Articolo 65 della Legge 20 maggio 1982, n. 270
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2 agosto 1982
Art. 65. (Validita' dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)

La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , e' estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463 , e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Sono ritenuti validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Entrata in vigore il 2 agosto 1982
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