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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 tra
(p. iva ) corrente in Catanzaro Parte_1 P.IVA_1 alla via Melito Porto Salvo n. 102, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. , nonché questi Parte_2 personalmente, in qualità di liquidatore pro tempore della Parte_3
rappresentati e difesi, per procura a margine della comparsa di
[...] risposta del 19.4.2017 dall'avv. Gianfranco Marcello (c.f.
) ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in C.F._1
Catanzaro alla Via F. Paglia n. 31 appellanti
e , già titolare della ditta individuale , Controparte_1 CP_2 residente in Catanzaro (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Catanzaro via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo De Caro appellata
Conclusioni
Appellanti: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita – contrariis reiectis – in totale riforma della sentenza n. 70/2020 del 7 gennaio 2020, pubblicata il 14 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro: - rigettare ciascuna e tutte le domande della sig.ra Controparte_1 perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e negli scritti ed atti di difesa di primo grado”.
Appellata: “voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza e richiesta reietta, così decidere: a) rigettare l'appello proposto da Pt_2
perché inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la
[...] sentenza con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
b) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis ovvero ai sensi dell'art. 434 c.p.c., l'appello proposto dalla società e da e comunque dichiarare lo stesso Parte_1 Parte_2 del tutto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'impugnata sentenza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata Imprese
[...]
e , in qualità di liquidatore pro tempore Controparte_3 Parte_2 della al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia Parte_3 ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di scissione societaria del 1.2.2012. A fondamento della propria pretesa parte attrice produceva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, successivamente pag. 2/7 confermato dallo stesso Tribunale in sede di opposizione, nonché dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da ultimo dalla Corte di cassazione.
Si costituivano con unica comparsa di costituzione e risposta la società in epigrafe indicata e . Parte_2
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni, e successivamente veniva rimessa in decisione.
Il Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata Imprese con sentenza n. 70/2020 del 7.1.2020 depositata in data 14.1.2020 così provvedeva: “in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta da parte attrice dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di
, dell'attribuzione di beni e crediti alla società Controparte_1 [...] effettuata con l'atto di scissione con costituzione di Parte_1 nuova società della del 1.2.2012, rep. n. 146420, rac. n. Parte_3
28396; condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'Erario liquidate in complessivi € 4.015,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra e ”. Controparte_1 Parte_2
2. in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e questi personalmente, con atto di citazione, Parte_2 propongono appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'impugnazione è inammissibile per le ragioni che seguono.
3.a) Per quanto proposto personalmente da , in qualità di Parte_2 amministratore della è l'appello inammissibile per Parte_3 carenza di interesse. Al giudizio di appello si applica l'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda in giudizio, o per resistere ad essa, occorre pag. 3/7 avervi interesse. L'interesse all'impugnazione è costituito dalla soccombenza nel precedente grado di giudizio, valutata in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza impugnata (Cass. 3608/2007). Non può proporre impugnazione in nome proprio chi è stato convenuto in giudizio come rappresentante di altri e in tale qualità sia stato condannato, restando estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non avendo veste, né interesse, a proporre gravame, in quanto non soccombente. Nel caso di che trattasi, il giudice di prime cure non ha emesso alcuna pronuncia nei confronti di , ma ha evidenziato che: “parte Pt_2 attrice abbia convenuto personalmente anche il sig. , in Parte_2 qualità di liquidatore p.t. della senza, tuttavia, proporre Parte_3 poi alcuna domanda nei suoi confronti”. Pertanto, risulta assente l'interesse ad impugnare da parte di , dal momento che dal suo Pt_2 passaggio in giudicato non derivano effetti pregiudizievoli nei confronti dello stesso. Avrebbe potuto al più impugnare il capo relativo alla compensazione delle spese, ma non lo ha fatto.
3. b) Per quanto proposto da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore (e comunque, per anche Parte_2 in proprio) l'appello è inammissibile, per violazione della previsione di cui all'art. 342 c.p.c. A mente del testo in vigore al momento della proposizione dell'appello, in ossequio del principio tempus regit actum, “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che “l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla pare volitiva una parte argomentativa
pag. 4/7 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. S.U. n. 27199/2017). La società in epigrafe indicata, nell'atto di citazione in appello non ha avanzato specifiche doglianze in ordine alla sentenza impugnata, essendosi limitata a riportare - pedissequamente ed integralmente - le argomentazioni in fatto e in diritto rinvenibili negli scritti di primo grado, senza operare alcun confronto rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure. Seppure i motivi su cui si fonda l'atto di appello possano sostanziarsi nelle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, è necessario che ciò renda possibile “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. S.U. 28057/2008). Nel caso di che trattasi, tale censura alla sentenza di primo grado non è percepibile, in considerazione del contenuto dell'atto di appello, che si palesa identico alla comparsa di risposta in primo grado.
4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, per come indicato in dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 a 52.000) in considerazione del valore della controversia, le quattro fasi, valori minimi attesa la non complessità della causa. L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento.
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_2
e da questi personalmente e congiuntamente, avverso la sentenza
[...]
n. 70/2020 del Tribunale di Catanzaro, del 7/14.1.2020, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
pag. 5/7 - condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente grado da , liquidati i Controparte_1 compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva, cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater dpr 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Catanzaro, 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T con D.M. 3.9.2025.
pag. 7/7
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 tra
(p. iva ) corrente in Catanzaro Parte_1 P.IVA_1 alla via Melito Porto Salvo n. 102, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. , nonché questi Parte_2 personalmente, in qualità di liquidatore pro tempore della Parte_3
rappresentati e difesi, per procura a margine della comparsa di
[...] risposta del 19.4.2017 dall'avv. Gianfranco Marcello (c.f.
) ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in C.F._1
Catanzaro alla Via F. Paglia n. 31 appellanti
e , già titolare della ditta individuale , Controparte_1 CP_2 residente in Catanzaro (c.f. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Catanzaro via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Enzo De Caro appellata
Conclusioni
Appellanti: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita – contrariis reiectis – in totale riforma della sentenza n. 70/2020 del 7 gennaio 2020, pubblicata il 14 gennaio 2020, emessa dal Tribunale di Catanzaro: - rigettare ciascuna e tutte le domande della sig.ra Controparte_1 perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e negli scritti ed atti di difesa di primo grado”.
Appellata: “voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza e richiesta reietta, così decidere: a) rigettare l'appello proposto da Pt_2
perché inammissibile per carenza di interesse ad impugnare la
[...] sentenza con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
b) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis ovvero ai sensi dell'art. 434 c.p.c., l'appello proposto dalla società e da e comunque dichiarare lo stesso Parte_1 Parte_2 del tutto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'impugnata sentenza con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata Imprese
[...]
e , in qualità di liquidatore pro tempore Controparte_3 Parte_2 della al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia Parte_3 ex art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto di scissione societaria del 1.2.2012. A fondamento della propria pretesa parte attrice produceva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, successivamente pag. 2/7 confermato dallo stesso Tribunale in sede di opposizione, nonché dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da ultimo dalla Corte di cassazione.
Si costituivano con unica comparsa di costituzione e risposta la società in epigrafe indicata e . Parte_2
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni, e successivamente veniva rimessa in decisione.
Il Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata Imprese con sentenza n. 70/2020 del 7.1.2020 depositata in data 14.1.2020 così provvedeva: “in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta da parte attrice dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti di
, dell'attribuzione di beni e crediti alla società Controparte_1 [...] effettuata con l'atto di scissione con costituzione di Parte_1 nuova società della del 1.2.2012, rep. n. 146420, rac. n. Parte_3
28396; condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore dell'Erario liquidate in complessivi € 4.015,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge;
compensa integralmente le spese di lite fra e ”. Controparte_1 Parte_2
2. in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore e questi personalmente, con atto di citazione, Parte_2 propongono appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la riforma integrale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'impugnazione è inammissibile per le ragioni che seguono.
3.a) Per quanto proposto personalmente da , in qualità di Parte_2 amministratore della è l'appello inammissibile per Parte_3 carenza di interesse. Al giudizio di appello si applica l'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda in giudizio, o per resistere ad essa, occorre pag. 3/7 avervi interesse. L'interesse all'impugnazione è costituito dalla soccombenza nel precedente grado di giudizio, valutata in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza impugnata (Cass. 3608/2007). Non può proporre impugnazione in nome proprio chi è stato convenuto in giudizio come rappresentante di altri e in tale qualità sia stato condannato, restando estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non avendo veste, né interesse, a proporre gravame, in quanto non soccombente. Nel caso di che trattasi, il giudice di prime cure non ha emesso alcuna pronuncia nei confronti di , ma ha evidenziato che: “parte Pt_2 attrice abbia convenuto personalmente anche il sig. , in Parte_2 qualità di liquidatore p.t. della senza, tuttavia, proporre Parte_3 poi alcuna domanda nei suoi confronti”. Pertanto, risulta assente l'interesse ad impugnare da parte di , dal momento che dal suo Pt_2 passaggio in giudicato non derivano effetti pregiudizievoli nei confronti dello stesso. Avrebbe potuto al più impugnare il capo relativo alla compensazione delle spese, ma non lo ha fatto.
3. b) Per quanto proposto da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore (e comunque, per anche Parte_2 in proprio) l'appello è inammissibile, per violazione della previsione di cui all'art. 342 c.p.c. A mente del testo in vigore al momento della proposizione dell'appello, in ossequio del principio tempus regit actum, “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che “l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla pare volitiva una parte argomentativa
pag. 4/7 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. S.U. n. 27199/2017). La società in epigrafe indicata, nell'atto di citazione in appello non ha avanzato specifiche doglianze in ordine alla sentenza impugnata, essendosi limitata a riportare - pedissequamente ed integralmente - le argomentazioni in fatto e in diritto rinvenibili negli scritti di primo grado, senza operare alcun confronto rispetto a quanto statuito dal giudice di prime cure. Seppure i motivi su cui si fonda l'atto di appello possano sostanziarsi nelle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, è necessario che ciò renda possibile “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. S.U. 28057/2008). Nel caso di che trattasi, tale censura alla sentenza di primo grado non è percepibile, in considerazione del contenuto dell'atto di appello, che si palesa identico alla comparsa di risposta in primo grado.
4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere calcolate, per come indicato in dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento (da euro 26.001 a 52.000) in considerazione del valore della controversia, le quattro fasi, valori minimi attesa la non complessità della causa. L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento.
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore
[...] Pt_2
e da questi personalmente e congiuntamente, avverso la sentenza
[...]
n. 70/2020 del Tribunale di Catanzaro, del 7/14.1.2020, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
pag. 5/7 - condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute nel presente grado da , liquidati i Controparte_1 compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva, cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater dpr 115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Catanzaro, 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T con D.M. 3.9.2025.
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