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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 829/2023 R.G. + n. 840/23 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Senise Parte_1
(PZ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco Giordani n. 42 presso lo studio degli avv.ti Francesco Delfino e Alessandro Balzano che la rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
e ing. , con studio in Torino, e ivi elettivamente domiciliato in via A. Fabro CP_1
n. 8 presso lo studio dell'avv. Stefano Vaccino che lo rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTI
c o n t r o
pagina 1 di 31 in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Genova, c.so Controparte_2
Torino n.69 presso lo studio dell'avv. Pietro Piciocchi che lo rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c.
Provvedimento di rimessione della causa in decisione del 02.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Parte_1
in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare la decadenza del CP_2
dalle facoltà previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c. e la prescrizione dei relativi
[...]
diritti; rigettare la domanda promossa dal in quanto inammissibile, Controparte_2
oltre che infondata in fatto ed in diritto;
accertare in capo all'IN. , nella duplice CP_1
qualità di progettista e di D.L., e del la responsabilità esclusiva nella Controparte_2
determinazione del danno lamentato e, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) della domanda promossa, accertare e dichiarare che l'IN. è tenuto a CP_1
manlevare e tenere indenne la da qualsivoglia pregiudizio;
in subordine Parte_1
dichiarare l'eventuale responsabilità della meramente residuale e/o Parte_1
graduata tra le parti che vi hanno concorso;
condannare il alle spese Controparte_2
di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in via subordinata, imputare alla Parte_1
unicamente la quota di spese legali corrispondente al grado di colpevolezza che le sarà eventualmente imputato, procedendo alla liquidazione delle spese legali in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
Con riguardo all'appello promosso dall'ing. (R.G. 840/2023) riunito con il CP_1
presente giudizio: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
PER PARTE APPELLANTE : Pt_2 CP_1
pagina 2 di 31 dichiarare prescritto il diritto attivato in primo grado dal e comunque Controparte_2
decaduto dall'azione proposta;
respingere le domande formulate in primo grado da parte attrice e dalla convenuta così come quelle della terza chiamata;
in Parte_1
subordine, operare una graduazione delle responsabilità in capo ai diversi soggetti determinandone il relativo concorso – anche del per quanto esposto in Controparte_2
atti – in punto risarcimento del danno;
vittoria delle spese del presente giudizio. in relazione al giudizio di appello R.G. n.840/23; dichiarare prescritto il diritto azionato dal nel merito, respingere la domanda proposta dalla parte attrice e Controparte_2
da ; in subordine, operare una graduazione delle responsabilità in capo ai diversi Pt_1
soggetti in punto risarcimento dei danni.
PER PARTE APPELLATA : Controparte_2
confermare integralmente la sentenza di primo grado e respingere l'appello proposto dalla società e dall'ing. , con vittoria di spese anche del Parte_1 CP_1
presente giudizio.
Primo grado
Nel 2003 il affidava alla società l'appalto per Controparte_2 Parte_1
l'esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria comunale e per l'ampliamento e l'adeguamento del depuratore, per un importo complessivo di circa un milione di euro. I lavori venivano ultimati in data 05.08.2005 e, un anno dopo, il
05.08.2006 veniva emesso il certificato di collaudo con esito positivo.
Successivamente, in data 28.05.2013, la società Acqua Potabile S.p.A., gestore del servizio idrico, comunicava al Comune il verificarsi di una rottura di tubazioni. Secondo quanto accertato dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, tale rottura era riconducibile a un carico eccessivo del terreno di riempimento, utilizzato nello scavo e non idoneo, nonché alla sua scarsa efficacia sui fianchi della condotta.
pagina 3 di 31 Il 10.09.2013 il Comune segnalava alla all'ing. , progettista e Parte_1 CP_1
direttore dei lavori, la presenza di una “evidente deformazione del collettore di particolare entità”, invitandoli a partecipare a un sopralluogo congiunto.
Con nota del 16.04.2014, il Comune contestava formalmente alla il Parte_1
danno riscontrato, ai sensi dell'art. 1667 c.c., invitando la società a prendere contatti per la determinazione del risarcimento e per l'organizzazione di un sopralluogo.
In data 06.02.2015 il Comune depositava presso il Tribunale di Alessandria ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., notificato alla il Parte_1
successivo 10.03.2015. La relazione del consulente tecnico d'ufficio veniva depositata in data 25 maggio 2016.
Infine, con atto di citazione notificato il 14.02.2018, il conveniva in giudizio CP_2
l'ing. e la chiedendo la condanna, anche in via solidale, alla CP_1 Parte_1
riparazione dei danni riscontrati o, in subordine, al pagamento della somma di
€122.999,12, corrispondente al costo di ripristino dell'opera.
Con sentenza n. 347/2023 il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando
- accoglieva integralmente la domanda del (committente dei lavori Controparte_2
attinenti all'esecuzione di opera fognaria) e condannava la (appaltatrice) e Parte_1
l'ing. (progettista e direttore dei lavori), in solido tra di loro, al pagamento CP_1
in favore dell'attore della somma di € 130.687,89 (corrispondente al costo dei lavori necessari per ripristinare il cedimento fognario), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, nonché delle spese legali del giudizio
(anche di AT ex art. 696-bis c.p.c.);
- rigettava la domanda proposta dall'ing. nei confronti della propria CP_1
compagnia assicurativa (reputando che Controparte_3
l'assicurata fosse a conoscenza dell'evento assicurato al momento della stipula della pagina 4 di 31 polizza claims made) e condannava il chiamante al pagamento delle spese di lite in suo favore.
In motivazione, il giudice riteneva la domanda attorea integralmente fondata e da ricondursi alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c..
In primo luogo, Il Tribunale evidenziava che nessuna decadenza fosse maturata a carico dell'attore giacché, pur a fronte del collaudo dell'opera fognaria avvenuto il 5.08.2006, la scoperta del vizio di costruzione era avvenuta il 28.05.2013, vizio tempestivamente denunciato alle convenute in data 10.09.2013. Quanto al termine prescrizionale annuale previsto dal secondo comma dell'art. 1669 c.c., ne veniva rilevata una prima interruzione con raccomandata del 16.04.2014 e, successivamente, con il deposito del ricorso per AT ex art. 696-bis c.p.c. del 23.01.2015.
Il Giudice, inoltre, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ing.
(il quale sosteneva che l'interruzione prodotta dalla raccomandata del 16.04.20214 CP_1
dovesse valere solo nei confronti dell'impresa appaltatrice quale unica destinataria della missiva) richiamando l'art. 1310 c.c. il quale estende l'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di un debitore solidale anche nei confronti degli altri condebitori.
