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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2486/2021 Oggetto: lesione personale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in v.le Aldo Moro n. 148 rappresentato e difeso dall' Avv. GIUSEPPA PIAZZA;
-attore -
nei confronti di:
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via
Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. SABINA P.IVA_1
SCHIFANO; - convenuta-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio
[...]
, n.q. di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., Controparte_2 per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza di un sinistro occorso il 4.5.2020 quando alla guida della propria bicicletta, mentre percorreva viale Aldo
Moro veniva tamponato da tergo, cadendo rovinosamente sul fianco destro, da una autovettura di colore scuro che si dava alla fuga senza prestare soccorso.
Evidenziava di aver riportato in seguito a tale sinistro ingenti danni fisici e di essersi sottoposto a numerose visite specialistiche e terapie riabilitative.
1 Chiedeva dunque al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo ignoto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare quale Controparte_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento di tutti i danni quantificati nella misura di € 336.935,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La compagnia assicuratrice si costituiva chiedendo l'integrale rigetto della domanda ritenendo non provata la modalità di verificazione del sinistro e l'assenza di colpa del danneggiato anche in riferimento alla mancata identificazione del veicolo ignoto.
La causa istruita con prove documentali, una prova testimoniale ed una consulenza tecnica medico legale veniva incamerata per la decisione ma successivamente rimessa sul ruolo per chiarire la deposizione del teste già sentito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 257 c.p.c.; quindi a ciò provveduto, veniva posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti per come formulate con le note di trattazione scritta per essere definita con sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
***
La presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, va premesso che il principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada, essendo necessario che il soggetto che assume di aver subito un danno dia prova che questo sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato (cfr.
Cass. civ. n. 18532/2007).
Al riguardo deve ulteriormente precisarsi che il giudice di merito potrà tener conto del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare “nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (v. in argomento Cass. n.
1897/2020, così come Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; in senso conforme Cass.
Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, deve ritenersi che il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tale elemento di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, ovvero che il sinistro sia stato effettivamente cagionato da un veicolo c.d. pirata e che non vi era possibilità di identificarlo.
2 Così delineati i principi in diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia rimasta priva di riscontro probatorio idoneo a legittimarne l'accoglimento, essendo indimostrato che l'incidente sia avvenuto secondo le modalità allegate.
La dinamica riferita dall'attore in citazione circa il tamponamento da parte di un'autovettura rimasta sconosciuta con conseguente caduta nelle adiacenze di un'aiuola, messa subito in discussione dalla compagnia assicuratrice nella comparsa costitutiva, non ha trovato seri e precisi riscontri nelle evidenze processuali acquisite, rivelatesi via via deboli, contraddittorie e poco chiare.
L'attore afferma di essere stato tamponato da tergo da un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Nell'atto introduttivo così descrive il sinistro: “l'urto tra i due mezzi avveniva proprio nella parte posteriore della bicicletta e quindi alle spalle dell'attore il quale a cagione della spinta che veniva effettuata dall'urto tra il mezzo non identificato e la bicicletta, finiva su un terreno scabroso costituito da pietre, cocci di vetro e vari detriti, contro cui impattava l'emivolto sinistro ed il gomito destro” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Ebbene suscita innanzitutto perplessità, tenuto conto della modalità del sinistro descritta quale tamponamento causato da una autovettura che procedeva a velocità sostenuta, la totale assenza di danni evidenti riportati dal mezzo (v. all. “foto bici stuto” della comparsa di costituzione e risposta), per stessa ammissione dell'attore non riparato in seguito all'incidente, che non presenta deformazioni nei raggi o nella ruota posteriore.
Non convincente appare poi, sempre tenuto conto della descritta dinamica, la traiettoria assunta dalla bicicletta e la posizione finale in seguito all'urto. In sede di interrogatorio formale ha chiarito che la bici a seguito dell'impatto si è reclinata sul lato destro cadendo Pt_1 in un punto privo di marciapiede, all'interno di un'aiuola. Invero, la spinta causata dall'impatto con l'autovettura, descritta come un'auto “abbastanza grossa” (teste Testimone_1
, avrebbe dovuto provocare un balzo in avanti della bici e una caduta all'interno della
[...] carreggiata di sua pertinenza e non una caduta laterale sul fianco destro ben oltre il margine della carreggiata;
a fortiori tenuto conto di quanto allegato dall'attore secondo cui il tamponamento risulta essere avvenuto con violenza da dietro e non in fase di sorpasso.
L'attore poi ha affidato la prova dei fatti alla testimonianza di un unico teste,
[...]
che ha reso delle dichiarazioni in un primo momento meramente laconiche e Testimone_1 ripetitive della dinamica descritta in citazione e, in sede di chiarimenti, fortemente contraddittorie, non convincendo il giudicante sulla loro genuinità né sulla sua effettiva presenza sui luoghi quale testimone oculare dell'incidente; dunque, nel complesso, non idonee a corroborare le allegazioni contenute in citazione.
All'udienza del 10.01.2023 il teste ha, infatti, affermato di trovarsi ad una distanza di trenta metri dall'auto pirata ma di non ricordare né modello o colore dell'autovettura rimasta non identificata;
non è stato in grado di ricordare la posizione della bicicletta né l'esatto punto di impatto, ribandendo di ricordare, quale unica circostanza, che indossava il casco. Pt_1
3 Risentito il teste all'udienza del 19.12.2024, invece di chiarire la sua precedente deposizione, ha fatto emergere contraddizioni e lacune.
Il teste ha inizialmente descritto l'impatto come un tamponamento da tergo che ha visto l'autovettura impattare con la parte anteriore il lato posteriore della bicicletta. Tuttavia invitato a meglio precisare, ha fornito una descrizione dei fatti diversa, piuttosto confliggente con quella precedentemente resa, ricordando di un sorpasso dell'autovettura o di un suo avvicinamento alla bici, come se la collisione fosse avvenuta tra la fiancata laterale della vettura e la fiancata laterale della bicicletta. ha inoltre dichiarato di aver soccorso l'attore avendo cura di riporre la Testimone_1 bicicletta dell'attore nel portabagagli della sua autovettura modello Fiat Grande Punto e di averlo accompagnato a casa su espressa richiesta di quest'ultimo; l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste viene messa in discussione anche alla luce di regole di comune esperienza, secondo cui all'interno del portabagagli dell'utilitaria descritta non vi è spazio per poter introdurre una bicicletta mountain bike modello adulto perché troppo ingombrante;
inoltre pur avendo dichiarato di aver personalmente riposto la bicicletta nel portabagagli della propria auto il teste non ha saputo fornire una descrizione del mezzo, né i suoi danni affermando in maniera del tutto generica che si trattava di un “modello sportivo di bici”.
Suscita pure perplessità che il teste in parola, poi, pur avendo asseritamente assistito ad un fatto di cotanta gravità, ovvero un tamponamento da parte di un autoveicolo fuggito via e causativo di un danno importante (lo stesso teste riferisce di un occhio sanguinante dell'infortunato), non abbia deciso di chiamare immediatamente le forze dell'ordine per i rilievi del caso;
né mai si è presentato alle autorità per rilasciare delle utili dichiarazioni in ordine a quanto direttamente appreso per esserne stato testimone;
in argomento, del resto, lascia anche da pensare la circostanza che lo , nonostante il grave danno subito evidente Pt_1 all'occhio si sia rifiutato di essere immediatamente trasportato in ospedale e, oltretutto, abbia deciso di formalizzare la denuncia- querela verso ignoti solo dopo diverso tempo dal fatto, rendendo più complessa l'identificazione dell'asserito soggetto responsabile (peraltro, non è noto neppure l'esito delle indagini compiute dalle autorità o da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, il cui onere di allegazione è comunque posto a carico del danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., v. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 e altre conformi.)
Da ultimo, poi, non possono non menzionarsi i contrasti fra la testimonianza del e Tes_1
l'interrogatorio formale dell'attore stesso circa il contesto anche temporale in cui sarebbe avvenuto il sinistro: il teste ha descritto il luogo privo di persone, già prevalentemente al buio a seguito dell'imbrunire mentre in sede di interrogatorio ha evidenziato che c'era molta Pt_1 gente in giro e vi era ancora luce.
In conclusione il quadro, lacunoso, impreciso e contraddittorio rende del tutto indimostrata la dinamica del sinistro allegata in citazione e incerto il reale accadimento dei fatti, dovendo concludersi anche per l'assenza di elementi probatori comprovanti il reale coinvolgimento di
4 una autovettura non identificata nella causazione del danno, non potendo escludersi la natura autonoma del sinistro per effetto di una perdita di controllo del mezzo per cause indipendenti dalla circolazione dei veicoli.
Alla luce di quanto considerato, in assenza di riscontri certi ed inequivoci alla prospettazione delle circostanze riferite da parte attrice, la relativa domanda, negata in radice dalla difesa della compagnia convenuta, rimasta priva di un significativo riscontro probatorio in ordine alla dinamica effettiva deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, sulla base del valore indeterminato della controversia secondo parametri minimi stante la bassa complessità, seguono come di consueto la soccombenza. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'Erario tenendo conto dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di F.G.V.S., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda dell'attore e lo CONDANNA alle spese di lite sostenute dalla
F.G.V.S. che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
PONE a carico dell'Erario le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 29 gennaio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in v.le Aldo Moro n. 148 rappresentato e difeso dall' Avv. GIUSEPPA PIAZZA;
-attore -
nei confronti di:
quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1 del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via
Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. SABINA P.IVA_1
SCHIFANO; - convenuta-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio
[...]
, n.q. di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., Controparte_2 per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno patito in conseguenza di un sinistro occorso il 4.5.2020 quando alla guida della propria bicicletta, mentre percorreva viale Aldo
Moro veniva tamponato da tergo, cadendo rovinosamente sul fianco destro, da una autovettura di colore scuro che si dava alla fuga senza prestare soccorso.
Evidenziava di aver riportato in seguito a tale sinistro ingenti danni fisici e di essersi sottoposto a numerose visite specialistiche e terapie riabilitative.
1 Chiedeva dunque al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo ignoto nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare quale Controparte_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al risarcimento di tutti i danni quantificati nella misura di € 336.935,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
La compagnia assicuratrice si costituiva chiedendo l'integrale rigetto della domanda ritenendo non provata la modalità di verificazione del sinistro e l'assenza di colpa del danneggiato anche in riferimento alla mancata identificazione del veicolo ignoto.
La causa istruita con prove documentali, una prova testimoniale ed una consulenza tecnica medico legale veniva incamerata per la decisione ma successivamente rimessa sul ruolo per chiarire la deposizione del teste già sentito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 257 c.p.c.; quindi a ciò provveduto, veniva posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti per come formulate con le note di trattazione scritta per essere definita con sentenza ex art 281 sexies c.p.c..
***
La presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 164/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, va premesso che il principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada, essendo necessario che il soggetto che assume di aver subito un danno dia prova che questo sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato (cfr.
Cass. civ. n. 18532/2007).
Al riguardo deve ulteriormente precisarsi che il giudice di merito potrà tener conto del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare “nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (v. in argomento Cass. n.
1897/2020, così come Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, n. 3019; in senso conforme Cass.
Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, deve ritenersi che il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tale elemento di ordine formale, ma è tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, ovvero che il sinistro sia stato effettivamente cagionato da un veicolo c.d. pirata e che non vi era possibilità di identificarlo.
2 Così delineati i principi in diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia rimasta priva di riscontro probatorio idoneo a legittimarne l'accoglimento, essendo indimostrato che l'incidente sia avvenuto secondo le modalità allegate.
La dinamica riferita dall'attore in citazione circa il tamponamento da parte di un'autovettura rimasta sconosciuta con conseguente caduta nelle adiacenze di un'aiuola, messa subito in discussione dalla compagnia assicuratrice nella comparsa costitutiva, non ha trovato seri e precisi riscontri nelle evidenze processuali acquisite, rivelatesi via via deboli, contraddittorie e poco chiare.
L'attore afferma di essere stato tamponato da tergo da un'autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Nell'atto introduttivo così descrive il sinistro: “l'urto tra i due mezzi avveniva proprio nella parte posteriore della bicicletta e quindi alle spalle dell'attore il quale a cagione della spinta che veniva effettuata dall'urto tra il mezzo non identificato e la bicicletta, finiva su un terreno scabroso costituito da pietre, cocci di vetro e vari detriti, contro cui impattava l'emivolto sinistro ed il gomito destro” (v. pag. 1 dell'atto di citazione).
Ebbene suscita innanzitutto perplessità, tenuto conto della modalità del sinistro descritta quale tamponamento causato da una autovettura che procedeva a velocità sostenuta, la totale assenza di danni evidenti riportati dal mezzo (v. all. “foto bici stuto” della comparsa di costituzione e risposta), per stessa ammissione dell'attore non riparato in seguito all'incidente, che non presenta deformazioni nei raggi o nella ruota posteriore.
Non convincente appare poi, sempre tenuto conto della descritta dinamica, la traiettoria assunta dalla bicicletta e la posizione finale in seguito all'urto. In sede di interrogatorio formale ha chiarito che la bici a seguito dell'impatto si è reclinata sul lato destro cadendo Pt_1 in un punto privo di marciapiede, all'interno di un'aiuola. Invero, la spinta causata dall'impatto con l'autovettura, descritta come un'auto “abbastanza grossa” (teste Testimone_1
, avrebbe dovuto provocare un balzo in avanti della bici e una caduta all'interno della
[...] carreggiata di sua pertinenza e non una caduta laterale sul fianco destro ben oltre il margine della carreggiata;
a fortiori tenuto conto di quanto allegato dall'attore secondo cui il tamponamento risulta essere avvenuto con violenza da dietro e non in fase di sorpasso.
L'attore poi ha affidato la prova dei fatti alla testimonianza di un unico teste,
[...]
che ha reso delle dichiarazioni in un primo momento meramente laconiche e Testimone_1 ripetitive della dinamica descritta in citazione e, in sede di chiarimenti, fortemente contraddittorie, non convincendo il giudicante sulla loro genuinità né sulla sua effettiva presenza sui luoghi quale testimone oculare dell'incidente; dunque, nel complesso, non idonee a corroborare le allegazioni contenute in citazione.
All'udienza del 10.01.2023 il teste ha, infatti, affermato di trovarsi ad una distanza di trenta metri dall'auto pirata ma di non ricordare né modello o colore dell'autovettura rimasta non identificata;
non è stato in grado di ricordare la posizione della bicicletta né l'esatto punto di impatto, ribandendo di ricordare, quale unica circostanza, che indossava il casco. Pt_1
3 Risentito il teste all'udienza del 19.12.2024, invece di chiarire la sua precedente deposizione, ha fatto emergere contraddizioni e lacune.
Il teste ha inizialmente descritto l'impatto come un tamponamento da tergo che ha visto l'autovettura impattare con la parte anteriore il lato posteriore della bicicletta. Tuttavia invitato a meglio precisare, ha fornito una descrizione dei fatti diversa, piuttosto confliggente con quella precedentemente resa, ricordando di un sorpasso dell'autovettura o di un suo avvicinamento alla bici, come se la collisione fosse avvenuta tra la fiancata laterale della vettura e la fiancata laterale della bicicletta. ha inoltre dichiarato di aver soccorso l'attore avendo cura di riporre la Testimone_1 bicicletta dell'attore nel portabagagli della sua autovettura modello Fiat Grande Punto e di averlo accompagnato a casa su espressa richiesta di quest'ultimo; l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste viene messa in discussione anche alla luce di regole di comune esperienza, secondo cui all'interno del portabagagli dell'utilitaria descritta non vi è spazio per poter introdurre una bicicletta mountain bike modello adulto perché troppo ingombrante;
inoltre pur avendo dichiarato di aver personalmente riposto la bicicletta nel portabagagli della propria auto il teste non ha saputo fornire una descrizione del mezzo, né i suoi danni affermando in maniera del tutto generica che si trattava di un “modello sportivo di bici”.
Suscita pure perplessità che il teste in parola, poi, pur avendo asseritamente assistito ad un fatto di cotanta gravità, ovvero un tamponamento da parte di un autoveicolo fuggito via e causativo di un danno importante (lo stesso teste riferisce di un occhio sanguinante dell'infortunato), non abbia deciso di chiamare immediatamente le forze dell'ordine per i rilievi del caso;
né mai si è presentato alle autorità per rilasciare delle utili dichiarazioni in ordine a quanto direttamente appreso per esserne stato testimone;
in argomento, del resto, lascia anche da pensare la circostanza che lo , nonostante il grave danno subito evidente Pt_1 all'occhio si sia rifiutato di essere immediatamente trasportato in ospedale e, oltretutto, abbia deciso di formalizzare la denuncia- querela verso ignoti solo dopo diverso tempo dal fatto, rendendo più complessa l'identificazione dell'asserito soggetto responsabile (peraltro, non è noto neppure l'esito delle indagini compiute dalle autorità o da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, il cui onere di allegazione è comunque posto a carico del danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., v. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 e altre conformi.)
Da ultimo, poi, non possono non menzionarsi i contrasti fra la testimonianza del e Tes_1
l'interrogatorio formale dell'attore stesso circa il contesto anche temporale in cui sarebbe avvenuto il sinistro: il teste ha descritto il luogo privo di persone, già prevalentemente al buio a seguito dell'imbrunire mentre in sede di interrogatorio ha evidenziato che c'era molta Pt_1 gente in giro e vi era ancora luce.
In conclusione il quadro, lacunoso, impreciso e contraddittorio rende del tutto indimostrata la dinamica del sinistro allegata in citazione e incerto il reale accadimento dei fatti, dovendo concludersi anche per l'assenza di elementi probatori comprovanti il reale coinvolgimento di
4 una autovettura non identificata nella causazione del danno, non potendo escludersi la natura autonoma del sinistro per effetto di una perdita di controllo del mezzo per cause indipendenti dalla circolazione dei veicoli.
Alla luce di quanto considerato, in assenza di riscontri certi ed inequivoci alla prospettazione delle circostanze riferite da parte attrice, la relativa domanda, negata in radice dalla difesa della compagnia convenuta, rimasta priva di un significativo riscontro probatorio in ordine alla dinamica effettiva deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, sulla base del valore indeterminato della controversia secondo parametri minimi stante la bassa complessità, seguono come di consueto la soccombenza. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'Erario tenendo conto dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di F.G.V.S., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda dell'attore e lo CONDANNA alle spese di lite sostenute dalla
F.G.V.S. che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
PONE a carico dell'Erario le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento il 29 gennaio 2025 Il Giudice
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