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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3982/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti giudici;
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: donazione, reintegra di legittima – vertente
tra
, nata a [...] ( BR) il 29.10.2980 ed elettivamente domiciliata in Sava (TA) Parte_1
alla Via Bonsegna n.3 presso lo studio legale dell'Avv . , che la rappresentata e difende come Parte_2
da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Lippolis, (C.F. , Parte_3 C.F._1
dom.to in IA alla via C. Scarciglia 22, ed elettivamente presso e nello studio dell'avv. Paolo De Cataldo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su separato ed allegato alla comparsa
convenuto
e
, nato in [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Sorani n. 48, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Parlatano sito in IA alla via G.N.
Costanzo 1\a, rappresentato e difeso dall' Avv. Davide Parlatano del Foro di Macerata (C.F. C.F._3
)in virtù di nomina allegata alla presente comparsa di costituzione
[...]
convenuto
CONCLUSIONI come da verbale del 03.04.2024.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.05.2021, , premesso di essere nipote ed erede di Parte_1 Per_1
, nata a [...] ( Kr) il 28.05.1932 e deceduta ab intestato a IA (TA) il 10.04.2018 ,
[...]
per rappresentazione del padre premorto , e che eredi della stessa sono altresì Persona_2
e , suoi zii paterni e figli della de cuius , conveniva in Parte_3 Controparte_1
giudizio quest'ultimi deducendo che la nonna era titolare di un libretto postale di deposito a risparmio n.79013/000045388588 acceso presso l e che dallo stesso Controparte_2
in data 28.03.2015 era stato prelevato l'importo di euro 35.000,00 da , in forza Parte_3
di una apparente delega della de cuius.
Esponeva l'attrice che nei quattro mesi antecedenti al decesso la nonna aveva subito quattro ricoveri e che la suddetta delega al prelievo della somma sopra indicata dal libretto doveva ritenersi nulla sia per le condizioni psico fisiche della titolare, affetta peraltro anche da un deterioramento cognitivo , sia per l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta che espressamente disconosceva.
Chiedeva quindi che la somma prelevata da venisse conferita alla massa Parte_3
ereditaria per essere suddivisa tra gli eredi pro quota secondo le norme sulla successione legittima.
In subordine, in caso di ritenuta validità della delega, chiedeva qualificarsi tale operazione di prelievo come donazione, da ritenersi nulla per difetto della forma dell'atto pubblico ex art. 782
c.c., con conseguente obbligo di di conferire alla massa detto importo. Controparte_3
Ancora in subordine, in caso di ritenuta validità di tale donazione , domandava dichiararsi la stessa lesiva della quota legittima spettante ai coeredi con conseguente obbligo dell'accipiente di reintegrarne proporzionalmente la quota a lei spettante ed in ulteriore subordine provvedere in tale senso essendosi lo stesso arricchito ingiustificatamente e senza titolo ex art. 2041 c.c. del corrispondente importo.
Concludeva chiedendo dichiararsi aperta la successione legittima di;
dichiarare Persona_1
eredi della stessa lei ed i convenuti;
dichiarare nulla la delega al prelievo dell'importo di € 35.000,00 dal conto della de cuius in quanto apocrifa o nulla per incapacità della delegante;
in subordine dichiarare la nullità della donazione eseguita tramite la delega al prelievo dell'importo di € 35.000,00
e disporre la reintegrazione della quota legittima a lei spettante su tale somma;
ed in subordine dichiarare l'indebito arricchimento di della somma di € 35.000,00. Il tutto Parte_3
con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della quota a lei spettante della somma di
€ 35.000,00 ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Si costituiva facendo presente come l'attrice si fosse sempre disinteressata della Controparte_1
nonna e chiedendo dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande dalla Persona_1
stessa proposte e , in subordine, in caso di provata e accertata la liberalità, procedere alla collazione della somma de quo, anche al netto delle eventuali spese e passività, con conseguente divisione della suddetta somma anche rimanente, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo preliminarmente l' improponibilità, improcedibilità Parte_3
ed illegittimità della domanda, avendo l'attrice in violazione del disposto di cui all'art. 564 c.c. esercitato l'azione di riduzione senza la necessaria e preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Deduceva inoltre il convenuto che la delega al prelievo rilasciata da Per_1
risultava sottoscritta dinanzi ad un funzionario di , ovvero un incaricato di
[...] Controparte_2
pubblico servizio il quale si era sicuramente preventivamente accertato della identità della stessa titolare del rapporto, della sua consapevolezza e volontà di eseguire il prelievo , sicchè non poteva ritenersi nulla per incapacità di intendere e volere del delegante e/o per assunta apocrifia, da farsi eventualmente accertare con querela di falso e non mediante il suo semplice disconoscimento.
Quanto alla qualificabilità dell'operazione in questione come donazione , in caso di ritenuta validità della delega, evidenziava che nessuna prova vi era in ordine al trattenimento della somma da parte sua e del suo corrispondente obbligo di restituire la stessa alla massa ereditaria nei limiti previsti di legge.
Chiedeva inoltre dichiararsi improponibile e rigettarsi l'azione di arricchimento ingiustificato avendo la stessa carattere sussidiario ed essendo esperibili – come in effetti proposte –altre e diverse azioni specificamente delineate in merito alla questione oggetto di giudizio.
In via subordinata ed in caso di accertamento della lesione della quota di legittima dell'attrice e della legittimità dell'azione di riduzione, chiedeva procedersi a collazione della somma di denaro in questione , nonché di tutte le donazioni compiute dagli ascendenti comuni ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, al netto delle spese e passività, con conseguente attribuzione agli eredi nelle rispettive quote. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e procedevano al deposito di documenti. Il Tribunale ammetteva solo la richiesta istruttoria formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. e consistente nell'ordine di esibizione da parte di della CP_2 documentazione relativa al prelievo dell'importo di € 35.000,00 dal libretto della de cuius e della
documentazione relativa a eventuali successivi versamenti della stessa su conti intestati o cointestati a . Parte_3
faceva pervenire la suddetta documentazione dalla quale si evinceva che il prelievo di CP_2
€ 35.000,00 era stato effettuato da e depositato dallo stesso su un conto Parte_3
cointestato con il fratello . Controparte_1
Rigettate le restanti richieste istruttorie, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
Vanno innanzitutto rigettate, in quanto proposte solo con la comparsa conclusionale, le eccezioni sollevate dalla difesa di in merito alla asserita violazione del combinato disposto Controparte_1
degli artt. 16 bis, 16 decies e 16 undecies del DL 179/2012 convertito con L 221/2012 (ratione temporis applicabile), per l'assenza dell'attestazione di conformità all'originale da parte del difensore dell'attrice dell'atto di citazione depositato telematicamente mediante una scansione dell'originale cartaceo. Analoga eccezione è stata sollevata con riferimento ai documenti prodotti e depositati telematicamente dall'attrice.
Va peraltro considerato , ad abundantiam, che ai sensi dell'art.157 cpc la nullità di un atto deve essere eccepita “nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso e , in ogni caso non può essere pronunciata ove lo stesso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ( art. 156 c.p.c.), così come nel caso di specie.
Deve ritenersi altresì tardiva e , comunque infondata l'eccezione proposta sempre dalla difesa di concernente il difetto di legittimazione attiva in capo a , in Controparte_1 Parte_1
quanto la stessa avrebbe allegato di essere erede della nonna , in quanto figlia del figlio premorto della stessa , ma in assenza di una dichiarazione di accettazione dell'eredità né espressa, né tacita, né con beneficio di inventario.
Sul punto deve evidenziarsi che l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità della nonna paterna e, quindi, la sua legittimazione ad agire si evince dalla stessa proposizione Persona_1
del presente giudizio , dovendosi altresì sottolineare che la qualità di erede dell'attrice è rimasta incontestata e anzi riconosciuta dai convenuti nel corso di tutto il giudizio.
Tanto premesso devono essere confermate, non sussistendo motivi per discostarsene, le statuizioni assunte dal Giudice istruttore in ordine ai mezzi istruttori richiesti.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Deve innanzitutto essere dichiarata aperta la successione legittima di nata a [...] Persona_1
( Kr) il 28.05.1932 e deceduta ab intestato a IA (TA) il 10.04.2018 , nonché affermarsi,
essendo circostanza documentata oltre che incontestata, che eredi della stessa sono le parti del presente giudizio nella esposta qualità.
