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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
RG 587/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 587/2020 RGAC vertente tra:
in personale del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Federica Felici e dall'avv. Euralio Fellici
APPELLANTE
E
( NT C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 416/2020, pubblicata il
07.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1159/2017, notificata il 16.10.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 24.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione NT avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2017, emesso dal Tribunale di Palmi in data 08.05.2017 nell'ambito del procedimento R.G. n. 773/2017, con cui egli è stato condannato al pagamento della somma pari ad € 9505,69, oltre interessi e spese, in favore di Parte_1
per il mancato pagamento della fattura n. 080846215032952A del
[...]
13.01.2015.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essere divenuto titolare dell'utenza elettrica solo a seguito di voltura, eseguita su sua richiesta in data 25.11.2014, precisando che, proprio a seguito della suddetta istanza, la controparte aveva effettuato la verifica del contatore, il quale era risultato danneggiato, scollegato da qualsiasi impianto e collocato su un palo di cemento nel mezzo di due case. Ha rappresentato che il contatore, prima del 2014, era intestato al sig. (classe 1918), deceduto nel 2004, evidenziando che l' NT errore di omonimia era stato riconosciuto dalla stessa società di servizio elettrico, atteso che, in sede di reclami telefonici, un operatore del call center aveva comunicato che “l'errore stava nel fatto che il contratto stipulato dal sig. (cl.18) non era munito di codice fiscale e CP_1 che, per tale ragione, apparteneva alla vecchia generazione contrattualistica, che non prevedeva l'utilizzo del codice fiscale e che, gli uffici amministrativi, erano caduti in errore sull'intestazione della fattura di € 9.505,69”.
Ha, pertanto, dedotto che tutti consumi precedenti al 25.11.2014 non avrebbero potuto essere attribuiti all'opponente, ma unicamente al precedente titolare o ai suoi eredi, in quanto anteriormente a quella data nessuna somministrazione di energia elettrica era avvenuta in suo favore, né, a dispetto di quanto ex adverso sostenuto, alcuna fattura per il consumo di energia elettrica gli era stata recapitata.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda attorea. Nel dettaglio, ha dedotto che vanno ritenuti provati, ai sensi dell'art. 2 115 c.p.c., la somministrazione di energia, il credito e la morosità dell'opponente, atteso che quest'ultimo non ha sollevato contestazioni sul punto. Ha precisato che NT
(classe 1979) risulta residente nel luogo di fornitura dal 2007 e che, in quanto utilizzatore di fatto dell'energia elettrica, avrebbe dovuto comunicare il decesso di NT
(classe 1918), nonché chiedere il subentro nel contratto. Ha precisato che l'anomalia dei consumi è stata rilevata per il periodo intercorrente tra il 26.11.2009 e il 24.11.2014 e, pertanto, l'opponente non può ritenersi estraneo ai consumi oggetto di contestazione, in quanto già residente nel luogo della fornitura rispetto all'alterazione dei consumi per manomissione del misuratore (2009-2014). Ha evidenziato la correttezza della fattura emessa a seguito del ricalcolo dei consumi prelevati illegittimamente, stante peraltro la presunzione di veridicità della loro contabilizzazione, non superata da elementi di segno contrario.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Palmi - con sentenza n. 416/2020, pubblicata il 07.07.2020 e notificata il
16.10.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1159/2017 - ritenuta la carenza di legittimazione passiva di (classe 1979), ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato NT il decreto ingiuntivo, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi:
I) erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , 1350 e 2725 c.c. Nel dettaglio, l'appellante ha rappresentato che:
A) contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, nel caso di specie è irrilevante il luogo di residenza di (classe 1979), atteso che le obbligazioni del NT beneficiario della fornitura prescindono dal luogo di residenza. Il certificato di residenza anagrafica dell' non prova che lo stesso non avesse la disponibilità dell'immobile, in CP_1 ragione tra l'altro del fatto che questi ha dichiarato di aver chiesto la voltura per quel contatore a proprio favore “avendone necessità”, stante la sua presenza in loco al momento della verifica, nonché l'assenza di variazioni circa la residenza anagrafica a seguito della voltura;
B) il primo giudice ha erroneamente connesso l'assunzione dell'obbligazione alla richiesta di voltura: il contratto di somministrazione può essere concluso per facta concludentia, poiché non rientra nella fattispecie di cui gli artt. 1350 e 2725 c.c. i quali richiedono la forma scritta a
3 pena di nullità. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che la manomissione del contatore è relativa al periodo compreso tra il 26.11.2009 e il 24.11.2014 e dunque successivamente al decesso di (classe 1918), avvenuto il 20.01.2004; NT
C) l'omessa valutazione, da parte del giudicante, della mancata comunicazione al fornitore della morte dell'intestatario formale per oltre un decennio e dell'avvenuta voltura a seguito di verifica dei tecnici che ne hanno accertato la riconducibilità all'appellato, presente al momento della verifica.
II) Omessa pronuncia – violazione delle norme di cui all' art. 1406 e ss. c.c.. Segnatamente,
l'appellante ha rilevato:
A) l'omessa valutazione, da parte del giudicante, che il procedimento di voltura è assimilabile alla cessione del contratto, poiché in essa resta identico l'altro soggetto contraente, l'oggetto e la causa giuridica del contratto stesso. Pertanto, come previsto dagli artt. 1406 e seguenti c.c., il nuovo utente è tenuto a rispondere delle obbligazioni contrattualmente assunte con la voltura anche se riferite al precedente intestatario;
B) l'omessa valutazione dell'assenza di contestazione, da parte di , di aver NT beneficiato della fornitura e dei consumi effettivi così come ricostruiti e posti a fondamento della pretesa per cui è causa;
C) l'erronea valutazione della mancanza di prova circa la natura di erede di CP_1
in base alla documentazione in atti, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione,
[...] in via analogica, della delibera 23 dicembre 2015 n.655/2015/R/idr dell' in materia di CP_2 somministrazione di fornitura idrica, che così recita: “In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore: […]d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”.
III) Erronea applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove da parte del
Tribunale, in relazione alla domanda di accertamento del credito nei confronti dell'odierno appellato. Segnatamente, ad avviso dell'appellante, il giudicante ha omesso di valutare la documentazione in atti – in particolare la fattura e la ricostruzione dei consumi prodotti – sia i fatti non oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellato, ossia l'esistenza del rapporto di somministrazione ed i consumi riportati in fattura.
4 IV) Erroneità della statuizione relativa alla condanna alle spese, “ingiusta in applicazione del principio di soccombenza”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1- riconoscere e dichiarare l'appellato obbligato in relazione alla pretesa de quo, per l'effetto rigettare l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.372/2017 del Tribunale di Palmi , ovvero in ogni caso dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna dell'appellato al pagamento della intera somma ingiunta pari ad € 9.505,69, oltre interessi al tasso come richiesto in ricorso, maturato dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare l'opponente -appellato al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante e per l'effetto condannare
l'opponente alla restituzione, in favore dell'odierna appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata dall'appellante nelle more, al solo fine di evitare
l'esecuzione forzata.”
, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio e, con NT ordinanza del 20.12.2023, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato.
Con ordinanza collegiale del 26.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Prive di pregio sono le doglianze espresse con il primo motivo di gravame.
La residenza dell'appellato “nel luogo di fornitura sin dal 2007, quindi da un periodo precedente all'alterazione dei consumi per manomissione del misuratore (2009-2014)”, come da certificato di residenza storico allegato, è una circostanza dedotta dalla società
[...]
con la comparsa di costituzione in primo grado, a supporto della propria Parte_1 pretesa, e, correttamente, sul punto, il Tribunale ha rilevato che dal certificato in atti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, risulta residente NT in contrada Don Domenico n. 6 fino al 13 novembre 2017 e non in contrada Don Domenico
s.n.c. , dove è ubicata la fornitura di energia elettrica per cui è causa. La circostanza trova riscontro nel verbale redatto dai dipendenti Enel in sede di verifica del contatore, laddove viene indicata come ubicazione della fornitura la c.da Don Domenico del Comune di Polistena
e viene identificata la persona presente come classe 1979 residente in NT
Polistena c.da Don Domenico n. 6.
