Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/01/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10301/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10301 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI CO DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento relativo all’istanza di riconoscimento formazione professionale per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche, adottato con decreto n. 1211 del 20.7.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 4.2.2022: del decreto n. 2411 del 2.12.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa RI CO DA ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento relativo all’istanza di riconoscimento formazione professionale per la classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche.
In sintesi è accaduto: che la ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 206/2007, finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento, sopra indicate, acquisite in Romania; in che in esito alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, il Ministero ha ritenuto tale tiolo non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013, e ciò pure a fronte dell’attestazione n. 73893, rilasciata in data 18.4.2017 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, con cui è stato dichiarato che il titolo indicato nel dispositivo avrebbe conferito, in Romania, alla prof.ssa DA “ il diritto all’insegnamento di Diritto ”; nonché a fronte della nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania ha chiarito che la suddetta certificazione è “condizione necessaria, ma non sufficiente” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno; cosicché il Ministero ha rilevato la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013.
È, inoltre, accaduto che la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale per ottenere l’annullamento dell’avviso n. 5636 del 2.4.2019 e della nota n. 7836 del 6.5.2019, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva rigettato l’istanza presentata dalla stessa ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, a conclusione dei percorsi denominati “Porogramului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II”, ritenendo che difettassero i “ requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l’esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Romania nel caso di specie ”; il TAR Lazio, con sentenza 6 novembre 2019, ha respinto il ricorso; ma la ricorrente ha appellato la sfavorevole sentenza di prime cure; ed il giudice di seconde cure, in accoglimento dell’appello (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 agosto 2020, n. 5173), ha statuito l’illegittimità dei provvedimenti in origine impugnati, inficiati sia da un difetto di istruttoria – “ non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellante, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero – il diritto di insegnare in Romania nell’istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale ”; sia dalla mancata valutazione del titolo estero conseguito dall’appellante, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all’insegnamento, quando, invece, sulla base di quanto precisato dalla giurisprudenza europea, “ le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente ”; ed ha statuito che il Ministero, “ anziché ritenere inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna appellante, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dall’appellante nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente ”, accogliendo il gravame “ salvi gli ulteriori provvedimenti da assumere nella fase di riedizione del potere ”.
La ricorrente ha adito il Consiglio di Stato per ottenere l’ottemperanza della predetta sentenza e, in accoglimento di tale ricorso (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2021, n. 4397), è stato ordinato al Ministero di provvedere “ al riesame della posizione della ricorrente, nel rispetto dei criteri conformativi ritraibili dalla parte motiva del medesimo titolo giudiziale; in particolare, in applicazione delle statuizioni recate nella sentenza ottemperanda, il Ministero intimato deve nuovamente esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, anche alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dalla Sig.ra DA nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente; all’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo seguito dalla ricorrente, come attestato dal titolo estero in proprio possesso, deve verificare se sussistano le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento all’uopo presentata in sede procedimentale ”.
Nell’impugnato provvedimento si è, al riguardo, ritenuto, “ conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall’interessata, che perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta ”; il Ministero, in particolare, ha osservato che, “ quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l’effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano ”; ed ha considerato, altresì, che “ la produzione di una adaverinta della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili”; di conseguenza, ha valutato che “quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all’ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all’esito del riconoscimento, depongono per l’insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia ”.
Ha, pertanto, concluso che il titolo posseduto dalla ricorrente “ è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la classe di concorso: A-46 Scienze giuridico-economiche subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessata. La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza. Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Brindisi, sede di preferenza indicata dall'interessata ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) nullità per elusione e omessa applicazione del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4397 del 9.6.2021; violazione della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
In prima battuta, la ricorrente ha lamentato che il Ministero si sarebbe “ limitato a prendere in considerazione solo l’istanza depositata dalla ricorrente nel 2017 senza comunicare alla stessa l’avvio del relativo procedimento e senza effettivamente acquisire ogni titolo idoneo a verificare l’esperienza professionale medio tempore maturata dall’odierna ricorrente oltre che il proficuo superamento del concorso straordinario indetto ai sensi del D.G. 85/2018 in virtù del quale la stessa è a tutt’oggi inserita nella relativa graduatoria utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Per di più ha completamente omesso di valutare la circostanza per altri versi accessibile e nota costituita dall’attività lavorativa svolta dalla ricorrente alle dipendenze del Ministero mediante la sottoscrizione di specifici contratti di supplenza di tipo annuale, come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente ricorso nonché dai contratti stipulati pure allegati. La ricorrente, infatti, da tre anni lavora alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come risulta dal contratto annuale in data 19/12/2021, dal contratto in data annuale in data 13/10/2020 e dal prospetto allegato che certifica l’attuale sussistenza di un contratto di lavoro presso l’I.T.E.S. “Giovanni Calò” di LL ON (BR) per la classe di concorso A-46, Scienza giuridico-economiche, che è peraltro proprio l’Istituto scolastico designato dall’USR per la Puglia per lo svolgimento del tirocinio di adattamento presso il quale la stessa è di fatto obbligata a svolgere il predetto tirocinio in forza del decreto odiernamente impugnato ” (cfr. pag. 11).
