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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 141/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle Parte_1
liti in atti dagli Avv.ti Valeria Cosentino e Oriana Di Girolamo
Appellante
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
Patanè e Roberta Patanè
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 28 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 Controparte_1
d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata al rapporto di lavoro dedotto in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare al ricorrente le somme spettanti ai Parte_1
titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere al Parte_1
ricorrente le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4
c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione CP_2
dovuta per i giorni di ferie;
infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Nelle more del giudizio ha formulato rinuncia agli atti e all'azione proposta Parte_1 con l'appello, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
Ritiene il Collegio che la rinuncia all'azione, integrando un contegno processuale spontaneamente inteso a definire il processo prima che lo stesso giunga alla vera e propria fase decisoria, non realizzi una fattispecie soggetta al pagamento del doppio contributo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per Controparte_1
legge, con distrazione
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 141/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle Parte_1
liti in atti dagli Avv.ti Valeria Cosentino e Oriana Di Girolamo
Appellante
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Controparte_1
Patanè e Roberta Patanè
Appellati
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 aprile 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 28 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , aveva rilevato il contrasto con l'art. 10 Controparte_1
d.lgs.66/2003 delle ivi meglio indicate clausole della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale di settore applicata al rapporto di lavoro dedotto in causa, dichiarandone la nullità nelle parti in cui le stesse escludevano determinate indennità dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
per l'effetto, aveva condannato a pagare al ricorrente le somme spettanti ai Parte_1
titoli in questione, oltre accessori di legge, quindi aveva condannato a rifondere al Parte_1
ricorrente le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
ha censurato la sentenza impugnata, denunciandone l'erroneità, nella parte in Parte_1 cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4
c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, di fatto reintroducenti la prevalente operatività della tutela reintegratoria, in relazione all'assenza della condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
ha, quindi, criticato la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10 D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante le ferie;
ha, inoltre, evidenziato l'errore del Tribunale per aver incluso, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le singole indennità oggetto di giudizio in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto esse non presentavano le peculiari caratteristiche scrutinate dalla per essere prese in considerazione nella retribuzione CP_2
dovuta per i giorni di ferie;
infine l'appellante ha censurato la decisione adottata in merito al quantum della pretesa azionata, senza tenere in adeguata considerazione le specifiche contestazioni sollevate da essa Società convenuta ai criteri di elaborazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti. ha quindi concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo del Parte_1
giudizio o, in subordine, la riduzione delle somme oggetto di condanna, mediante esclusione delle voci indennitarie;
il tutto, tenendo conto, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ, dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Nelle more del giudizio ha formulato rinuncia agli atti e all'azione proposta Parte_1 con l'appello, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite.
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
Ritiene il Collegio che la rinuncia all'azione, integrando un contegno processuale spontaneamente inteso a definire il processo prima che lo stesso giunga alla vera e propria fase decisoria, non realizzi una fattispecie soggetta al pagamento del doppio contributo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per Controparte_1
legge, con distrazione
Ancona, 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente