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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/03/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 78/2024
TRA
(C.F./P. Parte_1
IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. G. Cannati (C.F.: . C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF: ), (CF: CP_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F.: ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. L. Damiano (C.F.: . C.F._6 Resistenti/Opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. R.G.
613/2023, con il quale era stato ingiunto di pagare, in favore degli odierni resistenti/opposti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rispettivamente, le somme di € 3.300,00 € 2.100,00 € 1.800,00 ed € Controparte_4
900,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive, concretatesi nello svolgimento di attività di vaccinazione contro il virus Sars-Cov 2, nel corso dell'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente ha dedotto, tra l'altro, che i resistenti, assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con inquadramento nella qualifica di Infermiere, hanno svolto dette attività in assenza di apposito contratto debitamente sottoscritto dagli stessi e dal Direttore Generale, in assenza di autorizzazione a firma del Direttore Generale, nonché omettendo di rendere il turno istituzionale di lavoro ordinario già programmato, con la diretta conseguenza che dette attività sono state correttamente qualificate non già come “prestazioni aggiuntive”, bensì come attività istituzionale ordinaria, per la quale è stata corrisposta Parte la debita retribuzione ordinaria, di talché nulla sarebbe dovuto dalla Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “a) annullare il decreto ingiuntivo n.
150/2023 e comunque revocarlo, in quanto in toto o almeno in parte illegittimo, relativamente a quattro lavoratori opposti o almeno con riguardo ad alcune soltanto delle loro singole posizioni;
b) nell'eventualità dichiarare l'odierna ricorrente-
Pag. 2 di 17 opponente debitrice dei Sig.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e/o nei limiti di quanto a loro spettante e condannarla a CP_3 Controparte_4
versare, a loro favore, le relative somme in misura inferiore a quella ingiunta, e in ogni caso in quella che riterrà di giustizia eventualmente da determinarsi mediante
c.t.u. (accertando i pagamenti indicati;
accertando e/o disponendo la compensazione indicata nella precedente parte in “Diritto”; disapplicando o annullando ogni atto invalido o illegittimo, ecc.)”. Il tutto, con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitisi il giudizio, i resistenti/opposti hanno domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché, dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento delle somme così rideterminate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., ovvero, in subordine, la corresponsione di indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed
Pag. 3 di 17 espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, il petitum del giudizio richiede di vagliare la natura delle prestazioni rese dagli odierni resistenti nel periodo e nei turni lavorativi dedotti in ricorso, al fine di verificare se le stesse possano rientrare nella qualifica di prestazioni aggiuntive, oppure di prestazioni eseguite nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale programmata, accertamento, questo, che costituisce il presupposto logico-giuridico per determinare la debenza o meno delle somme invocate.
In questa ottica, deve anzitutto ricostruirsi la disciplina normativa di riferimento operante ratione temporis.
A tal proposito, tenuto conto dell'oggetto della domanda, dei titoli giustificativi delle somme richieste e del contesto temporale di riferimento, deve osservarsi che la materia è regolata dalla disciplina emergenziale varata dal legislatore per far fronte alla pandemia da Sars-Cov 2.
In particolare e per quanto qui interessa, la L. n. 178/2020 - entrata in vigore nel dichiarato intento di consentire alla sanità pubblica, fortemente provata dall'emergenza epidemiologica e dalla difficoltà di farvi fronti attraverso l'ordinario utilizzo delle risorse umane a disposizione mediante l'ordinaria attività lavorativa istituzionale o anche attraverso il regime degli straordinari - ha previsto la possibilità per le singole aziende sanitarie di ricorrere ad ulteriori prestazioni, giustappunto
“aggiuntive”, cui adibire i propri dipendenti, incentivando a tal fine il personale con la previsione di un compenso aggiuntivo per ogni ora di servizio aggiuntivo prestato.
Pag. 4 di 17 Più nello specifico, l'art. 1, comma 457, L. n. 178/2020 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”; i commi da 458 a 467 del medesimo art. 1 hanno di seguito previsto una serie di misure cui le aziende sanitarie avrebbero potuto ricorrere per adempiere all'obbligo di attuazione del piano vaccinale.
Per quanto concerne la specifica misura delle prestazioni aggiuntive, il comma 464 ha stabilito che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
Pag. 5 di 17 materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
In buona sostanza, la normativa emergenziale ha previsto per il personale infermieristico il ricorso alle prestazioni aggiuntive, come già disciplinate dall'art. 6, comma 1, lett. d), CCNL di comparto per il triennio 2016-2018, da compensare con una tariffa oraria di € 50,00 lordi, a condizione che dette prestazioni vengano svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e che siano direttamente finalizzate alle attività utili a dare attuazione al piano vaccinale previste dai commi 457 a 467, ivi compresa, certamente, l'attività di vaccinazione. Parte In sintonia con la citata disciplina emergenziale, la resistente ha emanato la delibera n. 356 del 02.04.2021, la quale, nel richiamare proprio la normativa primaria emergenziale, in particolare i commi 464 e 467 del già menzionato art. 1, ha approvato l'aggiornamento del Piano Vaccinazione Anti Sars-Cov-2, prevedendo, tra gli altri, l'impiego nella campagna vaccinale del personale infermieristico, mediante attività di vaccinazione da svolgersi, di norma, in orario di servizio e, nel caso di attività svolta al di fuori dello stesso, la necessaria autorizzazione del Dirigente
in regime di prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a CP_5 tariffa oraria di € 50,00 onnicomprensivi.
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra citato, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute da parte ricorrente, secondo cui, affinché la prestazione svolta possa essere inquadrata nel regime delle prestazioni aggiuntive, con la conseguenze corresponsione dei compensi all'uopo previsti, sarebbe necessaria la sottoscrizione di ulteriore apposito contratto, o che le disposizioni di servizio
Pag. 6 di 17 vengano sottoscritte anche dal Direttore Generale e restituite a quest'ultimo per accettazione e conferma. Invero, nessuna disposizione tra quelle regolanti la materia in trattazione ha previsto espressamente detti ulteriori requisiti, contemplando esclusivamente la necessità di autorizzazione da parte del Dirigente CP_5
Del resto, tali requisiti non avrebbero avuto ragion d'essere, atteso che, come previsto dalla normativa primaria e regolamentare, le attività di attuazione del piano vaccinale, ivi compresa quella di vaccinazione, potrebbero essere demandate anche al personale già in forza presso l'azienda sanitaria e la singola struttura ospedaliera, per il quale è quindi già esistente un rapporto di servizio, senza la necessità di pattuire un ulteriore contratto. Difatti, le predette prestazioni aggiuntive non possono essere equiparate all'attività libero professionale, per la quale occorre la sottoscrizione di ulteriore ed apposito contratto, trattandosi di attività che viene resa nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro in essere con l' , seppure al di fuori dell'ordinario Parte_1
orario di servizio istituzionale, nel senso che la medesima si colloca all'interno dello stesso rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, di talché non vi è necessità alcuna di stipulare ulteriore pattuizione negoziale.
In conclusione, unici requisiti previsti ai fini della corresponsione degli specifici emolumenti in regime di prestazioni aggiuntive sono l'autorizzazione da parte del
Dirigente e lo svolgimento di dette prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro CP_5
ordinario ed istituzionale.
Ciò posto, dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. nn. 3, 3-bis, 3- ter e 3-quater fascicolo monitorio), risultano le disposizioni di servizio a firma del
Referente Responsabile e del Dirigente contenenti il comando nei confronti dei CP_5
resistenti allo svolgimento dell'attività di vaccinazione, peraltro espressamente nomenclata come prestazione aggiuntiva, con l'individuazione dei relativi turni ed
Pag. 7 di 17 orari, come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
inoltre, dai cartellini marcatempo prodotti da parte ricorrente (cfr. doc. nn. 11, 12, 13 e 14) risultano, proprio in corrispondenza dei turni e degli orari oggetto di comando, le timbrature Parte con il codice 07, ovvero quello pacificamente predisposto dalla ricorrente per segnare e rendicontare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive. Pertanto, risulta dimostrato documentalmente che i resistenti hanno reso le prestazioni in oggetto sulla base di disposizioni di servizio (comandi/autorizzazioni) provenienti dal Dirigente
in coerenza con la sopra riportata normativa primaria e regolamentare. CP_5
Quanto al secondo requisito, ossia lo svolgimento al di fuori e in aggiunta all'orario di servizio ordinario, può ritenersi sussistente nella misura in cui risulti provato che, nei mesi riferimento, le prestazioni in trattazione siano state svolte in credito orario e dunque in aggiunta all'orario di servizio ordinario ed istituzionale.
Per quanto concerne la posizione di , come emerge dai cartellini Controparte_1
marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (sia per saldo complessivo sia per saldo mese) limitatamente ai mesi di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di 5:53 ore) e giugno 2021 (con un saldo mese positivo di 4:19 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Tuttavia, in relazione all'attività vaccinale svolta in data 23.07.2021, deve darsi atto che la è stata retribuita con la tariffa prevista per le prestazioni in CP_1
trattazione, come peraltro non contestato in giudizio.
Per quanto concerne la posizione di , come emerge dai cartellini Controparte_2
marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (per saldo mese) limitatamente ai mesi di aprile 2021 (con un saldo mese positivo di 7:37 ore) e luglio
2021 (con un saldo mese positivo di 5:20 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni
Pag. 8 di 17 aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali. Tuttavia, in relazione all'attività vaccinale svolta in data 06.07.2021 – 08.07.2021 – 23.07.2021
26.07.2021, deve darsi atto che la è stata retribuita con la tariffa prevista CP_2
per le prestazioni in trattazione, come peraltro non contestato in giudizio.
Per quanto concerne, poi, la posizione di , come emerge dai Controparte_3
cartellini marcatempo, il medesimo si è trovato in posizione di credito orario (per saldo mese) limitatamente al mese di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di
7:10 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Per quanto concerne, infine, la posizione di , come emerge dai Controparte_4
cartellini marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (sia per saldo complessivo sia per saldo mese) limitatamente al mese di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di 4:38 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Parte Dalle risultanze della prova orale è emerso che, secondo la prassi invalsa nella ricorrente, i coordinatori infermieristici, dopo aver redatto la turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, trasmettevano all'ufficio l'elenco nominativo CP_5
degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario.