2°) Eccesso di potere per irragionevolezza delle misure compensative, della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento di due anni.
Con tale motivo sono state censurate le conclusioni cui è pervenuto il Ministero, e ciò “ non solo se si considera che l’odierna ricorrente ha già proficuamente partecipato alla procedura indetta per mezzo del D.D.G. 85/2018 che prevedeva il possesso di uno specifico requisito di servizio triennale e lo svolgimento di una prova pratica (che di fatto è stata costituita dallo svolgimento di un argomento di lezione) ma soprattutto se si rapporta la disciplina di tale prova attitudinale, composta da una prova orale e da una prova scritta, di tipo selettivo ed sbarramento dal momento che solo il superamento della prova scritta consente di partecipare alla prova orale, alla stessa disciplina di cui al D.D.G. 85/2018 in rapporto alle specifiche competenze professionali dell’odierna ricorrente che con continuità svolge attività di supplenza sulla classe di concorso A046 in seguito ad individuazione dalle graduatorie di istituto ed è utilmente inserita nelle graduatoria di cui al D.D.G. 85/2018 dalle quali sarà individuata come destinataria di immissione in ruolo, una volta conseguito il decreto di riconoscimento del titolo ” (cfr. pag. 17).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione (9.11.2021), depositando la propria relazione istruttoria.
Con motivi aggiunti depositati in data 4.2.2022 la ricorrente ha richiamato l’ordinanza n. 6439/2021 di questo Tribunale con cui è stata accolta “ la richiesta misura cautelare limitatamente al termine di durata del tirocinio ”, sottolineando che “ l’ordinanza in pari data 17/11/2021 è stata ritualmente notificata al Ministero convenuto presso l’Avvocatura Distrettuale già costituita in giudizio nonché all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che è competente in relazione all’esecuzione della misura cautelare, ma nonostante tali rituali notificazioni il Ministero dell’Istruzione non ha sospeso il tirocinio in corso di svolgimento e neppure l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha adottato alcuna misura in relazione al tirocinio che la ricorrente sta svolgendo presso l’I.T.E.S. Giovanni -Calò di LL ON (BR) ”; ha fatto presente che in ragione dell’inerzia ministeriale “ ha proposto incidente di esecuzione ritualmente notificato al Ministero convenuto in data 17/1/2022 e depositato in data 25/1/2022, a fronte della perdurante mancata esecuzione del provvedimento cautelare in questione ”; per quanto più interessa, ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. 2411 del 2.12.2021, con cui si è stabilito che “ tutti i decreti di riconoscimento sub condicione relativi ai percorsi professionalizzanti rumeni indicati in premessa, che prevedono due anni (600 ore) di tirocinio di adattamento presso un istituto scolastico italiano - emessi dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione in favore dei ricorrenti destinatari di sentenze definitive del TAR e/o del Consiglio di Stato -vengono rettificati come segue al punto 3. Tirocinio di adattamento: Il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico (invece di due), con inizio dall’apertura dell’anno scolastico, per non meno di 300 ore (invece di 600), si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta ”.
A compendio dei motivi già proposti ha dedotto, in aggiunta:
3°) violazione della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, erroneità dei presupposti di fatto, irragionevolezza e contraddittorietà, nonché l’elusione del giudicato formatosi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4397 del 9.6.2021.
La ricorrente ha, in particolare, contestato che “altrettanto erroneamente il Ministero dà atto di aver agito “ conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania” perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, come statuito dal TAR e dal Consiglio di Stato. Tuttavia, il Ministero in relazione al valore da attribuire alle certificazioni nulla può più disporre essendo frattanto sopravvenuta proprio la sentenza Consiglio di Stato n. 5173/2020 con l’obbligo di esecuzione della stessa contenuto nella sentenza Cons. Stato n. 4397/2021, sentenze evidentemente passate in giudicato. La sentenza 5173/2020 Cons. Stato, invero, non ha solo obbligato il Ministero a valutare nuovamente l’istanza di riconoscimento dell’odierna ricorrente, piuttosto a valutarla senza tener conto dell’attestazione di cui alla Direttiva 2013/55/UE mediante una concreta e specifica valutazione del percorso formativo conseguito all’estero avendo specifico riguardo alla durata complessiva, al livello ed alla qualità valutando contemporaneamente anche le esperienze professionali conseguite dalla stessa ” (cfr. pag. 9).
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va osservato che non è ravvisabile ad avviso del Collegio l’elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4397/2021, la quale non ha statuito il riconoscimento diretto dei titoli della ricorrente ma, piuttosto, ha ordinato al Ministero di “ nuovamente esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione della ricorrente, raffrontando, anche alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dalla Sig.ra DA nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente ”.
Nella relazione di raffronto, depositata in atti dalla difesa erariale, risulta che:
- “ I due percorsi formativi riassunti in Tabella (…) hanno una sostanziale uniformità per quanto attiene : il livello: risulta post universitario in entrambi gli stati considerati; la durata: pari a 60 CFU in Italia / 70 CREDITI in Romania ( in considerazione anche di un doppio esame in Romania ed uno solo in Italia) con uno scarto di +5 crediti di differenza a favore della Romania; In merito al parametro qualità risulta necessario un approfondimento ed una considerazione che di seguito si esplicitano e che portano ad una valutazione di tale parametro sia da un punto di vista quantitativo che contenutistico. Come si evince dal confronto tra le due normative riportato in Tabella n.1 (allegato 1 parte integrante del parere), in Italia il D.M. 249/2010 fissa n° 37 CFU per le didattiche disciplinari, le attività di laboratori pedagogici e didattici e il Tirocinio a scuola. In Romania gli allegati 3 e 4 al Decreto del Ministro n.4316 fissano n° 22 Crediti per il percorso didattico disciplinare di specialità e di Tirocinio complessivamente considerati nei due livelli I e II. Negli ambiti didattico- disciplinari, di laboratorio e di Tirocinio il TFA in Italia ha una durata maggiore di ben 15 CFU ”;
- “ per quanto concerne l’effettivo programma di studi seguito dalla dott.ssa RI CO DA presso l’Università “VALAHIA” di Targoviste”ed accluso alla pratica dall’istante stesso con relative traduzioni, si nota relativamente ai moduli “Didattica della specialità” I livello di 5 Crediti e “Didattica dell’ambito e sviluppi nella didattica della specialità” II livello di 5 Crediti per un totale di 10 Crediti complessivi, quanto segue. I contenuti di tali moduli, fermo restando minori CFU ed una carenza quantitativa, risultano – per quanto concerne una valutazione qualitativa del percorso - altresì generici e non vengono declinati nei contenuti delle discipline afferenti la classe di concorso A46 “Scienze giuridico economiche”. Non vi sono riferimenti a moduli didattici con i quali affrontare le specificità dell’insegnamento/apprendimento delle materie giuridiche ed economiche. Nessun riferimento, e non potrebbe essere altrimenti, viene programmato e realizzato per quanto concerne i contenuti metodologico e didattici per l’insegnamento e l’apprendimento delle discipline giuridiche che caratterizzano tale classe di concorso. Se si confrontano i programmi organizzati dall’Università “VALAHIA” di Targoviste, (Romania) con quelli di TFA organizzati dalle Università statali italiane, si sostanzia in effetti, tra le due realtà accademiche, un divario quantitativo e qualitativo nella strutturazione del percorsi, divario che rende necessario il ricorso alle misure compensative come da normativa europea ed italiana. Nelle Università italiane, infatti, i punti sub) c) e d) dello schema previsto dal D.M.249/2010 i moduli “Didattica disciplinare e Laboratori pedagogici didattici”, per un totale di 18 CFU, sono moduli che mirano a far acquisire ai discenti, e ad averne sicuro dominio, i contenuti delle materie giuridiche ed economiche, sapendone definire : - i nodi disciplinari fondamentali in funzione dei quali progettare l’azione didattica; - gli obiettivi di apprendimento delle materie giuridico-economiche oggetto di insegnamento; - analizzando e selezionando le diverse ipotesi metodologiche (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, tecnologie informatiche, ecc.) le più adatte ad ogni contesto nel quale ci si trovi ad operare ed in funzione della ottimale progressione degli apprendimenti disciplinari. In sintesi, nel corso di TFA per la classe A019 (ora A 46) e vigente in Italia al tempo in cui ci riferiamo, venivano affrontate le discipline e le metodologie per l’insegnamento dei principali temi del diritto privato e commerciale, del diritto pubblico ed amministrativo e del diritto dell’economia al fine di consentire ai corsisti di disporre di moderni ed efficaci strumenti di insegnamento e di far acquisire loro le strategie utili per favorirne l’apprendimento. Solo per citare qualche modulo di insegnamento: Didattica del Diritto pubblico ed. amm.vo, Didattica del Diritto commerciale, etc…e tutto ciò tenendo ben presente, ovviamente, il quadro normativo ed istituzionale vigente ed operante in Italia ed i rispettivi rami in cui esso si sostanzia che differiscono da Paese a Paese. Tutto ciò è assente del tutto nei programmi di studio dell’Università “VALAHIA” di Targoviste che si sostanziano in attività psicopedagogiche e didattiche con contenuti vari, generici ed aspecifici, spendibili per ogni disciplina e men che mai attinenti al Diritto vigente in Italia. Su questa sostanziale differenza trova motivazione la richiesta di misure compensative ai sensi della vigente normativa europea ed italiana di recepimento. Tutte le attività nei TFA in Italia, poi, prevedevano una frequenza obbligatoria e con un minimo di presenze pari al 70% del monte ore dell’ambito per accedere all’esame di abilitazione (art.10 comma 7 del D.M.249/10) ”;
- “ in merito alle attività di Tirocinio i 5 Crediti del I livello ed i 5 Crediti del II livello conseguiti presso “VALAHIA” di Targoviste (Romania) per un totale di 10 Crediti, appaiono inferiori a quanto stabilito dai percorsi di TFA in Italia. Nei percorsi organizzati dalle Università italiane, infatti, la normativa riserva ben 19 CFU (pari a 475 ore) e di cui 3 CFU (pari a 75 ore) dedicati ad alunni disabili, con moduli del tipo: Laboratorio pedagogico didattico TIC per le discipline giuridiche ed economiche. Tutte attività con frequenza obbligatoria e con un minimo di frequenza pari al 80% del monte ore in tale ambito per accedere all’esame di abilitazione (art.10 comma 7 del D.M.249/10) ”;
- “ un aspetto parimenti diverso in termini di durata appare il primo modulo teorico per la formazione psicopedagogica che, a fronte di 18 CFU previsti dalla normativa italiana, in Romania il programma vi dedica 28 Crediti ”.
Osserva il Collegio che, dunque, sulla base di una ponderazione circa i titoli e l’esperienza professionale della ricorrente, compendiati dalla durata e dalla qualità dell’attività svolta in comparazione con l’analogo percorso abilitante italiano, l’Amministrazione ha espresso un parere favorevole condizionato all’espletamento di misure compensative, dettagliate nel provvedimento conclusivo.
Non è, perciò, fondatamente contestabile il difetto d’istruttoria dedotto dalla ricorrente, anzi, dagli atti di causa risulta – in linea con l’orientamento della giurisprudenza – che il Ministero ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dalla richiedente in Romania (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361).
Quest’ultimo, quindi, ha provato di aver provveduto ad un esame compiuto del percorso professionale, osservando le statuizioni dell’adunanza plenaria n. 20 del 29 dicembre 2023, che ha postulato la necessità che i principi del diritto Unione trovano applicazione anche quando manchi la formale corrispondenza nominale tra i titoli (“ anche in mancanza del titolo di formazione ottenuto presso lo Stato d’origine, l’autorità del Paese ospitante è tenuta ad accertare le competenze professionali comunque risultanti dalla documentazione presentata dall’interessato e a compararle con quella previste dalla legislazione interna per l’accesso alla professione ”).
Tanto premesso e precisato, va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale, tenuto conto che con il decreto n. 2411 del 2.12.2021, impugnato con motivi aggiunti, l’Amministrazione ha disposto “ il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico (invece di due), con inizio dall’apertura dell’anno scolastico, per non meno di 300 ore (invece di 600), si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta ”, cioè ha modificato in senso favorevole alle ragioni della ricorrente la misura compensativa contestata con l’atto introduttivo del giudizio.
La domanda di annullamento di tale misura, oggetto dei motivi aggiunti, va respinta.
Sul punto, il Collegio non ha motivo di disattendere l’orientamento giurisprudenziale del Tribunale, il quale ha statuito che: “ per quanto concerne il tirocinio di adattamento se ne prevede la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore (…). Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi ” (cfr. TAR Lazio, 17 giugno 2021, n. 7268).
Tale principio è stato richiamato in altri precedenti, tra l’altro con specifico riferimento alla classe di concorso controversa (A-46 Scienze giuridico-economiche) (cfr. TAR Lazio, 3 gennaio 2023, nn. 75 e 122; id., 13 gennaio 2023, n. 632).
Nella specie, nel preambolo del provvedimento del 2.12.2021 si è dato atto del “ parere fornito dall’Avvocatura dello Stato e acquisito agli atti con nota prot. n.27510 del giorno 8.11.2021, che, relativamente all’impugnazione da parte dei ricorrenti dei provvedimenti contenenti 2 anni (600 ore) di tirocinio, ha precisato che “si potrà valutare, se del caso e nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, l’opportunità di prevedere una seppur limitata riduzione dell’anzidetta durata, tale da consentire - senza sminuire la valenza della necessaria ed equa misura comparativa - di dare esecuzione alle pronunce, cautelari e di merito riguardanti tale profilo, in vista di un positivo superamento del contenzioso” ”: il che ha costituito il viatico istruttorio per ridurre la durata del tirocinio, con valutazione che è da ritenere immune da ragionevolezza alla luce della proporzionalità della misura di compensazione applicata.
In conclusione, il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ed il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO