Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 2
La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, neghi espressamente l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non trattandosi di statuizione solo sulla competenza, bensì col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, oltre a negare la propria competenza, aveva chiuso il procedimento esecutivo dinanzi a sé ed aveva ordinato lo svincolo della somma pignorata).
Nel processo di esecuzione, come in quello di cognizione, è vietata la celebrazione di udienze di mero rinvio, quale naturale corollario dei principi generali di concentrazione, efficienza e ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost.
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di Bruno Capponi Sommario: 1. Principi generali sul controllo preliminare della competenza tra processo di cognizione e processo di esecuzione forzata - 2. Perché la Cassazione giudica il g.e. non legittimato a richiedere il regolamento d'ufficio in caso di conflitto (art. 45 c.p.c.) e come tale “regola” possa risultare compatibile con l'art. 50 c.p.c. - 3. Problemi particolari posti dall'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. (l'arte di fare confusione) - 4. L'auspicio è che la Cassazione restituisca al giudice dell'esecuzione il potere di essere anzitutto il giudice della propria competenza. 1. Principi generali sul controllo preliminare …
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di Bruno Capponi Sommario: 1. Principi generali sul controllo preliminare della competenza tra processo di cognizione e processo di esecuzione forzata - 2. Perché la Cassazione giudica il g.e. non legittimato a richiedere il regolamento d'ufficio in caso di conflitto (art. 45 c.p.c.) e come tale “regola” possa risultare compatibile con l'art. 50 c.p.c. - 3. Problemi particolari posti dall'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. nelle espropriazioni presso terzi a carico della p.a. (l'arte di fare confusione) - 4. L'auspicio è che la Cassazione restituisca al giudice dell'esecuzione il potere di essere anzitutto il giudice della propria competenza. 1. Principi generali sul controllo preliminare …
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- 5. Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell’esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell’esecuzione)Bruno Capponi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 31 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26935 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
ORIGINALE 26935-2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPPOSIZIONE ESECUZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 12852/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 26935 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Dott. FRANCO DE STEFANO Ud. 03/10/2018 Consigliere Dott. LINA RUBINO PU Rel. Consigliere - Dott. MARCO ROSSETTI Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente سم SENTENZA sul ricorso 12852-2016 proposto da: BO AN, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AN BO difensore di sé medesimo;
ricorrenti contro 2018 D'AMATO LUIGI, INPS AGENZIA DI AGROPOLI;
2347
- intimati -
avverso la sentenza n. 44/2016 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 02/02/2016; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 03/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO udienza del ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per del ricorso motivo 2 in subordinel'accoglimento motivi 3; ри 2 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 FATTI DI CAUSA 1. AN TT, essendo creditore di IG D'TO ed essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, nel 2014 pignorò nelle forme del pignoramento presso terzi la pensione a quest'ultimo dovuta dall'INPS, Agenzia INPS di Agropoli. Ricadendo il Comune di Agropoli nella circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania, AN TT citò il terzo pignorato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. dinanzi a quest'ultimo Tribunale. Prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 547 c.p.c. l'ente previdenziale rese per iscritto dichiarazione positiva. Il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza 23.2.2015, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Salerno, contestualmente dichiarando estinta la procedura esecutiva ed ordinando lo svincolo m dell'importo pignorato.
2. AN TT propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale ordinanza. Con sentenza 2.2.2016 n. 44 il Tribunale di Vallo della Lucania rigettò l'opposizione. Il Tribunale fondò la propria decisione sui seguenti argomenti: (a) nel caso di specie non s'applicavano, per stabilire chi fosse il giudice competente, le previsioni dell'art. 26 bis c.p.c. (secondo cui “quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"); (b) tale norma non s'applicava sia perché entrata in vigore dopo l'esecuzione del pignoramento;
sia in ogni caso perché l'art. 26 bis Pagina 3 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 c.p.c. fa salve le leggi speciali, e nel caso di specie esisteva per l'appunto una "legge speciale" che dettava criteri diversi per l'individuazione del giudice dell'esecuzione: ovvero l'art. 4 del d.P.R.
5.1.1950 n. 180. Il debitore esecutato IG D'TO era infatti un ex dipendente pubblico, e la norma appena ricordata nel caso di pignoramento presso terzi di pensioni dovute ad ex dipendenti pubblici attribuisce la competenza per territorio al giudice del luogo dove ha sede lo stabilimento dell'ente previdenziale tenuto al pagamento della pensione pignorata, che nel caso di specie era la direzione provinciale INPS di Salerno;
(c) la competenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania non poteva affermarsi al contrario di quanto preteso - dall'opponente - in base all'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31.12.1996 m n. 669 (convertito nella 1. 28.2.1997 n. 30, secondo cui "il pignoramento di crediti (...) promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa"): sia perché tale norma si applica solo ai pensionati che non siano stati pubblici dipendenti, e quindi non derogava al d.P.R. 180/50; sia perché, in ogni caso, l'ufficio INPS tenuto al pagamento non era l'Agenzia INPS di Agropoli, ma la Direzione Provinciale di Salerno;
(d) l'incompetenza per territorio non era stata tardivamente rilevata dal giudice dell'esecuzione, perché al momento. della pronuncia dell'ordinanza di incompetenza, sebbene non pronunciata Pagina 4 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 in prima udienza, non era ancora intervenuto alcun provvedimento di assegnazione;
(d) correttamente il giudice dell'esecuzione non aveva fissato il termine per la riassunzione del giudizio, dal momento che l'istituto della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c. non è compatibile con le peculiarità del processo esecutivo.
3. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione da AN TT con ricorso fondato su tre motivi;
nessuno degli intimati si è difeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari.
1.1. Prima di esaminare nel merito le censure proposte dal си ricorrente, questa Corte deve rilevare d'ufficio - così come segnalato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni se il ricorso sia ammissibile. Il ricorso, infatti, è stato proposto contro una sentenza del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale è stata confermata la decisione del giudice dell'esecuzione, declinatoria della propria competenza per ragioni di territorio. Occorre, dunque, chiedersi se un siffatto provvedimento possa essere impugnato col ricorso ordinario per cassazione ex art. 360 c.p.c., oppure debba essere impugnato col regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.. Nel secondo caso, infatti, il ricorso sarebbe tardivo, perché proposto ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c.. Né il ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, ha mai dichiarato che la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania qui impugnata non gli sia mai stata comunicata dalla Cancelleria di Pagina 5 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 quell'ufficio giudiziario, né ha mai depositato una certificazione della cancelleria del giudice a quo, attestante la mancata comunicazione della suddetta sentenza, così come da tempo stabilito da questa Corte (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 21814 del 14/10/2009, Rv. 610576 -01).
1.2. Tale problema è stato già affrontato e risolto a livello di principi da questa Corte, stabilendosi che: (a) i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermino o neghino la propria competenza possono essere censurati solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017, Rv. 645707 – 01); (b) i provvedimenti del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, che statuiscano soltanto sulla esistenza o sull'inesistenza della си competenza del giudice dell'esecuzione, debbono essere impugnati col regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c. (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765-01).
1.3. Nel caso di specie, tuttavia, sia l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sia la sentenza qui impugnata, non si occuparono soltanto di questioni di competenza per territorio. Il giudice dell'esecuzione, infatti, oltre a negare la propria competenza, chiuse il procedimento esecutivo dinanzi a sé, ed ordinò lo svincolo della somma pignorata. Proposta opposizione avverso tale provvedimento, anche nella parte in cui aveva estinto la procedura (invece di fissare un termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente), il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi ha affrontato anche tale ulteriore questione, statuendo che quando il Pagina 6 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 giudice dell'esecuzione si dichiari incompetente ratione loci, non è possibile alcuna riassunzione (con conseguente, implicita statuizione di conferma di inefficacia degli atti esecutivi già compiuti, primo fra tutti il pignoramento). La sentenza qui impugnata, pertanto, non è una sentenza che abbia statuito solo sulla competenza. Essa ha statuito sia sulla competenza, sia su questioni ulteriori e diverse: in particolare ha implicitamente confermato la statuizione di svincolo della somma pignorata, ed esplicitamente negato la possibilità per il creditore procedente di riassumere il giudizio esecutivo dinanzi al giudice dell'esecuzione indicato come competente per territorio. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnata, سم contenendo statuizioni concernenti sia la competenza del giudice dell'esecuzione, sia altre questioni, non doveva essere impugnata col regolamento necessario di competenza, e che il ricorso straordinario proposto da AN TT è ammissibile, in base al seguente principio di diritto: La sentenza con cui il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, oltre a confermare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della propria incompetenza per territorio, espressamente neghi l'applicabilità al processo esecutivo dell'istituto della translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., non deve essere impugnata col regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., in quanto non è una sentenza che statuisca solo sulla competenza. Essa quindi può essere impugnata col regolamento facoltativo di competenza o col ricorso ordinario per cassazione.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il Pagina 7 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 ricorrente sottopone a questa Corte una questione logicamente sovraordinata rispetto alle altre.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 28 e 38 c.p.c. Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tempestivo il rilievo officioso, da parte del Giudice dell'esecuzione, della propria incompetenza per territorio. Osserva che l'incompetenza per territorio può essere rilevata, nel giudizio ordinario di cognizione, al più tardi nell'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 c.p.c.; e che l'equivalente di questa udienza, nel processo di esecuzione, è rappresentato dall'udienza di comparizione delle parti di cui all'articolo 543 c.p.c.. ст Nel caso di specie, tuttavia, il rilievo dell'incompetenza era stato compiuto dal Tribunale non nella suddetta udienza, ma alla terza udienza e quindi tardivamente.
2.3. Tale censura, come accennato, va esaminata per prima, dal momento che con essa il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe tardivamente rilevato la propria incompetenza per territorio: e se ciò fosse vero, la sentenza impugnata sarebbe per ciò solo erronea, e null'altro vi sarebbe da accertare.
2.4. Il motivo, tuttavia, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.. - quale è quella del L'incompetenza per territorio inderogabile giudice dell'esecuzione - può essere rilevata, stabilisce l'art. 38, comma terzo, c.p.c., “non oltre l'udienza di cui all'art. 183" c.p.c.. Pagina 8 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 L'udienza "di cui all'art. 183 c.p.c." non consiste tuttavia in un arco temporale fisico, ma in un arco temporale concettuale. L' "udienza di trattazione", per l'esattezza, si identifica con la fase processuale in cui il giudice, esauriti gli adempimenti preliminari sulla corretta instaurazione del contraddittorio (verifica delle procure, controllo delle notifiche, controllo delle eventuali autorizzazioni a stare in giudizio, verifica dell'assenza di nullità degli atti introduttivi), passa a compiere o ricevere gli atti necessari per l'istruzione della causa nel merito. Può dunque accadere che l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione si concentrino nella medesima unità di tempo, come ad esempio allorché non vi siano nullità degli atti da sanare o notifiche da rinnovare, ed il giudice dia immediatamente i provvedimenti ст necessari all'istruttoria. Allo stesso modo, e converso, può accadere che la "prima udienza" (in senso concettuale) si protragga per più giornate, come ad esempio allorché occorra rinnovare ex art. 291 c.p.c. una o più notificazioni, o sanare ex art. 164 c.p.c. una citazione nulla. Non può, invece, ammettersi che la "prima udienza” o l' “udienza di trattazione", cioè gli spazi temporali destinati rispettivamente alle verifiche preliminari ed alla istruzione della causa, possano essere dilatate ad libitum dal giudice, di sua iniziativa o su istanza delle parti. La logica che sottende il nostro processo civile infatti non è quella di “lavorare in fretta, ma quella di lavorare intensamente" (secondo l'icastica definizione contenuta nel discorso di presentazione al Senato del codice di procedura civile, tenuto dal Ministro guardasigilli). Tale principio si desume tanto dall'art. 111, comma secondo, ultimo periodo, Cost., sia - tra i tanti I dagli artt. 167, 175 e 183 c.p.c.. Norme tutte, quelle appena ricordate, che dettano un principio così riassumibile: nel processo civile si rinvia solo se c'è qualcosa da Pagina 9 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 fare, che non possa essere fatto illico et immediate;
altrimenti si decide. Ne discende che non solo nel rito del lavoro, dove vige l'espresso divieto di cui all'art. 420, ultimo comma, c.p.c., ma anche nel rito ordinario di cognizione le udienze di mero rinvio non sono consentite.
2.5. I princìpi appena esposti, per i fini che qui rilevano, valgono non solo per il giudizio ordinario di cognizione, ma anche per il processo di esecuzione, e segnatamente con riferimento al rito introdotto con la citazione di cui all'art. 543 c.p.c.. E' certamente vero che nel processo esecutivo possono compiersi attività che non consistono tecnicamente in una “udienza", come ad M esempio l'incanto (Sez. 3, Sentenza n. 13354 del 19/07/2004, Rv. 575646 01); così come è vero che nel pignoramento presso terzi non è dettata dal codice una formale distinzione tra l'udienza di prima comparizione, la fase di trattazione e l'attività istruttoria. Tuttavia i generali principio di concentrazione, efficienza e ragionevole durata sopra ricordati, avendo carattere generale, a fortiori dovranno trovare applicazione nel processo esecutivo, la cui natura e le cui finalità, lungi dal consentire deroghe ad essi, li rafforzano. سلام 2.6. Alla regola secondo cui le udienze di mero rinvio non sono consentite deriva che l'ordinanza la quale rinvii la causa senza alcun motivo apparente o reale (ad esempio, “per gli stessi incombenti", "su istanza_concorde delle parti", "in prosecuzione della prima udienza", e simili) non vale ad impedire il maturare delle preclusioni implicite od esplicite dettate dalle regole processuali, ivi compresa quella di cui all'art. 38 c.p.c.. Pagina 10 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 Va dunque affermato il seguente principio di diritto, propedeutico all'esame del secondo motivo di ricorso: "Tanto nel processo di cognizione, quanto in quello di esecuzione, le udienze di mero rinvio non sono consentite. Pertanto quando il giudice, dopo avere compiuto le verifiche preliminari sulle procure e sulle notifiche, rinvii la causa puramente e semplicemente, senza adottare provvedimenti e senza alcuna reale esigenza istruttoria, restano irrimediabilmente precluse le attività consentite solo sino all'udienza di trattazione, ivi compreso il rilievo officioso dell'incompetenza per territorio inderogabile”. In tal senso deve ritenersi superato il remoto e contrario orientamento di questa Corte (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 06/04/1981, Rv. 412648 - 01), giustificato in un'epoca in cui il processo civile non prevedeva preclusioni di sorta, ma da tempo divenuto incoerente tanto col sistema processuale emerso dalla riforma introdotta dalla I. 26.11.1990 n. 353, quanto col principio di ragionevole durata del processo, successivamente costituzionalizzato.
2.7. Alla luce di tali princìpi può ora tornarsi ad esaminare il secondo motivo di ricorso. Il sostenere, come fa il ricorrente, che il provvedimento di declinatoria della competenza adottato dal giudice dell'esecuzione fu tardivo perché adottato "in terza udienza”, è affermazione non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso, dal momento che quella "terza udienza", all'esito della quale il giudice dell'esecuzione adottò il suo provvedimento, teoricamente sarebbe potuta essere tanto una prosecuzione della prima udienza, se gli adempimenti preliminari necessari in tale fase non potettero esaurirsi nelle prime due;
quanto una udienza di trattazione vera e propria, se per contro tutti gli adempimenti e le verifiche preliminari erano stati ormai compiuti, Pagina 11 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 oppure se il giudice dell'esecuzione avesse disposto dei rinvii puri e semplici senza ragione. Non bastava, dunque, al ricorrente sostenere "l'incompetenza fu rilevata in terza udienza”, ma occorreva dedurre che quella terza udienza (in senso fisico) non costituiva una necessaria prosecuzione della "prima udienza" (in senso concettuale"), secondo quanto esposto nel § che precede. E questa circostanza di fatto si sarebbe dovuta precisare nel ricorso, a pena d'inammissibilità, in virtù delle previsioni di cui all'art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.. non è Tale indicazione, tuttavia, nel ricorso qui in esame esaustiva. Il ricorrente, infatti, precisa (p. 2, terzo capoverso, del ricorso), ст che la prima udienza fu rinviata “per la notifica del verbale di udienza al debitore esecutato" (atto, in verità, di cui non si comprende appieno la giustificazione); mentre non chiarisce se la seconda udienza fu rinviata per una qualche ragione, oppure immotivatamente. Sicché, non avendo il ricorso analiticamente dedotto quali attività vennero o non vennero compiute nelle prime due udienze, il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità. terzo 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli articoli 5 e 26 bis c.p.c.; 1 e 4 d.P.R. 180/50; nonché dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 669/96. Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.
