Decreto cautelare 30 gennaio 2017
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2017
Decreto decisorio 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 26/07/2022, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 00062/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2017, proposto da
CI RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabiano Sanchirico, Laura Lopane, con domicilio eletto presso lo studio Fabiano Sanchirico in Matera, via Michele Torraca,12;
contro
Comune di Taviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Borrega, con domicilio eletto presso il suo studio in Galatone, via Paolucci n.14;
nei confronti
IA TT De SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
della Deliberazione della Giunta del Comune di Taviano n.268 del 10.10.2016,e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, contestuale, ivi compresi il parere tecnico favorevole del 30.09.2016 del Responsabile Settore Antonio Tenuzzo, l’eventuale autorizzazione unica e/o rinnovo per l’installazione delle strutture precarie ed amovibili per l’anno 2016, eventualmente rilasciata in favore della sig.ra De SC, e non conosciuta dalla ricorrente; per quanto di ragione, della Deliberazione del Consiglio comunale n.47/05, e successive modifiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 gennaio 2017;
Considerato che il 2 febbraio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 22 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO