TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2492
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di democraticità e partecipazione; violazione dell'art. 10 bis della l.n. 241/90; violazione del principio di legalità e buon andamento; eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della p.a.

    Il Tribunale rileva che, dalla documentazione, risulta che l'amministrazione ha trasmesso al lavoratore, tramite raccomandata A/R, la comunicazione del parere negativo all'accoglimento dell'istanza. Inoltre, anche qualora vi fosse stata una violazione procedimentale, il difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro rende il provvedimento vincolato, escludendo l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/90.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 dl 19/05/2020, n. 34, dell'art. 22, comma 11, del d. lgs. 286/1998 e dell'art. 37 dpr 394/1999; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti.

    Il Tribunale richiama la giurisprudenza (Tar Lombardia n. 867/2023, Corte Costituzionale n. 209/2023, Consiglio di Stato n. 606/2026) secondo cui la carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro non è una causa imputabile a quest'ultimo superabile a favore del lavoratore, ma una insussistenza ab origine delle condizioni normative per la regolarizzazione. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'emersione né per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione di legge (art. 3, 4 e 97 cost.); consolidamento della posizione di parte ricorrente.

    Il Tribunale afferma che il tempo trascorso, anche se lungo, non genera un affidamento tutelabile, poiché l'amministrazione conserva la potestà di decidere anche oltre i termini previsti. Inoltre, il termine di conclusione del procedimento non è perentorio e la sua violazione non inficia l'atto tardivamente adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/02/2026, n. 2492
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2492
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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