3.2. Con una prima censura il ricorrente lamenta che il giudice dell'opposizione abbia ritenuto applicabili al caso di specie le Pagina 12 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 previsioni di cui all'articolo 4 del d.P.R. 180/50, secondo cui il foro dell'espropriazione forzata va ravvisato nel giudice del luogo dove si trova lo stabilimento dell'ente competente ad effettuare il pagamento della pensione oggetto del pignoramento. Deduce il ricorrente che tale previsione non è più applicabile dal 2004, cioè da quando la legge n. 311 del 2004, inserendo nel primo comma dell'articolo 1 del suddetto d.P.R. 180/50 anche l'espressione "nonché le aziende private", ha equiparato, ai fini del pignoramento del sequestro delle pensioni, gli ex dipendenti pubblici agli ex dipendenti privati. Poiché, dunque, il d.P.R. 180/50 non costituisce più, sotto questo aspetto, una "legge speciale", ma è divenuto una legge generale, in m quanto tale esso doveva ritenersi derogato dell'articolo 14, comma 1- bis, del d.l. 669/96. Tale disposizione stabilisce infatti che il pignoramento di crediti promosso nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato dinanzi “al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva promossa". - questo il senso generale della censura - ha errato la Pertanto sentenza impugnata nel ritenere che l'art. 14, comma 1-bis, appena ricordato, non potesse derogare al d.p.r. 180/50, in quanto quest'ultimo sarebbe una legge speciale. Per quanto detto, invece, dal 2004 il d.P.R. 180/50 non è più una legge speciale, e di conseguenza esso non poteva ritenersi prevalente sulle previsioni dell'articolo 14 del d.l. 669/96. Pagina 13 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 3.3. Dopo aver formulato questa censura concernente la disciplina applicabile, il ricorrente censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che comunque nel caso di specie la competenza per territorio spettava al Tribunale di Salerno, poiché a Salerno si trovava l'ente pagatore, ovvero la direzione provinciale dell'Inps. Osserva al riguardo il ricorrente che l'articolo 14 d.l. 669/96 stabilisce che la procedura di espropriazione presso terzi va incardinata dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Deduce altresì il ricorrente che nel caso di specie il titolo esecutivo ст posto a fondamento dell'esecuzione era una sentenza del giudice di pace di Agropoli, località che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania. Il riferimento, contenuto nella norma appena ricordata, alla "circoscrizione del tribunale”, piuttosto che al "distretto della Corte d'appello", secondo il ricorrente sarebbe indicativo del fatto che il legislatore non ha voluto affatto attrarre la competenza in materia esecutiva dinanzi al Tribunale del luogo dove ha sede la direzione provinciale dell'Inps, dal momento che tutte le direzioni provinciali dell'Inps hanno sede in città sedi di Corti d'appello. Pertanto questo sembra essere il senso della censura se davvero il legislatore avesse voluto "agganciare" la competenza per territorio al luogo dove hanno sede le direzioni provinciali dell'INPS, avrebbe parlato di "distretti", e non di "circoscrizioni". Pertanto, conclude il ricorrente, per "struttura territoriale" dell'Inps, in base alla quale individuare la competenza per territorio del giudice dell'esecuzione, si doveva intendere il luogo dove aveva sede l'agenzia dell'Istituto preposta al pagamento, e non la direzione Pagina 14 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 provinciale (il ricorrente cita al riguardo la circolare della direzione centrale INPS n. 84 del 20 maggio 2004).
