Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4313 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS- – EM – DOM_2020- 07/02/2024, notificato in data 7 febbraio 2024;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa LV MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma in data 7 febbraio 2024 e notificato in pari data, recante il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentato dalla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore del lavoratore odierno ricorrente.
2. Il provvedimento è motivato in ragione del parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), stante il fatto che “ a seguito di verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate risulta che il richiedente dal 2017 non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, pertanto non ha il reddito dichiarato pari ad euro 20.000,00, avendo indicato unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare ”.
3. Avverso il suddetto provvedimento di reiezione il ricorrente ha dedotto le seguenti due censure:
I. Violazione del principio di democraticità e partecipazione. Violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/90. Violazione del principio di legalità e buon andamento. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e di imparzialità della p.a.
Lamenta il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica di alcun preavviso di rigetto, né di essere stato messo a conoscenza dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, avendo l’amministrazione, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria, notificato il preavviso di rigetto al solo datore di lavoro. La semplice comunicazione al lavoratore dell’inoltro del preavviso di rigetto nei confronti del solo datore di lavoro non può in alcun modo assolvere all’obbligo previsto dall’art. 10 bis. l. 241 del 1990, con conseguente violazione del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale del lavoratore.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art 103 dl 19/05/2020, n. 34, dell’art 22, comma 11, del d. lgs. 286/1998 (t.u. immigrazione) e dell’art 37 dpr 394/1999 (regolamento recante norme di attuazione t.u. immigrazione); eccesso di potere per errata valutazione dei fatti.
Il provvedimento di rigetto gravato – secondo il ricorrente - sarebbe del tutto illegittimo poiché fondato sull’unica causa (quella reddituale) imputabile esclusivamente al datore di lavoro, tale per cui l’amministrazione avrebbe dovuto e potuto rilasciare un permesso per attesa occupazione nei confronti del lavoratore incolpevole.
III. Sulla violazione del principio del legittimo affidamento; sulla violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione di legge (art. 3, 4 e 97 cost.); consolidamento della posizione di parte ricorrente.
Dalla data di presentazione della domanda di emersione è stato consentito al ricorrente di prestare attività lavorativa e di stabilirvi qui il centro dei propri interessi economici e sociali, tali da ingenerare in lui il legittimo affidamento circa il consolidamento della propria posizione, leso dal provvedimento illegittimo oggetto del presente ricorso.
4. In data 4 luglio 2024, si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno, depositando una relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa, con cui insiste per la reiezione del ricorso. Ha evidenziato, in particolare, l’Amministrazione: di aver comunicato per ben due volte il parere negativo dell’ITL alle parti, di cui il secondo anche all’odierno difensore, da quale tuttavia non è pervenuto alcun documento utile ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione; che, dalle verifiche istruttorie effettuate presso le competenti Amministrazioni, in relazione all’anno 2019, è emerso che la datrice di lavoro, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale presso l’Anagrafe tributaria; che la carenza del requisito reddituale è condizione ostativa al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; la carenza dei requisiti di ammissibilità della domanda precluderebbe la configurazione di un legittimo affidamento in capo al lavoratore.
5. In vista della trattazione della fase cautelare della causa, le parti si sono scambiate memorie e repliche.
6. Con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-, del 17 ottobre 2024, l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta, attesa l’accertata carenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro.
7. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, senza che pervenissero ulteriori memorie difensive dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. Come anticipato in sede cautelare con la citata ordinanza n. -OMISSIS-/2024, inoppugnata, la carenza del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro, previsto dall’art. 103, commi 5 e 6, del D.l.34/2020 e fissato in concreto dall’art.9, comma 2, del D.M. 27.05.2020, “ non costituisce causa imputabile al datore di lavoro superabile a favore del lavoratore, ma profilo di insussistenza ab origine delle condizioni normative previste per la regolarizzazione ” (cfr. Tar Lombardia, sez. III, sentenza 7 aprile 2023, n. 867).
10. Pertanto, alla luce di tali riferimenti, essendo stata rilevata l’incapienza del reddito della datrice di lavoro (fatto non specificamente contestato dalla parte ricorrente, con gli effetti di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.), è evidente come, nella specie, non sussistano i presupposti per l’emersione e come, di conseguenza, il provvedimento impugnato non risulti inficiato dai vizi dedotti dall’istante.
11. Né avrebbe potuto l’Amministrazione, come sostenuto dal ricorrente, procedere al rilascio di un permesso per attesa occupazione atteso che, come affermato dalla sentenza n. 209/2023 della Corte Costituzionale, deve escludersi il rilascio di siffatto titolo di soggiorno nel caso in cui difetti il possesso del reddito minimo in capo al datore di lavoro, perché ciò presuppone comunque “ che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare ” (cfr. Corte Cost., cit.).
12. Come d’altra parte affermato di recente anche dal Consiglio di Stato (cfr. sez. III, sentenza n. 606 del 26 gennaio 2026), “ E’ ormai ius receptum che il permesso per attesa occupazione non trovi cittadinanza all’interno del procedimento di emersione del lavoro irregolare soggetto alla disciplina dettata nel 2020, quale quello che viene qui in considerazione; e che la disciplina stessa, essendo derogatoria di quella ordinaria, debba trovare applicazione nel rispetto dei limiti in essa contemplati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n.8007/2022; n. 1589/25 e n. 2931/25)”.
13. Pertanto, così come chiarito dalla giurisprudenza costante ed uniforme sul punto, “ premesso che la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro, non può che ritenersi che la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, debba necessariamente avere come presupposto un’istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti ” (cfr. ex multis, Tar Campania, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 681).
14. Quanto ai vizi procedimentali dedotti dal ricorrente, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione, risulta che, in data 13 aprile 2022 (all. 4 alla memoria dell’8 luglio 2024), quest’ultima ha trasmesso al lavoratore, mediante lettera raccomandata A/R, comunicazione del parere negativo all’accoglimento dell’istanza.
15. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative del lavoratore – che per quanto sopra non si rivela comunque di fatto sussistente – va pure considerato che, come evidenziato, il possesso di un reddito sufficiente in capo al datore di lavoro costituisce in ogni caso un requisito indefettibile ai fini del positivo perfezionamento della procedura di emersione, tale per cui, in difetto di esso, la reiezione della relativa istanza assume i contorni di un provvedimento vincolato per l’Amministrazione dell’Interno, (si vedano, tra le altre, Tar Campania, sez. VI, sentenze 9 dicembre 2022 n. 7676; ibidem, 12 dicembre 2022, n. 7713), con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies , comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (secondo cui “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”).
16. Infine, con riferimento alla dedotta violazione del legittimo affidamento maturato dal lavoratore in ordine al consolidamento della sua posizione sul territorio nazionale, è anzitutto noto che il tempo trascorso, ancorché lungo, non determina l’insorgenza di un affidamento tutelabile, dal momento che l’amministrazione conserva la potestà di decidere anche oltre la scadenza del termine individuato per la definizione dell’iter (cd. inesauribilità del potere). Nel caso di specie, tra l’altro, il termine di conclusione del procedimento non ha natura perentoria e la sua violazione non è causa di illegittimità dell’atto tardivamente adottato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 maggio 2022, n. 3578; Tar Campania, sez. VIII, sentenza del 29 dicembre 2025, n. 8499; Tar Lombardia, sez. IV, sentenza 10 novembre 2025, n. 3632).
17. Tanto considerato, il ricorso va respinto.
18. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto del mancato deposito di memorie difensive dalle parti successivamente alla trattazione della fase cautelare e della modalità con la quale sono state regolate le spese in detta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la datrice di lavoro (sig.ra -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV MO | EL ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.