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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. , la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n .28803 del 2025 R.G. Previdenza, vertente
TRA
.rapp.to e difeso dall'avv.Angelo Seccia Parte_1 OPPONENTE E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto . CP_1 OPPOSTA Avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la parte ricorrente: Accoglimento della opposizione Vittoria di spese. Per l' Rigetto della opposizione . CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la a Ordinanza – ingiunzione OI-002116849 notificata il 19.12.2024 e relativa all'atto di accertamento n. .5100.25/01/2020.0041356 assunto notificato il 25/01/2020 e riferito all'anno 2018. Chiedeva CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1 1. Nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i predetti motivi di diritto e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI-002116849 notificata al ricorrente il 19.12.2024; 2. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.” In punto di fatto esponeva dichiarava di essere socio e che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato. In diritto deduceva la decadenza per violazione dell'art 14 della L. n.689/1981 e la prescrizione. Si costituiva l' che evidenziava di avere notificato l'avviso di accertamento pregresso all' CP_1 opponente. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, a seguito del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la stessa è stata decisa. L' ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di socio della Take Away S.a.s di AN PR e Co, CP_1 società cancellata in data 29.09.2023, il pagamento della sanzione. In ordine alla eccepita prescrizione, il ricorrente ha affermato di non avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento. Invero l' ha prodotto la cartolina postale dell'atto notificato per compiuta giacenza. CP_1 Trova applicazione il terzo comma, infatti, dell'art 7 della L. cit, come modificato dall'art 1 comma 813 della L n 145 del 2018, che stabilisce che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”. Risulta infatti dalla relata in atti che l'Ufficiale postale in assenza del destinatario il 14 febbraio 2020 ha provveduto a depositare l'atto presso l'Ufficio Postale dandone notizia con la successiva raccomandata, anche questa prodotta. La notifica dell'accertamento è stata correttamente notificata. Nel caso in esame, il periodo di riferimento delle ritenute previdenziali oggetto di ingiunzione è l'anno 2018 pertanto alla data di notifica la sanzione non risulta prescritta. Quanto alla dedotta decadenza ex art 14 cit, si osserva che l'art. 6 del d.lgs 15/1/2016 n. 8 prevede che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto medesimo si osservino “in quanto applicabili” le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra le quali appunto l'art. 14. La Sezione II del Capo I prevede la seguente sequenza: l'accertamento della violazione (art. 13) che deve essere contestata immediatamente e, ove non possibile, l'accertamento va notificato entro 90 giorni (art. 14), il pagamento in misura ridotta della sanzione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16), presentazione del rapporto da parte dell'agente o del funzionario che ha accertato la violazione nel caso in cui non sia intervenuto il pagamento, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (art. 17), possibilità per gli interessati entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, di far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e di richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (art. 18), emissione dell'ordinanza ingiunzione o del provvedimento di archiviazione (art. 18).
L'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983 conv. mod. L. 368/1983, come modificata dal d.lgs 8/2016 prevede poi che il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Dalla lettura della norma, a parere di chi scrive emerge la necessità di un atto di accertamento della violazione - consistente nel caso in esame nel mancato versamento dei contributi. Come del pari ritenuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità il termine di 90 giorni previsto dall' art. 14 L. 689/1981 , non decorre dal momento della violazione né da quello della semplice conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma dal compimento delle operazioni finalizzate ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione e, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Invero la comunicazione dell'avvenuto accertamento risulta spedita il 14 febbraio 2020. Orbene se pur si volesse considerare quanto dedotto dall'ente -secondo cui l'illecito amministrativo correlato all'omesso versamento delle trattenute non può essere contestato prima del decorso dell'anno di riferimento, atteso che l'importo annuale dell'omissione, a seconda che superi o meno i 10 mila euro, determina la sussunzione della condotta nella fattispecie legale di illecito penale ovvero nella fattispecie legale di illecito amministrativo- il termine risulta di certo decorso. L'ente non ha allegato circostanze concrete per le quali è possibile ravvisare l'individuazione di un diverso termine di decorrenza. Né risulta infine applicabile l'art 23 comma 2 della legge n. 85 del 3.7.2023 che ha indicato quale termine per l'accertamento e la notificazione dell'infrazione il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento della violazione per quelle successive al 2023. Trattasi di disposizione innovativa che disciplina fattispecie formatesi successivamente al periodo in oggetto. Il termine trascorso tra il momento della emissione della ordinanza (gennaio del 2020) e l'anno di riferimento (2018) della omissione ha determinato la decadenza dell' della potestà sanzionatoria CP_1 prevista dalla norma citata. Il ricorso va pertanto accolto. Le spese del giudizio in ragione dell'accoglimento dell'opposizione vanno poste a carico della parte soccombente nella misura della metà in ragione della controvertibilità dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: Accoglie la opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidate in €1300,00 CP_1 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Si comunichi Napoli 2 ottobre 2025 IL GIUDICE