi e sanzioni per l'anno 2019 – che risultano esser state regolarmente ricevute dal ricorrente- sono state oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore per cui sul punto va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Risultano invece dovuti i residui importi portati dalla cartella di pagamento n. 10020170023692618
(oggetto di sgravio solo parziale) che risulta esser stata regolarmente notificata in data 1.3.2018 (cfr prod
) e quelle portate dagli avvisi di addebito 40020160004387846000 Controparte_3
(regolarmente notificato in data 02/11/2016), n. 40020170003208951000 (regolarmente notificato il CP_ 26/09/2017) , n 40020180001684542000, (regolarmente notificato il 27/06/2018) (cfr prod anche perché la notifica dei suddetti atti è stata seguita da quella del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
10076202200005117 che il ricorrente ha regolarmente ricevuto tanto da impugnarlo innanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore;
Il fatto che l'atto sia stato annullato con sentenza n. 1423/2023 non rende l'atto inesistente o inefficace ai fini interruttivi della prescrizione in quanto il preavviso è stato dichiarato nullo per mancata/insufficiente individuazione dei beni su cui far valere il vincolo ipotecario (cfr sentenza in atti) circostanza che non priva l'atto dell'idoneità ad interrompere validamente il termine di prescrizione dei crediti ingiunti;
I contributi (dell'anno 2014) portati dall'avviso di addebito n. 40020180000949539000 vanno invece dichiarati non dovuti in quanto prescritti considerando che l'atto, asseritamente notificato per “compiuta giacenza”, non è stato invece correttamente notificato poiché dall'avviso di ricevimento prodotto non è possibile evincere che l'ufficiale postale abbia effettivamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del destinatario e pertanto, nonostante il predetto avviso di addebito fosse incluso tra quelli portati dal preavviso di iscrizione ipotecaria n 10076202200005117, l'atto interruttivo interveniva quando la prescrizione del credito sotteso era già maturata;
Vanno dichiarate prescritte anche le somme portate dall'avviso di addebito n. 40020160000351040 (che veniva notificato in data 11/04/2016) in quanto allo seguiva alcun atto interruttivo della prescrizione e pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede i crediti dallo stesso portati erano già prescritti
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1055 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione per l'effetto accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 40020180000949539000 e dall'avviso di addebito n. 40020160000351040 e l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in relazione agli atti suddetti
Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n 10020190001596685000, n. 100202200023569942000, e per quanto oggetto di sgravio, dalla cartella n 10020170023692618 e la sopravvenuta illegittimità dell'intimazione di pagamento in relazione agli atti suddetti
Rigetta ogni altra domanda
Compensa tra le parti le spese di lite Nocera Inferiore 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale