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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA SERRA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere titolare della pensione supplementare VOAUT n.0101022 con Parte_1 decorrenza 01.01.2007 e indennità mensile pari ad € 16,16 e della pensione supplementare
VO10055771 con decorrenza 1 luglio 2019 per il periodo 01.10.94/Luglio1998, in cui non sarebbe stato incluso il periodo Giugno 98/27.11.1999, ha convenuto al fine di sentir accertare e CP_2 dichiarare l'esistenza dei contributi relativi al periodo Luglio 1998/27 Novembre 1999 e per l'effetto rideterminare la corrispondente pensione.
Ha dedotto il ricorrente a sostengo delle proprie domande di avere avanzato una prima richiesta di pensione supplementare di vecchiaia protocollo .7391.06/12/2006.0008876 in data 06/12/2006, CP_2 CP_ secondo i modelli predisposti dall' ed una seconda domanda in data 7 Giugno 2019, accolta con decorrenza 1 luglio 2019 con liquidazione tuttavia mancante del periodo contributivo relativo al periodo 13.06.1998 al 27.11.1999, nonostante regolare versamento dei contributi. CP_ Presentato ricorso amministrativo in data 31/10/2019, l' con delibera n. 203964 del 28/02/2020, ne avrebbe dichiarato l'inammissibilità per essere la contribuzione da lavoro dipendente presente in archivio, senza che tuttavia fosse stata presentata la domanda di pensione supplementare.
Rileva il ricorrente l'infondatezza di tali argomentazioni di , sostenendo invece di avere CP_2 presentato, in data 06/12/2006, la domanda di pensione supplementare, utilizzando il modulo messo a CP_ disposizione dall' che non prevedeva l'indicazione del fondo che dava diritto alla pensione, con CP_ chiaro demandato compito all' di accertare la situazione previdenziale del richiedente.
pagina 1 di 4 CP_
ritualmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e disposti diversi rinvii al fine di ottenere chiarimento in ordine ai fatti (per il quale è stato convocato anche il funzionario ) e tentare la conciliazione, è CP_2 stata trattenuta in decisione, concessi i termini alle parti per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Tali i fatti di causa: il ricorrente è attualmente titolare di pensione VOCTPS n. 05901121, gestione ex Inpdap da luglio
1994, nonché, nel conto assicurativo gestione privata, di contribuzione da lavoro dipendente svolto presso la Regione Sardegna, oltre che di contribuzione quale parasubordinato.
In data 6.12.2006 il ricorrente ha presentato all' domanda di pensione supplementare di vecchiaia, CP_2 selezionando, nella compilazione del modulo, la casella relativa ai contributi di Gestione Separata ex L. 335/1995 (cfr. doc. 2 ricorrente); conformemente a tale richiesta, in data 27.03.2008, ha accolto la domanda, riconoscendo la CP_2 pensione supplementare VOAUT n.0101022 con decorrenza dall'01.01.2007 e indennità mensile pari ad € 16,16, liquidata sulla base della contribuzione versata nella Gestione Separata, come da richiesta del ricorrente.
Trascorsi 11 anni, in data 07/06/2019, il ricorrente ha presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti, in seguito alla quale è stata liquidata, in data 31/07/2019, con decorrenza 1.7.2019, la pensione VO 10055771 di € 478,88 mensili, utilizzando la contribuzione da lavoro dipendente della gestione privata, relativa al periodo 01/10/1994 - 30/06/1998.
Lamenta il ricorrente che , nel liquidare tale ultima pensione (VO), non avrebbe considerato il CP_2 periodo di contribuzione 13.06.1998/27.11.1999, relativo alla Gestione Pubblica per il periodo svolto nella regione Sardegna.
Con ricorso amministrativo del 31.10.2019, di cui il ricorrente, nonostante espressa richiesta del giudice del 7.3.2023, non fornisce produzione documentale, il ricorrente avrebbe impugnato tale provvedimento di liquidazione, chiedendo la ricostituzione della pensione e ciò in virtù della domanda presentata in data 6.12.2006, vale a dire 13 anni prima.
Con la domanda del 6.12.2006, tuttavia, il ricorrente non ha svolto domanda di pensione di gestione dipendenti, bensì domanda di pensione di gestione separata ex L. 335/1995, in seguito alla quale, come sopra rilevato, ha liquidato la pensione supplementare di vecchiaia VOAUT n. 0101022 relativa, CP_2 appunto, alla gestione separata.
Avverso tale provvedimento di liquidazione del 28.03.2008 il ricorrente, inoltre, non ha sollevato alcuna contestazione né presentato alcun ricorso e ciò sebbene il periodo di contribuzione giugno
1998/27.11.1999, di cui lamenta l'omessa considerazione, fosse già maturato.
Tale periodo di contribuzione non attiene né alla gestione separata, la cui pensione è stata chiesta dal ricorrente con domanda del 6.12.2006, né alla gestione dipendenti, la cui pensione è stata chiesta con domanda del 7.6.2019.
Il periodo di contribuzione di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione attiene alla diversa gestione pubblica, per la quale peraltro non risulta essere stata presentata domanda.
Il funzionario , chiamato a chiarimenti all'udienza dell'11.05.2023, a CP_2 Testimone_1 riguardo ha osservato:
“trattasi di due domande diverse presentate in tempi diversi;
pagina 2 di 4 quanto al periodo 13.06.1998/27.11.1999 (la cui mancata considerazione è oggetto di causa, ndr), dovrebbe essere versato nella gestione CIPDEL, gestione pubblica, mentre la pensione è stata liquidata coi contributi presenti nella gestione privata;
i contributi che il ricorrente sostiene aver pagato per questo periodo non sono presenti negli archivi CP_2
per i contributi versati allo stato occorre attivare procedura per chieder che quella contribuzione passi da ex CIPDEL a gestione privata, procedura che risulta non essere stata attivata;
con questa domanda inizia un iter, la regione Sardegna fornisce documentazione in base alla quale la Regione ha fatto versamenti ex CIPDEL (cassa previdenza enti locali), tutto parte su istanza dell'interessato; una volta verificato il periodo versato, i contributi vengono trasferiti al Fondo di previdenza lavoratori dipendenti (gestione privata) e a quel punto questi contributi possono essere utilizzati per un ricalcolo della pensione liquidata nel 2019; la domanda può essere ancora presentata e consente il ricalcolo della pensione alla data domanda in poi;
in questo momento negli archivi non ci sono questi contributi;
CP_2
il ricorso amministrativo del 31.10.2019 verte sulla richiesta della VO contro provvedimento pensione vecchiaia liquidata nel 2019; si chiede una ricostituzione in quanto presentata domanda del 2006, per la quale tuttavia vi è stata liquidazione in data 1.01.2007 (VOAUT 0101022); il ricorso viene presentata avverso liquidazione VO, ma con motivazioni inerenti la VOAUT, trattasi però due prestazioni differenti; esiste la domanda per la VOAUT ed è in atti, che per il ricorrente non sarebbe VOAUT, ma generica, come richiesto dal modulo;
(…) nel modulo compilato dal ricorrente nel questionario sono stati indicati contributi di gestione separata L. 335/1995 e quindi ha liquidato una prestazione CP_2
VOAUT, supplementare nella gestione separata;
per la scelta della gestione prende in considerazione i contributi indiati nel questionario dal richiedente;
avverso tale provvedimento di liquidazione non è stato fatto ricorso;”
Così ricostruito il quadro fattuale, si rileva come sia evidente che la Gestione Separata sia distinta dalla Gestione lavoratori Dipendenti e che tale distinzione sia stata sempre ben chiara al ricorrente in quanto titolare di due distinte pensioni: VOAUT (gestione Separata) e VO (Gestione dipendenti).
L'ipotesi di ricostituire la pensione VOAUT utilizzando la contribuzione da lavoro dipendente, appare quindi una difesa incoerente.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, pur sostenendo che la domanda presentata il 06/12/2006 fosse valida anche per la posizione di lavoro dipendente, non ha mai d'altra parte contestato, in seguito a tale richiesta, la mancata liquidazione della prestazione VO, a fronte della liquidazione della VOAUT, sollevando la questione soltanto con ricorso del 28.10.2019, vale a dire 11 anni dopo la liquidazione.
La domanda oggetto di giudizio, oltre che infondata, appare quindi tardiva, tenuto conto che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dal perfezionamento dei termini previsti per il procedimento amministrativo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per CP_2 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 04/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA SERRA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere titolare della pensione supplementare VOAUT n.0101022 con Parte_1 decorrenza 01.01.2007 e indennità mensile pari ad € 16,16 e della pensione supplementare
VO10055771 con decorrenza 1 luglio 2019 per il periodo 01.10.94/Luglio1998, in cui non sarebbe stato incluso il periodo Giugno 98/27.11.1999, ha convenuto al fine di sentir accertare e CP_2 dichiarare l'esistenza dei contributi relativi al periodo Luglio 1998/27 Novembre 1999 e per l'effetto rideterminare la corrispondente pensione.
Ha dedotto il ricorrente a sostengo delle proprie domande di avere avanzato una prima richiesta di pensione supplementare di vecchiaia protocollo .7391.06/12/2006.0008876 in data 06/12/2006, CP_2 CP_ secondo i modelli predisposti dall' ed una seconda domanda in data 7 Giugno 2019, accolta con decorrenza 1 luglio 2019 con liquidazione tuttavia mancante del periodo contributivo relativo al periodo 13.06.1998 al 27.11.1999, nonostante regolare versamento dei contributi. CP_ Presentato ricorso amministrativo in data 31/10/2019, l' con delibera n. 203964 del 28/02/2020, ne avrebbe dichiarato l'inammissibilità per essere la contribuzione da lavoro dipendente presente in archivio, senza che tuttavia fosse stata presentata la domanda di pensione supplementare.
Rileva il ricorrente l'infondatezza di tali argomentazioni di , sostenendo invece di avere CP_2 presentato, in data 06/12/2006, la domanda di pensione supplementare, utilizzando il modulo messo a CP_ disposizione dall' che non prevedeva l'indicazione del fondo che dava diritto alla pensione, con CP_ chiaro demandato compito all' di accertare la situazione previdenziale del richiedente.
pagina 1 di 4 CP_
ritualmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
La causa, mutata più volte la persona del giudice e disposti diversi rinvii al fine di ottenere chiarimento in ordine ai fatti (per il quale è stato convocato anche il funzionario ) e tentare la conciliazione, è CP_2 stata trattenuta in decisione, concessi i termini alle parti per lo scambio di note ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Tali i fatti di causa: il ricorrente è attualmente titolare di pensione VOCTPS n. 05901121, gestione ex Inpdap da luglio
1994, nonché, nel conto assicurativo gestione privata, di contribuzione da lavoro dipendente svolto presso la Regione Sardegna, oltre che di contribuzione quale parasubordinato.
In data 6.12.2006 il ricorrente ha presentato all' domanda di pensione supplementare di vecchiaia, CP_2 selezionando, nella compilazione del modulo, la casella relativa ai contributi di Gestione Separata ex L. 335/1995 (cfr. doc. 2 ricorrente); conformemente a tale richiesta, in data 27.03.2008, ha accolto la domanda, riconoscendo la CP_2 pensione supplementare VOAUT n.0101022 con decorrenza dall'01.01.2007 e indennità mensile pari ad € 16,16, liquidata sulla base della contribuzione versata nella Gestione Separata, come da richiesta del ricorrente.
Trascorsi 11 anni, in data 07/06/2019, il ricorrente ha presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti, in seguito alla quale è stata liquidata, in data 31/07/2019, con decorrenza 1.7.2019, la pensione VO 10055771 di € 478,88 mensili, utilizzando la contribuzione da lavoro dipendente della gestione privata, relativa al periodo 01/10/1994 - 30/06/1998.
Lamenta il ricorrente che , nel liquidare tale ultima pensione (VO), non avrebbe considerato il CP_2 periodo di contribuzione 13.06.1998/27.11.1999, relativo alla Gestione Pubblica per il periodo svolto nella regione Sardegna.
Con ricorso amministrativo del 31.10.2019, di cui il ricorrente, nonostante espressa richiesta del giudice del 7.3.2023, non fornisce produzione documentale, il ricorrente avrebbe impugnato tale provvedimento di liquidazione, chiedendo la ricostituzione della pensione e ciò in virtù della domanda presentata in data 6.12.2006, vale a dire 13 anni prima.
Con la domanda del 6.12.2006, tuttavia, il ricorrente non ha svolto domanda di pensione di gestione dipendenti, bensì domanda di pensione di gestione separata ex L. 335/1995, in seguito alla quale, come sopra rilevato, ha liquidato la pensione supplementare di vecchiaia VOAUT n. 0101022 relativa, CP_2 appunto, alla gestione separata.
Avverso tale provvedimento di liquidazione del 28.03.2008 il ricorrente, inoltre, non ha sollevato alcuna contestazione né presentato alcun ricorso e ciò sebbene il periodo di contribuzione giugno
1998/27.11.1999, di cui lamenta l'omessa considerazione, fosse già maturato.
Tale periodo di contribuzione non attiene né alla gestione separata, la cui pensione è stata chiesta dal ricorrente con domanda del 6.12.2006, né alla gestione dipendenti, la cui pensione è stata chiesta con domanda del 7.6.2019.
Il periodo di contribuzione di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione attiene alla diversa gestione pubblica, per la quale peraltro non risulta essere stata presentata domanda.
Il funzionario , chiamato a chiarimenti all'udienza dell'11.05.2023, a CP_2 Testimone_1 riguardo ha osservato:
“trattasi di due domande diverse presentate in tempi diversi;
pagina 2 di 4 quanto al periodo 13.06.1998/27.11.1999 (la cui mancata considerazione è oggetto di causa, ndr), dovrebbe essere versato nella gestione CIPDEL, gestione pubblica, mentre la pensione è stata liquidata coi contributi presenti nella gestione privata;
i contributi che il ricorrente sostiene aver pagato per questo periodo non sono presenti negli archivi CP_2
per i contributi versati allo stato occorre attivare procedura per chieder che quella contribuzione passi da ex CIPDEL a gestione privata, procedura che risulta non essere stata attivata;
con questa domanda inizia un iter, la regione Sardegna fornisce documentazione in base alla quale la Regione ha fatto versamenti ex CIPDEL (cassa previdenza enti locali), tutto parte su istanza dell'interessato; una volta verificato il periodo versato, i contributi vengono trasferiti al Fondo di previdenza lavoratori dipendenti (gestione privata) e a quel punto questi contributi possono essere utilizzati per un ricalcolo della pensione liquidata nel 2019; la domanda può essere ancora presentata e consente il ricalcolo della pensione alla data domanda in poi;
in questo momento negli archivi non ci sono questi contributi;
CP_2
il ricorso amministrativo del 31.10.2019 verte sulla richiesta della VO contro provvedimento pensione vecchiaia liquidata nel 2019; si chiede una ricostituzione in quanto presentata domanda del 2006, per la quale tuttavia vi è stata liquidazione in data 1.01.2007 (VOAUT 0101022); il ricorso viene presentata avverso liquidazione VO, ma con motivazioni inerenti la VOAUT, trattasi però due prestazioni differenti; esiste la domanda per la VOAUT ed è in atti, che per il ricorrente non sarebbe VOAUT, ma generica, come richiesto dal modulo;
(…) nel modulo compilato dal ricorrente nel questionario sono stati indicati contributi di gestione separata L. 335/1995 e quindi ha liquidato una prestazione CP_2
VOAUT, supplementare nella gestione separata;
per la scelta della gestione prende in considerazione i contributi indiati nel questionario dal richiedente;
avverso tale provvedimento di liquidazione non è stato fatto ricorso;”
Così ricostruito il quadro fattuale, si rileva come sia evidente che la Gestione Separata sia distinta dalla Gestione lavoratori Dipendenti e che tale distinzione sia stata sempre ben chiara al ricorrente in quanto titolare di due distinte pensioni: VOAUT (gestione Separata) e VO (Gestione dipendenti).
L'ipotesi di ricostituire la pensione VOAUT utilizzando la contribuzione da lavoro dipendente, appare quindi una difesa incoerente.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, pur sostenendo che la domanda presentata il 06/12/2006 fosse valida anche per la posizione di lavoro dipendente, non ha mai d'altra parte contestato, in seguito a tale richiesta, la mancata liquidazione della prestazione VO, a fronte della liquidazione della VOAUT, sollevando la questione soltanto con ricorso del 28.10.2019, vale a dire 11 anni dopo la liquidazione.
La domanda oggetto di giudizio, oltre che infondata, appare quindi tardiva, tenuto conto che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, in materia di trattamenti pensionistici, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dal perfezionamento dei termini previsti per il procedimento amministrativo.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 1.865,00 per CP_2 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 04/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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