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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11915/2024, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi” e riser- vata per la decisione all'udienza del 21/05/2025
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. SPALLUTO SIMONA
– PARTE RICORRENTE –
E
( CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
“LA DOMANDA” ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge di in forza di ma- CP_1
trimonio celebrato il 05/12/2017, ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli, ha dedotto che tra le parti è venuta meno la af- fectio coniugalis per i motivi indicati in ricorso ed ha concluso do- mandando la pronuncia di separazione personale con addebito a ca- rico del resistente e il riconoscimento di un assegno di manteni- mento di € 300,00 mensili in suo favore. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 16/11/2024).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Fissata la compari- zione personale delle parti, all'udienza del 21.5.2025 la parte resi- stente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata la sua contumacia;
pertanto, sentita la sola parte ri- corrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nell'interesse dei coniugi.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza la parte ri- corrente ha concluso come da verbale in atti e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI” La do- manda di separazione proposta da è fon- Parte_1
data e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche in- dipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da re- care grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni di parte ricorrente, da lei confermate alla prima udienza di comparizione, nel corso della quale il resi- stente non è comparso.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione alla parte resi- stente, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in or- dine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniu- gali, sono state adeguatamente comprovate dal materiale probatorio acquisito nel giudizio ed in particolare dalla documentazione della
Procura della Repubblica allegata agli atti, consistente nell'ordi- nanza del GIP con cui il resistente è stato sottoposto a misura cau- telare nonché nella sentenza penale di condanna emessa dal Tribu- nale di Bari il 26.3.2025 per i maltrattamenti da lei subiti nel corso del matrimonio.
Tali elementi di prova permettono di ricondurre alla violenza per- petrata dal resistente ai danni di sua moglie, prima dell'instaura- zione del giudizio separativo, la dedotta intollerabilità della convi- venza coniugale.
“ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate inte- gralmente.
Invero, nessuna statuizione può essere emessa in tema di assegna- zione della ex casa coniugale, sulla quale la ricorrente ha insistito fino al termine del giudizio, in quanto un tale provvedimento, limi- tativo del diritto reale del titolare, può essere adottato solo in fun- zione di tutela della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente. Nel caso di specie, pertanto, in carenza dei suddetti presupposti, il godimento dell'immobile seguirà il relativo titolo.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento, la ricorrente ha dedotto e provato il suo stato di disoccupazione ma non ha nep- pure allegato le condizioni economiche del ricorrente, impedendo al Collegio di effettuare una comparazione delle rispettive condi- zioni economico-patrimoniali e, in definitiva, di valutare la sussi- stenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto in- vocato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/11/2024 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi addebitandola al resistente;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 21/05/2025;
3. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 112,50 per spese ed €
1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene-
rali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
integralmente tra le parti le spese processuali;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11915/2024, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi” e riser- vata per la decisione all'udienza del 21/05/2025
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. SPALLUTO SIMONA
– PARTE RICORRENTE –
E
( CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
“LA DOMANDA” ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo di essere coniuge di in forza di ma- CP_1
trimonio celebrato il 05/12/2017, ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli, ha dedotto che tra le parti è venuta meno la af- fectio coniugalis per i motivi indicati in ricorso ed ha concluso do- mandando la pronuncia di separazione personale con addebito a ca- rico del resistente e il riconoscimento di un assegno di manteni- mento di € 300,00 mensili in suo favore. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 16/11/2024).
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Fissata la compari- zione personale delle parti, all'udienza del 21.5.2025 la parte resi- stente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata la sua contumacia;
pertanto, sentita la sola parte ri- corrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nell'interesse dei coniugi.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza la parte ri- corrente ha concluso come da verbale in atti e la causa è stata ri- messa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI” La do- manda di separazione proposta da è fon- Parte_1
data e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche in- dipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da re- care grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni di parte ricorrente, da lei confermate alla prima udienza di comparizione, nel corso della quale il resi- stente non è comparso.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione alla parte resi- stente, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in or- dine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniu- gali, sono state adeguatamente comprovate dal materiale probatorio acquisito nel giudizio ed in particolare dalla documentazione della
Procura della Repubblica allegata agli atti, consistente nell'ordi- nanza del GIP con cui il resistente è stato sottoposto a misura cau- telare nonché nella sentenza penale di condanna emessa dal Tribu- nale di Bari il 26.3.2025 per i maltrattamenti da lei subiti nel corso del matrimonio.
Tali elementi di prova permettono di ricondurre alla violenza per- petrata dal resistente ai danni di sua moglie, prima dell'instaura- zione del giudizio separativo, la dedotta intollerabilità della convi- venza coniugale.
“ATTRIBUZIONE CASA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate inte- gralmente.
Invero, nessuna statuizione può essere emessa in tema di assegna- zione della ex casa coniugale, sulla quale la ricorrente ha insistito fino al termine del giudizio, in quanto un tale provvedimento, limi- tativo del diritto reale del titolare, può essere adottato solo in fun- zione di tutela della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente. Nel caso di specie, pertanto, in carenza dei suddetti presupposti, il godimento dell'immobile seguirà il relativo titolo.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento, la ricorrente ha dedotto e provato il suo stato di disoccupazione ma non ha nep- pure allegato le condizioni economiche del ricorrente, impedendo al Collegio di effettuare una comparazione delle rispettive condi- zioni economico-patrimoniali e, in definitiva, di valutare la sussi- stenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto in- vocato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16/11/2024 da
[...]
nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi addebitandola al resistente;
2. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 21/05/2025;
3. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 112,50 per spese ed €
1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese gene-
rali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
integralmente tra le parti le spese processuali;
4. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato