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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/10/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1026/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
19/01/2022, con note fi trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. POLICICCHIO ADRIANO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Griffanti
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo 202/19.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
202/19 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola il 02.05.2019 con il quale veniva ingiunto alla ditta in persona del suo titolare, il pagamento della somma di € 5.703,37 oltre Parte_2 interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione deduceva;
la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del contratto di fornitura di energia elettrica, l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per essere il credito fatto valere prescritto sia a sensi dell'art. 1 coma 4 della legge n. 205 del 27.12.2017 sia a sensi della norma di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito eccepiva l'insussistenza del credito azionato perché la ditta non è mai stata Parte_1 cliente di Controparte_1
Tanto premesso instava per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, che instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese competenze di lite.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, all'esito del provvedimento ex art. 210 c.p.c., sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Occorre premettere - come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Ciò posto va rilevato che il credito vantato da parte opposta risulta documentato dalle fatture allegate in atti e sull'estratto autentico delle scritture contabili che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni ma che in fase di cognizione necessitano di un ulteriore supporto probatorio.
All'esito dell'ordine di emissione di cui all'art. 210 c.p.c. l'opposta produceva attestazione del gestore della rete dalla quale è possibile desumere l'effettiva esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti non fosse altro perché l'utenza di cui alla fatture era effettivamente dotata di un PDR riconducibile all'opponente.
Relativamente alla pur eccepita prescrizione della pretesa creditoria deve rilevarsi che secondo il termine, ex art. 1, co. 4, l. 205/2017 (di seguito, “Legge di Bilancio 2018”), di due anni dalla scadenza delle fatture ovvero secondo quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. lo stesso trova applicazione per le fatture la cui scadenza è successiva […] al 1° marzo 2018”.
Ed ancora l'opposta ha comunque eccepito la sussistenza di atti interruttivi, depositati nel corso del giudizio essendo subentrati nella gestione dell'utenza più di un gestore;
intimazioni scritte di pagamento al fine di postergare il termine di prescrizione delle stesse, e in particolare in data 01.11.2013 (Doc. 4 fascicolo parte opposta).
Al riguardo l'opponente già con note scritte per l'udienza del 21.3.2021 contestava sia detto documento che tutte le altre ricevute prodotte dall'opposta con la memoria istruttoria eccependo la loro inutilizzabilità, ex art. 2719 c.c., per aver contestato la conformità delle copie di invio e di ricevimento di dette raccomandate agli originali, non versati in atti, nonchè disconosceva, ex art. 214
c.p.c., la sottoscrizione della sig.ra delle suddette ricevute di ritorno. Parte_1 Preliminarmente deve darsi atto che l'opposta nella prima difesa utile non formulava istanza di verificazione;
afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass
19850/2024).
Ciò posto, atteso che l'opponente non ha a sua volta avanzato istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. ne deriva che i documenti prodotti non possono essere utilizzati e deve ritenersi maturata, e lo si afferma in via incidentale, la prescrizione della pretesa creditoria in entrambe le ipotesi contestate.
Invero, “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (ex multis Cass. 155/94).
Pertanto l'opposizione deve ritenersi fondata con derivante revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Controparte_1 nei confronti di in qualità di titolare della ditta individuale e Parte_1 Parte_2 sulla conseguente opposizione al decreto ingiuntivo n. 202/19, da quest'ultima proposta nei riguardi della prima, con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 202/19 emesso il 2.5.19 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento, a vantaggio dell'opponente opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Paola, 4.10.2024.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1026/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
19/01/2022, con note fi trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. POLICICCHIO ADRIANO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Griffanti
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo 202/19.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
202/19 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola il 02.05.2019 con il quale veniva ingiunto alla ditta in persona del suo titolare, il pagamento della somma di € 5.703,37 oltre Parte_2 interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione deduceva;
la nullità, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza del contratto di fornitura di energia elettrica, l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per essere il credito fatto valere prescritto sia a sensi dell'art. 1 coma 4 della legge n. 205 del 27.12.2017 sia a sensi della norma di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; nel merito eccepiva l'insussistenza del credito azionato perché la ditta non è mai stata Parte_1 cliente di Controparte_1
Tanto premesso instava per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi per dichiarato anticipo. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, che instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese competenze di lite.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, all'esito del provvedimento ex art. 210 c.p.c., sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Occorre premettere - come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Ciò posto va rilevato che il credito vantato da parte opposta risulta documentato dalle fatture allegate in atti e sull'estratto autentico delle scritture contabili che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni ma che in fase di cognizione necessitano di un ulteriore supporto probatorio.
All'esito dell'ordine di emissione di cui all'art. 210 c.p.c. l'opposta produceva attestazione del gestore della rete dalla quale è possibile desumere l'effettiva esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti non fosse altro perché l'utenza di cui alla fatture era effettivamente dotata di un PDR riconducibile all'opponente.
Relativamente alla pur eccepita prescrizione della pretesa creditoria deve rilevarsi che secondo il termine, ex art. 1, co. 4, l. 205/2017 (di seguito, “Legge di Bilancio 2018”), di due anni dalla scadenza delle fatture ovvero secondo quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. lo stesso trova applicazione per le fatture la cui scadenza è successiva […] al 1° marzo 2018”.
Ed ancora l'opposta ha comunque eccepito la sussistenza di atti interruttivi, depositati nel corso del giudizio essendo subentrati nella gestione dell'utenza più di un gestore;
intimazioni scritte di pagamento al fine di postergare il termine di prescrizione delle stesse, e in particolare in data 01.11.2013 (Doc. 4 fascicolo parte opposta).
Al riguardo l'opponente già con note scritte per l'udienza del 21.3.2021 contestava sia detto documento che tutte le altre ricevute prodotte dall'opposta con la memoria istruttoria eccependo la loro inutilizzabilità, ex art. 2719 c.c., per aver contestato la conformità delle copie di invio e di ricevimento di dette raccomandate agli originali, non versati in atti, nonchè disconosceva, ex art. 214
c.p.c., la sottoscrizione della sig.ra delle suddette ricevute di ritorno. Parte_1 Preliminarmente deve darsi atto che l'opposta nella prima difesa utile non formulava istanza di verificazione;
afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass
19850/2024).
Ciò posto, atteso che l'opponente non ha a sua volta avanzato istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. ne deriva che i documenti prodotti non possono essere utilizzati e deve ritenersi maturata, e lo si afferma in via incidentale, la prescrizione della pretesa creditoria in entrambe le ipotesi contestate.
Invero, “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (ex multis Cass. 155/94).
Pertanto l'opposizione deve ritenersi fondata con derivante revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Controparte_1 nei confronti di in qualità di titolare della ditta individuale e Parte_1 Parte_2 sulla conseguente opposizione al decreto ingiuntivo n. 202/19, da quest'ultima proposta nei riguardi della prima, con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 202/19 emesso il 2.5.19 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento, a vantaggio dell'opponente opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Paola, 4.10.2024.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli