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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
20/2022 R.G.
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 12 giugno 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 10,50, nessuno è comparso.
La Corte, poiché l'odierna udienza è stata fissata a norma dell'articolo 309
c.p.c., provvede con la seguente sentenza.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 20/2022 R.G., di appello contro l'ordinanza di rito sommario del Tribunale di Napoli n. 14193/2021 del 27 novembre 2021
t r a
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Gagliardi, con studio in Napoli al
Corso Meridionale n. 7
e ( ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Smedile, con studio in Napoli
alla Piazzetta Matilde Serao n. 34
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto del 26 febbraio 2025 è stata fissata l'udienza del 29 maggio 2025
per la precisazione delle conclusioni, disponendosi la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., con termine fino alla data anzidetta per il deposito delle note di parte.
Entro il termine anzidetto le parti non hanno depositato note, per cui è stata fissata l'odierna udienza del 5 giugno 2025, a norma dell'articolo 127-ter,
comma 4, c.p.c., di cui i difensori delle parti hanno ricevuto regolare comunicazione.
La mancata comparizione delle parti determina l'estinzione del processo (ex
art. 127-ter citato), da dichiarare con sentenza (ex art. 307 ultimo comma c.p.c.).
Le spese del giudizio di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
Corte di appello di Napoli – sesta sezione civile
Verbale dell'udienza del 12 giugno 2025, innanzi al collegio così formato:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 10,50, nessuno è comparso.
La Corte, poiché l'odierna udienza è stata fissata a norma dell'articolo 309
c.p.c., provvede con la seguente sentenza.
La presidente
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 20/2022 R.G., di appello contro l'ordinanza di rito sommario del Tribunale di Napoli n. 14193/2021 del 27 novembre 2021
t r a
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Gagliardi, con studio in Napoli al
Corso Meridionale n. 7
e ( ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Smedile, con studio in Napoli
alla Piazzetta Matilde Serao n. 34
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto del 26 febbraio 2025 è stata fissata l'udienza del 29 maggio 2025
per la precisazione delle conclusioni, disponendosi la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., con termine fino alla data anzidetta per il deposito delle note di parte.
Entro il termine anzidetto le parti non hanno depositato note, per cui è stata fissata l'odierna udienza del 5 giugno 2025, a norma dell'articolo 127-ter,
comma 4, c.p.c., di cui i difensori delle parti hanno ricevuto regolare comunicazione.
La mancata comparizione delle parti determina l'estinzione del processo (ex
art. 127-ter citato), da dichiarare con sentenza (ex art. 307 ultimo comma c.p.c.).
Le spese del giudizio di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ultimo comma c.p.c.), onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore