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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/11/2024, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
n.1967/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti ARBORE SAVINO c.f. e DI TOMMASO C.F._1
CATALDO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-con l'assistenza e difesa degli avv.ti TOSCANO NICOLA ROBERTO -
c.f. e GIAMPALMO GAETANO -c.f. ; C.F._3 C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 06/11/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 29/03/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede a Bitonto in via Ten Speranza n. 10, p.iva
, con le modalità, i periodi, gli orari e le mansioni P.IVA_1
1 indicati in narrativa e, per l'effetto, B) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di € 41.431,21 per le causali dettagliatamente sopra indicate”.
I.1. - A fondamento della propria pretesa economica, il ricorrente ha dedotto che era stato assunto dalla con CP_1
“fittizio” contratto part-time a tempo indeterminato del
25/11/2016, con qualifica e mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita riconducibili al IV livello del CCNL
Commercio; che tale assunzione era avvenuta secondo la disciplina di avviamento al lavoro per persone diversamente abili (art. 9, commi 1 e 3, L. n. 68/99); che aveva prestato la propria attività lavorativa presso la sede del punto vendita del supermercato denominato “Primo Prezzo”, sito in Bisceglie alla via della
Libertà n. 206, fino al 09/11/2020 ovvero fino a quando era stato licenziato per presunto giustificato motivo soggettivo;
che, contrariamente a quanto previsto dal contratto, fino al 10/10/2017 aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.45 alle 21.45 con pausa pranzo di mezz'ora o dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00, oltre che, a domeniche alternate, dalle 9.00 alle
13.30; che, nello stesso periodo, aveva svolto mansioni (addetto a riporre la merce sugli scaffali, ad apporre i relativi prezzi, a gestire la cassa e gli ordini della merce da acquistare) riconducibili al III livello, CCNL Commercio, con diritto al corrispondente e superiore trattamento economico;
che solo dall'11/10/2017 aveva effettivamente lavorato dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno, come da contratto, avendo svolto da quel momento in poi le stesse mansioni precedenti eccetto quella riguardante la gestione degli ordini dei prodotti. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori e dal sostanziale svolgimento del rapporto di lavoro in modalità full-time fino al
10/10/2017, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
2 II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità full-time per il periodo dedotto in ricorso.
III. - All'esito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, si ritiene che la domanda attorea è infondata e il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - L'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Se non vi è CP_1 dubbio circa la durata del rapporto lavorativo e il luogo in cui si è svolto (come da documentazione allegata in atti), non può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova, sullo stesso gravante a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore e dell'osservanza dell'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
III.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
3 applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
III.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere all'accertamento delle attività lavorative svolte in concreto dal ricorrente. Come emerso nel corso del giudizio, le mansioni espletate dal lavoratore sono riconducibili al IV livello, CCNL Commercio, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, il teste escusso all'udienza Testimone_1 del 04/05/2022 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto addetto al controllo qualità presso la sede di lavoro del ricorrente per conto della società – interrogato sulle mansioni Parte_2 svolte dal sig. , ha riferito: “Confermo che si occupava Pt_1 Pt_1 di sistemare la merce sugli scaffali;
l'ho visto ogni tanto operare anche in cassa. Non so se si è occupato di altre attività all'interno del punto vendita ed in particolare se è mai stato capo negozio”.
Sul punto, anche il teste escusso all'udienza del Testimone_2
21/09/2022 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della e responsabile del punto vendita sito in CP_1
Bisceglie alla via della Libertà fino al 2018 – interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 6)1 della memoria di costituzione, ha affermato che “ era un semplice addetto alle operazioni Pt_1 ausiliarie di vendita”.
In ultima analisi, il teste escusso all'udienza Testimone_3 del 07/12/2022 – dipendente della e collega del CP_1 ricorrente presso il supermercato di Bisceglie per circa sei mesi, dal 2016 fino a maggio 2017 – interrogato sulle attività svolte dal sig. , ha riferito: “posso confermare le mansioni che mi Pt_1 vengono lette e ricordo che seguiva una formazione come capo negozio e, pertanto, aveva iniziato a capire come fare gli ordini presso i fornitori”.
Dunque, dall'esame delle prove testimoniali raccolte in corso di causa, è emerso che le mansioni espletate dal ricorrente erano quelle operative di addetto alle attività ausiliarie alla vendita, quali la sistemazione della merce sugli scaffali e la loro prezzatura e talvolta anche quelle di gestione della cassa. Quanto alla gestione degli ordini della merce, il teste ha fatto Tes_3 riferimento ad un'attività di formazione diretta all'apprendimento di tale mansione da parte del ricorrente, non alla sua concreta effettuazione. Né le altre testimonianze hanno attribuito al sig.
la qualifica di “capo negozio”, unica figura preposta alla Pt_1 gestione degli ordini della merce.
Analogamente, l'attribuzione di tale qualifica non si evince dalla email con cui la segreteria del personale avrebbe comunicato, a detta del ricorrente, un formale “demansionamento” a partire dall'11/10/2017. La stessa comunicazione, infatti, ha ad oggetto un “trasferimento” con mansione di repartista/cassiere, non emergendo da quanto scritto alcun riferimento ad una precedente e diversa mansione.
III.2.2. - Accertato l'avvenuto espletamento delle suddette attività da parte del ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Commercio distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione
5 delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (…)”.
Rientrano, invece, nel III livello del CCNL di riferimento i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…).”
III.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Commercio. Difatti, la sistemazione della merce sugli scaffali, la prezzatura e le funzioni di incasso rientrano tra le attività operative ausiliarie alla vendita. L'inquadramento professionale nel III livello, invece, richiede l'espletamento di attività con un maggiore grado di autonomia e responsabilità, comportando non solo la determinazione degli ordini da effettuare
(mansione comunque non dimostrata in corso di causa), ma anche e
6 congiuntamente prevalenti attività di concetto volte alla gestione dei rapporti commerciali, alla promozione del punto vendita e alla formazione degli altri lavoratori.
III.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
III.4. - Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, il ricorrente ha richiesto accertarsi che, fino al 10/10/2017, aveva di fatto lavorato in modalità full-time, contrariamente a quanto previsto dal contratto, con conseguente diritto alla differenza economica derivante dalla mancata corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite. In corso di causa, tuttavia, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova riguardante i fatti sottesi alla suddetta pretesa.
III.4.1. - In particolare, il teste (già Testimone_1 introdotto), ha confermato che “il regime orario del ricorrente era quello che mi viene letto, di quattro ore al giorno, dalle
8.00 alle 12.00; preciso che nelle circostanze in cui mi trovavo presso il supermercato di Bisceglie per le mie verifiche, vedevo arrivare alle 8.00 ed andare via alle 12.00. (…) Posso Pt_1 riferire di aver visto ogni tanto lavorare di pomeriggio Pt_1 dalle ore 17.00 alle ore 21.00, di apertura e chiusura del punto vendita al pubblico;
principalmente, lo vedevo la mattina”.
Con riferimento agli orari lavorativi, il teste Testimone_2
(come sopra specificato), ha riferito: “Confermo la circostanza sub 22 della memoria che mi viene letta;
che e io avevamo lo Pt_1 stesso parametro di 24 ore settimanali di 4 ore al giorno fino al sabato, di solito la mattina, salvo eventuali cambi;
ricordo anche che ha (Tota) la categoria protetta, per questo anche rispettava le 4 ore giornaliere;
(…) confermo la circostanza sub 33 della memoria sulla flessibilità oraria;
era sempre il responsabile che autorizzava cambi e riposi compensativi”.
Sul punto, il teste (come sopra introdotto) ha Testimone_3 riferito di non ricordare l'orario di lavoro svolto da Pt_1 precisando “so soltanto che era un full-time e, se mal non ricordo, faceva 10 ore al giorno. Ricordo che era full-time perché si stava formando come capo negozio e quindi presumo che l'orario fosse quello del full-time”.
Ancora, il teste escusso all'udienza del Testimone_4
01°/03/2023 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della per circa due mesi – interrogato sulle CP_1 circostanze riguardanti l'orario di lavoro di ha riferito: Pt_1
“Non so nulla sull'orario di lavoro del ricorrente;
spesso i nostri turni coincidevano;
io personalmente ero part-time, quando io arrivavo, a volte era già presente, a volte no;
(…) Pt_1 aggiungo che a volte io facevo il pomeriggio e lui la mattina. Non so se abbia lavorato di domenica.”
Infine, all'udienza del 06/03/2024, è stato escusso il teste
[...]
– a conoscenza dei fatti di causa poiché dipendente della Tes_5
e responsabile del punto vendita di Bisceglie fino CP_1 al 2019 – il quale, nella sua qualità di responsabile, ha riferito di aver predisposto i turni settimanali dei collaboratori, solitamente affiggendoli in bacheca per poi trasmetterli agli uffici aziendali. Ha confermato che la propria utenza telefonica è quella indicata in ricorso, non ricordando tuttavia se avesse mai comunicato i turni lavorativi tramite l'applicazione WhatsApp.
In altre parole, sulla base delle prove testimoniali raccolte in corso di causa, non è possibile accertare il regime orario full- time così come descritto dal lavoratore per il periodo dedotto in ricorso. Anzi, sulla base delle dichiarazioni rese dai due testimoni, e , la cui attendibilità non può Tes_1 Tes_2
lavorativa poteva elasticamente subire variazioni in termini di collocazione temporale nel corso della giornata (pomeriggio anziché mattina) o di durata in base alle esigenze organizzative aziendali o personali del lavoratore, sempre nel rispetto del limite orario da contratto;
esse venivano di solito convenute con anticipo dalle parti e così pure eventuali compensazioni orarie”.
8 essere messa assolutamente in discussione, deve affermarsi che il ricorrente ha svolto la sua prestazione lavorativa in modalità part-time, nello specifico per 4 ore al giorno, dalle 8.00 alle
12.00, dal lunedì al sabato, salvo sostituzione con il turno pomeridiano per esigenze organizzative.
Tale circostanza di fatto è stata confermata anche da un altro teste, che aveva lavorato con contratto part-time, il , Tes_4 il quale, sebbene non sia stato in grado di riferire gli orari lavorativi osservati dal ricorrente, ha affermato che spesso i loro turni coincidevano.
Solo il teste ha riferito di una giornata lavorativa pari Tes_3
a 10 ore del ricorrente, fondando su tale circostanza la presunzione che il contratto dello stesso ricorrente fosse a tempo pieno. Tuttavia, tale deposizione è poco attendibile, in quanto le affermazioni del risultano generiche senza alcuna Tes_3 indicazione degli orari di inizio e fine turno e senza alcuna precisazione dell'arco temporale nel quale il ricorrente avrebbe lavorato per 10 ore giornaliere. Pur considerando la possibilità che alcune giornate lavorative abbiano avuto durata superiore alle
4 ore, infatti, non può escludersi che questo sia avvenuto, in applicazione e secondo le modalità previste dalle clausole contrattuali di flessibilità ed elasticità (cfr. contratto sottoscritto dal lavoratore), in occasione di periodi caratterizzati da particolari esigenze del datore di lavoro.
Inoltre, anche le foto allegate che, secondo parte ricorrente, sarebbero state inviate da tramite l'applicazione Testimone_5
WhatsApp per comunicare i turni e gli orari di lavoro, non si ritengono sufficienti a fondare il richiesto accertamento della modalità lavorativa full-time. Tali documenti, infatti, contengono la suddivisione di turni ed orari di lavoro tra i dipendenti della solo con riferimento ad alcuni giorni compresi tra CP_1 fine giugno e inizio luglio del 2017 (ciò si ricava dalle intestazioni contenute nelle foto allegate, non essendo altrimenti individuabili indicazioni su data e ora di invio di tali messaggi).
9 III.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento di fatto del regime orario full-time fino al
10/10/2017.
IV. - Per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 26.000,01-52.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
6.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 06/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come lo stesso ricorrente ammette, si è occupato della sistemazione Pt_1 della merce sugli scaffali, della prezzatura, dell'approvvigionamento dei banchi e dei prodotti, disimpegnando promiscuamente anche attività di cassa e funzioni di cassiere. Trattasi di mansioni perfettamente ascrivibili al IV livello, lo stesso del ricorrente. Mai il ricorrente si è occupato della gestione degli ordini della merce rispetto all'intero supermercato, attività alla quale è preposto il referente aziendale o capo negozio”.
4 2 “Tra il ricorrente e la è intercorso contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 28.11.2016 con un regime orario part time pari a 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato, di norma dalle 8.00 alle 12.00, come il medesimo contratto riporta”. 3 “In considerazione anche della clausola di flessibilità convenuta e sottoscritta tra le parti contestualmente all'assunzione, l'orario dell'attività
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti ARBORE SAVINO c.f. e DI TOMMASO C.F._1
CATALDO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-con l'assistenza e difesa degli avv.ti TOSCANO NICOLA ROBERTO -
c.f. e GIAMPALMO GAETANO -c.f. ; C.F._3 C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 06/11/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 29/03/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede a Bitonto in via Ten Speranza n. 10, p.iva
, con le modalità, i periodi, gli orari e le mansioni P.IVA_1
1 indicati in narrativa e, per l'effetto, B) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della complessiva somma di € 41.431,21 per le causali dettagliatamente sopra indicate”.
I.1. - A fondamento della propria pretesa economica, il ricorrente ha dedotto che era stato assunto dalla con CP_1
“fittizio” contratto part-time a tempo indeterminato del
25/11/2016, con qualifica e mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie di vendita riconducibili al IV livello del CCNL
Commercio; che tale assunzione era avvenuta secondo la disciplina di avviamento al lavoro per persone diversamente abili (art. 9, commi 1 e 3, L. n. 68/99); che aveva prestato la propria attività lavorativa presso la sede del punto vendita del supermercato denominato “Primo Prezzo”, sito in Bisceglie alla via della
Libertà n. 206, fino al 09/11/2020 ovvero fino a quando era stato licenziato per presunto giustificato motivo soggettivo;
che, contrariamente a quanto previsto dal contratto, fino al 10/10/2017 aveva sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.45 alle 21.45 con pausa pranzo di mezz'ora o dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00, oltre che, a domeniche alternate, dalle 9.00 alle
13.30; che, nello stesso periodo, aveva svolto mansioni (addetto a riporre la merce sugli scaffali, ad apporre i relativi prezzi, a gestire la cassa e gli ordini della merce da acquistare) riconducibili al III livello, CCNL Commercio, con diritto al corrispondente e superiore trattamento economico;
che solo dall'11/10/2017 aveva effettivamente lavorato dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno, come da contratto, avendo svolto da quel momento in poi le stesse mansioni precedenti eccetto quella riguardante la gestione degli ordini dei prodotti. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna della società ex datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori e dal sostanziale svolgimento del rapporto di lavoro in modalità full-time fino al
10/10/2017, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
2 II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità full-time per il periodo dedotto in ricorso.
III. - All'esito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, si ritiene che la domanda attorea è infondata e il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - L'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Se non vi è CP_1 dubbio circa la durata del rapporto lavorativo e il luogo in cui si è svolto (come da documentazione allegata in atti), non può ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova, sullo stesso gravante a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti ad un inquadramento superiore e dell'osservanza dell'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
III.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata
3 applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
III.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere all'accertamento delle attività lavorative svolte in concreto dal ricorrente. Come emerso nel corso del giudizio, le mansioni espletate dal lavoratore sono riconducibili al IV livello, CCNL Commercio, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, il teste escusso all'udienza Testimone_1 del 04/05/2022 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto addetto al controllo qualità presso la sede di lavoro del ricorrente per conto della società – interrogato sulle mansioni Parte_2 svolte dal sig. , ha riferito: “Confermo che si occupava Pt_1 Pt_1 di sistemare la merce sugli scaffali;
l'ho visto ogni tanto operare anche in cassa. Non so se si è occupato di altre attività all'interno del punto vendita ed in particolare se è mai stato capo negozio”.
Sul punto, anche il teste escusso all'udienza del Testimone_2
21/09/2022 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della e responsabile del punto vendita sito in CP_1
Bisceglie alla via della Libertà fino al 2018 – interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 6)1 della memoria di costituzione, ha affermato che “ era un semplice addetto alle operazioni Pt_1 ausiliarie di vendita”.
In ultima analisi, il teste escusso all'udienza Testimone_3 del 07/12/2022 – dipendente della e collega del CP_1 ricorrente presso il supermercato di Bisceglie per circa sei mesi, dal 2016 fino a maggio 2017 – interrogato sulle attività svolte dal sig. , ha riferito: “posso confermare le mansioni che mi Pt_1 vengono lette e ricordo che seguiva una formazione come capo negozio e, pertanto, aveva iniziato a capire come fare gli ordini presso i fornitori”.
Dunque, dall'esame delle prove testimoniali raccolte in corso di causa, è emerso che le mansioni espletate dal ricorrente erano quelle operative di addetto alle attività ausiliarie alla vendita, quali la sistemazione della merce sugli scaffali e la loro prezzatura e talvolta anche quelle di gestione della cassa. Quanto alla gestione degli ordini della merce, il teste ha fatto Tes_3 riferimento ad un'attività di formazione diretta all'apprendimento di tale mansione da parte del ricorrente, non alla sua concreta effettuazione. Né le altre testimonianze hanno attribuito al sig.
la qualifica di “capo negozio”, unica figura preposta alla Pt_1 gestione degli ordini della merce.
Analogamente, l'attribuzione di tale qualifica non si evince dalla email con cui la segreteria del personale avrebbe comunicato, a detta del ricorrente, un formale “demansionamento” a partire dall'11/10/2017. La stessa comunicazione, infatti, ha ad oggetto un “trasferimento” con mansione di repartista/cassiere, non emergendo da quanto scritto alcun riferimento ad una precedente e diversa mansione.
III.2.2. - Accertato l'avvenuto espletamento delle suddette attività da parte del ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Commercio distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori “che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione
5 delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (…)”.
Rientrano, invece, nel III livello del CCNL di riferimento i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…).”
III.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Commercio. Difatti, la sistemazione della merce sugli scaffali, la prezzatura e le funzioni di incasso rientrano tra le attività operative ausiliarie alla vendita. L'inquadramento professionale nel III livello, invece, richiede l'espletamento di attività con un maggiore grado di autonomia e responsabilità, comportando non solo la determinazione degli ordini da effettuare
(mansione comunque non dimostrata in corso di causa), ma anche e
6 congiuntamente prevalenti attività di concetto volte alla gestione dei rapporti commerciali, alla promozione del punto vendita e alla formazione degli altri lavoratori.
III.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
III.4. - Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, il ricorrente ha richiesto accertarsi che, fino al 10/10/2017, aveva di fatto lavorato in modalità full-time, contrariamente a quanto previsto dal contratto, con conseguente diritto alla differenza economica derivante dalla mancata corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite. In corso di causa, tuttavia, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova riguardante i fatti sottesi alla suddetta pretesa.
III.4.1. - In particolare, il teste (già Testimone_1 introdotto), ha confermato che “il regime orario del ricorrente era quello che mi viene letto, di quattro ore al giorno, dalle
8.00 alle 12.00; preciso che nelle circostanze in cui mi trovavo presso il supermercato di Bisceglie per le mie verifiche, vedevo arrivare alle 8.00 ed andare via alle 12.00. (…) Posso Pt_1 riferire di aver visto ogni tanto lavorare di pomeriggio Pt_1 dalle ore 17.00 alle ore 21.00, di apertura e chiusura del punto vendita al pubblico;
principalmente, lo vedevo la mattina”.
Con riferimento agli orari lavorativi, il teste Testimone_2
(come sopra specificato), ha riferito: “Confermo la circostanza sub 22 della memoria che mi viene letta;
che e io avevamo lo Pt_1 stesso parametro di 24 ore settimanali di 4 ore al giorno fino al sabato, di solito la mattina, salvo eventuali cambi;
ricordo anche che ha (Tota) la categoria protetta, per questo anche rispettava le 4 ore giornaliere;
(…) confermo la circostanza sub 33 della memoria sulla flessibilità oraria;
era sempre il responsabile che autorizzava cambi e riposi compensativi”.
Sul punto, il teste (come sopra introdotto) ha Testimone_3 riferito di non ricordare l'orario di lavoro svolto da Pt_1 precisando “so soltanto che era un full-time e, se mal non ricordo, faceva 10 ore al giorno. Ricordo che era full-time perché si stava formando come capo negozio e quindi presumo che l'orario fosse quello del full-time”.
Ancora, il teste escusso all'udienza del Testimone_4
01°/03/2023 – a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della per circa due mesi – interrogato sulle CP_1 circostanze riguardanti l'orario di lavoro di ha riferito: Pt_1
“Non so nulla sull'orario di lavoro del ricorrente;
spesso i nostri turni coincidevano;
io personalmente ero part-time, quando io arrivavo, a volte era già presente, a volte no;
(…) Pt_1 aggiungo che a volte io facevo il pomeriggio e lui la mattina. Non so se abbia lavorato di domenica.”
Infine, all'udienza del 06/03/2024, è stato escusso il teste
[...]
– a conoscenza dei fatti di causa poiché dipendente della Tes_5
e responsabile del punto vendita di Bisceglie fino CP_1 al 2019 – il quale, nella sua qualità di responsabile, ha riferito di aver predisposto i turni settimanali dei collaboratori, solitamente affiggendoli in bacheca per poi trasmetterli agli uffici aziendali. Ha confermato che la propria utenza telefonica è quella indicata in ricorso, non ricordando tuttavia se avesse mai comunicato i turni lavorativi tramite l'applicazione WhatsApp.
In altre parole, sulla base delle prove testimoniali raccolte in corso di causa, non è possibile accertare il regime orario full- time così come descritto dal lavoratore per il periodo dedotto in ricorso. Anzi, sulla base delle dichiarazioni rese dai due testimoni, e , la cui attendibilità non può Tes_1 Tes_2
lavorativa poteva elasticamente subire variazioni in termini di collocazione temporale nel corso della giornata (pomeriggio anziché mattina) o di durata in base alle esigenze organizzative aziendali o personali del lavoratore, sempre nel rispetto del limite orario da contratto;
esse venivano di solito convenute con anticipo dalle parti e così pure eventuali compensazioni orarie”.
8 essere messa assolutamente in discussione, deve affermarsi che il ricorrente ha svolto la sua prestazione lavorativa in modalità part-time, nello specifico per 4 ore al giorno, dalle 8.00 alle
12.00, dal lunedì al sabato, salvo sostituzione con il turno pomeridiano per esigenze organizzative.
Tale circostanza di fatto è stata confermata anche da un altro teste, che aveva lavorato con contratto part-time, il , Tes_4 il quale, sebbene non sia stato in grado di riferire gli orari lavorativi osservati dal ricorrente, ha affermato che spesso i loro turni coincidevano.
Solo il teste ha riferito di una giornata lavorativa pari Tes_3
a 10 ore del ricorrente, fondando su tale circostanza la presunzione che il contratto dello stesso ricorrente fosse a tempo pieno. Tuttavia, tale deposizione è poco attendibile, in quanto le affermazioni del risultano generiche senza alcuna Tes_3 indicazione degli orari di inizio e fine turno e senza alcuna precisazione dell'arco temporale nel quale il ricorrente avrebbe lavorato per 10 ore giornaliere. Pur considerando la possibilità che alcune giornate lavorative abbiano avuto durata superiore alle
4 ore, infatti, non può escludersi che questo sia avvenuto, in applicazione e secondo le modalità previste dalle clausole contrattuali di flessibilità ed elasticità (cfr. contratto sottoscritto dal lavoratore), in occasione di periodi caratterizzati da particolari esigenze del datore di lavoro.
Inoltre, anche le foto allegate che, secondo parte ricorrente, sarebbero state inviate da tramite l'applicazione Testimone_5
WhatsApp per comunicare i turni e gli orari di lavoro, non si ritengono sufficienti a fondare il richiesto accertamento della modalità lavorativa full-time. Tali documenti, infatti, contengono la suddivisione di turni ed orari di lavoro tra i dipendenti della solo con riferimento ad alcuni giorni compresi tra CP_1 fine giugno e inizio luglio del 2017 (ciò si ricava dalle intestazioni contenute nelle foto allegate, non essendo altrimenti individuabili indicazioni su data e ora di invio di tali messaggi).
9 III.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento di fatto del regime orario full-time fino al
10/10/2017.
IV. - Per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 26.000,01-52.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
6.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Trani, 06/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come lo stesso ricorrente ammette, si è occupato della sistemazione Pt_1 della merce sugli scaffali, della prezzatura, dell'approvvigionamento dei banchi e dei prodotti, disimpegnando promiscuamente anche attività di cassa e funzioni di cassiere. Trattasi di mansioni perfettamente ascrivibili al IV livello, lo stesso del ricorrente. Mai il ricorrente si è occupato della gestione degli ordini della merce rispetto all'intero supermercato, attività alla quale è preposto il referente aziendale o capo negozio”.
4 2 “Tra il ricorrente e la è intercorso contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato dal 28.11.2016 con un regime orario part time pari a 24 ore settimanali, dal lunedì al sabato, di norma dalle 8.00 alle 12.00, come il medesimo contratto riporta”. 3 “In considerazione anche della clausola di flessibilità convenuta e sottoscritta tra le parti contestualmente all'assunzione, l'orario dell'attività
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