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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 2 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 38676 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ezio n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonella Mencherini che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale, dott.ssa ,
[...] Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giunio Bazzoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Russi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
Controparte_4
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per gli opponenti: “… in via pregiudiziale: sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante il fondamento di tutte le ragioni di cui al presente atto di opposizione, oltre ad essere quest'ultima fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
in via principale nel merito: 1) accertare
l'abusività della clausola n. 6 del contratto di fidejussione ai sensi dell'art. 33 comma 1 Cod. Consumo per tutti i motivi di cui nelle premesse e per l'effetto dichiarare che parte opposta è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare
e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G. 13838/2013); 2) accertare l'abusività della clausola n. 7 del contratto di fidejussione ai sensi dell'art. 33 1 comma Cod. Consumo e/o secondo comma lett. b, r, e t Cod.
Consumo per tutti i motivi di cui nelle premesse e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G.
13838/2013); 3) accertare l'assoluta carenza di prova del credito azionato da parte opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G. 13838/2013); 4) accertare e dichiarare la nullità della proposta contrattuale del 7.5.2008, nel caso ne venisse depositato l'originale, per mancanza della sottoscrizione da parte della
[...]
e per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o Controparte_4
revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G. 13838/2013); 5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di qualsiasi pretesa di parte opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge n. 108/96 perché eccedenti il c.d. “tasso soglia” e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013
(R.G. 13838/2013); 6) accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi
e comunque non dovuti gli addebiti di interessi effettuati da parte opposta sul rapporto per cui è causa, per la loro intera durata, ad un tasso superiore al saggio legale per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G.
13838/2013); 7) accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, e comunque non dovuti gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione
2 trimestrale degli interessi da parte opposta sul rapporto per cui è causa per
l'intera durata in quanto mai pattuita e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G. 13838/2013);
8) accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, e comunque non dovuti per violazione degli artt. 1175, 1325, 1375 e 1418 c.c. gli addebiti effettuati da parte opposta a titolo di commissioni trimestrali di massimo scoperto sul rapporto per cui è causa per l'intera durata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7163/2013
(R.G. 13838/2013); 9) accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica dei saldi contabili, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto per cui è causa con eliminazione di tutte le voci di spese, oneri ed interessi di cui in parte motiva ne è stata evidenziata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la non debenza;
10) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o
l'invalidità e/o la nullità della fidejussione in quanto priva della sottoscrizione da parte della e per l'effetto revocare, nei Controparte_4
confronti dei Sigg.ri e il Parte_2 Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G. 13838/2013) e dichiarare che i suddetti opponenti, per tali titoli, nulla sono tenuti a versare a parte opposta;
in via subordinata nel merito: 1) accertare e dichiarare la mala fede di parte opposta nella gestione del fido concessi alla e/o nell'esecuzione Parte_4
del rapporto per cui causa e comunque la mancata prestazione della dovuta diligenza per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare che i
Sigg.ri e nulla sono tenuti Parte_2 Parte_1 Parte_3
a versare a parte opposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 7163/2013 (R.G.
13838/2013). In ogni caso: accertare e dichiarare illegittima la segnalazione in Centrale Rischi eseguita da parte opposta in danno degli odierni opponenti
e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione con efficacia retroattiva […] con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali
15%”.
3 Per l'opposta costituita: “… 1) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 164 e 163 n. 7 cpc e l'inammissibilità del giudizio di opposizione;
2) IN VIA PRELIMINARE: Rigettare l'istanza di sospensione ex art 649 c.p.c. in quanto inammissibile, ed in ogni caso carente dei presupposti di legge ed all'esito della statuizione, concedersi termine per il procedimento di mediazione obbligatoria;
3) In via Principale e Nel Merito: rigettare la presente opposizione, per i motivi tutti testé rappresentati, con conseguente rigetto di tutte le domande ed eccezioni ivi spiegate anche di carattere istruttorio, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Con riserva di meglio precisare le domande, di articolare mezzi di prova e di depositare documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. Con vittoria di spese e del compenso professionale ex D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 18 settembre 2024, Pt_1
e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_3
opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 7163/2013, emesso da questo Tribunale l'8 aprile 2013 su istanza della Controparte_4
con il quale era stato loro ingiunto, quali fideiussori
[...]
della soc. il pagamento della Parte_5 somma di €274.028,01#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente;
• che a sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto che: a) il contratto di fideiussione dedotto in giudizio dall'ingiungente conteneva due clausole abusive, quella di cui all'art. 6, recante deroga all'art. 1957
c.c., e quella di cui all'art. 7, che imponeva al garante il pagamento a semplice richiesta scritta del creditore e che consentiva di usare come prova del credito le mere scritture contabili della banca;
b) dovendo prescindersi da quelle due clausole siccome nulle, la pretesa creditoria della controparte risultava infondata, sia perché la banca non aveva agito
4 nei confronti di essi fideiussori entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. ed era dunque decaduta dalla garanzia, sia perché la prova del credito vantato era stata data mediante il deposito del mero saldaconto certificato ex art. 50 t.u.b., di per sé inidoneo a provare il diritto dedotto dalla banca siccome documento di provenienza unilaterale;
c) la pretesa creditoria della società ingiungente doveva quantomeno essere rideterminata espungendo gli interessi usurari e anatocistici, gli interessi ultralegali non specificamente pattuiti, le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, applicate anch'esse in assenza di alcuna pattuizione al riguardo;
d) il contratto di fideiussione era nullo poiché privo della sottoscrizione della banca;
e) i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479, quale seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause riunite C-693/19 e
C-831/19, legittimavano essi opponenti, che avevano rilasciato la garanzia quali consumatori, a fare ricorso al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
• che la citata in giudizio quale cessionaria (e Controparte_1
attuale titolare) del credito controverso, si è costituita in giudizio per mezzo della propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e deducendone comunque l'infondatezza nel merito;
• che la sebbene ritualmente citata, è Controparte_4
rimasta contumace;
• considerato che, come è pacifico tra le parti, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, quale prescritto dall'art. 641 c.p.c., e non è giustificata da nessuna delle ragioni indicate dall'art. 650 c.p.c.;
• che per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione non possono fondatamente invocarsi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 giacché: i) come risulta dalla visura camerale versata in atti, e come è pacifico tra le parti, è Parte_2
5 socio per il 50% della debitrice principale Parte_5
sicché non gli si può riconoscere la qualifica di
[...]
consumatore rispetto al contratto di fideiussione per cui è causa, la cui stipulazione è stata evidentemente funzionale alla tutela degli interessi economici legati alla suddetta (consistente) partecipazione sociale;
ii) le stesse considerazioni valgono, anche a maggior ragione, per l'opponente che, oltre ad essere socio per il 50% della società Parte_1
debitrice principale, ne è anche amministratore;
(iii) l'opposizione tardiva che la Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la menzionata sentenza 6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/Cee, sicché le contestazioni mosse dagli opponenti in merito alla nullità della fideiussione per mancanza di sottoscrizione della banca nonché in merito al carattere indebito di alcuni oneri (interessi usurari, interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto, etc.) non possono essere esaminate in questa sede poiché non sollevano questioni di conflitto con la disciplina consumeristica;
iv) le clausole che gli opponenti hanno denunciato essere abusive (quella di cui agli artt. 6 e 7 della fideiussione), anche a volerle considerare effettivamente vessatorie e dunque nulle, non incidono in alcun modo sull'an o sul quantum del credito vantato dall'ingiungente nei confronti dei fideiussori (al riguardo deve sottolinearsi che l'opposizione tardiva che la Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali “che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”); v) l'eventuale decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., invero, costituisce un'eccezione in senso stretto che, come tale, avrebbe potuto essere sollevata dagli opponenti soltanto con la proposizione di una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il giudice della fase monitoria, anche ove avesse
6 ipoteticamente ravvisato d'ufficio la nullità della clausola di deroga della predetta disposizione codicistica, non avrebbe certo potuto procedere ad una declaratoria officiosa di estinzione della garanzia per superamento del termine semestrale di cui al ridetto art. 1957; vi) analogamente,
l'eventuale rilievo officioso dell'abusività (e, dunque, della nullità) della clausola di cui all'art. 7 della fideiussione non avrebbe impedito al giudice della fase monitoria di emettere il decreto ingiuntivo qui opposto, essendosi il giudice basato non già sul disposto dell'art. 7 del contratto bensì sulla valenza probatoria notoriamente riconosciuta all'estratto conto ex art. 50 t.u.b. ai fini della pronuncia di un provvedimento monitorio;
• considerato altresì che, anche volendo entrare nel merito dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., essa è infondata e va disattesa giacché la contestata clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non si pone affatto in contrasto con la disciplina consumeristica;
• che la disposizione negoziale in esame, che, come detto, è inclusa nell'art. 6 del contratto di fideiussione e prevede che i diritti di garanzia della banca restino integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito senza essere essa tenuta ad escutere il debitore principale o il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., certamente non sancisce decadenze a carico dell'ipotetico consumatore, né deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
• che tale clausola neppure sancisce a carico del fideiussore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, sicché deve escludersi che essa possa essere ricompresa nel novero di quelle di cui all'art. 33, comma 2, lett. t,
d.lgs. n. 206/2005;
• che la previsione normativa della vessatorietà (o abusività) delle clausole che pongono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni riguarda solo le clausole che limitano sul piano processuale la
7 posizione del consumatore e non già i patti che limitano le eccezioni sostanziali di quest'ultimo;
• che la clausola ora in esame, lungi dal comprimere l'esercizio della tutela processuale del fideiussore, amplia semplicemente il contenuto e la durata della garanzia in favore del creditore estendendo l'obbligo del fideiussore fino a quando l'obbligazione principale non sarà totalmente adempiuta;
e, come tale, una clausola siffatta si sottrae al sindacato di vessatorietà giusta il disposto dell'art. art. 34, comma 2, d.lgs. n.
206/2005, a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto”;
• che, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la portata del concetto di “clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni”, ha ripetutamente affermato che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non rientra in quel concetto (v., tra le tante, Cass.,
18.4.2007, n. 9245 nonché Cass. 12.11.1988, n. 6142 che, pur se specificamente riferite alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., sanciscono un principio applicabile anche al caso di specie, affermando appunto che tra le clausole che sanciscono a carico di un contraente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni non possono rientrare quella recanti deroga all'art. 1957 cit.);
• che, dunque, essendo pienamente valida la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione stipulato tra le parti di causa, va esclusa la decadenza della banca dalla garanzia;
• considerato, infine, che deve respingersi l'ulteriore domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della loro segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, avendo gli attori dedotto tale illegittimità sulla base degli stessi motivi – ritenuti inammissibili o infondati – che sono alla base dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere respinta;
8 • e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza quanto al rapporto processuale tra le parti costituite;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 7163/2013, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione;
2. - rigetta le ulteriori domande formulate dagli opponenti;
3. - condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in solido, in favore della quale Controparte_2
procuratrice speciale della delle spese del giudizio Controparte_1
che liquida in complessivi €15.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 2 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
9