5 Non depone peraltro a favore della tesi dell'appellante la circostanza secondo cui i dipendenti
Enel hanno trovato al momento della verifica l' in loco, in quanto, come prospettato CP_1 da quest'ultimo e non contestato dalla società appellante, l'intervento è stato eseguito non già su iniziativa dell'appellante per la rilevazione di consumi inesatti, bensì su istanza dello stesso
, che difatti ha eseguito la voltura dell'utenza a seguito dell'ispezione. CP_1
Irrilevante è poi l'autocertificazione avente ad oggetto la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto, in quanto datata 25.05.2015 e, dunque, successiva alla voltura ed al periodo in contestazione.
Vero è che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo del contratto di somministrazione prescinde dal luogo di residenza anagrafica del cliente;
nondimeno, nella fattispecie, la società appellante non ha provato, come era suo onere, la somministrazione dell'energia elettrica a favore di , neppure in via presuntiva. NT
E' consolidato il principio secondo cui chi agisca per l'adempimento (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto) è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore- opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con specifico riferimento al contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c., la Suprema
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. civ. 28984/2023 e giurisprudenza ivi richiamata) che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore” (così, in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
6 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n.
297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv.
649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Nella fattispecie, i consumi di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio non sono stati contabilizzati attraverso un contatore, il quale, benché esistente, è risultato manomesso e non collegato ad alcunché.
Nel verbale di verifica del 25.11.2014, in relazione alla fornitura ubicata nel Comune di
Polistena località c.da Don Domenico, i dipendenti Enel hanno dato atto che gli apparecchi di misura esistenti al momento della verifica erano all'esterno dei locali di pertinenza: “Il contatore manomesso è collocato su un palo in cemento nel mezzo di due case, una parzialmente demolita e una in costruzione. Si precisa che al momento della verifica non v'è nessun utilizzatore collegato. Il cavo Enel è un 2 x 6 m2 di circa 8 m”.
A fronte dei dati accertati dagli stessi dipendenti della società erogatrice della fornitura elettrica - contatore all'esterno dei locali di pertinenza, manomesso, non collegato ad alcun
7 utilizzatore -particolarmente pregnante è l'onere probatorio gravante sulla società appellante in merito alla somministrazione di energia a beneficio dell' . Invece, non sussiste alcun CP_1 elemento che consenta di riferire la fornitura ad classe 1979 tra il NT
26.11.2009 e il 24.11.2014 né di imputare la manomissione del contatore all'appellato successivamente al decesso di (classe 1918), avvenuto il 20.01.2004, in NT ragione dell'ubicazione del contatore in luogo aperto tra una casa demolita e una in corso di costruzione e della rinvenuta assenza di collegamento della fornitura.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, non possono trarsi argomenti di prova dall' omessa comunicazione del decesso di classe 1918, mentre al contrario NT appare dirimente la circostanza che l'appellante non abbia emesso alcuna fattura dal 2004 in poi nei confronti dell'intestatario del contratto (o tantomeno di classe NT
1979), né rilevato eventuali anomalie del contatore, anomalie riscontrate solo a seguito della domanda di voltura dell' nel 2014, a distanza quindi di 10 anni dal decesso CP_1 dell'intestatario.
Nessun criterio adoperato nel calcolo dei consumi è stato dedotto, né è evincibile dalla fattura o dal documento denominato “tabella ricostruzione consumi” (allegato n. 11 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc dell'opposta), che avrebbe dovuto indicare i consumi degli anni precedenti rispetto a quelli ricostruiti al fine di consentire la verifica della congruità degli addebiti.
2.2 Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti rispetto alle censure mosse alla sentenza con il secondo motivo di appello ai punti A) e B).
Quanto alla qualità di erede di classe 1918, vero è che l'appellato avrebbe NT dovuto dimostrare di non rivestire la suddetta qualità (come dall'opponente sostenuto nel corso del giudizio di primo grado essendo ancora in vita i di lui genitori e gli altri figli del sig.
, in forza del principio di vicinanza dell'onere della prova. Nondimeno, anche CP_1 laddove si riconoscesse la qualità di erede dell' , l'assenza di prova dei consumi del CP_1 contatore manomesso esclude la sussistenza di alcun obbligo a carico di . NT
Non sussistono dunque i presupposti di applicazione della delibera Arera richiamata dall'appellante.
2.3 Non condivisibile è il terzo motivo di appello.
8 La somministrazione e i consumi addebitati non possono ritenersi provati in quanto non contestati.
Innanzitutto, sul punto va osservato che la difesa dell' – nella parte in cui ha CP_1 affermato la sua totale estraneità ai fatti dedotti dalla controparte non essendo, nel periodo di fatturazione, lo stesso né il titolare né l'utilizzatore del contatore di cui si discute – è incompatibile con il riconoscimento della somministrazione e dei consumi addebitati così come risultanti dalla fattura n. 080846215032952A del 13 Gennaio 2015, per l'importo di €
9.5055,69.
Peraltro, va osservato che in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte
(Cass. civ. 18221/2023) ha affermato, “quanto alla denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., dedotta sotto il profilo dell'errata declaratoria della "non contestazione" dei documenti prodotti dalla società convenuta”, che il principio di non contestazione opera
“soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (Cass. Sez.
3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-
01)”.
Pertanto, va esclusa la dimostrazione del credito della società fornitrice di energia elettrica per l'assenza di specifica contestazione dei documenti sopra richiamati.
2.4. Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di appello, avendo il giudice liquidato le spese in base al principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa ed applicati i parametri minimi, sicché affatto ravvisabile è la lamentata “ingiustizia” della condanna alle spese processuali (pag . 9 della pronuncia di primo grado: “Le spese del giudizio, che ex art.
91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta soccombente, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 9.505,69) delle attività svolte e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti al minimo ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione della non rilevante complessità del giudizio.)”.
3. Ferma restando quindi la condanna della società appellante alle spese processuali come determinate con la sentenza impugnata, quanto alle spese processuali del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 9 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ. n.
20785/2020; Cass. civ. n. 12610/2020; Cass. civ. n. 471/2020; Cass. civ. n. 30228/2019; Cass. civ. n. 16174/2018).
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 settembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 587/2020 RGAC vertente tra:
in personale del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Federica Felici e dall'avv. Euralio Fellici
APPELLANTE
E
( NT C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 416/2020, pubblicata il
07.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1159/2017, notificata il 16.10.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 24.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione NT avverso il decreto ingiuntivo n. 372/2017, emesso dal Tribunale di Palmi in data 08.05.2017 nell'ambito del procedimento R.G. n. 773/2017, con cui egli è stato condannato al pagamento della somma pari ad € 9505,69, oltre interessi e spese, in favore di Parte_1
per il mancato pagamento della fattura n. 080846215032952A del
[...]
13.01.2015.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essere divenuto titolare dell'utenza elettrica solo a seguito di voltura, eseguita su sua richiesta in data 25.11.2014, precisando che, proprio a seguito della suddetta istanza, la controparte aveva effettuato la verifica del contatore, il quale era risultato danneggiato, scollegato da qualsiasi impianto e collocato su un palo di cemento nel mezzo di due case. Ha rappresentato che il contatore, prima del 2014, era intestato al sig. (classe 1918), deceduto nel 2004, evidenziando che l' NT errore di omonimia era stato riconosciuto dalla stessa società di servizio elettrico, atteso che, in sede di reclami telefonici, un operatore del call center aveva comunicato che “l'errore stava nel fatto che il contratto stipulato dal sig. (cl.18) non era munito di codice fiscale e CP_1 che, per tale ragione, apparteneva alla vecchia generazione contrattualistica, che non prevedeva l'utilizzo del codice fiscale e che, gli uffici amministrativi, erano caduti in errore sull'intestazione della fattura di € 9.505,69”.
Ha, pertanto, dedotto che tutti consumi precedenti al 25.11.2014 non avrebbero potuto essere attribuiti all'opponente, ma unicamente al precedente titolare o ai suoi eredi, in quanto anteriormente a quella data nessuna somministrazione di energia elettrica era avvenuta in suo favore, né, a dispetto di quanto ex adverso sostenuto, alcuna fattura per il consumo di energia elettrica gli era stata recapitata.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Parte_1 della domanda attorea. Nel dettaglio, ha dedotto che vanno ritenuti provati, ai sensi dell'art. 2 115 c.p.c., la somministrazione di energia, il credito e la morosità dell'opponente, atteso che quest'ultimo non ha sollevato contestazioni sul punto. Ha precisato che NT
(classe 1979) risulta residente nel luogo di fornitura dal 2007 e che, in quanto utilizzatore di fatto dell'energia elettrica, avrebbe dovuto comunicare il decesso di NT
(classe 1918), nonché chiedere il subentro nel contratto. Ha precisato che l'anomalia dei consumi è stata rilevata per il periodo intercorrente tra il 26.11.2009 e il 24.11.2014 e, pertanto, l'opponente non può ritenersi estraneo ai consumi oggetto di contestazione, in quanto già residente nel luogo della fornitura rispetto all'alterazione dei consumi per manomissione del misuratore (2009-2014). Ha evidenziato la correttezza della fattura emessa a seguito del ricalcolo dei consumi prelevati illegittimamente, stante peraltro la presunzione di veridicità della loro contabilizzazione, non superata da elementi di segno contrario.
Ha dunque concluso per la conferma del decreto opposto.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Palmi - con sentenza n. 416/2020, pubblicata il 07.07.2020 e notificata il
16.10.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1159/2017 - ritenuta la carenza di legittimazione passiva di (classe 1979), ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato NT il decreto ingiuntivo, condannando parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i Parte_1 seguenti motivi:
I) erronea valutazione delle prove e dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , 1350 e 2725 c.c. Nel dettaglio, l'appellante ha rappresentato che:
A) contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, nel caso di specie è irrilevante il luogo di residenza di (classe 1979), atteso che le obbligazioni del NT beneficiario della fornitura prescindono dal luogo di residenza. Il certificato di residenza anagrafica dell' non prova che lo stesso non avesse la disponibilità dell'immobile, in CP_1 ragione tra l'altro del fatto che questi ha dichiarato di aver chiesto la voltura per quel contatore a proprio favore “avendone necessità”, stante la sua presenza in loco al momento della verifica, nonché l'assenza di variazioni circa la residenza anagrafica a seguito della voltura;
B) il primo giudice ha erroneamente connesso l'assunzione dell'obbligazione alla richiesta di voltura: il contratto di somministrazione può essere concluso per facta concludentia, poiché non rientra nella fattispecie di cui gli artt. 1350 e 2725 c.c. i quali richiedono la forma scritta a
3 pena di nullità. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare che la manomissione del contatore è relativa al periodo compreso tra il 26.11.2009 e il 24.11.2014 e dunque successivamente al decesso di (classe 1918), avvenuto il 20.01.2004; NT
C) l'omessa valutazione, da parte del giudicante, della mancata comunicazione al fornitore della morte dell'intestatario formale per oltre un decennio e dell'avvenuta voltura a seguito di verifica dei tecnici che ne hanno accertato la riconducibilità all'appellato, presente al momento della verifica.
II) Omessa pronuncia – violazione delle norme di cui all' art. 1406 e ss. c.c.. Segnatamente,
l'appellante ha rilevato:
A) l'omessa valutazione, da parte del giudicante, che il procedimento di voltura è assimilabile alla cessione del contratto, poiché in essa resta identico l'altro soggetto contraente, l'oggetto e la causa giuridica del contratto stesso. Pertanto, come previsto dagli artt. 1406 e seguenti c.c., il nuovo utente è tenuto a rispondere delle obbligazioni contrattualmente assunte con la voltura anche se riferite al precedente intestatario;
B) l'omessa valutazione dell'assenza di contestazione, da parte di , di aver NT beneficiato della fornitura e dei consumi effettivi così come ricostruiti e posti a fondamento della pretesa per cui è causa;
C) l'erronea valutazione della mancanza di prova circa la natura di erede di CP_1
in base alla documentazione in atti, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione,
[...] in via analogica, della delibera 23 dicembre 2015 n.655/2015/R/idr dell' in materia di CP_2 somministrazione di fornitura idrica, che così recita: “In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore: […]d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura”.
III) Erronea applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nella valutazione delle prove da parte del
Tribunale, in relazione alla domanda di accertamento del credito nei confronti dell'odierno appellato. Segnatamente, ad avviso dell'appellante, il giudicante ha omesso di valutare la documentazione in atti – in particolare la fattura e la ricostruzione dei consumi prodotti – sia i fatti non oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellato, ossia l'esistenza del rapporto di somministrazione ed i consumi riportati in fattura.
