Art. 24. Disposizioni transitorie (( 1. La domanda di elargizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge )) ((1)) 2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata (( . . . )) . Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. ((1)) (( 3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 , e si avvale, per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e successive modificazioni. )) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 settembre 1999, n. 317 , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-quater) che "La domanda di elargizione di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall' articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) che "Il termine di ripresentazione della domanda di cui all' articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata (( . . . )) . Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. ((1)) (( 3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 , e si avvale, per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 , e successive modificazioni. )) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 13 settembre 1999, n. 317 , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-quater) che "La domanda di elargizione di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall' articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) che "Il termine di ripresentazione della domanda di cui all' articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".