Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26935
CASS
Sentenza 24 ottobre 2018

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La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).

Nel processo di esecuzione, come in quello di cognizione, è vietata la celebrazione di udienze di mero rinvio, quale naturale corollario dei principi generali di concentrazione, efficienza e ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26935
Data del deposito : 24 ottobre 2018

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