4 IV) Erroneità della statuizione relativa alla condanna alle spese, “ingiusta in applicazione del principio di soccombenza”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1- riconoscere e dichiarare l'appellato obbligato in relazione alla pretesa de quo, per l'effetto rigettare l'opposizione proposta e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.372/2017 del Tribunale di Palmi , ovvero in ogni caso dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna dell'appellato al pagamento della intera somma ingiunta pari ad € 9.505,69, oltre interessi al tasso come richiesto in ricorso, maturato dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
2 - condannare l'opponente -appellato al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante e per l'effetto condannare
l'opponente alla restituzione, in favore dell'odierna appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata dall'appellante nelle more, al solo fine di evitare
l'esecuzione forzata.”
, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio e, con NT ordinanza del 20.12.2023, è stata dichiarata la contumacia dell'appellato.
Con ordinanza collegiale del 26.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Prive di pregio sono le doglianze espresse con il primo motivo di gravame.
La residenza dell'appellato “nel luogo di fornitura sin dal 2007, quindi da un periodo precedente all'alterazione dei consumi per manomissione del misuratore (2009-2014)”, come da certificato di residenza storico allegato, è una circostanza dedotta dalla società
[...]
con la comparsa di costituzione in primo grado, a supporto della propria Parte_1 pretesa, e, correttamente, sul punto, il Tribunale ha rilevato che dal certificato in atti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, risulta residente NT in contrada Don Domenico n. 6 fino al 13 novembre 2017 e non in contrada Don Domenico
s.n.c. , dove è ubicata la fornitura di energia elettrica per cui è causa. La circostanza trova riscontro nel verbale redatto dai dipendenti Enel in sede di verifica del contatore, laddove viene indicata come ubicazione della fornitura la c.da Don Domenico del Comune di Polistena
e viene identificata la persona presente come classe 1979 residente in NT
Polistena c.da Don Domenico n. 6.
5 Non depone peraltro a favore della tesi dell'appellante la circostanza secondo cui i dipendenti
Enel hanno trovato al momento della verifica l' in loco, in quanto, come prospettato CP_1 da quest'ultimo e non contestato dalla società appellante, l'intervento è stato eseguito non già su iniziativa dell'appellante per la rilevazione di consumi inesatti, bensì su istanza dello stesso
, che difatti ha eseguito la voltura dell'utenza a seguito dell'ispezione. CP_1
Irrilevante è poi l'autocertificazione avente ad oggetto la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto, in quanto datata 25.05.2015 e, dunque, successiva alla voltura ed al periodo in contestazione.
Vero è che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo del contratto di somministrazione prescinde dal luogo di residenza anagrafica del cliente;
nondimeno, nella fattispecie, la società appellante non ha provato, come era suo onere, la somministrazione dell'energia elettrica a favore di , neppure in via presuntiva. NT
E' consolidato il principio secondo cui chi agisca per l'adempimento (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto) è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore- opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituita dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Con specifico riferimento al contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c., la Suprema
Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. civ. 28984/2023 e giurisprudenza ivi richiamata) che la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito, sebbene tale affermazione si debba “coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore” (così, in motivazione, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01). In particolare, deve muoversi dalla premessa che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art.
6 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n.
297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché
l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv.
649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit.,
e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.). Nella fattispecie, i consumi di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio non sono stati contabilizzati attraverso un contatore, il quale, benché esistente, è risultato manomesso e non collegato ad alcunché.
Nel verbale di verifica del 25.11.2014, in relazione alla fornitura ubicata nel Comune di
Polistena località c.da Don Domenico, i dipendenti Enel hanno dato atto che gli apparecchi di misura esistenti al momento della verifica erano all'esterno dei locali di pertinenza: “Il contatore manomesso è collocato su un palo in cemento nel mezzo di due case, una parzialmente demolita e una in costruzione. Si precisa che al momento della verifica non v'è nessun utilizzatore collegato. Il cavo Enel è un 2 x 6 m2 di circa 8 m”.
A fronte dei dati accertati dagli stessi dipendenti della società erogatrice della fornitura elettrica - contatore all'esterno dei locali di pertinenza, manomesso, non collegato ad alcun
7 utilizzatore -particolarmente pregnante è l'onere probatorio gravante sulla società appellante in merito alla somministrazione di energia a beneficio dell' . Invece, non sussiste alcun CP_1 elemento che consenta di riferire la fornitura ad classe 1979 tra il NT
26.11.2009 e il 24.11.2014 né di imputare la manomissione del contatore all'appellato successivamente al decesso di (classe 1918), avvenuto il 20.01.2004, in NT ragione dell'ubicazione del contatore in luogo aperto tra una casa demolita e una in corso di costruzione e della rinvenuta assenza di collegamento della fornitura.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, non possono trarsi argomenti di prova dall' omessa comunicazione del decesso di classe 1918, mentre al contrario NT appare dirimente la circostanza che l'appellante non abbia emesso alcuna fattura dal 2004 in poi nei confronti dell'intestatario del contratto (o tantomeno di classe NT
1979), né rilevato eventuali anomalie del contatore, anomalie riscontrate solo a seguito della domanda di voltura dell' nel 2014, a distanza quindi di 10 anni dal decesso CP_1 dell'intestatario.
Nessun criterio adoperato nel calcolo dei consumi è stato dedotto, né è evincibile dalla fattura o dal documento denominato “tabella ricostruzione consumi” (allegato n. 11 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc dell'opposta), che avrebbe dovuto indicare i consumi degli anni precedenti rispetto a quelli ricostruiti al fine di consentire la verifica della congruità degli addebiti.
2.2 Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti rispetto alle censure mosse alla sentenza con il secondo motivo di appello ai punti A) e B).
Quanto alla qualità di erede di classe 1918, vero è che l'appellato avrebbe NT dovuto dimostrare di non rivestire la suddetta qualità (come dall'opponente sostenuto nel corso del giudizio di primo grado essendo ancora in vita i di lui genitori e gli altri figli del sig.
, in forza del principio di vicinanza dell'onere della prova. Nondimeno, anche CP_1 laddove si riconoscesse la qualità di erede dell' , l'assenza di prova dei consumi del CP_1 contatore manomesso esclude la sussistenza di alcun obbligo a carico di . NT
Non sussistono dunque i presupposti di applicazione della delibera Arera richiamata dall'appellante.
2.3 Non condivisibile è il terzo motivo di appello.
8 La somministrazione e i consumi addebitati non possono ritenersi provati in quanto non contestati.
Innanzitutto, sul punto va osservato che la difesa dell' – nella parte in cui ha CP_1 affermato la sua totale estraneità ai fatti dedotti dalla controparte non essendo, nel periodo di fatturazione, lo stesso né il titolare né l'utilizzatore del contatore di cui si discute – è incompatibile con il riconoscimento della somministrazione e dei consumi addebitati così come risultanti dalla fattura n. 080846215032952A del 13 Gennaio 2015, per l'importo di €
9.5055,69.
Peraltro, va osservato che in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte
(Cass. civ. 18221/2023) ha affermato, “quanto alla denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., dedotta sotto il profilo dell'errata declaratoria della "non contestazione" dei documenti prodotti dalla società convenuta”, che il principio di non contestazione opera
“soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (Cass. Sez.
3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-
01)”.
Pertanto, va esclusa la dimostrazione del credito della società fornitrice di energia elettrica per l'assenza di specifica contestazione dei documenti sopra richiamati.
2.4. Infine, infondato è anche l'ultimo motivo di appello, avendo il giudice liquidato le spese in base al principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa ed applicati i parametri minimi, sicché affatto ravvisabile è la lamentata “ingiustizia” della condanna alle spese processuali (pag . 9 della pronuncia di primo grado: “Le spese del giudizio, che ex art.
91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta soccombente, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 9.505,69) delle attività svolte e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti al minimo ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione della non rilevante complessità del giudizio.)”.
3. Ferma restando quindi la condanna della società appellante alle spese processuali come determinate con la sentenza impugnata, quanto alle spese processuali del presente giudizio, nulla è dovuto nei confronti dell'appellato contumace. Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 9 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ. n.
20785/2020; Cass. civ. n. 12610/2020; Cass. civ. n. 471/2020; Cass. civ. n. 30228/2019; Cass. civ. n. 16174/2018).
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 24 settembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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