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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( ) VIA SALVATORE DI GIACOMO 15 C.F._2
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SALVATOREDI
GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIApresso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 citava giudizio il Parte_1 [...]
, l e l Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che:
[...]
- aveva presentato in data 6.6.2024 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA dell' per il triennio Controparte_6
2024/2025, 2015/2026 e 2026/27 e, nel farlo, aveva erroneamente selezionato per l'inserimento, il profilo “ “operatore scolastico” al posto di quello desiderato di “collaboratore scolastico”;
- a causa di tale errore era stato escluso dalla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico.
1 Sosteneva, dunque il diritto di poter correggere la domanda invocando il principio del cd
“Soccorso istruttorio” e concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto a essere inserito nelle suddette graduatorie per il triennio 2024/2027 nel profilo collaboratore scolastico.
Il ritualmente costituitosi si opponeva all'accoglimento Controparte_4
della domanda.
In via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, mere articolazioni periferiche del Controparte_7 [...]
, prive di autonoma personalità giuridica. Controparte_4
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte ricorrente invoca l'istituto del soccorso istruttorio al fine di poter inserire, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie, la propria domanda relativamente al profilo collaboratore scolastico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il soccorso istruttorio non è attivabile in relazione ad un qualsiasi errore del privato ma è invocabile solo allorquando il suddetto errore sia desumibile dalla mera lettura degli atti inviati alla Pubblica Amministrazione e riconoscibile con l'ordinaria diligenza.. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi con un numero rilevante di partecipanti, assume un significato ancor più importante per assicurare da un lato la par condicio e dall'altro la massima accelerazione possibile nelle procedure. "il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 ... )". "se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente" (Cons.
Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198); affinché possa darsi luogo a soccorso istruttorio la divergenza fra dichiarato e voluto deve emergere in maniera evidente, “senza alcun bisogno che vengano compiute ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto” (Trib. Torino, 18/05/2023, sent. n.
1036)
Ciò premesso si osserva che nel caso di specie l'errore del ricorrente non appare né evidente né riconoscibile dalla Pubblica Amministrazione, non essendovi alcun elemento ( nemmeno allegato
2 in ricorso) sulla base del quale la suddetta amministrazione avrebbe potuto desumere, dagli atti ricevuti nei termini previsti dalle regole concorsuali ( e non dalle successive istanze), la volontà dell di presentare domanda anche per il profilo di “collaboratore scolastico” oltrechè di Pt_1
operatore scolastico.
Il ricorrente di fatto non chiede una regolarizzazione ma che gli sia consentito di presentare una nuova domanda di partecipazione, in violazione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.
Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO ( ) VIA SALVATORE DI GIACOMO 15 C.F._2
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA;
, elettivamente domiciliato in VIA SALVATOREDI
GIACOMO 15 80053 CASTELLAMMARE DI STABIApresso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.09.2024 citava giudizio il Parte_1 [...]
, l e l Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che:
[...]
- aveva presentato in data 6.6.2024 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA dell' per il triennio Controparte_6
2024/2025, 2015/2026 e 2026/27 e, nel farlo, aveva erroneamente selezionato per l'inserimento, il profilo “ “operatore scolastico” al posto di quello desiderato di “collaboratore scolastico”;
- a causa di tale errore era stato escluso dalla graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico.
1 Sosteneva, dunque il diritto di poter correggere la domanda invocando il principio del cd
“Soccorso istruttorio” e concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto a essere inserito nelle suddette graduatorie per il triennio 2024/2027 nel profilo collaboratore scolastico.
Il ritualmente costituitosi si opponeva all'accoglimento Controparte_4
della domanda.
In via preliminare deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, mere articolazioni periferiche del Controparte_7 [...]
, prive di autonoma personalità giuridica. Controparte_4
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte ricorrente invoca l'istituto del soccorso istruttorio al fine di poter inserire, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie, la propria domanda relativamente al profilo collaboratore scolastico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il soccorso istruttorio non è attivabile in relazione ad un qualsiasi errore del privato ma è invocabile solo allorquando il suddetto errore sia desumibile dalla mera lettura degli atti inviati alla Pubblica Amministrazione e riconoscibile con l'ordinaria diligenza.. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi con un numero rilevante di partecipanti, assume un significato ancor più importante per assicurare da un lato la par condicio e dall'altro la massima accelerazione possibile nelle procedure. "il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 ... )". "se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente" (Cons.
Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198); affinché possa darsi luogo a soccorso istruttorio la divergenza fra dichiarato e voluto deve emergere in maniera evidente, “senza alcun bisogno che vengano compiute ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto” (Trib. Torino, 18/05/2023, sent. n.
1036)
Ciò premesso si osserva che nel caso di specie l'errore del ricorrente non appare né evidente né riconoscibile dalla Pubblica Amministrazione, non essendovi alcun elemento ( nemmeno allegato
2 in ricorso) sulla base del quale la suddetta amministrazione avrebbe potuto desumere, dagli atti ricevuti nei termini previsti dalle regole concorsuali ( e non dalle successive istanze), la volontà dell di presentare domanda anche per il profilo di “collaboratore scolastico” oltrechè di Pt_1
operatore scolastico.
Il ricorrente di fatto non chiede una regolarizzazione ma che gli sia consentito di presentare una nuova domanda di partecipazione, in violazione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.
Queste, in sintesi, le ragioni del rigetto
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc..
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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