3.4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, formalmente richiamando l'art. 360, n. 3, c.p.c., un error in procedendo. Sostiene che erroneamente il giudice dell'opposizione abbia ritenuto corretta la scelta del giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la procedura esecutiva, invece che fissare un termine al creditore procedente per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente ratione loci. Deduce che il principio della translatio iudicii, di cui all'articolo 50 c.p.c., dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento al giudizio di esecuzione, oltre che con riferimento a quello di cognizione. си 3.5. Le due censure contenute nei due motivi sopra riassunti inducono questa Corte a rilevare d'ufficio che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si è verificata una nullità, la quale impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c.. 3.6. Non risulta, infatti, dagli atti a disposizione da questa Corte che al giudizio di opposizione agli atti esecutivi abbia partecipato il terzo pignorato, ovvero l'INPS. Il terzo pignorato, per costante giurisprudenza di questa Corte, è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi tutte le volte che egli abbia o possa avere un interesse giuridicamente rilevante all'esito dell'opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748 - 01) Pagina 15 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 Tale interesse sussiste, in particolare, quando nell'opposizione all'esecuzione si discute della legittimità, validità o dell'efficacia del pignoramento. Il pignoramento del credito presso terzi impone infatti al terzo pignorato di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri: il terzo, pertanto, è interessato alle vicende processuali dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 01; Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009, Rv. 607948 - 01).
3.7. Nel caso di specie, come già detto, l'opposizione agli atti esecutivi ha posto al giudice dell'opposizione non solo la questione di سم stabilire chi fosse il giudice dell'esecuzione competente ratione loci, ma anche la diversa questione concernente la legittimità dello svincolo della somma pignorata, e del divieto di riassunzione del processo esecutivo ex art. 50 c.p.c.. Tale divieto, infatti, se fosse legittimo, avrebbe per effetto di rendere inefficace il pignoramento, e liberare dal relativo vincolo il terzo pignorato: e per tale ragione il giudizio richiedeva la partecipazione necessaria dell'INPS, ex art. 102 c.p.c.. Poiché tale nullità non è stata rilevata dal Tribunale di Vallo della Lucania, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in virtù del combinato disposto degli artt. 383, comma terzo, e 354 c.p.c.. 3.7. A completamento di quanto precede, ed allo scopo di prevenire ulteriore contenzioso, questa Corte reputa comunque doveroso ricordare che il principio della translatio iudicii debba Pagina 16 R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 ritenersi un principio generale dell'ordinamento, alla stregua dei principi affermati da Corte cost. n. 77 del 2007 e, in materia esecutiva e perfino tra giudici di diverse giurisdizioni, da Corte cost. 114 del 2018; e che questa Corte ha già stabilito che quando il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio, è sempre possibile la riassunzione del processo esecutivo dinanzi al giudice competente, "non esistendo ragioni per le quali l'incompetenza debba ridondare sull'atto di inizio dell'esecuzione (e, quindi, nel caso di espropriazione presso terzi, il pignoramento, resterà salvo), e il processo esecutivo potrà riassumersi presso il giudice indicato come competente, nulla ostando ad un'applicazione del meccanismo della translatio di cui all'art. 50 c.p.c." (sono parole di Sez. 6 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 - 01; M nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 - 01).
4. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
(-) rileva il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio;
(-) visto l'art. 383, comma terzo, c.p.c., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 ottobre 2018. Pagina 17 (marco Rossetti Funzionerio Giudiziario Innocenzo BATTISTA Pagina R.G.N. 12852/16 Udienza del 3 ottobre 2018 Il Presidente (Franco De Stefano) Behifen DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24. OIT 2018 Oggi Funzionari Giudiziario Innocenzo BATTISTA Day 18