Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12470 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cavicchioli e Monica Bassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 14.09.2020 notificato il 04.11.2020, di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata in data 15.09.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto (prot. n. -OMISSIS-) emesso dal Ministero dell’Interno il 14 settembre 2020, di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata il 15 settembre 2015.
Nell’impugnare detto provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità, oltre che di carenza di motivazione e difetto di istruttoria; a parere del ricorrente i procedimenti penali a lui ascritti e a fondamento del provvedimento di rigetto conterrebbero una mera elencazione del numero del procedimento penale e del titolo di reato e, ciò, senza alcuna descrizione delle condotte che il ricorrente avrebbe tenuto e senza alcuna disamina dei fatti sostanziali oggetto dei capi di imputazione;
2. l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’erroneità dei presupposti e di illogicità, la violazione di legge dell'art. 9 Legge 91/1992 e dell’art. 27 della Costituzione Italiana, in quanto il ricorrente, non solo non sarebbe mai stato condannato neppure in primo grado, ma i procedimenti penali indicati nel provvedimento impugnato si sarebbero risolti, in tre casi, con una richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Biella, accolta dal G.I.P. presso il Tribunale senza opposizione alcuna da parte della persona offesa, mentre il restante procedimento, pendente innanzi al Giudice di Pace, si sarebbe concluso a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 20 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene il venire in essere di un difetto di motivazione.
1.2 Risulta incontestato che il ricorrente è risultato destinatario di quattro procedimenti penali, indicati nel provvedimento impugnato, di cui tre si sono conclusi con un decreto di archiviazione, mentre l’ultimo si è estinto per remissione della querela della persona offesa.
1.3 Come è possibile evincere dal provvedimento impugnato detti procedimenti hanno ad oggetto condotte riferite a gravi reati, che riguardano l’insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p., il reato
di percosse, ingiurie e minacce di cui agli artt. 581, 594, 612 e 81 comma 2 c.p. e, ancora, il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p..
Inoltre le condotte poste in essere rientrano nel decennio anteriore al provvedimento impugnato.
1.4 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento giurisprudenziale consente all’Amministrazione di valorizzare condotte anche antecedenti al periodo decennale, essendosi affermato che anche fatti antecedenti al c.d. “decennio di osservazione” possono essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (Tar Lazio, V-stralcio, 4 luglio 2024, n. 13504).
1.5 Con riferimento all’archiviazione relativa al procedimento penale per insolvenza fraudolenta va poi evidenziato che quest’ultima è stata sancita solo in ragione dell’assenza del presupposto del “dolo specifico” richiesto dalla fattispecie in esame, risultando comunque incontestato il mancato pagamento delle mensilità dovute per l’affitto di un appartamento.
1.6 Analogamente il procedimento per danneggiamento è stato archiviato per assenza dell’elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato l’atteggiamento doloso di danneggiare i beni di proprietà del querelante, ma risultando comunque dalla richiesta di archiviazione “ che la vicenda non solo parrebbe assumere rilevanza squisitamente civilistica, ma appare anche essere strumentale a precedenti denunce sporte in danno reciproco ”.
1.7 Anche il procedimento penale per percosse e lesioni è stato archiviato solo in conseguenza della remissione della querela da parte della persona asseritamente offesa.
1.8 È evidente quindi che l’Amministrazione ha avuto riguardo al complesso di situazioni e comportamenti posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale e gli stessi, considerati unitariamente, come componenti del quadro globale della personalità dell’interessato, appaiono ragionevolmente idonei a delineare un carattere socialmente non affidabile in relazione al nostro contesto sociale e a non deporre a favore di una compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
1.9 Non possono condividersi le argomentazioni dirette a evidenziare che il rigetto dell’istanza di concessione della domanda di cittadinanza non potrebbe ritenersi adeguatamente motivato con il richiamo ai precedenti penali, stante l’assenza della descrizione delle condotte.
2. Il provvedimento impugnato ha cura di citare i singoli procedimenti penali, precisando i reati contestati la cui gravità è indiscutibile, risultando suscettibili di ledere una pluralità di beni giuridici, dall’integrità fisica a quella patrimoniale e, ciò, oltre al rilievo dell’omessa dichiarazione dei precedenti penali, resa in sede di presentazione della domanda e già idonea, di per sé, a giustificare il rigetto dell’istanza.
2.1 Precedenti pronunce di questo Tribunale hanno avuto modo di evidenziare che la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione gli consente di valutare comportamenti che non sono stati accertati in un procedimento penale e, ciò, anche per l’effetto di un’intervenuta prescrizione (Tar Lazio, Sez. 1 Ter, 15 maggio 2019, n.6027).
2.2 È allora evidente che il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso e che gli elementi eventualmente sopravvenuti, potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno appellante.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.