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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.2.2025, assunto in decisione in data 11.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Mauro Parte_1 C.F._1
Arrigoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Besana in Brianza –MB-, via Vignareto n. 7;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Marco Parte_2 C.F._2
Redaelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Camperio n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La moglie, d'accordo con il marito, ha già provveduto a lasciare la casa coniugale, asportando i propri effetti personali e trasferendosi presso l'abitazione sita in Carate B.za, via Dante Cesana n. 2, ove tuttora ha il proprio domicilio;
successivamente all'omologa della separazione la sig.ra trasferirà la propria Pt_2 residenza nel domicilio sopra indicato o in quello diverso ove si fosse eventualmente nel frattempo stabilmente trasferita. Per_
3. La figlia minore risiederà nella casa coniugale sita in Besana in Brianza (MB), Via Vignareto n. 11, con il padre al quale la minore viene affidata in via esclusiva per mutuo accordo tra i coniugi;
al termine del percorso di sostegno terapeutico e psicologico della sig.ra i coniugi intendono riservarsi di valutare Pt_2 un possibile affidamento congiunto.
4. In considerazione dell'affidamento esclusivo, la madre potrà comunque visitare la figlia minore (alla presenza del padre o di uno dei fratelli maggiorenni), con libertà di giorni ed orari e previo accordo telefonico tra i coniugi. L'ottemperanza al presente impegno dovrà comunque avere a principio ispiratore quello di tutelare le necessità della figlia e di soddisfarne le inclinazioni, comunque nel pieno rispetto degli impegni scolastici, religiosi e sportivi. Non sono, allo stato, previsti pernottamenti presso la madre.
5. Anche nei periodi di vacanza scolastica estiva e invernale, la sig.ra concorderà con il sig. le Pt_2 Pt_1 visite con la figlia;
in particolare sarà garantito alla madre di incontrare la figlia in occasione delle feste comandate (Natale o Santo Stefano, Pasqua o Pasquetta), del compleanno della minore e di particolari avvenimenti scolastici (ad es. per saggi e diplomi) e cerimonie religiose con le medesime modalità di cui al punto che precede.
6. In conseguenza dell'affidamento esclusivo al padre, il sig. si impegna a tenere informata la sig.ra Pt_1 delle decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, assunte avendo a Pt_2 riferimento esclusivamente l'interesse di quest'ultima.
7. Una volta risolta la propria situazione personale ed alla conclusione del percorso terapeutico intrapreso dalla sig.ra i coniugi si impegnano a rivalutare le condizioni riguardanti l'affidamento della figlia Pt_2 minore, depositando eventualmente una richiesta di modifica delle presenti condizioni.
8. La casa coniugale sita in Besana Brianza, via Vignareto n. 11, è di proprietà esclusiva della famiglia del sig.
e resterà nella sua disponibilità esclusiva, con tutti gli arredi ivi presenti. Pt_1
9. Resteranno integralmente ed in via esclusiva a carico del signor le spese di manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria della suddetta abitazione sita in Besana in Brianza (MB), Via Vignareto n. 11.
10. In considerazione delle attuali condizioni di salute ed economiche della sig.ra che dovrà sostenere Pt_2 le proprie spese personali, anche terapeutiche e per la locazione dell'immobile in cui porrà la propria residenza, non è previsto l'impegno della stessa a versare alcun contributo per il mantenimento della figlia. pagina 2 di 7 La presente disposizione potrà essere rivalutata una volta che la sig.ra avrà risolto i propri problemi, Pt_2
e concluso il suo percorso terapeutico.
11. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minorenne, per le medesime ragioni di cui al punto che precede, saranno inizialmente sostenute dal solo sig. Una volta che la sig.ra avrà risolto le sue Pt_1 Pt_2 problematiche, le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura da determinarsi al verificarsi dell'evento, tenendo conto dalle Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli del
Tribunale di Monza che qui si intendono richiamate integralmente e che, per scrupolo, vengono sin d'ora esplicitate come segue. In Particolare i signori e convengono: 1) spese mediche (da Pt_1 Pt_2 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari, ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritte dal medico, nel limite di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
2) spesemediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
e) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
g) corsi di recupero e/o sostegno in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizioni e oneri difrequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
e) alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pagina 3 di 7 pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
12. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
13. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in formascritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
14. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
allo stato, le detrazioni, per le ragioni che precedono, sono accordate integralmente al padre.
16. I ricorrenti precisano che le disposizioni di carattere economico patrimoniale qui contenute si applicheranno a partire dal momento del deposito del presente Ricorso.
17. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali, di essere allo stato economicamente autosufficienti e di aver stabilito tutte le condizioni di natura economica dopo pagina 4 di 7 attenta valutazione e tenendo in debito conto la situazione attuale –anche personale – che i medesimi stanno affrontando.
18. La sig.ra risulta esonerata dall'obbligo della dichiarazione dei redditi in relazione agli ultimi 3 anni Pt_2
e, ad oggi, è nella condizione di provvedere (solo) a sé stessa in virtù del 22,22% della proprietà di un immobile da mettere a reddito – frutto dell'eredità del padre, venuto a mancare lo scorso 14 settembre 2024
e dell'eredità ricevuta (doc. 5).
19. I coniugi reciprocamente rinunciano alla produzione dei rispettivi estratti conto.
20. I coniugi dichiarano altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.1.1998 a Verano Brianza;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati in data 24.6.1998, in data 27.12.1999 e in data 5.9.2011. Per_2 Per_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
11.3.2025.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli , 5.9.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- invero, all'udienza del 11.3.2025 i legali esponevano che le parti hanno raggiunto un accordo come da ricorso per le Per_ ragioni indicate nel ricorso, a tutela di che da due anni vive con il papà; i due figli maggiori vivono con il padre;
la signora nel 2019 ha avuto un evento che l'ha segnata molto e ha avuto bisogno di un sostegno psicologico, non è stato possibile il deposito Per_ di relazione perché la signora è seguita da più professionisti, mentre è stata depositata una relazione per dal 2023 la situazione è quella esposta in ricorso. Le parti hanno un buon rapporto e si sentono, i rapporti sono fluidi. La signora è alla ricerca di un'occupazione stabile, anche per poter avere stabilità abitativa. Per_ dichiarava: non ci sono giorni fissi, ma vedo o con i miei figli maggiori o con il padre, ci vediamo a cena in genere. Pt_2
Per_ dichiarava: la relazione della scuola è buona, la scuola ci ha aiutato molto, oggi è in gita, ha molti amici, va bene. Pt_1
Ha anche una classificazione B2 in Inglese. A casa sta bene, ha un buon rapporto con me e io lavoro spesso a casa. Per_3
Per_ Dalla relazione dell'Istituto Paritario Don Carlo San Martino del 20.2.2025 emerge che attualmente frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado Don Carlo San Martino di Villa Raverio, Besana in Brianza
(MB).
È ben inserita nel gruppo classe, composto da ventun ragazzi, di cui otto maschi e tredici femmine. Frequenta con regolarità le lezioni scolastiche ed ha un comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. La ragazza frequenta con costanza il doposcuola.
Da un punto di vista didattico, ad oggi conferma un livello di autonomia che la rende capace di reperire da sola strumenti e materiali necessari e di usarli in modo, generalmente, adeguato. Emerge una fragilità nell'ambito logico-matematico, mentre appare evidente una predisposizione nell'area linguistica ed espressiva, in particolar modo nel disegno artistico. Non sempre,
pagina 6 di 7 tuttavia, se in difficoltà, chiede aiuto all'insegnante. La scelta della scuola secondaria di secondo grado, il corso professionale di fashion design presso la Essence Academy di Monza, appare una scelta consapevole ed in linea con quanto emerso nel suo percorso scolastico
Ha maturato nel tempo maggior impegno verso gli obblighi scolastici, anche se ancora non sempre rispetta i tempi e le fasi di lavoro assegnati e talvolta porta a termine la consegna in modo superficiale. Una maggior costanza ed impegno la porterebbero sicuramente a sfruttare meglio il suo potenziale. Per_ Talvolta è stato necessario un confronto con il genitore di riferimento (padre) per aiutare soprattutto sugli aspetti organizzativi legati alla gestione del materiale scolastico. Il dialogo è stato costante e di collaborazione Per_ è sempre stata molto riservata riguardo alla sua famiglia, a scuola è sempre apparsa serena. Non sono mal emerse particolari situazioni di disagio che hanno richiesto l'attenzione o l'intervento dei docenti Per_ partecipa alle attività proposte, seppur in modo selettivo, a seconda di quello che le interessa maggiormente. Talvolta va richiamata ad una maggior attenzione e responsabilità. Nella didattica laboratoriale sa collaborare in modo costruttivo.
Le relazioni con i pari all'interno del gruppo classe sono serene e positive. Con alcuni compagni e compagne ha stretto un'amicizia Per_ che coltiva anche al di fuori del contesto scolastico. Nel complesso, il percorso di è stato positivo ed in crescita, sia da un punto di vista didattico che formativo.
E dunque, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono conformi agli interessi morali e materiali della minore, che nell'attuale assetto di vita (ormai in essere da circa due anni) appare serena, è ben seguita dal genitore affidatario, ha un buon andamento didattico e coltiva positive relazioni amicali.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 6.2.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Verano Brianza in data 24.1.1998 (Atto n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verano Brianza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Verano Brianza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi Il Giudice rel.
Claudia Bonomi pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.2.2025, assunto in decisione in data 11.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Mauro Parte_1 C.F._1
Arrigoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Besana in Brianza –MB-, via Vignareto n. 7;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Marco Parte_2 C.F._2
Redaelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Camperio n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La moglie, d'accordo con il marito, ha già provveduto a lasciare la casa coniugale, asportando i propri effetti personali e trasferendosi presso l'abitazione sita in Carate B.za, via Dante Cesana n. 2, ove tuttora ha il proprio domicilio;
successivamente all'omologa della separazione la sig.ra trasferirà la propria Pt_2 residenza nel domicilio sopra indicato o in quello diverso ove si fosse eventualmente nel frattempo stabilmente trasferita. Per_
3. La figlia minore risiederà nella casa coniugale sita in Besana in Brianza (MB), Via Vignareto n. 11, con il padre al quale la minore viene affidata in via esclusiva per mutuo accordo tra i coniugi;
al termine del percorso di sostegno terapeutico e psicologico della sig.ra i coniugi intendono riservarsi di valutare Pt_2 un possibile affidamento congiunto.
4. In considerazione dell'affidamento esclusivo, la madre potrà comunque visitare la figlia minore (alla presenza del padre o di uno dei fratelli maggiorenni), con libertà di giorni ed orari e previo accordo telefonico tra i coniugi. L'ottemperanza al presente impegno dovrà comunque avere a principio ispiratore quello di tutelare le necessità della figlia e di soddisfarne le inclinazioni, comunque nel pieno rispetto degli impegni scolastici, religiosi e sportivi. Non sono, allo stato, previsti pernottamenti presso la madre.
5. Anche nei periodi di vacanza scolastica estiva e invernale, la sig.ra concorderà con il sig. le Pt_2 Pt_1 visite con la figlia;
in particolare sarà garantito alla madre di incontrare la figlia in occasione delle feste comandate (Natale o Santo Stefano, Pasqua o Pasquetta), del compleanno della minore e di particolari avvenimenti scolastici (ad es. per saggi e diplomi) e cerimonie religiose con le medesime modalità di cui al punto che precede.
6. In conseguenza dell'affidamento esclusivo al padre, il sig. si impegna a tenere informata la sig.ra Pt_1 delle decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, assunte avendo a Pt_2 riferimento esclusivamente l'interesse di quest'ultima.
7. Una volta risolta la propria situazione personale ed alla conclusione del percorso terapeutico intrapreso dalla sig.ra i coniugi si impegnano a rivalutare le condizioni riguardanti l'affidamento della figlia Pt_2 minore, depositando eventualmente una richiesta di modifica delle presenti condizioni.
8. La casa coniugale sita in Besana Brianza, via Vignareto n. 11, è di proprietà esclusiva della famiglia del sig.
e resterà nella sua disponibilità esclusiva, con tutti gli arredi ivi presenti. Pt_1
9. Resteranno integralmente ed in via esclusiva a carico del signor le spese di manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria della suddetta abitazione sita in Besana in Brianza (MB), Via Vignareto n. 11.
10. In considerazione delle attuali condizioni di salute ed economiche della sig.ra che dovrà sostenere Pt_2 le proprie spese personali, anche terapeutiche e per la locazione dell'immobile in cui porrà la propria residenza, non è previsto l'impegno della stessa a versare alcun contributo per il mantenimento della figlia. pagina 2 di 7 La presente disposizione potrà essere rivalutata una volta che la sig.ra avrà risolto i propri problemi, Pt_2
e concluso il suo percorso terapeutico.
11. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minorenne, per le medesime ragioni di cui al punto che precede, saranno inizialmente sostenute dal solo sig. Una volta che la sig.ra avrà risolto le sue Pt_1 Pt_2 problematiche, le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura da determinarsi al verificarsi dell'evento, tenendo conto dalle Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli del
Tribunale di Monza che qui si intendono richiamate integralmente e che, per scrupolo, vengono sin d'ora esplicitate come segue. In Particolare i signori e convengono: 1) spese mediche (da Pt_1 Pt_2 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari, ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc) se prescritte dal medico, nel limite di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia); d) spese mediche urgenti;
2) spesemediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
e) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
g) corsi di recupero e/o sostegno in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizioni e oneri difrequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
e) alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pagina 3 di 7 pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
12. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
13. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in formascritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
14. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
15. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
allo stato, le detrazioni, per le ragioni che precedono, sono accordate integralmente al padre.
16. I ricorrenti precisano che le disposizioni di carattere economico patrimoniale qui contenute si applicheranno a partire dal momento del deposito del presente Ricorso.
17. I coniugi dichiarano di avere tra di loro definito tutte le questioni economiche e patrimoniali, di essere allo stato economicamente autosufficienti e di aver stabilito tutte le condizioni di natura economica dopo pagina 4 di 7 attenta valutazione e tenendo in debito conto la situazione attuale –anche personale – che i medesimi stanno affrontando.
18. La sig.ra risulta esonerata dall'obbligo della dichiarazione dei redditi in relazione agli ultimi 3 anni Pt_2
e, ad oggi, è nella condizione di provvedere (solo) a sé stessa in virtù del 22,22% della proprietà di un immobile da mettere a reddito – frutto dell'eredità del padre, venuto a mancare lo scorso 14 settembre 2024
e dell'eredità ricevuta (doc. 5).
19. I coniugi reciprocamente rinunciano alla produzione dei rispettivi estratti conto.
20. I coniugi dichiarano altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando sin da ora di non volersi riconciliare.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.1.1998 a Verano Brianza;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nati in data 24.6.1998, in data 27.12.1999 e in data 5.9.2011. Per_2 Per_3
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
11.3.2025.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli , 5.9.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- invero, all'udienza del 11.3.2025 i legali esponevano che le parti hanno raggiunto un accordo come da ricorso per le Per_ ragioni indicate nel ricorso, a tutela di che da due anni vive con il papà; i due figli maggiori vivono con il padre;
la signora nel 2019 ha avuto un evento che l'ha segnata molto e ha avuto bisogno di un sostegno psicologico, non è stato possibile il deposito Per_ di relazione perché la signora è seguita da più professionisti, mentre è stata depositata una relazione per dal 2023 la situazione è quella esposta in ricorso. Le parti hanno un buon rapporto e si sentono, i rapporti sono fluidi. La signora è alla ricerca di un'occupazione stabile, anche per poter avere stabilità abitativa. Per_ dichiarava: non ci sono giorni fissi, ma vedo o con i miei figli maggiori o con il padre, ci vediamo a cena in genere. Pt_2
Per_ dichiarava: la relazione della scuola è buona, la scuola ci ha aiutato molto, oggi è in gita, ha molti amici, va bene. Pt_1
Ha anche una classificazione B2 in Inglese. A casa sta bene, ha un buon rapporto con me e io lavoro spesso a casa. Per_3
Per_ Dalla relazione dell'Istituto Paritario Don Carlo San Martino del 20.2.2025 emerge che attualmente frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado Don Carlo San Martino di Villa Raverio, Besana in Brianza
(MB).
È ben inserita nel gruppo classe, composto da ventun ragazzi, di cui otto maschi e tredici femmine. Frequenta con regolarità le lezioni scolastiche ed ha un comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. La ragazza frequenta con costanza il doposcuola.
Da un punto di vista didattico, ad oggi conferma un livello di autonomia che la rende capace di reperire da sola strumenti e materiali necessari e di usarli in modo, generalmente, adeguato. Emerge una fragilità nell'ambito logico-matematico, mentre appare evidente una predisposizione nell'area linguistica ed espressiva, in particolar modo nel disegno artistico. Non sempre,
pagina 6 di 7 tuttavia, se in difficoltà, chiede aiuto all'insegnante. La scelta della scuola secondaria di secondo grado, il corso professionale di fashion design presso la Essence Academy di Monza, appare una scelta consapevole ed in linea con quanto emerso nel suo percorso scolastico
Ha maturato nel tempo maggior impegno verso gli obblighi scolastici, anche se ancora non sempre rispetta i tempi e le fasi di lavoro assegnati e talvolta porta a termine la consegna in modo superficiale. Una maggior costanza ed impegno la porterebbero sicuramente a sfruttare meglio il suo potenziale. Per_ Talvolta è stato necessario un confronto con il genitore di riferimento (padre) per aiutare soprattutto sugli aspetti organizzativi legati alla gestione del materiale scolastico. Il dialogo è stato costante e di collaborazione Per_ è sempre stata molto riservata riguardo alla sua famiglia, a scuola è sempre apparsa serena. Non sono mal emerse particolari situazioni di disagio che hanno richiesto l'attenzione o l'intervento dei docenti Per_ partecipa alle attività proposte, seppur in modo selettivo, a seconda di quello che le interessa maggiormente. Talvolta va richiamata ad una maggior attenzione e responsabilità. Nella didattica laboratoriale sa collaborare in modo costruttivo.
Le relazioni con i pari all'interno del gruppo classe sono serene e positive. Con alcuni compagni e compagne ha stretto un'amicizia Per_ che coltiva anche al di fuori del contesto scolastico. Nel complesso, il percorso di è stato positivo ed in crescita, sia da un punto di vista didattico che formativo.
E dunque, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono conformi agli interessi morali e materiali della minore, che nell'attuale assetto di vita (ormai in essere da circa due anni) appare serena, è ben seguita dal genitore affidatario, ha un buon andamento didattico e coltiva positive relazioni amicali.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 6.2.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Verano Brianza in data 24.1.1998 (Atto n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verano Brianza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Verano Brianza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente Carmen Arcellaschi Il Giudice rel.
Claudia Bonomi pagina 7 di 7