In secondo luogo e nel merito della controversia, il Tribunale richiamava le conclusioni della TU licenziata nel corso del procedimento di AT ex art. 696-bis c.p.c. in esito alla quale risultava accertato che la rottura dei tubi interrati della fognatura era stata causata da un carico eccessivo del terreno di riempimento, non idoneo e privo del necessario materiale di contrasto (ghiaia o sabbia costipata), con conseguente ovalizzazione e collasso delle condotte. Condivideva integralmente le conclusioni del
TU ritenendo che la causa del vizio fosse imputabile sia all'impresa per Parte_1
errata esecuzione delle opere, sia al D.L. ing. per omessa vigilanza sulla corretta CP_1
esecuzione delle medesime da parte dell'appaltatore; per l'effetto condannava i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 130.687,89, pari al costo stimato dal TU quale necessario per gli interventi di riparazione e rifacimento del tratto danneggiato (€ 122.999,12), oltre rivalutazione e interessi compensativi.
pagina 5 di 31 In punto responsabilità solidale chiariva che, per pacifica giurisprudenza, ove il danno patito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso. Con ciò, riteneva prive di pregio le argomentazioni svolte dai convenuti e segnatamente l'invocazione generica da parte della difesa della del proprio ruolo di Parte_1
nudus minister e, più in generale, la valenza ostativa all'imputazione di responsabilità in capo ai convenuti del certificato di collaudo positivo (vista la non riconoscibilità dei vizi a quel momento); riteneva, pertanto, la concorrente responsabilità della e Parte_1
del D.L. nella misura del 50% ciascuno.
Rigettava, invece la domanda svolta dall'ing. nei confronti della terza chiamata, CP_1
propria compagnia assicurativa, ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della garanzia claims made avanzata dalla giacché risultava chiaramente che CP_3
l'assicurato fosse stato a conoscenza dell'evento oggetto del giudizio prima della stipula del contratto assicurativo e non l'avesse dichiarato (come, invece, tenuto a termini di polizza) alla compagnia.
In ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, condannava i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese del giudizio e di AT nonché il solo ing. al pagamento delle spese sostenute dalla terza chiamata CP_1
CP_3
L'Appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria la propone appello nei Parte_1
confronti dell'ing. , del e della chiedendo alla Corte di CP_1 Controparte_2 CP_3
dichiarare la decadenza dell'Ente dalla facoltà di denuncia dei vizi riscontrati nell'opera ex artt. 1667 e 1669 c.c. nonché la prescrizione del diritto di agire ai sensi delle medesime disposizioni. Nel merito, insta per il rigetto della domanda formulata dal pagina 6 di 31 nei suoi confronti per assenza di responsabilità esclusiva e/o in via solidale CP_2
nella determinazione del danno lamentato. Domanda, inoltre, di accertare la responsabilità esclusiva in capo all'ing. e al obbligando il CP_1 Controparte_2
primo a tenerla indenne in caso di eventuale condanna. In via subordinata, chiede di graduare la propria eventuale responsabilità in maniera residuale rispetto alle altre parti che abbiano concorso nella determinazione del danno, anche in punto spese legali.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'avvenuta decadenza e prescrizione del diritto dell'attore dalle azioni di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. In particolare, rispetto all'art. 1669 c.c., ritiene che far decorrere il termine prescrizionale dalla data del deposito della TU disposta in sede di AT comporterebbe un surrettizio aggiramento dei termini di decadenza dell'azione, così come la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado il quale, facendo applicazione dell'art. 1669 c.c., avrebbe eluso i più stringenti termini previsti per la denuncia dei vizi dell'appalto dall'art. 1667 c.c.. Sul punto evidenzia che, peraltro, tale scelta contrasterebbe con la volontà dello stesso il quale ha qualificato espressamente la propria Controparte_2
azione ai sensi dell'art. 1667 c.c. nella missiva di denuncia inviata ai convenuti. Sempre in punto interruzione della prescrizione osserva, da ultimo, che la lettera datata
16.04.2014 non sia idonea allo scopo giacché non contiene alcuna esplicita costituzione in mora del debitore.
Con il secondo motivo di gravame la chiede la riforma della sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui viene individuata quale causa del sinistro la non corretta esecuzione dei lavori. Tale assunto si porrebbe in netto contrasto con le risultanze della
TU disposta nel corso del procedimento di AT ex art. 696-bis c.p.c. e con il successivo punto di motivazione della sentenza in cui si conclude per la responsabilità solidale della e dell'ing. . Peraltro, aggiunge l'appellante, Parte_1 CP_1
un'eventuale responsabilità residuale della medesima è da escludersi stante l'emissione del certificato positivo di collaudo da cui emerge l'assenza di qualsivoglia vizio legato alla corretta esecuzione delle opere affidate alla Parte_1
pagina 7 di 31 Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura una carenza di motivazione in ordine alle molteplici eccezioni sollevate negli atti del primo grado e l'inesistenza del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno lamentato dal In Controparte_2
particolare, la ritiene di essere un “mero esecutore” dell'appalto in esame, Parte_1
sulla scorta delle indicazioni fornite dal progettista e D.L. ing. , indicazioni rispetto CP_1
alle quali non si sarebbe potuto discostare stante l'assenza di competenze nel campo.
Secondo tale prospettiva la responsabilità per i danni cagionati va ripartita tra lo stesso
(per aver validato progetti non sufficientemente dettagliati e per non Controparte_2
aver eseguito i dovuti controlli sia durante l'esecuzione dell'appalto che in fase di collaudo) e l'ing. per aver effettuato delle scelte progettuali errate ed essere CP_1
rimasto inerte in qualità di D.L. durante il periodo di costruzione dell'opera.
Con il quarto motivo di appello, dedotto in via subordinata, la contesta Parte_1
la gradazione di responsabilità rispetto al coevocato ing. effettuata dal giudice di CP_1
prime cure nella misura del 50% ciascuno. Secondo l'appellante, infatti, date le risultanze della TU e il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto, l'impresa avrebbe dovuto rispondere in via del tutto residuale rispetto al progettista/D.L. e al CP_2
Pertanto, il giudice di prime cure ha errato nel determinare la misura delle
[...]
responsabilità dovendo, invece, la stessa essere graduata tenendo conto quantomeno della duplice veste dell'ing. ; sicché quest'ultimo dovrebbe rispondere nella misura CP_1
del 33,33% quale progettista e nell'ulteriore quota del 33,33% in funzione del ruolo di
D.L. ricoperto durante l'esecuzione dei lavori. In conseguenza dell'auspicato accoglimento del presente motivo l'appellante ripropone la domanda riconvenzionale trasversale proposta in primo grado nei confronti dell'ing. , rispetto al quale chiede CP_1
di essere manlevato in caso di condanna.
Con il quinto motivo di gravame, la sentenza viene censurata in punto spese di lite sia del giudizio di primo grado sia del giudizio di AT nel caso di atteso accoglimento dei precedenti motivi di gravame. In subordine, chiede la liquidazione delle spese in forza pagina 8 di 31 dell'applicazione delle tabelle contenute nel d.m. applicabile ratione temporis al caso di specie.
Con comparsa del 5.10.2023 si costituisce nel presente giudizio l'ing. CP_1
chiedendo, in via preliminare, la riunione con il procedimento rubricato R.G. 840/2023 incardinato dallo stesso dinnanzi alla medesima Corte d'Appello, di cui ripropone i motivi.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede il rigetto della CP_1
domanda proposta dal per decadenza e prescrizione delle azioni Controparte_2
proposte ex artt. 1667 e 1669 c.c.. In particolare, censura l'applicazione da parte del giudice di prime cure della disciplina di cui all'art. 1310 c.c. in relazione all'interruzione del termine di prescrizione tra debitori solidali, evidenziando che le obbligazioni assunte, così come le rispettive prestazioni, risultano distinte da quelle assunte della sicché l'art. 1310 c.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame la sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui il giudice ha ravvisato la corresponsabilità dell'ing. e della CP_1 Parte_1
nell'aver cagionato i danni lamentati dal Secondo l'appellante, CP_2 CP_2
infatti, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, individuare le cause concrete che hanno determinato il sinistro e, in secondo luogo, determinare le rispettive responsabilità sulla base del riparto delle attribuzioni previsto dalle clausole del Capitolato Speciale
d'appalto. Tale ragionamento, a parere dell'appellante, avrebbe condotto il giudice ad escludere o comunque a graduare la responsabilità dell'ing. al 15-20% giacché, in CP_1
relazione ai vizi riscontrati, le parti avrebbero escluso contrattualmente qualsivoglia responsabilità in capo al D.L., essendo la medesima attribuita in maniera esclusiva all'appaltatore (pag. 28 del capitolato).
Con il terzo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui si esclude che l'accettazione dell'opera da parte del con Controparte_2
collaudo conclusosi positivamente, valga a far venire meno le responsabilità dell'appaltatore e del D.L. L'asserita errata esecuzione dell'appalto da parte della pagina 9 di 31 infatti, se accertabile dal D.L., lo sarebbe stata anche da parte del Parte_1
collaudatore il quale, invece, ha omesso di effettuare i dovuti controlli nel corso dell'esecuzione dell'opera e in sede di collaudo. A parere dell'appellante, dunque, tali vizi sarebbero tutt'altro che occulti, essendo certamente individuabili con gli opportuni accertamenti che il collaudatore avrebbe dovuto svolgere;
sicché nella gradazione di responsabilità tra le diverse parti si dovrà tenere conto anche di tali omissioni riconducibili al Controparte_2
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa motivazione in punto di gradazione delle responsabilità tra D.L. e appaltatore ed evidenzia l'assenza di istruttoria sul punto. Pertanto, l'ing. insta a che nel presente giudizio venga CP_1
disposta TU integrativa al fine di accertare il corretto riparto delle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro di cui trattasi, tenendo conto della documentazione prodotta e, in particolare, delle clausole previste dal Capitolato Speciale
d'appalto.
Con il quinto motivo di appello l'ing. contesta la quantificazione del danno CP_1
operata dal TU e condivisa dal giudice di prime cure, in quanto sfornita di concrete dimostrazioni.
Con il sesto motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado in punto liquidazione spese di lite, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dei dedotti motivi di gravame.
Con riferimento alle censure proposte dalla dichiara di aderire al primo Parte_1
motivo di appello relativo alla decadenza e prescrizione dalle azioni previste dagli artt.
1667 e 1669 c.c.; contesta il secondo e il terzo motivo di gravame ritenendo l'appaltatore esclusivo responsabile dei vizi riscontrati ed evidenziando una condotta inadempiente anche da parte del in sede di collaudo, da considerarsi ai sensi Controparte_2
dell'art. 1227 c.c.; aderisce al quarto motivo di impugnazione relativo all'omessa o comunque non motivata gradazione delle responsabilità tra le parti in causa;
censura parzialmente il quinto motivo di appello in punto spese.
pagina 10 di 31 In definitiva l'ing. chiede di dichiarare prescritto il diritto azionato dal CP_1 CP_2
ex artt. 1667 c.c. e 1669 c.c. o comunque l'Ente decaduto da tali azioni. Nel
[...]
merito, insiste per il rigetto delle domande formulate dal e, in subordine, per la CP_2
gradazione delle responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti. Con riferimento all'appello proposto dalla domanda di accogliere parzialmente il ricorso Parte_1
avversario laddove è richiesto di dichiararsi la prescrizione del diritto attivato dal e accertarsi la responsabilità, seppur solidale, del Controparte_2 Controparte_2
Si costituisce nei due giudizi il chiedendo la reiezione dei proposti Controparte_2
appelli con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
In ordine al primo motivo di impugnazione proposto da entrambi gli appellanti, il contesta l'eccepita decadenza e prescrizione delle azioni invocate ex Controparte_2
artt. 1667 e 1669 c.c., ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e l'applicazione degli effetti previsti dell'art. 1310 c.c. nei confronti dell'ing. . CP_1
Con riferimento alle censure relative alla determinazione delle responsabilità dell'appaltatore e del D.L., l'appellato osserva che correttamente il giudice di prime cure ha condiviso le conclusioni dalla TU da cui emerge con assoluta evidenza la responsabilità di entrambi i soggetti.
Sul punto, l'appellato contesta la difesa della secondo cui non avrebbe in Parte_1
alcun modo potuto evitare il danno essendo incaricata alla mera realizzazione dell'opera nonché la sussistenza di una responsabilità in capo allo stesso per omissioni in CP_2
fase di collaudo al termine dell'opera. Quanto alla prima contestazione, l'Ente evidenzia che l'impresa ha un preciso dovere di segnalare eventuali problematiche al progettista durante la fase dei lavori;
quanto alle asserite carenze di controllo in sede di collaudo da parte del il medesimo osserva che le proprie competenze non si estendono in CP_2
modo così ampio da ricomprendere aspetti di dettaglio come quelli da cui sono emersi i vizi riscontrati.
pagina 11 di 31 Avuto riguardo alle censure mosse in argomento alla sentenza da parte dall'ing. , il CP_1
sottolinea come quest'ultimo abbia omesso di vigilare sull'operato dell'impresa CP_2
e di impartire le opportune disposizioni, così rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni dallo stesso assunte in qualità di D.L.. Ancora, in punto responsabilità, ritiene che il giudice di prime cure abbia correttamente condannato le parti in via solidale al risarcimento del danno cagionato, in applicazione della pacifica giurisprudenza.
Da ultimo, contesta il motivo di appello proposto dall'ing. in ordine al quantum CP_1
liquidato dal giudice di primo grado, ritenendo invece la determinazione corretta e dimostrata dalla documentazione in atti.
GLI APPELLI RIUNITI DEVONO ESSERE RIGETTATI
In via pregiudiziale si osserva che l'appello proposto dall'ing. (R.G. 840/2023) è CP_1
stato riunito al presente con provvedimento reso a verbale all'udienza del 12.07.2023 e, pertanto, i relativi motivi di impugnazione verranno trattati congiuntamente.
Sempre in via pregiudiziale si rileva che alcuna domanda è stata formulata dall'ing.
nei confronti della propria compagnia assicurativa terza chiamata in CP_1 CP_3
primo grado e rimasta contumace nel presente giudizio;
la relativa statuizione avente ad oggetto questioni attinenti al rapporto assicurativo è, dunque, cosa giudicata ex artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c.
Entrambi gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza di primo grado concernente il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione delle azioni ex artt.
1667 e 1669 c.c.
Dette censure sono infondate.
In primo luogo, preme sottolineare che, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, la presente controversia deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. il quale disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, quali la solidità,
l'efficienza e la durata dell'opera; al contrario dell'art. 1667 c.c., che si riferisce a pagina 12 di 31 costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica.
Sul rapporto tra i due rimedi, è stato chiarito che non sussiste incompatibilità tra le norme nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669
c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667, purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 c.c. Infatti, quanto a struttura, le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i “gravi difetti” dell'opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda
(Cass., 15 febbraio 2011 n. 3702). A ciò consegue che la norma generale puo' trovare applicazione anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla “ratio” di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.
Quanto al caso di specie, deve innanzitutto osservarsi che i difetti riscontrati nell'opera in oggetto sono riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c.
Dalla TU (depositata nell'ambito del procedimento di AT e successivamente prodotta nel giudizio di primo grado), infatti, emerge che “la causa di rottura dei tubi nella tratta sottoposta a verifica con telecamera è dovuta ad un carico eccessivo del terreno di riempimento, non idoneo, nello scavo, ed alla sua scarsa efficacia sui fianchi della condotta…il riempimento non era costituito da materiale idoneo, ma in parte da materiale di risulta proveniente dagli scavi, con prevalenza di materia argillosa. Sui fianchi delle condotte non risultano riempimenti costituiti da materiali come ghiaia e sabbia opportunamente costipati per contrastare l'ovalizzazione delle tubazioni” (pag.
14).
Tali carenze costruttive, per la loro entità e per gli effetti che hanno prodotto sul regolare funzionamento dell'opera, integrano senza dubbio gravi difetti del bene immobile pagina 13 di 31 (fognatura) facente parte dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c., trattandosi di alterazioni che incidono sulla solidità e funzionalità della struttura nel suo complesso, rendendola inidonea alla sua destinazione.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente ricondotto la fattispecie all'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c., e non dell'art. 1667 c.c., facendo giusta applicazione della disciplina prevista.
Pertanto, non colgono nel segno le censure mosse dalla secondo cui tale Parte_1
qualificazione avrebbe comportato un aggiramento dei più stringenti termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di cui all'art. 1667 c.c.
Invero, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – la stessa richiamata dall'appellante – il divieto di “trasmigrazione” artificiosa della fattispecie dall'art. 1667
c.c. all'art. 1669 c.c. opera nei soli casi in cui i vizi accertati siano esclusivamente riconducibili alla prima ipotesi, e la parte tenti di invocare la seconda norma al solo fine di beneficiare di termini più ampi. Nel caso di specie, al contrario, i difetti accertati presentano oggettivamente i caratteri di gravità richiesti dall'art. 1669 c.c., sicché la loro riconduzione a tale norma risulta del tutto corretta e non strumentale.
Parimenti infondata è la doglianza dell'appellante secondo cui la qualificazione ex art. 1669 c.c. sarebbe errata giacché lo stesso ha qualificato la propria Controparte_2
azione come ex art. 1667 c.c. nella diffida del 16.04.2014, salvo poi ravvedersi successivamente onde aggirare le decadenze previste dalla disposizione.
È vero che in detta comunicazione si fa riferimento al solo all'art. 1667 c.c., ma – come noto – la qualificazione giuridica della domanda deve essere desunta non dalle espressioni utilizzate in atti stragiudiziali, bensì dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio. Ed invero, come la stessa riconosce a pag. 15 del proprio atto di Parte_1
appello, nell'atto di citazione il ha espressamente invocato l'art. 1669 c.c., CP_2
formulando una domanda che, per causa petendi e petitum, rientra a pieno titolo nell'ambito di tale disposizione.
pagina 14 di 31 Ne consegue che non può dubitarsi della corretta qualificazione dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c., la quale non è stata utilizzata per aggirare i termini decadenziali previsti dall'art. 1667 c.c., ma perché fattispecie effettivamente corrispondente alla natura dell'opera (bene destinato per sua natura a lunga durata) e ai difetti accertati.
In definitiva, la decisione del giudice di primo grado appare pienamente conforme alla normativa e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo ricondotto la fattispecie alla disposizione effettivamente pertinente e applicato la norma di diritto sostanziale corretta.
Ciò posto, avendo riguardo alle censure mosse in punto decadenza e prescrizione da entrambi gli appellanti, l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale dell'appaltatore ed al suo periodo di responsabilità (e/o del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione/manutenzione dell'immobile), due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia.
Il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 27693/2019: “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici”).
pagina 15 di 31 In forza di tale principio, nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, il dies a quo del termine per l'effettuazione della denuncia dei vizi deve essere individuato nel 28.05.2013 (data in cui pacificamente la Soc. Acque Potabili ha segnalato al il cedimento del sedime della strada sotto cui le tubature Controparte_2
erano posizionate); è solo da questo momento che può ritenersi che il committente sia venuto a conoscenza dell'esistenza e della causa dei predetti difetti.
La denuncia di tali vizi è stata poi successivamente effettuata in data 10.09.2023 ad entrambi gli appellanti, dunque entro l'anno richiesto dall'art. 1669 c.c.; l'esistenza dei vizi è stata poi nuovamente segnalata con lettera raccomandata del 16.04.2014 (che reca quale destinatario solo la , con effetto interruttivo della prescrizione Parte_1
annuale anche ai sensi dell'art.1310 c.c., mentre, con deposito del 23.01.2015, il ha instaurato nei confronti degli odierni appellanti il ricorso per AT (ossia CP_2
decorsi circa nove mesi dall'ultima diffida), con ulteriore interruzione della prescrizione annuale nei confronti di entrambe le parti.
