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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIO LUIGI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Palestro n. 1, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AG DR ( ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 17 giugno 1995, contraevano, in Ponsacco (PI) Parte_2 Parte_1 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Ponsacco
(PI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 10 maggio 1999 e , il 10 luglio 2006; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ponsacco (PI) il 17 giugno
1995 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 Parte_1
Comune di Ponsacco (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, n. 12, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il sig. corrisponderà tre assegni di mantenimento, di € 500,00 Parte_2
(cinquecento) a favore della sig.ra e di € 400,00 (quattrocento) per ognuno dei due figli Parte_1 maggiorenni, limitatamente al periodo in cui essi continueranno ad essere economicamente non autosufficienti.
DISPONE che l'assegno unico universale per la figlia a carico, infraventunenne economicamente non autosufficiente, spetterà integralmente alla sig.ra . Parte_1
DISPONE che i genitori sosterranno nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) vacanze durante l'anno della durata massima di una settimana;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
g) vacanze durante l'anno della durata superiore a una settimana. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il sig. contribuirà alle spese per l'acquisto dei principali capi di abbigliamento e calzature Parte_2 per i figli, sino alla concorrenza di un importo annuale massimo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i figli e entrambi maggiorenni ma economicamente non ancora Persona_3 Persona_4 autosufficienti, continueranno ad abitare nella casa familiare sita in Ponsacco (PI), via Melegnano n.
18, insieme alla madre, sig.ra Essi potranno decidere in autonomia con quale dei due Parte_1 genitori trascorrere il loro tempo, compresi i periodi di vacanza. Le decisioni maggiormente rilevanti, circa il supporto economico e morale da offrire loro, saranno adottate di comune accordo, avendo come obiettivo la condivisione da parte loro, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- le due autovetture di proprietà del sig. saranno lasciate in comodato ai figli, i Parte_2 quali provvederanno al pagamento delle relative tasse automobilistiche e delle assicurazioni, così come delle sanzioni dovute a violazione del Codice della strada. In caso di vendita delle due autovetture, il ricavato sarà devoluto ai rispettivi figli comodatari;
- il conto corrente giacente presso l'Agenzia di Ponsacco del Crédit Agricole, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà estinto, corrispondendo due terzi dell'ammontare del suo saldo (attualmente di €
74.781,14) al sig. e un terzo alla sig.ra ; Parte_2 Parte_1
- le decisioni di maggiore interesse riguardo ai due figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Ponsacco (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3720/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPIO LUIGI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Email_1
Palestro n. 1, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AG DR ( ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 17 giugno 1995, contraevano, in Ponsacco (PI) Parte_2 Parte_1 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Ponsacco
(PI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1995;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 10 maggio 1999 e , il 10 luglio 2006; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e , Per_1 Per_2 nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ponsacco (PI) il 17 giugno
1995 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 Parte_1
Comune di Ponsacco (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1995, n. 12, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che il sig. corrisponderà tre assegni di mantenimento, di € 500,00 Parte_2
(cinquecento) a favore della sig.ra e di € 400,00 (quattrocento) per ognuno dei due figli Parte_1 maggiorenni, limitatamente al periodo in cui essi continueranno ad essere economicamente non autosufficienti.
DISPONE che l'assegno unico universale per la figlia a carico, infraventunenne economicamente non autosufficiente, spetterà integralmente alla sig.ra . Parte_1
DISPONE che i genitori sosterranno nella misura del 50%, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; cure mediche urgenti / non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet); d) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) vacanze durante l'anno della durata massima di una settimana;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto "c" sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout; e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
g) vacanze durante l'anno della durata superiore a una settimana. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il sig. contribuirà alle spese per l'acquisto dei principali capi di abbigliamento e calzature Parte_2 per i figli, sino alla concorrenza di un importo annuale massimo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio).
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i figli e entrambi maggiorenni ma economicamente non ancora Persona_3 Persona_4 autosufficienti, continueranno ad abitare nella casa familiare sita in Ponsacco (PI), via Melegnano n.
18, insieme alla madre, sig.ra Essi potranno decidere in autonomia con quale dei due Parte_1 genitori trascorrere il loro tempo, compresi i periodi di vacanza. Le decisioni maggiormente rilevanti, circa il supporto economico e morale da offrire loro, saranno adottate di comune accordo, avendo come obiettivo la condivisione da parte loro, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- le due autovetture di proprietà del sig. saranno lasciate in comodato ai figli, i Parte_2 quali provvederanno al pagamento delle relative tasse automobilistiche e delle assicurazioni, così come delle sanzioni dovute a violazione del Codice della strada. In caso di vendita delle due autovetture, il ricavato sarà devoluto ai rispettivi figli comodatari;
- il conto corrente giacente presso l'Agenzia di Ponsacco del Crédit Agricole, cointestato ad entrambi i coniugi, verrà estinto, corrispondendo due terzi dell'ammontare del suo saldo (attualmente di €
74.781,14) al sig. e un terzo alla sig.ra ; Parte_2 Parte_1
- le decisioni di maggiore interesse riguardo ai due figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Ponsacco (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina