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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott. Raffaella Simone Giudice Dott. Paola Cesaroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda presentata da Parte_1
volta ad ottener C.F._1
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di Parte_1
e nomina,
[...] C.F._1
la Cesaroni;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. MICHELE AMATO;
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni pagina1 di 4 entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato,
pagina2 di 4 modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza (v. punto 9); conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o pagina3 di 4 frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale. A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice rel. Dott. Paola Cesaroni
il Presidente
Dr. Giuseppe Rana
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente Dott. Raffaella Simone Giudice Dott. Paola Cesaroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda presentata da Parte_1
volta ad ottener C.F._1
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
1. dichiara aperta la liquidazione controllata di Parte_1
e nomina,
[...] C.F._1
la Cesaroni;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. MICHELE AMATO;
3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni pagina1 di 4 entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato,
pagina2 di 4 modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza (v. punto 9); conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
14. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o pagina3 di 4 frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale. A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice rel. Dott. Paola Cesaroni
il Presidente
Dr. Giuseppe Rana
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