Art. 65. (Validita' dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)
La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , e' estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463 , e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , e' estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463 , e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.