Può inoltre ritenersi acclarato , trattandosi di dato incontestato, che le somme esistenti sul libretto di deposito postale alla data del prelievo delle stesse da parte di , avvenuto in Parte_3
data 28.03.2018, appartenevano integralmente a la quale , affetta da gravi Persona_1
problematiche di salute ( come da documentazione sanitaria in atti) , decedeva dopo diciotto giorni ( il 10.04.2018).
E' altresì certo in quanto incontestato che la non lasciava altri beni alla sua morte. Per_1
A seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposta nel corso del giudizio ,
[...]
ha trasmesso in copia conforme all'originale, la documentazione relativa Controparte_2
al prelievo del 28/3/2018, dell'importo di € 35.000,00 dal libretto di deposito a risparmio intestato a n.79013/000045388588, eseguita da su apparente delega Persona_1 Parte_3
di quest'ultima, nonché documentazione da cui risulta che , subito dopo, detta somma venne versata su altro libretto di deposito a risparmio aperto proprio il 28/3/ 2018, intestato allo stesso ed all'altro convenuto e portante il n.000048887835.
Va infatti evidenziato che i numeri progressivi delle operazioni figuranti sulle stampigliature delle due distinte sono conseguenziali: l'operazione n.0115 (prelevamento del suddetto importo dal citato libretto intestato alla ) e l'operazione n.0116 (versamento del medesimo importo -appena Per_1
prelevato- sul suddetto libretto cointestato ai convenuti).
Inoltre dopo il decesso della vennero eseguiti altri prelievi dal libretto, pari ad euro 2.400 Per_1
,00 sino a portare il saldo dello stesso alla data del 18.05.2018 ad euro 414,78.
Va a questo punto evidenziato che dall'esame della documentazione allegata dall'attrice ( cfr. cartelle cliniche del 16.01.2018; del 15.02.2018 e del 2.3.2018 e del 31.3.2018 ) ed acquisita dal Tribunale
( documentazione della Posta riportante la delega al prelievo della somma di euro 35.000,00) e dal confronto delle firme riconducibili alla apposte su tali documenti risulta evidente ed Per_1
incontestabile la difformità tra le stesse.
La diversità esistente tra tali sottoscrizioni è macroscopica, sicchè per giungere alla conclusione della falsità ed apocrifia della seconda non appare necessario avvalersi dell'apporto di una consulenza grafologica.
Va evidenziato che mentre le firme contenute nelle cartelle cliniche sono storte rispetto al foglio o al rigo, presentano caratteri di grandi dimensioni, sono incomplete, non sono apposte nello spazio predisposto per la firma, quelle apposte sulla delega in questione sono complete di nome e cognome, sono scritte in piccolo, con caratteri nitidi e ordinati , circostanza dissonante rispetto al fatto che le
sue condizioni di salute erano in fase di progressivo peggioramento e la conducevano dopo un breve periodo alla morte.
Tra l'altro la sottoscrizione apposta in calce alla delega è stata oggetto di tempestivo disconoscimento da parte dell'attrice a fronte della quale non è stata formulata tempestiva istanza di verificazione da parte del convenuti ex art. 216 c.p.c..
L'assunto di costoro secondo cui la firma in calce alla delega sarebbe stata apposta dalla de cuius alla presenza del funzionario o dell'impiegato dell' Ufficio Postale che ha ricevuto la richiesta di prelievo non risulta riscontrata dalla documentazione conferita da tale ufficio , non essendovi nel modulo in questione fatta menzione di tale circostanza e neppure annotati gli estremi del documento di riconoscimento della titolare del libretto, senza considerare che se la fosse stata presente Per_1
in tale circostanza avrebbe eseguito direttamente il prelievo.
In conclusione la delega al prelievo in questione deve quindi ritenersi inesistente per l' apocrifia della firma apposta in calce alla stessa e , conseguentemente, deve affermarsi che la somma prelevata in forza della stessa dal libretto intestato alla de cuius deve ritenersi interamente caduta in successione ed appartenere per la quota di un terzo a ciascuno agli eredi di . Persona_1
Per l'effetto i convenuti, che l'hanno fatta propria depositandola subito dopo il prelievo su libretto a loro cointestato , debbono essere condannati in solido a corrispondere all'attrice la somma pari ad un terzo della stessa e ad euro 11.666.66, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data di tali prelievi e sino all'effettivo soddisfo.
Inammissibili devono dichiararsi le domande riconvenzionali proposte dal convenuto
[...]
, in quanto contenute nella comparsa conclusionale depositata oltre il termine di venti Parte_3
giorni rispetto alla prima udienza di comparizione. Devono invece ritenersi assorbite dalla presente decisione del giudizio le domande di collazione proposte dall'altro convenuto, in via subordinata ed in caso di riconoscimento della natura di donazione indiretta della delega al prelievo de quo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, a carico dei convenuti in solido tra loro.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte o assorbite , così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di deceduta ab intestato a IA Persona_1
(Ta) il 10/4/2018;
2) dichiara che eredi di sono i suoi due figli e Persona_1 Parte_3 Parte_3 CP_1
nonché sua nipote , in rappresentazione del padre pre-morto alla de cuius
[...] Parte_1
, nella misura e quota di un terzo ciascuno;
Persona_3
3) dichiara inesistente la delega al prelievo dello importo di €35.000,00 apparentemente conferita da a il 28/3/2018, per essere apocrifa la sottoscrizione Persona_1 Parte_3
figurante sulla stessa;
4) dichiara tale somma di denaro integralmente caduta in successione e per l'effetto condanna i convenuti che l'hanno fatta propria, a corrispondere all'attrice l'importo pari ad un terzo della stessa, corrispondente ad euro 11.666,66 , oltre interessi legali dalla data del prelievo sino al soddisfo, quale quota dell' eredità di alla stessa spettante;
Persona_1
6) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3
assorbita la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
7)condanna e , in solido tra loro , alla rifusione in favore Parte_3 Controparte_1
dell'attrice delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Taranto, il 21 marzo 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dr. ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti giudici;
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: donazione, reintegra di legittima – vertente
tra
, nata a [...] ( BR) il 29.10.2980 ed elettivamente domiciliata in Sava (TA) Parte_1
alla Via Bonsegna n.3 presso lo studio legale dell'Avv . , che la rappresentata e difende come Parte_2
da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Lippolis, (C.F. , Parte_3 C.F._1
dom.to in IA alla via C. Scarciglia 22, ed elettivamente presso e nello studio dell'avv. Paolo De Cataldo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato su separato ed allegato alla comparsa
convenuto
e
, nato in [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Sorani n. 48, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Parlatano sito in IA alla via G.N.
Costanzo 1\a, rappresentato e difeso dall' Avv. Davide Parlatano del Foro di Macerata (C.F. C.F._3
)in virtù di nomina allegata alla presente comparsa di costituzione
[...]
convenuto
CONCLUSIONI come da verbale del 03.04.2024.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.05.2021, , premesso di essere nipote ed erede di Parte_1 Per_1
, nata a [...] ( Kr) il 28.05.1932 e deceduta ab intestato a IA (TA) il 10.04.2018 ,
[...]
per rappresentazione del padre premorto , e che eredi della stessa sono altresì Persona_2
e , suoi zii paterni e figli della de cuius , conveniva in Parte_3 Controparte_1
giudizio quest'ultimi deducendo che la nonna era titolare di un libretto postale di deposito a risparmio n.79013/000045388588 acceso presso l e che dallo stesso Controparte_2
in data 28.03.2015 era stato prelevato l'importo di euro 35.000,00 da , in forza Parte_3
di una apparente delega della de cuius.
Esponeva l'attrice che nei quattro mesi antecedenti al decesso la nonna aveva subito quattro ricoveri e che la suddetta delega al prelievo della somma sopra indicata dal libretto doveva ritenersi nulla sia per le condizioni psico fisiche della titolare, affetta peraltro anche da un deterioramento cognitivo , sia per l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta che espressamente disconosceva.
Chiedeva quindi che la somma prelevata da venisse conferita alla massa Parte_3
ereditaria per essere suddivisa tra gli eredi pro quota secondo le norme sulla successione legittima.
