Sentenza 15 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/04/2004, n. 7166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7166 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
ORIGINALE! IN NOME07-16 6 / 04 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5362/01 Dott. LO GIULIANO Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - 13723 Cron. Consigliere Dott. Italo PURCARO 1742 Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Ud. 02/03/04 Consigliere Dott. LO SPIRITO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia esecutiva dal Sig. OLIOSI sul ricorso proposto da: per/diritti € 723×2 17 MAG. 2004 ER IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ! 1 OSTIENSE 183, presso lo studio dell'avvocato CARLO TESTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA GE, TA ALBERICO, elettivamente 464, presso lo domiciliati in ROMA VIA LEONE XIII studio dell'avvocato SERGIO OLIOSI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
2004 avverso la sentenza n. 4543/00 del Tribunale di ROMA 517 sez ione V emessa il 20/1/2000, depositata il 16/02/00; 1 RG.56808/1991; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/04 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato CARLO TESTA;
udito l'Avvocato SERGIO OLIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e rigetta degli altri motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.2.1991, il Pretore di Roma, ac- cogliendo la domanda proposta da LO IN ed Al- berico AR, pronunciava la risoluzione per morosità del contratto con il quale i predetti avevano locato a US ME un capannone con circostante terreno;
condannava il convenuto al rilascio;
compensava le spe- se. Proponeva appello il ME deducendo: l'omesso ac- certamento della identità fisica del bene locato;
l'intervenuta estinzione del rapporto sin dal 1974; la nullità del contratto in quanto avente ad oggetto bene di uso civico attribuito alla Cooperativa combattenti e reduci in concessione agraria e dagli attori ceduto in subaffitto. 2 i Resistevano i locatori, e, con appello incidentale, impugnavano la statuizione sulle spese. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.2.2000, rigettava il primo, accoglieva il secondo e condannava il ME al pagamento delle spese del doppio grado. Avverso la sentenza il ME ha proposto ricorso per cassazione. Hanno resistito con controricorso il IN ed il AR. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente addebita al tribu- nale di essersi pronunciato sulla individuazione del bene locato in difetto di domanda dei locatori.
1.1. Il motivo è infondato. Il tribunale ha proceduto all'identificazione del bene locato da riconsegnare, mediante C.T.U., in sede di esame del motivo di appello con il quale il condut- tore lamentava l'omissione di tale accertamento da par- te del primo giudice.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1362 C.C., il ricorrente assume che l'identificazione del bene da consegnare non sarebbe stata effettuata con criterio logico e corretto, dal momento che il tribunale ha sostituito al dettato con- 3 trattuale la misurazione del C.T.U., violando altresì il principio giuridico in claris non fit interpretatio.
2.1. Il motivo è inammissibile per genericità della . censura.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione de- gli artt. 1571 e seguenti c.c., degli artt. 1418 e se- guenti c.c., delle norme imperative circa la indisponi- bilità dei beni di uso civico e della legge n. 11 del 1971, nonchè vizio di motivazione, assume il ricor- rente che erroneamente il tribunale ha sostenuto che non sussisteva la prova del carattere di uso civico del bene nonché della sua attribuzione alla Cooperativa combattenti e reduci in concessione agraria, poiché al contrario tali circostanze erano documentalmente prova- te, e che era conseguente la nullità del contratto per violazione di norme cogenti, erroneamente ritenute ininfluenti in ragione della natura personale del rap- porto di locazione.
3.1. Il motivo non è fondato. Per contrastare l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha affermato che era del tutto sfornito di pro va l'assunto dell'appellante circa la natura di bene di uso civico dell'immobile locato e circa l'esistenza di una concessione agraria del medesimo, il ricorrente op- pone l'esistenza di documenti non esaminati, dei quali, in violazione del principio di autosufficienza del ri- corso, non indica tuttavia il contenuto, così impeden- do a questa Corte di valutarne la decisività ai fini こ della sussistenza del vizio di motivazione. L'esito negativo di tale profilo di censura assorbe la questione conseguenziale della asserita nullità del contratto in ragione della qualità del bene e del rap- porto di concessione agraria in virtù del quale i loca- tori lo detenevano.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione de- gli artt. 1596, 1597, 1361 e 2697 c.C., assume il ri- corrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che era onere del conduttore convenuto dare la prova della avvenuta cessazione del contratto sin dal 1974; sostie- ne che, essendo determinata l'estinzione del contratto dalla scadenza del termine, era onere degli attori pro- vare l'avvenuta successiva rinnovazione.
4.1. Il motivo non è fondato. Correttamente il tribunale ha posto a carico del conduttore l'onere di provare la estinzione del rappor- to anteriormente alla proposizione della domanda di primo grado, in quanto posta a fondamento di eccezione dal predetto sollevata. Ha infatti osservato al riguar- - do che la clausola n. 9 del contratto concluso nel 1971 prevedeva la tacita rinnovazione in difetto di disdetta 5 da comunicare tre mesi prima della scadenza, ed ha quindi concluso che, non avendo il conduttore fornito la prova dell'avvenuta disdetta, il contratto non si era estinto, ma si era tacitamente rinnovato.
5. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 92 c.p.c., il ricorrente censura la condanna alle spese del giudizio anche di primo grado, adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello incidentale dei locatori;
sostiene che l'opinabilità delle questio- ni avrebbe giustificato la compensazione delle spese.
5.1. Il motivo è infondato. La decisione sulle spese è stata correttamente ri- collegata al criterio della soccombenza.
6. In conclusione, il ricorso è rigettato.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri cor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Eu- ro 100,00 per spese vive oltre spese generali ed acces- sori come per legge. Roma 2.3.2004 IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Аиро привіти IL CANCELLIERE C1 Innocenze sta