Sul punto, non rilevano le censure degli appellanti.
In particolare, non può essere condivisa la doglianza mossa dalla , secondo Parte_1
cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza dal deposito del ricorso per AT.
Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata – e come questa
Corte condivide – il termine di decadenza non è fatto decorrere da tale data, bensì dal momento della scoperta dei difetti, avvenuta nel maggio 2013 con la segnalazione effettuata dalla Soc. delle Acque Potabili. Il riferimento al deposito del ricorso per AT
è stato operato dal giudice di prime cure – e ripreso in questa sede – unicamente quale atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione, non già quello di decadenza, che per sua natura non può essere interrotto.
Parimenti infondata è la censura relativa alla diffida del 16.04.2014 che, secondo l'appellante, non costituirebbe atto idoneo a interrompere la prescrizione in quanto priva di una formale costituzione in mora.
pagina 16 di 31 Al contrario, tale comunicazione – con la quale il ha nuovamente contestato la CP_2
sussistenza dei vizi, invitando l'appaltatore a prendere contatti per le determinazioni relative al risarcimento del danno e alle modalità e ai tempi per l'effettuazione di un sopralluogo, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe agito in via giudiziale – integra pienamente un atto idoneo a interrompere la prescrizione, poiché esprime in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere le proprie ragioni e di ottenere l'adempimento.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la missiva (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado del individua con Controparte_2
sufficiente precisione la prestazione richiesta, ovvero il risarcimento del danno derivante dal cedimento di un tratto fognario, già oggetto di precedente contestazione (nota del
10.09.2013). La richiesta di contatto entro 7 giorni per la determinazione del danno e l'organizzazione di un sopralluogo congiunto, con possibilità di visionare i filmati delle videoispezioni, costituisce un chiaro riferimento all'obbligazione risarcitoria derivante da vizi dell'opera.
Pertanto, l'onere di individuare con esattezza la prestazione di cui il creditore richiede l'adempimento, ribadito dall'ing. anche in sede di scritti conclusionali, deve CP_1
ritenersi requisito soddisfatto nella fattispecie, essendo l'oggetto della pretesa chiaramente individuata nella contestazione dei vizi e nella richiesta di risarcimento.
Con specifico riguardo alla posizione dell'ing. , non è fondato il rilievo secondo cui CP_1
la diffida del 16.04.2014, pacificamente inviata unicamente alla non Parte_1
spiegherebbe effetti interruttivi della prescrizione anche nei suoi confronti, non potendo operare – a suo dire – nel caso di specie l'art. 1310 c.c.
Sul punto, infatti, il giudice di primo grado ha correttamente richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale, tra condebitori solidali, l'interruzione della prescrizione effettuata dal creditore nei confronti di uno solo dei debitori si estende anche agli altri in virtù del disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c.
pagina 17 di 31 A nulla valgono, pertanto, le difese dell'ing. , che contesta di essere debitore CP_1
solidale con la società appaltatrice in quanto le obbligazioni assunte dallo stesso e dalla sorgono da titoli diversi. La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere Parte_1
che, in caso di danno subito dal committente di un contratto di appalto, derivante da concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondano in via solidale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un unico titolo (in tal senso, tra le altre Cass., ord. 20 luglio 2021, n. 20704 secondo cui “Ove il danno subito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso”)
Ne deriva che, come correttamente rilevato, la diffida del 16.04.2014, pur indirizzata alla sola , ha interrotto la prescrizione anche nei confronti dell'ing. Parte_1 CP_1
sicché il relativo motivo di appello non può essere accolto.
Entrambi gli appellanti contestano, seppur da prospettive opposte, la correttezza della decisione di primo grado sia in punto di accertamento della responsabilità sia quanto alla solidarietà e ripartizione delle rispettive quote di colpa.
In particolare, la lamenta, in primo luogo, un vizio di motivazione per Parte_1
contraddittorietà della sentenza rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che dalla relazione peritale non emergerebbe una sua responsabilità, bensì unicamente quella del progettista e del direttore dei lavori. Deduce, inoltre, che i vizi erano conoscibili non solo dal D.L., ma anche dal collaudatore e che la mancata contestazione da parte del integra un comportamento colposo del CP_2
committente.
Dal canto suo, l'ing. contesta che il Tribunale non avrebbe attribuito alcun rilievo CP_1
al collaudo effettuato dal sede in cui sarebbero dovute emergere le regolarità CP_2
pagina 18 di 31 delle opere evidenziando, dunque, una possibile corresponsabilità del collaudatore- committente.
Le doglianze di entrambi gli appellanti non sono fondate.
La sentenza di primo grado, nel recepire le conclusioni del TU, ha fornito una motivazione adeguata, immune da vizi logici, e basata su un accertamento tecnico approfondito e coerente, le cui conclusioni risultano condivisibili e conformi alle evidenze documentali e fattuali.
Il consulente tecnico, infatti, ha evidenziato che:
- “nelle specifiche del capitolato circa i rinfianchi non si è definito con precisione il materiale idoneo necessario per questo tipo di tubazioni elastiche in realtà ben descritto nei manuali d'uso dei vari fabbricanti. Era necessario solo esaminare la scheda tecnica di questi manufatti.” (pag. 18);
- “Desta inoltre perplessità il fatto che tutti i lavori ed opere eseguite siano stati contabilizzati e liquidati senza alcuna contestazione da parte della Direzione
Lavori e senza riserve da parte dell'Impresa.” (pag. 19)
- “Si osserva altresì che dal Certificato di Collaudo in data 05.08.2006 non risulta effettuato alcun sondaggio o misura di qualunque tipo limitando il collaudo ad esporre l'elenco delle opere eseguite e confermandone la regolare esecuzione.”
(pag. 19)
In sede di replica, il consulente ha opportunamente richiamato le “differenti graduazioni di responsabilità” dei vari soggetti coinvolti — progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice, collaudatore — sottolineando, peraltro, la posizione “veramente delicata” dell'ing. , titolare di un doppio ruolo di progettista e D.L. (pag. 8). CP_1
Dalla TU emerge, dunque, che i vizi derivano da una combinazione di fattori: da un lato, errori progettuali e carenze di controllo da parte del direttore dei lavori che non ha impartito all'impresa le necessarie direttive né vigilato adeguatamente sull'esecuzione; dall'altro, negligenze esecutive dell'appaltatore che ha eseguito i lavori senza verificare pagina 19 di 31 la compatibilità dei materiali utilizzati nonostante le prescrizioni tecniche fossero agevolmente ricavabili dalle schede dei produttori.
