Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026REG.PROV.COLL.
N. 03545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SL TI, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Cecilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7246/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. VA LU e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale area degli operatori/profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario, chiedendo di fruire della riserva prevista dal bando di concorso relativa al diritto al lavoro per soggetti disabili.
Ha quindi impugnato davanti al T.A.R. del Lazio il provvedimento in data 10 gennaio 2025, di rettifica dell’originaria graduatoria concorsuale, perché non vedeva riconosciuta tale riserva.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rettifica della graduatoria, ma non anche l’originaria graduatoria (che già non riconosceva la riserva, e che dunque sotto questo profilo produceva effetti lesivi).
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Fondazione Policlinico Tor Vergata.
Si è altresì costituita la controinteressata -OMISSIS-.
Con ordinanza n. 1979/2025 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, “ ordinando all’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, avuto riguardo alla documentazione dallo stesso depositata nella procedura concorsuale, e alla luce dei profili di critica rappresentati nei motivi di ricorso ”.
In adempimento di tale ordinanza il 1° dicembre 2025 la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha depositato il provvedimento del 10 ottobre 2025 con cui la Commissione esaminatrice, all’esito del riesame, ha confermato il provvedimento impugnato in primo grado.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato quindi definitivamente trattenuto in decisione.
3. L’appellante ha censurato anzitutto la statuizione di inammissibilità del primo giudice, osservando in contrario che l’onere di impugnare la graduatoria provvisoria non sussisteva perché la stessa amministrazione aveva comunicato il 28 novembre 2024 l’avvio del procedimento di riesame, sicché comunque non vi sarebbe stato interesse ad impugnare un provvedimento che la stessa amministrazione aveva chiarito essere precario e in via di superamento.
Nel merito ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado relativi alla ritenuta illegittimità del mancato riconoscimento della riserva.
4. In rito deve osservarsi anzitutto che il provvedimento originariamente impugnato è stato seguito dalla conferma resa all’esito del riesame disposto nel presente giudizio.
In particolare, il citato provvedimento di riesame risulta così motivato: “ La Commissione dà atto che: il candidato -OMISSIS- dichiarava di avere il diritto all'applicazione alla Riserva ai sensi della Legge n.68 del l2/03/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), ma rileva che in relazione alla documentazione presente sulla piattaforma software 0EC0/Gestione Concorsi selezionava nell’area dedicata atte riserve detta piattaforma la seguente: A) Riserva ai sensi della Legge n. 66 del l2/03/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) ma non allegava la prescritta documentazione prevista. Né provvedeva nel corso della procedura concorsuale a produrre la documentazione e pertanto ne esclude l'applicazione della stessa con la seguente motivazione: CARENZA REOUISITI S0STANZIALI DI AMMlSSlBlLlTÀ carenza allegato obbligatorio non allegato e o prodotto - Manca per il candidato l’allegato relativo alla riversa richiesta. L'eventuale riconoscimento della riserva nei confronti del candidato -OMISSIS-, in assenza della documentazione probante e prescritta, comporterebbe ona disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati riservatari a prescindere della riserva applicata e configurerebbe un pregiudizio nei confronti degli altri candidati non titolari di riserva contemplate dal bando ”.
Da tale motivazione si evince pertanto per tabulas che l’avvenuta verifica ha preso posizione, come indicato nell’ordinanza che ha disposto il riesame, anche sui “ profili di critica rappresentati nei motivi di ricorso ”.
Considerato che il riesame è stato eseguito come effetto della pronuncia cautelare, che avendo efficacia interinale in tesi potrebbe esser travolta da un eventuale rigetto del gravame, ritiene il Collegio che permanga comunque l’interesse a coltivare l’originario ricorso, tanto più che i provvedimenti di riesame hanno ribadito quanto posto a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado (a seguito di specifica verifica coerente ai canoni indicati dalla pronuncia cautelare).
5. Ritiene il Collegio che il motivo di appello relativo all’ammissibilità del ricorso di primo grado sia fondato.
La preannunciata apertura del procedimento di riesame della originaria graduatoria ha generato una possibile incertezza in merito al contenuto e agli effetti di questa, tale da ritenere applicabile nella fattispecie l’istituto dell’errore scusabile (ai fini della individuazione, o comunque della riedizione, del provvedimento lesivo).
Inoltre, in punto di valutazione dell’utilità per il ricorrente dell’accoglimento del ricorso di primo grado, la sentenza gravata non risulta condivisibile in quanto l’effetto conformativo di una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di rettifica avrebbe comunque vincolato l’amministrazione non già a riesumare la vecchia graduatoria, ma a formularne ex novo una che tenesse conto del requisito della riserva.
L’appello va dunque accolto nella parte in cui contesta la pronuncia di inammissibilità.
6. Tanto premesso, e ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado avverso la graduatoria come rettificata, occorre procedere allo scrutinio delle riproposte censure relative al merito della pretesa, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Esse sono infondate per i motivi di seguito indicati.
L’art. 5 del bando di concorso prescriveva molto chiaramente che andava necessariamente allegata alla domanda telematica in formato pdf, fra l’altro, la “ documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i ”.
La norma specifica dunque che tale documentazione era da allegare alla domanda “ ove necessario, pena non valutazione/decadenza dai benefici ”.
Il bando – non impugnato - dunque è chiarissimo sul punto: per poter accedere alla rivendicata riserva di posti occorreva dichiarare e documentare tale condizione in sede di domanda di partecipazione.
7. La tesi dell’appellante si fonda sull’assunto che tale obbligo non sussistesse, essendo sufficiente la dichiarazione prevista dal precedente art. 4.
Senonché l’art. 4 prescriveva di dichiarare “ l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i, allegando, ove necessario, la documentazione probatoria ”.
Nessuna possibilità di equivoco o di errore, dunque, può ascriversi a tale disciplina: la locuzione “ ove necessario ”, nella lettura combinata delle due norme, significa chiaramente che la documentazione andava necessariamente allegata ove si fosse richiesta la precedenza o preferenza in graduatoria.
Pertanto non possono avere alcun fondamento eventuali allegazioni difensive relative a produzioni successive (via pec), al mancato soccorso istruttorio, o alla generica ed ipotetica deduzione di possibili (ma indimostrati) malfunzionamenti della piattaforma: fermo restando che, in ogni caso, l’avvenuto riesame della specifica posizione dell’odierno appellante alla luce di quanto dedotto ha posto in evidenza come il ricorrente non ha depositato la documentazione né all’atto della domanda (come previsto dal bando), né “ nel corso dell’intera procedura concorsuale ” ” (e anche se lo avesse fatto, ciò sarebbe avvenuto comunque oltre il termine decadenziale previsto dal bando, e non varrebbe dunque a supportare validamente la pretesa in esame).
Non vale dunque dedurre in contrario che l’Amministrazione era a conoscenza che il candidato era in possesso di titolo che gli consentiva di beneficiare della riserva, salvo verifica sul possesso effettivo del titolo: la (inimpugnata) disciplina del bando poneva infatti un preciso onere documentale a carico del candidato, non altrimenti surrogabile, e comunque tale da escludere la doverosità del soccorso istruttorio (il che impedisce di configurare un vizio di legittimità nel mancato esercizio di dello stesso).
8. Dalle superiori considerazioni discende che la restante parte del ricorso in appello è infondata, e con essa il ricorso di primo grado, che deve essere respinto.
La peculiarità – sostanziale e processuale - della fattispecie giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per il resto lo respinge, e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
VA LU, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LU | NN De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.