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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2188/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso telematico depositato in data 19/02/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/02/1965 a CERNUSCO SUL IO (Mi) (Cod. Fisc. ) C.F._1
Cittadino italiano con l'Avv. Donatella di Leo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 04/10/1965 a Magenta (Mi) (Cod. Fisc. C.F._2
Cittadina italiana con l'Avv. Bergamo Donatella Eleonora Benedetta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Magenta (Mi) il 01/07/2016
(anno 2016, atto n. 17, parte I)
□ separati consensualmente come da sentenza n. 1538/2025 del 19/03/2025 e pubblicata il
18/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato).
pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in Vaprio d'Adda (MI), via Pozzo, n. 36, di proprietà di entrambi, nelle more del decorso dei termini per la pronuncia del divorzio è stata venduta;
2) Gli arredi e le suppellettili presenti nell'immobile sono già stati ripartiti tra i coniugi così come indicati nell'elenco allegato in atti;
3) All'atto della vendita a terzi della ex casa coniugale, contestualmente all'effettivo incasso del prezzo ricavato, la Sig.ra ha provveduto a restituire al Sig. la somma di € Pt_2 Pt_1
43.000,00 ( quarantatremila/00 euro), somma della quale la stessa si è riconosciuta debitrice quale maggior apporto dal medesimo fornito per l'acquisto dell'immobile.
4) Il saldo del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi Unicredit Agenzia di Cernusco sul Naviglio n. 103509831 è stato ripartito equamente tra i due coniugi ed il conto è già stato estinto.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare espressamente a percepire l'una dall'altra l'assegno divorzile e/o ad ogni altra pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale.
6) Avendo i coniugi adempiuto a tutte le condizioni concordate in sede di ricorso dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo, ragione o causa, dandosi atto di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro esistente.
7) Spese legali compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto da atto della intervenuta regolamentazione di tutte le condizioni inerenti ai rapporti economici così come concordate in sede di ricorso e che pertanto gli stessi hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Magenta (Mi) il
01.07.2016 e trascritto nel registro dello Stato Civile di Magenta (Mi) al n. 17 Parte I Anno 2016 tra Pt_1
e;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso telematico depositato in data 19/02/2025 da
1) Parte_1
Nato il 21/02/1965 a CERNUSCO SUL IO (Mi) (Cod. Fisc. ) C.F._1
Cittadino italiano con l'Avv. Donatella di Leo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata il 04/10/1965 a Magenta (Mi) (Cod. Fisc. C.F._2
Cittadina italiana con l'Avv. Bergamo Donatella Eleonora Benedetta presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Magenta (Mi) il 01/07/2016
(anno 2016, atto n. 17, parte I)
□ separati consensualmente come da sentenza n. 1538/2025 del 19/03/2025 e pubblicata il
18/04/2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato).
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in Vaprio d'Adda (MI), via Pozzo, n. 36, di proprietà di entrambi, nelle more del decorso dei termini per la pronuncia del divorzio è stata venduta;
2) Gli arredi e le suppellettili presenti nell'immobile sono già stati ripartiti tra i coniugi così come indicati nell'elenco allegato in atti;
3) All'atto della vendita a terzi della ex casa coniugale, contestualmente all'effettivo incasso del prezzo ricavato, la Sig.ra ha provveduto a restituire al Sig. la somma di € Pt_2 Pt_1
43.000,00 ( quarantatremila/00 euro), somma della quale la stessa si è riconosciuta debitrice quale maggior apporto dal medesimo fornito per l'acquisto dell'immobile.
4) Il saldo del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi Unicredit Agenzia di Cernusco sul Naviglio n. 103509831 è stato ripartito equamente tra i due coniugi ed il conto è già stato estinto.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare espressamente a percepire l'una dall'altra l'assegno divorzile e/o ad ogni altra pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale.
6) Avendo i coniugi adempiuto a tutte le condizioni concordate in sede di ricorso dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per nessun titolo, ragione o causa, dandosi atto di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra di loro esistente.
7) Spese legali compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto da atto della intervenuta regolamentazione di tutte le condizioni inerenti ai rapporti economici così come concordate in sede di ricorso e che pertanto gli stessi hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Magenta (Mi) il
01.07.2016 e trascritto nel registro dello Stato Civile di Magenta (Mi) al n. 17 Parte I Anno 2016 tra Pt_1
e;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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