Quanto alle censure mosse dagli appellanti in punto responsabilità, non può accogliersi la tesi della di essere stata un mero “nudus minister”, giacché, come più Parte_1
volte affermato in giurisprudenza e condivisibilmente richiamato dal giudice di prime cure, l'appaltatore conserva un dovere di diligenza professionale che impone di segnalare eventuali incongruenze progettuali manifeste o soluzioni tecniche inidonee, non potendo limitarsi a una mera esecuzione materiale (cfr. Cass. civ. n. 312731/2022) e non emergendo alcuna prova agli atti che l'appaltatore sia stato mero strumento passivo nelle mani del committente.
A conferma di tale principio, si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.” (Cass. civ., Sez. II, 05/06/2023, n. 15661)
Nel caso di specie, non solo manca qualsiasi prova che l'appaltatore abbia manifestato dissenso rispetto a istruzioni palesemente errate, ma neppure risulta che il committente o il direttore dei lavori abbiano imposto la prosecuzione dei lavori nonostante una chiara contestazione. Inoltre, il vizio lamentato – il cedimento di un tratto fognario per inadeguatezza del materiale di riempimento dello scavo – incide direttamente sulla pagina 20 di 31 tenuta strutturale dell'opera e non può ritenersi estraneo alle competenze tecniche dell'appaltatore il quale era certamente in grado di rilevarne la sussistenza e la gravità.
Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore non può essere esclusa né attenuata sulla base della figura del “nudus minister” che presuppone condizioni non ravvisabili nella fattispecie esaminata.
In ordine alla posizione del pur riconoscendo che la TU ipotizza Controparte_4
un certo grado di possibile responsabilità anche in capo a quest'ultimo, la Corte ritiene che ciò in concreto e allo stato degli atti non sia ravvisabile e che non possa esonerare, neppure parzialmente, i due appellanti. Deve rammentarsi, in proposito, che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'accettazione dell'opera da parte del committente libera l'appaltatore solo per i vizi palesi e riconoscibili al momento della consegna, mentre resta ferma la sua responsabilità per quelli occulti o non facilmente percepibili. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano
l'appaltatore esclusivamente della responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o di collaudo” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/01/2019, n. 11).
Non può, dunque, essere condivisa la doglianza della secondo cui il Parte_1
collaudo, in quanto atto pubblico, avrebbe efficacia liberatoria e porrebbe l'impresa al riparo da successive contestazioni.
Come già osservato, infatti, il carattere di atto pubblico del certificato non vale a escludere la responsabilità dell'impresa per errori esecutivi già realizzati e non riconoscibili al momento del controllo finale, trattandosi di vizi occulti per i quali la responsabilità dell'appaltatore permane integra, secondo principi condivisibilmente richiamati dal Tribunale. Il tutto, sia detto, anche considerando la circostanza che, al momento dell'intervenuto collaudo, alcuno schiacciamento, perdita di acqua e ovalizzazione si era verificata in relazione alle tubazioni fognarie realizzate e posate.
pagina 21 di 31 Si osserva, inoltre, che il collaudo, pur formalmente approvato, non può avere efficacia liberatoria poiché — come osservato dallo stesso TU — non risulta accompagnato da verifiche materiali né da prove tecniche, limitandosi a una mera presa d'atto dell'esecuzione delle opere. Tale superficialità del controllo finale non incide, tuttavia, sul piano della responsabilità, che resta in capo ai soggetti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera.
Al momento del collaudo, infatti, le condotte negligenti dell'impresa e del direttore dei lavori si erano già esaurite, e la condotta dannosa si era ormai realizzata, senza che gli effetti fossero immediatamente percepibili. Non è stato neppure dimostrato che un collaudo più approfondito avrebbe potuto incidere sulla sussistenza o sulla gravità del danno, trattandosi di vizi occulti, rilevabili solo mediante alterazione dell'opera e comunque tali da richiedere il suo rifacimento.
In questo contesto assume rilievo decisivo l'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto il quale non prevede affatto un collaudo in fasi, ma unicamente un collaudo finale, da effettuarsi entro il 10° giorno dalla data dell'accertata ultimazione dei lavori da parte della Direzione Lavori. Il testo è inequivoco: “La visita per il collaudo dei lavori e
l'emissione del relativo certificato dovrà avvenire entro il 10° giorno dalla data dell'accertata ultimazione dei lavori da parte della D.L.”.
Questo elemento è dirimente: non solo il TU, in sede di replica, fa riferimento a presunti “verbali di visita” del collaudatore di cui non vi è traccia negli atti e che nessuna parte ha mai prodotto o provato, ma lo stesso TU riconosce che le modalità del collaudo erano rimesse alla discrezionalità del collaudatore. Tuttavia, tale discrezionalità non può spingersi fino a superare quanto previsto contrattualmente: le modalità di collaudo erano già rigidamente disciplinate dal Capitolato, che prevede unicamente un collaudo finale, da effettuarsi a lavori ultimati, e non contempla affatto collaudi intermedi o per fasi.
Il collaudo, dunque, non era stato eseguito (né previsto) per fasi, ma soltanto al termine dei lavori, quando lo scavo era già stato ricoperto e il manto stradale ripristinato;
pagina 22 di 31 pertanto, la verifica della qualità del materiale di riempimento — causa principale dei difetti — non era più possibile.
Lo stesso TU, del resto, pur rilevando (pag. 19) che il collaudo è stato svolto senza l'effettuazione di sondaggi, non ha considerato tale circostanza un'omissione del collaudatore nello svolgimento del suo mandato, né una concausa del collasso della fognatura. Né le parti appellanti hanno mai allegato agli atti, né tantomeno nei motivi d'appello, che il collaudo dovesse svolgersi per fasi in parallelo allo stato di avanzamento dei lavori, o che il collaudatore fosse tenuto a verificare periodicamente l'andamento degli scavi e dei successivi riempimenti.
Solamente in sede di repliche finali, in risposta alle osservazioni del CTP del CP_2
il TU (pag. 6) ha affermato: “Circa il collaudo in corso d'opera, il sottoscritto
[...]
TU viene solo ora a conoscenza dell'esistenza dei verbali di visita, in relazione ai vari sopralluoghi del collaudatore, mai allegati alla documentazione fornita al sottoscritto
TU” (e mai prodotti in causa), aggiungendo che “è chiaro che il collaudatore aveva la piena discrezionalità nell'eseguire i controlli e sondaggi vari, ma questi dovevano essere fatti specialmente in corso d'opera”. Tuttavia, tanto in assenza di qualsivoglia allegazione di parte circa la previsione contrattuale di un collaudo per fasi, quanto, soprattutto, in presenza di capitolato speciale di appalto che escludeva un collaudo per fasi e prevedeva, al contrario, che anche il collaudo provvisorio dovesse avvenire dopo l'integrale consegna dell'opera, non è dato comprendere perché il collaudatore sarebbe stato tenuto ad eseguire verifiche in corso d'opera. Rileva, del resto, la circostanza che nulla è noto, come detto, circa il numero, l'oggetto e le tempistiche di tali “verbali di visita” in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Infine, come già osservato, il committente aveva nominato un Direttore dei Lavori, coincidente con il progettista dell'opera, proprio per assicurare un controllo tecnico costante durante l'esecuzione. È lo stesso TU a sottolineare la particolare gravità delle omissioni di vigilanza del professionista, evidenziando come “il Progettista e Direttore dei Lavori rappresentati da un unico professionista, IN. , si trovasse in una CP_1
pagina 23 di 31 posizione veramente delicata per il doppio ruolo svolto” (TU, pag. 8), e aggiungendo, nelle repliche alle osservazioni: “L'IN. si esprime come se il progettista delle CP_1
opere e direttore dei lavori fossero altre persone e non egli stesso, che è anche il contabilizzatore degli stessi lavori oggetto del contenzioso” (repliche TU, pag. 2).
Tali affermazioni privano di fondamento la tesi dell'ing. circa la responsabilità del CP_1
collaudatore, essendo evidente, dalle stesse valutazioni tecniche, che l'errore principale risiede perlopiù nella fase progettuale e nella direzione lavori, in cui l'ing. CP_1
cumulava funzioni di elaborazione e di controllo.
Pertanto, anche a voler riconoscere una certa superficialità nell'operato del tale CP_2
circostanza non vale a interrompere il nesso causale né ad attenuare la responsabilità della e dell'ing. , le cui omissioni progettuali ed esecutive restano Parte_1 CP_1
causa determinante del danno.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente escluso una responsabilità in capo al e ritenuto sussistente una responsabilità concorrente di entrambi gli Controparte_2
appellanti, legittimamente affermando la loro obbligazione solidale nei confronti del committente.
Il giudice di prime cure ha, infatti, adeguatamente motivato la natura solidale della responsabilità tra appaltatore e direttore dei lavori, richiamando i principi sanciti dall'art. 2055 c.c. e la consolidata giurisprudenza in materia secondo cui, quando il danno è unico ma deriva da una pluralità di condotte concorrenti, ancorché fondate su titoli di responsabilità diversi (come nel caso di specie), i corresponsabili sono tenuti in solido verso il danneggiato, salva la possibilità di regresso nei rapporti interni in proporzione alle rispettive colpe.
Le contestazioni formulate dagli appellanti sul punto non colgono nel segno, limitandosi a riproporre argomentazioni già dedotte e disattese in primo grado, senza apportare elementi nuovi idonei a superare la corretta applicazione dei principi richiamati in primo grado.
pagina 24 di 31 Entrambi gli appellanti censurano, altresì, la ripartizione interna di responsabilità al 50% ciascuno, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di motivare adeguatamente la scelta e che, comunque, avrebbe dovuto individuare gradi diversi di colpa.
In particolare, l'ing. deduce che non potrebbe parlarsi di solidarietà ex art. 2055 CP_1
c.c., poiché i titoli di responsabilità sarebbero differenti e il Capitolato d'appalto distinguerebbe chiaramente i compiti e le sfere di intervento dei soggetti coinvolti, prevedendo anzi clausole che escluderebbero la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi riscontrati nel caso di specie;
a suo dire e in ogni caso, la sua responsabilità, ove riconosciuta, avrebbe dovuto limitarsi al 15-20%.
Anche la lamenta un'omessa pronuncia sulla gradazione di responsabilità Parte_1
tra sé e il D.L., indicando, dal canto suo, come corretto un riparto pari al 33% per ciascun ruolo rivestito dall'ing. , come progettista e direttore dei lavori. CP_1
Tali censure non possono, ugualmente, trovare accoglimento.
La sentenza di primo grado ha espressamente richiamato l'art. 2055, terzo comma, c.c., secondo il quale, in caso di pluralità di autori del medesimo danno, la responsabilità interna si presume uguale, salvo che uno dei corresponsabili provi una diversa graduazione della colpa.
Nel caso di specie, nessuno degli appellanti ha fornito elementi concreti idonei a superare tale presunzione. Entrambi, infatti, si sono limitati a richiamare in modo generico le clausole del capitolato d'appalto, senza tuttavia illustrare — né tantomeno dimostrare — in che modo tali disposizioni contrattuali avrebbero inciso in concreto sulla diversa incidenza causale dei rispettivi comportamenti. Né risultano emergere, dalla documentazione prodotta o dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, elementi che consentano di individuare una colpa prevalente dell'uno o dell'altro soggetto.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha ripartito la responsabilità interna nella misura del 50% ciascuno, non avendo a disposizione elementi idonei a superare la pagina 25 di 31 presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2055, terzo comma, c.c., e tenuto conto della stretta interrelazione tra le condotte del progettista-direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, entrambe causalmente determinanti ai fini dell'evento dannoso.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe — di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. — nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.”
(Cass. civ., ord. 24 maggio 2023, n. 14378).
Tale principio — correttamente applicato dal giudice di primo grado — conferma la legittimità della ripartizione paritaria operata nella sentenza impugnata, non essendo emersi elementi probatori idonei a giustificare una diversa graduazione di colpa tra i corresponsabili.
Né può essere accolta, in tal senso, l'argomentazione proposta da , secondo cui la Pt_1
ripartizione della responsabilità tra le parti dovrebbe tenere conto del fatto che l'ing.
ha ricoperto due ruoli — quello di progettista e di direttore dei lavori — e che, CP_1
pertanto, la sua quota di responsabilità dovrebbe essere superiore (66%) rispetto a quella dell'impresa (33%). Tale tesi è priva di pregio per due ordini di motivi. Innanzitutto, nel presente giudizio non viene in rilievo la figura dell'ing. quale progettista, bensì CP_1
esclusivamente quella di direttore dei lavori giacché le contestazioni mosse riguardano le omissioni di vigilanza e controllo durante l'esecuzione dell'opera, non già eventuali errori progettuali in senso stretto (sebbene gli stessi siano stati riscontrati nel corso della
TU).
pagina 26 di 31 Più rilevante ancora è la circostanza che l'art. 2055 c.c. non fonda la ripartizione della responsabilità solidale sui ruoli formalmente ricoperti dalle parti, bensì sull'effettivo apporto causale che ciascuna condotta ha avuto nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò che rileva, dunque, non è la qualifica soggettiva dei corresponsabili, bensì la gravità
e l'incidenza delle azioni e/o omissioni concretamente attuate, poiché la graduazione della responsabilità non risponde a una logica algebrica, ma si fonda su un giudizio di valore riferito al contributo effettivo di ciascuno alla verificazione del danno.
