Decreto cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere definitivo 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00729/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2025, proposto da
MI KT, rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 608/2025
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Straordinario Giubileo 2025 e di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Orazio Castellana, Sergio Siracusa e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;
1.- Considerate le prospettazioni alla base del ricorso avverso il provvedimento di temporanea delocalizzazione dell’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente;
2.- Preso atto delle motivazioni illustrate nel decreto presidenziale monocratico n. 416/2025 che ha accolto l’istanza cautelare provvisoria;
3.- Rilevato che per altri contenziosi similari a quello odierno, anche riguardanti diversi settori merceologici è stata già fissata la trattazione dell’incidente cautelare alla udienza del 4 marzo alla quale il presente procedimento deve essere rinviato per garantire la trattazione contestuale del complesso contenzioso seriale.
4. Ritenuto che nelle more deve essere confermata la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione cautelare definitiva;
5.- Le spese della fase verranno regolate all’esito della definitiva decisione cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) rinvia all’udienza camerale del 4 marzo 2025 confermando la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione cautelare definitiva;
Spese al provvedimento definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO