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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6490/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberta Fiorentino che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberta Fiorentino che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, Sig. Parte_1 e Sig.ra in Brugherio (MB) in data 6 settembre 2003 e trascritto nei registri dello Parte_2 Stato Civile – Atti di matrimonio - del medesimo comune (Parte 2, Serie B, N.71, Anno 2003);
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB), a mezzo di rituale comunicazione a cura della Cancelleria, di procedere all'annotazione dello scioglimento a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) disporre l'affido condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre, con la quale proseguirà a vivere e risiedere. La figlia , maggiorenne, Per_2 ad oggi non economicamente autosufficiente, proseguirà a vivere e risiedere con la madre presso la ex casa coniugale.
2) La casa famigliare, sita a Brugherio, via Aldo Moro n. 40, viene assegnata alla Sig.ra Parte_2 con i mobili che la arredano, ove continuerà a risiedere insieme alle figlie (doc. 5). Si dà atto
[...] che il Sig. ha già lasciato l'abitazione, asportando i propri effetti personali e ha fissato Parte_1 la propria residenza in altra abitazione sita in Brugherio (MB), Via Kennedy n. 10 (doc. 6).
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_1 Pt_2 somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno individuate e regolamentate come da relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, che i coniugi dichiarano di conoscere ed al quale si riportano e che va considerano parte integrante del presente atto.
5) Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito in misura del 100% dalla Sig.ra Pt_2 fino a che ne avrà diritto.
6) Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore, precisando che sarà il Sig. per l'anno 2025 a passare il 25 dicembre con le Pt_1 figlie. Circa le ulteriori festività e i ponti (Pasqua, Pasquetta, ecc…) i genitori si accorderanno tra loro, tenendo conto delle esigenze delle figlie.
7) Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con le figlie una/due settimane, anche non consecutive.
8) Si dà atto che il Sig. , a seguito della sottoscrizione degli accordi di separazione, ha ceduto Pt_1 senza corrispettivo alla Sig.ra la piena proprietà della propria quota, pari alla metà Pt_2 dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale sita in Brugherio, Via Aldo Moro 40 e del relativo box e posto auto di pertinenza, identificati al catasto fabbricati del Comune di Brugherio:
- Foglio 22 mapp. 82, sub. 9, Via Aldo Moro 40, piano 3 cat. A/3 cl. 4 vani 6,5 RCE. 604,25 (rendita proposta D.M. 701/94) - appartamento;
- Foglio 22 mapp. 82, sub. 120, Via Aldo Moro 40, piano secondo interrato cat. C/6 cl. 7 metri quadri 15 RCE. 51,13 (rendita proposta D.M. 701/94)
- box;
Foglio 22 mapp. 82 sub.112, Via Aldo Moro 40, cat. C/6 cl. 6 metri quadri 14 RCE. 40,49 (rendita proposta D.M. 701/94)
o posto auto;
9) La Sig. si accolla il restante mutuo esistente ad oggi sull'immobile euro 126.135,90, dando Pt_2 sin da ora il consenso alla liberazione del Sig. alla obbligazione solidale per il residuo del Pt_1 mutuo poc'anzi menzionato. Salvo che la banca accetti tale liberazione.
pagina 2 di 4 Si dà atto che la Sig.ra ha chiesto e ottenuto un ulteriore finanziamento pari a euro € Pt_2 5.728,00.
10) Il cane della famiglia resterà a vivere con la Sig.ra le spese veterinarie inerenti alla cura Pt_2 dello stesso saranno ripartite al 50%, tra i coniugi previa esibizione della spesa.
11) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
12) I coniugi concordano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro all'atto dell'adempimento corretto di quanto sopra concordato”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1056 emessa su conclusioni congiunte delle parti dal Tribunale di Monza in data 21.11.2024, pubblicata il 28.11.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza il 6.9.2003 (trascritto al n. 188 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2003) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6490/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberta Fiorentino che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberta Fiorentino che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, Sig. Parte_1 e Sig.ra in Brugherio (MB) in data 6 settembre 2003 e trascritto nei registri dello Parte_2 Stato Civile – Atti di matrimonio - del medesimo comune (Parte 2, Serie B, N.71, Anno 2003);
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio (MB), a mezzo di rituale comunicazione a cura della Cancelleria, di procedere all'annotazione dello scioglimento a margine dell'atto di matrimonio e agli ulteriori incombenti di legge, con ulteriore annotazione nei rispettivi Comuni di residenza, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4 1) disporre l'affido condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso Per_1 l'abitazione della madre, con la quale proseguirà a vivere e risiedere. La figlia , maggiorenne, Per_2 ad oggi non economicamente autosufficiente, proseguirà a vivere e risiedere con la madre presso la ex casa coniugale.
2) La casa famigliare, sita a Brugherio, via Aldo Moro n. 40, viene assegnata alla Sig.ra Parte_2 con i mobili che la arredano, ove continuerà a risiedere insieme alle figlie (doc. 5). Si dà atto
[...] che il Sig. ha già lasciato l'abitazione, asportando i propri effetti personali e ha fissato Parte_1 la propria residenza in altra abitazione sita in Brugherio (MB), Via Kennedy n. 10 (doc. 6).
3) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Pt_1 Pt_2 somma di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno individuate e regolamentate come da relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, che i coniugi dichiarano di conoscere ed al quale si riportano e che va considerano parte integrante del presente atto.
5) Le parti convengono che l'assegno unico venga percepito in misura del 100% dalla Sig.ra Pt_2 fino a che ne avrà diritto.
6) Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore, precisando che sarà il Sig. per l'anno 2025 a passare il 25 dicembre con le Pt_1 figlie. Circa le ulteriori festività e i ponti (Pasqua, Pasquetta, ecc…) i genitori si accorderanno tra loro, tenendo conto delle esigenze delle figlie.
7) Durante il periodo estivo il padre avrà diritto a trascorrere con le figlie una/due settimane, anche non consecutive.
8) Si dà atto che il Sig. , a seguito della sottoscrizione degli accordi di separazione, ha ceduto Pt_1 senza corrispettivo alla Sig.ra la piena proprietà della propria quota, pari alla metà Pt_2 dell'intero, dell'immobile adibito a casa coniugale sita in Brugherio, Via Aldo Moro 40 e del relativo box e posto auto di pertinenza, identificati al catasto fabbricati del Comune di Brugherio:
- Foglio 22 mapp. 82, sub. 9, Via Aldo Moro 40, piano 3 cat. A/3 cl. 4 vani 6,5 RCE. 604,25 (rendita proposta D.M. 701/94) - appartamento;
- Foglio 22 mapp. 82, sub. 120, Via Aldo Moro 40, piano secondo interrato cat. C/6 cl. 7 metri quadri 15 RCE. 51,13 (rendita proposta D.M. 701/94)
- box;
Foglio 22 mapp. 82 sub.112, Via Aldo Moro 40, cat. C/6 cl. 6 metri quadri 14 RCE. 40,49 (rendita proposta D.M. 701/94)
o posto auto;
9) La Sig. si accolla il restante mutuo esistente ad oggi sull'immobile euro 126.135,90, dando Pt_2 sin da ora il consenso alla liberazione del Sig. alla obbligazione solidale per il residuo del Pt_1 mutuo poc'anzi menzionato. Salvo che la banca accetti tale liberazione.
pagina 2 di 4 Si dà atto che la Sig.ra ha chiesto e ottenuto un ulteriore finanziamento pari a euro € Pt_2 5.728,00.
10) Il cane della famiglia resterà a vivere con la Sig.ra le spese veterinarie inerenti alla cura Pt_2 dello stesso saranno ripartite al 50%, tra i coniugi previa esibizione della spesa.
11) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
12) I coniugi concordano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro all'atto dell'adempimento corretto di quanto sopra concordato”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1056 emessa su conclusioni congiunte delle parti dal Tribunale di Monza in data 21.11.2024, pubblicata il 28.11.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza il 6.9.2003 (trascritto al n. 188 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2003) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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