Pertanto, non si ravvisano elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità.
Da tale riparto discende, altresì, il rigetto della domanda trasversale proposta dalla nei confronti dell'ing. , già formulata in primo grado, con cui la Parte_1 CP_1
società aveva chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda promossa dall'attore, di condannare l'ing. a manlevarla e tenerla indenne CP_1
da qualsivoglia pregiudizio.
Sul punto si osserva che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha implicitamente ma chiaramente statuito sulla domanda, rigettandola per incompatibilità logico-giuridica con la natura solidale della responsabilità accertata.
Invero, come già evidenziato, sia l'impresa appaltatrice che il direttore dei lavori sono stati riconosciuti corresponsabili in pari misura (50%) nella causazione del danno;
ne consegue che non può configurarsi un obbligo di manleva di uno nei confronti dell'altro, poiché entrambi concorrono, in via diretta e immediata, alla produzione dell'evento lesivo. La manleva, infatti, presuppone un rapporto in cui un soggetto non responsabile nei confronti del danneggiato possa essere tenuto, in via di rivalsa o di garanzia, a rimborsare colui che risponde in via principale. Tale presupposto difetta nel caso di specie, atteso che la responsabilità dell'appaltatore è stata accertata in via Pt_1
diretta, al pari di quella dell'ing. . CP_1
Al più, nei rapporti interni tra corresponsabili, può operare un diritto di regresso, disciplinato dallo stesso art.2055, 2°c., c.c. in forza del quale ciascuno dei coobbligati è
pagina 27 di 31 tenuto a contribuire alla rifusione del danno in proporzione alla gravità della propria colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ma non risulta che alcuno dei danneggianti abbia risarcito il danno e lo abbia fatto in misura superiore alla propria responsabilità né, tantomeno, che abbia avanzato una tale domanda di regresso.
Come già precisato, non sono emersi nel processo elementi tali da giustificare una diversa graduazione di colpa rispetto alla ripartizione paritaria disposta dal giudice di primo grado, sicché anche sotto tale profilo la decisione appare immune da censure.
Ne deriva, quindi, che la domanda di manleva proposta dalla nei confronti Parte_1
dell'ing. deve essere confermata nel suo rigetto, non potendosi riconoscere un CP_1
obbligo di garanzia in capo a un soggetto corresponsabile del medesimo evento dannoso.
Quanto, infine, al motivo di appello proposto dall'ing. in ordine alla CP_1
quantificazione del danno, lo stesso non può essere accolto.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel determinare il danno facendo esclusivo affidamento sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare – a suo dire – le carenze probatorie in capo al che non CP_2
avrebbe dimostrato di aver effettivamente eseguito le opere di ripristino né il relativo costo.
Tale censura non è fondata.
La prova del danno, infatti, risulta pienamente fornita, sia in relazione all'esistenza dei vizi e difetti dell'opera (circostanza, peraltro, mai contestata dagli appellanti), sia quanto alla necessità di eseguire le opere di ripristino per eliminare definitivamente le anomalie riscontrate.
In proposito, il TU ha puntualmente risposto al terzo quesito formulato dal giudice di primo grado, descrivendo con chiarezza (pagg.19 e seguenti della relazione peritale) le lavorazioni tecniche indispensabili al ripristino del tratto fognario e stimandone il costo.
Nella successiva relazione di replica alle osservazioni delle parti, il consulente ha ulteriormente motivato e confermato la congruità delle opere e dei costi indicati, fornendo un percorso logico-argomentativo coerente e immune da vizi.
pagina 28 di 31 Come spiega la Suprema Corte, d'altra parte, ai sensi dell'art.1669 c.c. il committente può richiedere, a titolo di risarcimento, la condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme in denaro corrispondenti al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi
(Cass.1989 n.1406).
Sotto altro profilo, la doglianza dell'appellante – peraltro non ribadita negli scritti conclusionali - appare in ogni caso del tutto generica, poiché non individua errori tecnici o incongruenze nella stima, né propone prezzari alternativi o diverse modalità di valutazione economica. L'assenza di puntuali e specifiche contestazioni rende, pertanto, il motivo non solo infondato, ma plausibilmente inammissibile per difetto di specificità, dovendosi ritenere corretto l'operato del TU e, di riflesso, il convincimento espresso dal Tribunale.
Ne consegue che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
In punto spese legali, deve essere da ultimo, rigettato anche il motivo di appello proposto dalla in ordine alla liquidazione operata dal giudice di primo Parte_1
grado.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato integralmente i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, sebbene tale decreto fosse entrato in vigore solo successivamente alla conclusione della maggior parte delle attività processuali di primo grado, e che, pertanto, solo la fase decisionale – svoltasi nella vigenza delle nuove tariffe – avrebbe dovuto essere liquidata secondo i nuovi criteri.
La censura non merita accoglimento.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 33482 del 14 novembre 2022, in tema di applicazione temporale dei parametri forensi “per le prestazioni professionali esaurite anteriormente al 23 ottobre 2022, la liquidazione delle spese processuali deve essere compiuta seguendo i parametri del D.M. n. 55/2014, non come modificati dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Le nuove tariffe si applicano, pertanto, alle prestazioni
pagina 29 di 31 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, ossia a decorrere dal
23 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.”.
Nel caso di specie, tuttavia, per stessa ammissione dell'appellante, la fase decisionale del giudizio di primo grado – che costituisce parte integrante dell'attività difensiva e non
è scindibile dalle altre fasi processuali – si è svolta successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha applicato i nuovi parametri tariffari all'intera liquidazione, trattandosi di prestazione professionale unitaria non esaurita prima della data del 23 ottobre 2022.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'appello della deve essere rigettato, con Parte_1
conferma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Nessuna pronuncia in punto spese deve essere emessa a riguardo della
[...]
perché rimasta contumace nel presente giudizio e Controparte_3
chiamata in causa esclusivamente ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta gli appelli rispettivamente proposti da e da Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 347/2023 pubblicata in data 20/04/2023 del Tribunale di
Alessandria che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenute e condanna le parti appellanti, in solido tra di loro, a pagare al
[...]
le spese del presente grado del giudizio che liquida per compensi in € CP_2
9.991,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili.
pagina 30 di 31 Per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti appellanti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.10.2025 della Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello.
La Presidente dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
alla redazione della presente sentenza ha collaborato la ott.ssa Serena Lava. CP_5
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