In subordine, in caso di ritenuta validità della delega, chiedeva qualificarsi tale operazione di prelievo come donazione, da ritenersi nulla per difetto della forma dell'atto pubblico ex art. 782
c.c., con conseguente obbligo di di conferire alla massa detto importo. Controparte_3
Ancora in subordine, in caso di ritenuta validità di tale donazione , domandava dichiararsi la stessa lesiva della quota legittima spettante ai coeredi con conseguente obbligo dell'accipiente di reintegrarne proporzionalmente la quota a lei spettante ed in ulteriore subordine provvedere in tale senso essendosi lo stesso arricchito ingiustificatamente e senza titolo ex art. 2041 c.c. del corrispondente importo.
Concludeva chiedendo dichiararsi aperta la successione legittima di;
dichiarare Persona_1
eredi della stessa lei ed i convenuti;
dichiarare nulla la delega al prelievo dell'importo di € 35.000,00 dal conto della de cuius in quanto apocrifa o nulla per incapacità della delegante;
in subordine dichiarare la nullità della donazione eseguita tramite la delega al prelievo dell'importo di € 35.000,00
e disporre la reintegrazione della quota legittima a lei spettante su tale somma;
ed in subordine dichiarare l'indebito arricchimento di della somma di € 35.000,00. Il tutto Parte_3
con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della quota a lei spettante della somma di
€ 35.000,00 ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Si costituiva facendo presente come l'attrice si fosse sempre disinteressata della Controparte_1
nonna e chiedendo dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande dalla Persona_1
stessa proposte e , in subordine, in caso di provata e accertata la liberalità, procedere alla collazione della somma de quo, anche al netto delle eventuali spese e passività, con conseguente divisione della suddetta somma anche rimanente, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva eccependo preliminarmente l' improponibilità, improcedibilità Parte_3
ed illegittimità della domanda, avendo l'attrice in violazione del disposto di cui all'art. 564 c.c. esercitato l'azione di riduzione senza la necessaria e preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Deduceva inoltre il convenuto che la delega al prelievo rilasciata da Per_1
risultava sottoscritta dinanzi ad un funzionario di , ovvero un incaricato di
[...] Controparte_2
pubblico servizio il quale si era sicuramente preventivamente accertato della identità della stessa titolare del rapporto, della sua consapevolezza e volontà di eseguire il prelievo , sicchè non poteva ritenersi nulla per incapacità di intendere e volere del delegante e/o per assunta apocrifia, da farsi eventualmente accertare con querela di falso e non mediante il suo semplice disconoscimento.
Quanto alla qualificabilità dell'operazione in questione come donazione , in caso di ritenuta validità della delega, evidenziava che nessuna prova vi era in ordine al trattenimento della somma da parte sua e del suo corrispondente obbligo di restituire la stessa alla massa ereditaria nei limiti previsti di legge.
Chiedeva inoltre dichiararsi improponibile e rigettarsi l'azione di arricchimento ingiustificato avendo la stessa carattere sussidiario ed essendo esperibili – come in effetti proposte –altre e diverse azioni specificamente delineate in merito alla questione oggetto di giudizio.
In via subordinata ed in caso di accertamento della lesione della quota di legittima dell'attrice e della legittimità dell'azione di riduzione, chiedeva procedersi a collazione della somma di denaro in questione , nonché di tutte le donazioni compiute dagli ascendenti comuni ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, al netto delle spese e passività, con conseguente attribuzione agli eredi nelle rispettive quote. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e procedevano al deposito di documenti. Il Tribunale ammetteva solo la richiesta istruttoria formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c. e consistente nell'ordine di esibizione da parte di della CP_2 documentazione relativa al prelievo dell'importo di € 35.000,00 dal libretto della de cuius e della
documentazione relativa a eventuali successivi versamenti della stessa su conti intestati o cointestati a . Parte_3
faceva pervenire la suddetta documentazione dalla quale si evinceva che il prelievo di CP_2
€ 35.000,00 era stato effettuato da e depositato dallo stesso su un conto Parte_3
cointestato con il fratello . Controparte_1
Rigettate le restanti richieste istruttorie, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******************
Vanno innanzitutto rigettate, in quanto proposte solo con la comparsa conclusionale, le eccezioni sollevate dalla difesa di in merito alla asserita violazione del combinato disposto Controparte_1
degli artt. 16 bis, 16 decies e 16 undecies del DL 179/2012 convertito con L 221/2012 (ratione temporis applicabile), per l'assenza dell'attestazione di conformità all'originale da parte del difensore dell'attrice dell'atto di citazione depositato telematicamente mediante una scansione dell'originale cartaceo. Analoga eccezione è stata sollevata con riferimento ai documenti prodotti e depositati telematicamente dall'attrice.
Va peraltro considerato , ad abundantiam, che ai sensi dell'art.157 cpc la nullità di un atto deve essere eccepita “nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso e , in ogni caso non può essere pronunciata ove lo stesso ha raggiunto lo scopo a cui è destinato ( art. 156 c.p.c.), così come nel caso di specie.
Deve ritenersi altresì tardiva e , comunque infondata l'eccezione proposta sempre dalla difesa di concernente il difetto di legittimazione attiva in capo a , in Controparte_1 Parte_1
quanto la stessa avrebbe allegato di essere erede della nonna , in quanto figlia del figlio premorto della stessa , ma in assenza di una dichiarazione di accettazione dell'eredità né espressa, né tacita, né con beneficio di inventario.
Sul punto deve evidenziarsi che l'accettazione tacita da parte dell'attrice dell'eredità della nonna paterna e, quindi, la sua legittimazione ad agire si evince dalla stessa proposizione Persona_1
del presente giudizio , dovendosi altresì sottolineare che la qualità di erede dell'attrice è rimasta incontestata e anzi riconosciuta dai convenuti nel corso di tutto il giudizio.
Tanto premesso devono essere confermate, non sussistendo motivi per discostarsene, le statuizioni assunte dal Giudice istruttore in ordine ai mezzi istruttori richiesti.
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Deve innanzitutto essere dichiarata aperta la successione legittima di nata a [...] Persona_1
( Kr) il 28.05.1932 e deceduta ab intestato a IA (TA) il 10.04.2018 , nonché affermarsi,
essendo circostanza documentata oltre che incontestata, che eredi della stessa sono le parti del presente giudizio nella esposta qualità.
Può inoltre ritenersi acclarato , trattandosi di dato incontestato, che le somme esistenti sul libretto di deposito postale alla data del prelievo delle stesse da parte di , avvenuto in Parte_3
data 28.03.2018, appartenevano integralmente a la quale , affetta da gravi Persona_1
problematiche di salute ( come da documentazione sanitaria in atti) , decedeva dopo diciotto giorni ( il 10.04.2018).
E' altresì certo in quanto incontestato che la non lasciava altri beni alla sua morte. Per_1
A seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposta nel corso del giudizio ,
[...]
ha trasmesso in copia conforme all'originale, la documentazione relativa Controparte_2
al prelievo del 28/3/2018, dell'importo di € 35.000,00 dal libretto di deposito a risparmio intestato a n.79013/000045388588, eseguita da su apparente delega Persona_1 Parte_3
di quest'ultima, nonché documentazione da cui risulta che , subito dopo, detta somma venne versata su altro libretto di deposito a risparmio aperto proprio il 28/3/ 2018, intestato allo stesso ed all'altro convenuto e portante il n.000048887835.
Va infatti evidenziato che i numeri progressivi delle operazioni figuranti sulle stampigliature delle due distinte sono conseguenziali: l'operazione n.0115 (prelevamento del suddetto importo dal citato libretto intestato alla ) e l'operazione n.0116 (versamento del medesimo importo -appena Per_1
prelevato- sul suddetto libretto cointestato ai convenuti).
Inoltre dopo il decesso della vennero eseguiti altri prelievi dal libretto, pari ad euro 2.400 Per_1
,00 sino a portare il saldo dello stesso alla data del 18.05.2018 ad euro 414,78.
Va a questo punto evidenziato che dall'esame della documentazione allegata dall'attrice ( cfr. cartelle cliniche del 16.01.2018; del 15.02.2018 e del 2.3.2018 e del 31.3.2018 ) ed acquisita dal Tribunale
( documentazione della Posta riportante la delega al prelievo della somma di euro 35.000,00) e dal confronto delle firme riconducibili alla apposte su tali documenti risulta evidente ed Per_1
incontestabile la difformità tra le stesse.