A tal riguardo, il teste , escusso in qualità di infermiere presso Testimone_1
l'O.C. di Vasto, ha precisato che ““Sì, è vero che i coordinatori infermieristici, dopo aver redatto la turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, trasmettevano all'ufficio l'elenco nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività CP_5
Pag. 9 di 17 vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario”. Egli, inoltre, ha confermato la circostanza che l'ufficio CP_5
provvedeva ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano trasmessi agli interessati, precisando che “Sì, è vero che l'ufficio provvedeva ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento CP_5
delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano trasmessi agli interessati… erano loro che ci contattavano, ci chiamavano telefonicamente e via mail”. Infine, ha confermato la circostanza che la questione relativa all'espletamento delle prestazioni aggiuntive nelle giornate di riposo era stata oggetto di una telefonata chiarificatrice, in viva voce, tra il personale impegnato nelle sedute vaccinali ed il dott. Tes_2
in qualità di referente il quale rassicurava il personale interessato che
[...] CP_5
le prestazioni aggiuntive per le sedute vaccinali, svolte in qualunque giornata, sarebbero state regolarmente remunerate con la tariffa di 50 euro lordi, poiché debitamente autorizzate dall'ufficio precisando al riguardo che “Tanto so, in CP_5
quanto la telefonata al Dr. la feci io”. Tes_2
Le suddette circostanze hanno trovato riscontro anche nella deposizione di S_
, anch'essa infermiera presso l'O.C. di Vasto.
[...]
Non vi è motivo di dubitare della credibilità e della attendibilità dei testi escussi, ivi compreso il teste , nonostante lo stesso abbia ammesso di avere Testimone_1
Parte contenzioso analogo con la ricorrente, attesa la linearità e precisione delle rispettive deposizioni, nonché la stretta concordanza delle stesse, essendo coincidenti in ogni punto e prive di contraddizioni tra loro;
ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo alla posizione della teste . Testimone_3
Parte Dalle suddette deposizioni, quindi, è emerso che la prassi invalsa all'interno della ricorrente rispecchiava in massima parte le disposizioni primarie e regolamentari in materia di prestazioni aggiuntive, le quali, per poter essere classificate come tali,
Pag. 10 di 17 necessitavano unicamente di disposizioni di servizio e/o comandi da parte del
Dirigente responsabile, nonché dello svolgimento delle prestazioni in aggiunta all'ordinario orario istituzionale, senza che fosse necessaria la stipula di ulteriori contratti o altri requisiti di sorta: e così emerso che l'ufficio riceveva l'elenco CP_5
nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario, come predisposto dai coordinatori infermieristici dopo la redazione della turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, e lo stesso ufficio provvedeva così ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano infine trasmessi agli interessati. Questi ultimi, quindi, venivano comandati allo svolgimento delle prestazioni, anche in caso di turni di riposo.
Tanto comprova sia l'esistenza di autorizzazioni/comandi a mezzo di ordini di servizio a firma del Dirigente responsabile, sia la necessità che dette prestazioni venissero svolte in aggiunta all'ordinario orario di lavoro istituzionale, in ragione della già menzionata documentazione prodotta in atti.
A tal riguardo, deve ulteriormente osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto Parte dalla ricorrente, ai fini della qualificazione di una prestazione come aggiuntiva, con la conseguente remunerazione maggiorata, non occorre anche l'ulteriore requisito dello svolgimento di detta prestazione nella stessa giornata in cui si effettua il normale orario istituzionale;
invero, tale ulteriore requisito non è previsto da alcuna disposizione primaria di cui alla già menzionata disciplina emergenziale operante ratione temporis, unica che deve trovare applicazione nel caso di specie.
Da ultimo, devono ritenersi non meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente/opponente con l'atto integrativo del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 14.02.2024, secondo cui, con specifico riferimento alle
Pag. 11 di 17 posizioni dei resistenti/opponenti e l'impossibilità di CP_1 CP_3 CP_2
qualificare le relative prestazioni dedotte in ricorso come aggiuntive deriverebbe anche dal fatto che le medesime sarebbero state rese nonostante le prescrizioni/limitazioni imposte da parte datoriale per effetto degli accertamenti sanitari operati dal medico competente.
Invero, sul punto si osserva che, a termini della lettera b) dell'art. 1, comma 3, D.L. n.
402/2001, “sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti
… in possesso dei seguenti requisiti: … b) essere esenti da limitazioni anche parziali
o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente…”.
La norma in commento rintraccia la sua ratio, evidentemente, nella volontà di precludere, a tutela del dipendente, lo svolgimento di attività – in questo caso aggiuntive – in presenza di un certificato stato di salute di spettanza del medico competente che comporti limitazioni e/o prescrizioni in stretta connessione con la capacità di svolgere le predette mansioni. In altri termini, ai fini della capacità e possibilità di essere adibiti a prestazioni aggiuntive, il dipendente deve essere certificato dal medico competente come privo di limitazioni fisiche o sanitarie che potrebbero influire sulla sua capacità di svolgere le mansioni previste.
Tanto premesso, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione depositata da parte ricorrente/opponente (cfr. doc. nn. 36, 37 e 38 atto integrativo del 14.02.2024), per la dipendente è stato prescritto che “… si conferma che il lavoratore CP_1
può svolgere tutte le attività in cui non sia prevista l'esposizione, particolarmente nel lavoro isolato, al sovraccarico anche occasionale o fortuito del rachide, arti inferiori
e superiori, posture incongrue, sforzi e movimenti ripetuti … si prescrive l'uso costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo … uso vigilato di idonei dpi a protezione del lavoratore da rischio covid-19”; per la dipendente è stato CP_3
prescritto che “… usare guanti in polineri sintetici/in nitrile”. si prescrive l'uso
Pag. 12 di 17 costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo a protezione di cute e mucose durante l'esecuzione di manovre che espongono in prima persona il lavoratore a rischio/pericolo biologico”; per la dipendente è stato prescritto che “… si CP_2
prescrive l'uso costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo a protezione di cute e mucose durante l'esecuzione di manovre che espongono in prima persona il lavoratore a rischio/pericolo biologico”.
Dunque, nessuna delle predette prescrizioni ha imposto particolari limitazioni o divieti in ordine allo svolgimento delle descritte attività anti-Covid in regime di prestazioni aggiuntivi, essendo solamente indicato, in caso di rischio di contatto con soggetti affetti da Covid-19 o per rischio biologico (quest'ultimo certamente attinente anche alla contrazione del virus Sars-Cov 2), di adottare ed adoperare gli opportuni
DPI prescritti.
Orbene, posto che le prestazioni aggiuntive svolte dai resistenti/opposti si sono concretate in attività ordinariamente e meramente infermieristiche, consistenti nell'inoculazione del vaccino con siringa, essi non potevano dirsi impossibilitati allo svolgimento tout court delle predette prestazioni, essendo soltanto obbligati ad utilizzare gli opportuni DPI, come prescritti dagli accertamenti sanitari del medico competente, circostanza, quest'ultima, rispetto alla quale non sono emersi agli atti probatori del giudizio elementi che lascino deporre in senso contrario.
Acclarato, per tutte le ragioni sopra esposte, l'an del diritto dei resistenti/opposti, occorre, adesso, vagliarne il quantum.
A tal riguardo, non è contestato da parte ricorrente/opponente – oltre ad essere documentalmente provato dalle buste paga prodotte agli atti – che i resistenti abbiano ricevuto per le prestazioni svolte la retribuzione prevista per l'attività istituzionale ordinaria. Del resto, è la stessa ricorrente/opponente ad affermarlo, essendosi limitata
Pag. 13 di 17 a giustificare tali remunerazioni sul presupposto che le attività in questione non potessero qualificarsi come prestazioni aggiuntive e che, quindi, non potessero essere retribuite con la tariffa maggiorata di € 50,00 all'ora prevista dalla disciplina di riferimento.
Di contro, deve ritenersi corretta la quantificazione operata moltiplicando l'importo orario di € 50,00 per le ore lavorate in regime di prestazioni aggiuntive, come prescritto dalla normativa applicabile.
Più nello specifico, ritenuto che possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive solo le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile, dai cartellini marcatempo emerge effettivamente che: ha maturato prestazioni Controparte_1
aggiuntive per un totale di 9,72 ore, da cui scaturisce la somma di € 486,00 (€ 50,00 moltiplicati per 9,72 ore di prestazioni aggiuntive); ha maturato Controparte_2
prestazioni aggiuntive per un totale di 12,57 ore, da cui scaturisce la somma di €
628,50 (€ 50,00 moltiplicati per 12,57 ore di prestazioni aggiuntive); CP_3
ha maturato prestazioni aggiuntive per un totale di 7,10 ore, da cui scaturisce
[...]
la somma di € 355,00 (€ 50,00 moltiplicati per 7,10 ore di prestazioni aggiuntive);
ha maturato prestazioni aggiuntive per un totale di 4,38 ore, da cui Controparte_4
scaturisce la somma di € 219,00 (€ 50,00 moltiplicati per 4,38 ore di prestazioni aggiuntive).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolto, in virtù dell'accertamento del diritto alla corresponsione della somma di € 486,00 in favore di , di € 628,50 Controparte_1
in favore di , di € 355,00 in favore di e di € Controparte_2 Controparte_3
219,00 in favore di , a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, Controparte_4
oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge.
Pag. 14 di 17 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.100,00 ad € 5.201,00 in ragione del decisum, tenuto conto della sommatoria complessiva delle somme per cui è stato accertato il diritto per ciascun resistente/opposto) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Il compenso unico così determinato va aumentato del 90% (30% in più per ogni soggetto successivo al primo), ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, attesa la medesimezza delle posizioni processuali delle parti vittoriose assistite dal medesimo avvocato, nonché successivamente ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, atteso che la prestazione professionale nei confronti degli stessi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 15 di 17 - accoglie parzialmente il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. R.G. 613/2023, dichiara il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 486,00 in favore di
, di € 628,50 in favore di , di € 355,00 in Controparte_1 Controparte_2
favore di e di € 219,00 in favore di , a titolo di Controparte_3 Controparte_4
compenso per prestazioni aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 486,00 in favore di , di € Controparte_1
628,50 in favore di , di € 355,00 in favore di e Controparte_2 Controparte_3
di € 219,00 in favore di , a titolo di compenso per prestazioni Controparte_4
aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge.
-condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.750,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 78/2024
TRA
(C.F./P. Parte_1
IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. G. Cannati (C.F.: . C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(CF: ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF: ), (CF: CP_2 C.F._3 Controparte_3
) e (C.F.: ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. L. Damiano (C.F.: . C.F._6 Resistenti/Opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. R.G.
613/2023, con il quale era stato ingiunto di pagare, in favore degli odierni resistenti/opposti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rispettivamente, le somme di € 3.300,00 € 2.100,00 € 1.800,00 ed € Controparte_4
900,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di compensi per prestazioni aggiuntive, concretatesi nello svolgimento di attività di vaccinazione contro il virus Sars-Cov 2, nel corso dell'anno 2021.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente ha dedotto, tra l'altro, che i resistenti, assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con inquadramento nella qualifica di Infermiere, hanno svolto dette attività in assenza di apposito contratto debitamente sottoscritto dagli stessi e dal Direttore Generale, in assenza di autorizzazione a firma del Direttore Generale, nonché omettendo di rendere il turno istituzionale di lavoro ordinario già programmato, con la diretta conseguenza che dette attività sono state correttamente qualificate non già come “prestazioni aggiuntive”, bensì come attività istituzionale ordinaria, per la quale è stata corrisposta Parte la debita retribuzione ordinaria, di talché nulla sarebbe dovuto dalla Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “a) annullare il decreto ingiuntivo n.
150/2023 e comunque revocarlo, in quanto in toto o almeno in parte illegittimo, relativamente a quattro lavoratori opposti o almeno con riguardo ad alcune soltanto delle loro singole posizioni;
b) nell'eventualità dichiarare l'odierna ricorrente-
Pag. 2 di 17 opponente debitrice dei Sig.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e/o nei limiti di quanto a loro spettante e condannarla a CP_3 Controparte_4
versare, a loro favore, le relative somme in misura inferiore a quella ingiunta, e in ogni caso in quella che riterrà di giustizia eventualmente da determinarsi mediante
c.t.u. (accertando i pagamenti indicati;
accertando e/o disponendo la compensazione indicata nella precedente parte in “Diritto”; disapplicando o annullando ogni atto invalido o illegittimo, ecc.)”. Il tutto, con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitisi il giudizio, i resistenti/opposti hanno domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché, dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento delle somme così rideterminate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., ovvero, in subordine, la corresponsione di indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed
Pag. 3 di 17 espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, il petitum del giudizio richiede di vagliare la natura delle prestazioni rese dagli odierni resistenti nel periodo e nei turni lavorativi dedotti in ricorso, al fine di verificare se le stesse possano rientrare nella qualifica di prestazioni aggiuntive, oppure di prestazioni eseguite nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale programmata, accertamento, questo, che costituisce il presupposto logico-giuridico per determinare la debenza o meno delle somme invocate.
In questa ottica, deve anzitutto ricostruirsi la disciplina normativa di riferimento operante ratione temporis.
A tal proposito, tenuto conto dell'oggetto della domanda, dei titoli giustificativi delle somme richieste e del contesto temporale di riferimento, deve osservarsi che la materia è regolata dalla disciplina emergenziale varata dal legislatore per far fronte alla pandemia da Sars-Cov 2.
In particolare e per quanto qui interessa, la L. n. 178/2020 - entrata in vigore nel dichiarato intento di consentire alla sanità pubblica, fortemente provata dall'emergenza epidemiologica e dalla difficoltà di farvi fronti attraverso l'ordinario utilizzo delle risorse umane a disposizione mediante l'ordinaria attività lavorativa istituzionale o anche attraverso il regime degli straordinari - ha previsto la possibilità per le singole aziende sanitarie di ricorrere ad ulteriori prestazioni, giustappunto
“aggiuntive”, cui adibire i propri dipendenti, incentivando a tal fine il personale con la previsione di un compenso aggiuntivo per ogni ora di servizio aggiuntivo prestato.
Pag. 4 di 17 Più nello specifico, l'art. 1, comma 457, L. n. 178/2020 ha previsto che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”; i commi da 458 a 467 del medesimo art. 1 hanno di seguito previsto una serie di misure cui le aziende sanitarie avrebbero potuto ricorrere per adempiere all'obbligo di attuazione del piano vaccinale.
Per quanto concerne la specifica misura delle prestazioni aggiuntive, il comma 464 ha stabilito che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
Pag. 5 di 17 materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
In buona sostanza, la normativa emergenziale ha previsto per il personale infermieristico il ricorso alle prestazioni aggiuntive, come già disciplinate dall'art. 6, comma 1, lett. d), CCNL di comparto per il triennio 2016-2018, da compensare con una tariffa oraria di € 50,00 lordi, a condizione che dette prestazioni vengano svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo istituzionale programmato e che siano direttamente finalizzate alle attività utili a dare attuazione al piano vaccinale previste dai commi 457 a 467, ivi compresa, certamente, l'attività di vaccinazione. Parte In sintonia con la citata disciplina emergenziale, la resistente ha emanato la delibera n. 356 del 02.04.2021, la quale, nel richiamare proprio la normativa primaria emergenziale, in particolare i commi 464 e 467 del già menzionato art. 1, ha approvato l'aggiornamento del Piano Vaccinazione Anti Sars-Cov-2, prevedendo, tra gli altri, l'impiego nella campagna vaccinale del personale infermieristico, mediante attività di vaccinazione da svolgersi, di norma, in orario di servizio e, nel caso di attività svolta al di fuori dello stesso, la necessaria autorizzazione del Dirigente
in regime di prestazioni aggiuntive, con la corresponsione di un compenso a CP_5 tariffa oraria di € 50,00 onnicomprensivi.
Alla luce del quadro normativo primario e secondario sopra citato, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute da parte ricorrente, secondo cui, affinché la prestazione svolta possa essere inquadrata nel regime delle prestazioni aggiuntive, con la conseguenze corresponsione dei compensi all'uopo previsti, sarebbe necessaria la sottoscrizione di ulteriore apposito contratto, o che le disposizioni di servizio
Pag. 6 di 17 vengano sottoscritte anche dal Direttore Generale e restituite a quest'ultimo per accettazione e conferma. Invero, nessuna disposizione tra quelle regolanti la materia in trattazione ha previsto espressamente detti ulteriori requisiti, contemplando esclusivamente la necessità di autorizzazione da parte del Dirigente CP_5
Del resto, tali requisiti non avrebbero avuto ragion d'essere, atteso che, come previsto dalla normativa primaria e regolamentare, le attività di attuazione del piano vaccinale, ivi compresa quella di vaccinazione, potrebbero essere demandate anche al personale già in forza presso l'azienda sanitaria e la singola struttura ospedaliera, per il quale è quindi già esistente un rapporto di servizio, senza la necessità di pattuire un ulteriore contratto. Difatti, le predette prestazioni aggiuntive non possono essere equiparate all'attività libero professionale, per la quale occorre la sottoscrizione di ulteriore ed apposito contratto, trattandosi di attività che viene resa nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro in essere con l' , seppure al di fuori dell'ordinario Parte_1
orario di servizio istituzionale, nel senso che la medesima si colloca all'interno dello stesso rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti, di talché non vi è necessità alcuna di stipulare ulteriore pattuizione negoziale.
In conclusione, unici requisiti previsti ai fini della corresponsione degli specifici emolumenti in regime di prestazioni aggiuntive sono l'autorizzazione da parte del
Dirigente e lo svolgimento di dette prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro CP_5
ordinario ed istituzionale.
Ciò posto, dalla documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. nn. 3, 3-bis, 3- ter e 3-quater fascicolo monitorio), risultano le disposizioni di servizio a firma del
Referente Responsabile e del Dirigente contenenti il comando nei confronti dei CP_5
resistenti allo svolgimento dell'attività di vaccinazione, peraltro espressamente nomenclata come prestazione aggiuntiva, con l'individuazione dei relativi turni ed
Pag. 7 di 17 orari, come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
inoltre, dai cartellini marcatempo prodotti da parte ricorrente (cfr. doc. nn. 11, 12, 13 e 14) risultano, proprio in corrispondenza dei turni e degli orari oggetto di comando, le timbrature Parte con il codice 07, ovvero quello pacificamente predisposto dalla ricorrente per segnare e rendicontare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive. Pertanto, risulta dimostrato documentalmente che i resistenti hanno reso le prestazioni in oggetto sulla base di disposizioni di servizio (comandi/autorizzazioni) provenienti dal Dirigente
in coerenza con la sopra riportata normativa primaria e regolamentare. CP_5
Quanto al secondo requisito, ossia lo svolgimento al di fuori e in aggiunta all'orario di servizio ordinario, può ritenersi sussistente nella misura in cui risulti provato che, nei mesi riferimento, le prestazioni in trattazione siano state svolte in credito orario e dunque in aggiunta all'orario di servizio ordinario ed istituzionale.
Per quanto concerne la posizione di , come emerge dai cartellini Controparte_1
marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (sia per saldo complessivo sia per saldo mese) limitatamente ai mesi di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di 5:53 ore) e giugno 2021 (con un saldo mese positivo di 4:19 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Tuttavia, in relazione all'attività vaccinale svolta in data 23.07.2021, deve darsi atto che la è stata retribuita con la tariffa prevista per le prestazioni in CP_1
trattazione, come peraltro non contestato in giudizio.
Per quanto concerne la posizione di , come emerge dai cartellini Controparte_2
marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (per saldo mese) limitatamente ai mesi di aprile 2021 (con un saldo mese positivo di 7:37 ore) e luglio
2021 (con un saldo mese positivo di 5:20 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni
Pag. 8 di 17 aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali. Tuttavia, in relazione all'attività vaccinale svolta in data 06.07.2021 – 08.07.2021 – 23.07.2021
26.07.2021, deve darsi atto che la è stata retribuita con la tariffa prevista CP_2
per le prestazioni in trattazione, come peraltro non contestato in giudizio.
Per quanto concerne, poi, la posizione di , come emerge dai Controparte_3
cartellini marcatempo, il medesimo si è trovato in posizione di credito orario (per saldo mese) limitatamente al mese di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di
7:10 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Per quanto concerne, infine, la posizione di , come emerge dai Controparte_4
cartellini marcatempo, la medesima si è trovata in posizione di credito orario (sia per saldo complessivo sia per saldo mese) limitatamente al mese di maggio 2021 (con un saldo mese positivo di 4:38 ore); pertanto, le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive, in virtù dell'impegno nelle attività vaccinali.
Parte Dalle risultanze della prova orale è emerso che, secondo la prassi invalsa nella ricorrente, i coordinatori infermieristici, dopo aver redatto la turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, trasmettevano all'ufficio l'elenco nominativo CP_5
degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario.
A tal riguardo, il teste , escusso in qualità di infermiere presso Testimone_1
l'O.C. di Vasto, ha precisato che ““Sì, è vero che i coordinatori infermieristici, dopo aver redatto la turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, trasmettevano all'ufficio l'elenco nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività CP_5
Pag. 9 di 17 vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario”. Egli, inoltre, ha confermato la circostanza che l'ufficio CP_5
provvedeva ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano trasmessi agli interessati, precisando che “Sì, è vero che l'ufficio provvedeva ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento CP_5
delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano trasmessi agli interessati… erano loro che ci contattavano, ci chiamavano telefonicamente e via mail”. Infine, ha confermato la circostanza che la questione relativa all'espletamento delle prestazioni aggiuntive nelle giornate di riposo era stata oggetto di una telefonata chiarificatrice, in viva voce, tra il personale impegnato nelle sedute vaccinali ed il dott. Tes_2
in qualità di referente il quale rassicurava il personale interessato che
[...] CP_5
le prestazioni aggiuntive per le sedute vaccinali, svolte in qualunque giornata, sarebbero state regolarmente remunerate con la tariffa di 50 euro lordi, poiché debitamente autorizzate dall'ufficio precisando al riguardo che “Tanto so, in CP_5
quanto la telefonata al Dr. la feci io”. Tes_2
Le suddette circostanze hanno trovato riscontro anche nella deposizione di S_
, anch'essa infermiera presso l'O.C. di Vasto.
[...]
Non vi è motivo di dubitare della credibilità e della attendibilità dei testi escussi, ivi compreso il teste , nonostante lo stesso abbia ammesso di avere Testimone_1
Parte contenzioso analogo con la ricorrente, attesa la linearità e precisione delle rispettive deposizioni, nonché la stretta concordanza delle stesse, essendo coincidenti in ogni punto e prive di contraddizioni tra loro;
ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo alla posizione della teste . Testimone_3
Parte Dalle suddette deposizioni, quindi, è emerso che la prassi invalsa all'interno della ricorrente rispecchiava in massima parte le disposizioni primarie e regolamentari in materia di prestazioni aggiuntive, le quali, per poter essere classificate come tali,
Pag. 10 di 17 necessitavano unicamente di disposizioni di servizio e/o comandi da parte del
Dirigente responsabile, nonché dello svolgimento delle prestazioni in aggiunta all'ordinario orario istituzionale, senza che fosse necessaria la stipula di ulteriori contratti o altri requisiti di sorta: e così emerso che l'ufficio riceveva l'elenco CP_5
nominativo degli infermieri da impiegarsi nelle attività vaccinali, in quanto non interessati da ferie o permessi o da concomitante attività di lavoro ordinario, come predisposto dai coordinatori infermieristici dopo la redazione della turnistica settimanale dell'attività di lavoro ordinaria, e lo stesso ufficio provvedeva così ad elaborare i turni di servizio per lo svolgimento delle predette prestazioni aggiuntive, che venivano infine trasmessi agli interessati. Questi ultimi, quindi, venivano comandati allo svolgimento delle prestazioni, anche in caso di turni di riposo.
Tanto comprova sia l'esistenza di autorizzazioni/comandi a mezzo di ordini di servizio a firma del Dirigente responsabile, sia la necessità che dette prestazioni venissero svolte in aggiunta all'ordinario orario di lavoro istituzionale, in ragione della già menzionata documentazione prodotta in atti.
A tal riguardo, deve ulteriormente osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto Parte dalla ricorrente, ai fini della qualificazione di una prestazione come aggiuntiva, con la conseguente remunerazione maggiorata, non occorre anche l'ulteriore requisito dello svolgimento di detta prestazione nella stessa giornata in cui si effettua il normale orario istituzionale;
invero, tale ulteriore requisito non è previsto da alcuna disposizione primaria di cui alla già menzionata disciplina emergenziale operante ratione temporis, unica che deve trovare applicazione nel caso di specie.
Da ultimo, devono ritenersi non meritevoli di pregio le argomentazioni addotte da parte ricorrente/opponente con l'atto integrativo del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 14.02.2024, secondo cui, con specifico riferimento alle
Pag. 11 di 17 posizioni dei resistenti/opponenti e l'impossibilità di CP_1 CP_3 CP_2
qualificare le relative prestazioni dedotte in ricorso come aggiuntive deriverebbe anche dal fatto che le medesime sarebbero state rese nonostante le prescrizioni/limitazioni imposte da parte datoriale per effetto degli accertamenti sanitari operati dal medico competente.
Invero, sul punto si osserva che, a termini della lettera b) dell'art. 1, comma 3, D.L. n.
402/2001, “sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti
… in possesso dei seguenti requisiti: … b) essere esenti da limitazioni anche parziali
o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente…”.
La norma in commento rintraccia la sua ratio, evidentemente, nella volontà di precludere, a tutela del dipendente, lo svolgimento di attività – in questo caso aggiuntive – in presenza di un certificato stato di salute di spettanza del medico competente che comporti limitazioni e/o prescrizioni in stretta connessione con la capacità di svolgere le predette mansioni. In altri termini, ai fini della capacità e possibilità di essere adibiti a prestazioni aggiuntive, il dipendente deve essere certificato dal medico competente come privo di limitazioni fisiche o sanitarie che potrebbero influire sulla sua capacità di svolgere le mansioni previste.
Tanto premesso, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione depositata da parte ricorrente/opponente (cfr. doc. nn. 36, 37 e 38 atto integrativo del 14.02.2024), per la dipendente è stato prescritto che “… si conferma che il lavoratore CP_1
può svolgere tutte le attività in cui non sia prevista l'esposizione, particolarmente nel lavoro isolato, al sovraccarico anche occasionale o fortuito del rachide, arti inferiori
e superiori, posture incongrue, sforzi e movimenti ripetuti … si prescrive l'uso costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo … uso vigilato di idonei dpi a protezione del lavoratore da rischio covid-19”; per la dipendente è stato CP_3
prescritto che “… usare guanti in polineri sintetici/in nitrile”. si prescrive l'uso
Pag. 12 di 17 costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo a protezione di cute e mucose durante l'esecuzione di manovre che espongono in prima persona il lavoratore a rischio/pericolo biologico”; per la dipendente è stato prescritto che “… si CP_2
prescrive l'uso costante e vigilato di idonei dpi certificati da ente terzo a protezione di cute e mucose durante l'esecuzione di manovre che espongono in prima persona il lavoratore a rischio/pericolo biologico”.
Dunque, nessuna delle predette prescrizioni ha imposto particolari limitazioni o divieti in ordine allo svolgimento delle descritte attività anti-Covid in regime di prestazioni aggiuntivi, essendo solamente indicato, in caso di rischio di contatto con soggetti affetti da Covid-19 o per rischio biologico (quest'ultimo certamente attinente anche alla contrazione del virus Sars-Cov 2), di adottare ed adoperare gli opportuni
DPI prescritti.
Orbene, posto che le prestazioni aggiuntive svolte dai resistenti/opposti si sono concretate in attività ordinariamente e meramente infermieristiche, consistenti nell'inoculazione del vaccino con siringa, essi non potevano dirsi impossibilitati allo svolgimento tout court delle predette prestazioni, essendo soltanto obbligati ad utilizzare gli opportuni DPI, come prescritti dagli accertamenti sanitari del medico competente, circostanza, quest'ultima, rispetto alla quale non sono emersi agli atti probatori del giudizio elementi che lascino deporre in senso contrario.
Acclarato, per tutte le ragioni sopra esposte, l'an del diritto dei resistenti/opposti, occorre, adesso, vagliarne il quantum.
A tal riguardo, non è contestato da parte ricorrente/opponente – oltre ad essere documentalmente provato dalle buste paga prodotte agli atti – che i resistenti abbiano ricevuto per le prestazioni svolte la retribuzione prevista per l'attività istituzionale ordinaria. Del resto, è la stessa ricorrente/opponente ad affermarlo, essendosi limitata
Pag. 13 di 17 a giustificare tali remunerazioni sul presupposto che le attività in questione non potessero qualificarsi come prestazioni aggiuntive e che, quindi, non potessero essere retribuite con la tariffa maggiorata di € 50,00 all'ora prevista dalla disciplina di riferimento.
Di contro, deve ritenersi corretta la quantificazione operata moltiplicando l'importo orario di € 50,00 per le ore lavorate in regime di prestazioni aggiuntive, come prescritto dalla normativa applicabile.
Più nello specifico, ritenuto che possono essere retribuite in regime di prestazioni aggiuntive solo le ore rese in eccedenza rispetto al debito mensile, dai cartellini marcatempo emerge effettivamente che: ha maturato prestazioni Controparte_1
aggiuntive per un totale di 9,72 ore, da cui scaturisce la somma di € 486,00 (€ 50,00 moltiplicati per 9,72 ore di prestazioni aggiuntive); ha maturato Controparte_2
prestazioni aggiuntive per un totale di 12,57 ore, da cui scaturisce la somma di €
628,50 (€ 50,00 moltiplicati per 12,57 ore di prestazioni aggiuntive); CP_3
ha maturato prestazioni aggiuntive per un totale di 7,10 ore, da cui scaturisce
[...]
la somma di € 355,00 (€ 50,00 moltiplicati per 7,10 ore di prestazioni aggiuntive);
ha maturato prestazioni aggiuntive per un totale di 4,38 ore, da cui Controparte_4
scaturisce la somma di € 219,00 (€ 50,00 moltiplicati per 4,38 ore di prestazioni aggiuntive).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolto, in virtù dell'accertamento del diritto alla corresponsione della somma di € 486,00 in favore di , di € 628,50 Controparte_1
in favore di , di € 355,00 in favore di e di € Controparte_2 Controparte_3
219,00 in favore di , a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive, Controparte_4
oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge.
Pag. 14 di 17 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 1.100,00 ad € 5.201,00 in ragione del decisum, tenuto conto della sommatoria complessiva delle somme per cui è stato accertato il diritto per ciascun resistente/opposto) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Il compenso unico così determinato va aumentato del 90% (30% in più per ogni soggetto successivo al primo), ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, attesa la medesimezza delle posizioni processuali delle parti vittoriose assistite dal medesimo avvocato, nonché successivamente ridotto del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, atteso che la prestazione professionale nei confronti degli stessi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 15 di 17 - accoglie parzialmente il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 150/2023 emesso dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento n. R.G. 613/2023, dichiara il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 486,00 in favore di
, di € 628,50 in favore di , di € 355,00 in Controparte_1 Controparte_2
favore di e di € 219,00 in favore di , a titolo di Controparte_3 Controparte_4
compenso per prestazioni aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 486,00 in favore di , di € Controparte_1
628,50 in favore di , di € 355,00 in favore di e Controparte_2 Controparte_3
di € 219,00 in favore di , a titolo di compenso per prestazioni Controparte_4
aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge.
-condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, delle spese di lite, che liquida in € 1.750,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17