La diversità esistente tra tali sottoscrizioni è macroscopica, sicchè per giungere alla conclusione della falsità ed apocrifia della seconda non appare necessario avvalersi dell'apporto di una consulenza grafologica.
Va evidenziato che mentre le firme contenute nelle cartelle cliniche sono storte rispetto al foglio o al rigo, presentano caratteri di grandi dimensioni, sono incomplete, non sono apposte nello spazio predisposto per la firma, quelle apposte sulla delega in questione sono complete di nome e cognome, sono scritte in piccolo, con caratteri nitidi e ordinati , circostanza dissonante rispetto al fatto che le
sue condizioni di salute erano in fase di progressivo peggioramento e la conducevano dopo un breve periodo alla morte.
Tra l'altro la sottoscrizione apposta in calce alla delega è stata oggetto di tempestivo disconoscimento da parte dell'attrice a fronte della quale non è stata formulata tempestiva istanza di verificazione da parte del convenuti ex art. 216 c.p.c..
L'assunto di costoro secondo cui la firma in calce alla delega sarebbe stata apposta dalla de cuius alla presenza del funzionario o dell'impiegato dell' Ufficio Postale che ha ricevuto la richiesta di prelievo non risulta riscontrata dalla documentazione conferita da tale ufficio , non essendovi nel modulo in questione fatta menzione di tale circostanza e neppure annotati gli estremi del documento di riconoscimento della titolare del libretto, senza considerare che se la fosse stata presente Per_1
in tale circostanza avrebbe eseguito direttamente il prelievo.
In conclusione la delega al prelievo in questione deve quindi ritenersi inesistente per l' apocrifia della firma apposta in calce alla stessa e , conseguentemente, deve affermarsi che la somma prelevata in forza della stessa dal libretto intestato alla de cuius deve ritenersi interamente caduta in successione ed appartenere per la quota di un terzo a ciascuno agli eredi di . Persona_1
Per l'effetto i convenuti, che l'hanno fatta propria depositandola subito dopo il prelievo su libretto a loro cointestato , debbono essere condannati in solido a corrispondere all'attrice la somma pari ad un terzo della stessa e ad euro 11.666.66, oltre agli interessi maturati e maturandi dalla data di tali prelievi e sino all'effettivo soddisfo.
Inammissibili devono dichiararsi le domande riconvenzionali proposte dal convenuto
[...]
, in quanto contenute nella comparsa conclusionale depositata oltre il termine di venti Parte_3
giorni rispetto alla prima udienza di comparizione. Devono invece ritenersi assorbite dalla presente decisione del giudizio le domande di collazione proposte dall'altro convenuto, in via subordinata ed in caso di riconoscimento della natura di donazione indiretta della delega al prelievo de quo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, a carico dei convenuti in solido tra loro.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte o assorbite , così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di deceduta ab intestato a IA Persona_1
(Ta) il 10/4/2018;
2) dichiara che eredi di sono i suoi due figli e Persona_1 Parte_3 Parte_3 CP_1
nonché sua nipote , in rappresentazione del padre pre-morto alla de cuius
[...] Parte_1
, nella misura e quota di un terzo ciascuno;
Persona_3
3) dichiara inesistente la delega al prelievo dello importo di €35.000,00 apparentemente conferita da a il 28/3/2018, per essere apocrifa la sottoscrizione Persona_1 Parte_3
figurante sulla stessa;
4) dichiara tale somma di denaro integralmente caduta in successione e per l'effetto condanna i convenuti che l'hanno fatta propria, a corrispondere all'attrice l'importo pari ad un terzo della stessa, corrispondente ad euro 11.666,66 , oltre interessi legali dalla data del prelievo sino al soddisfo, quale quota dell' eredità di alla stessa spettante;
Persona_1
6) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3
assorbita la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
7)condanna e , in solido tra loro , alla rifusione in favore Parte_3 Controparte_1
dell'attrice delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Taranto, il 21 marzo 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dr. ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola