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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8187/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EO DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8187/2023 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. ARGESE MARIELLA;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
LI SS;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 3.12.2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 4512/2023 emessa dal Giudice di pace di Lecce, pubblicata il 3.05.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da costui proposta avverso il verbale di contestazione n.
218/2022 del 12.01.2022, elevato dalla Polizia Locale di . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello e concluso per il rigetto di questo e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 11.12.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le motivazioni di seguito indicate.
Con un unico motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la nullità e la illegittimità della prima decisione per non aver, il giudice di pace, esaminato il motivo di doglianza avente ad oggetto “la nullità del verbale per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonché con riguardo al difetto
1 di prova ex art. 2697 c.c.” (cfr. p. 3 dell'atto di appello), ritenendo, pertanto, la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Nel dettaglio, il , sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto come gli fosse stata preclusa la Pt_1
possibilità di esaminare la documentazione fotografica relativa al momento dell'accertamento dell'infrazione (cfr. p. 7 del ricorso ex art. 203 C.d.S.).
Infatti, secondo la sua prospettazione, “solo a seguito della costituzione in giudizio della resistente, veniva messo nelle condizioni di poter esaminare la documentazione fotografica relativa all'accertamento contestato, a seguito della quale eccepiva, poi, l'illegittimità e la nullità del verbale stante il difetto di prova ex art.2697 c.c. da parte dell'ente circa la violazione contestata e la sua riconducibilità al conducente del veicolo di proprietà del ricorrente”. Di conseguenza, solo a seguito dell'esame della riferita documentazione fotografica il ha potuto prendere atto della già Pt_1
denunciata illegittimità della violazione, “posto che l'unico fotogramma depositato ritraeva due veicoli marcianti nella medesima direzione e, peraltro, l'immagine ritraente il veicolo avente le medesime caratteristiche di quello del ricorrente non consentiva di appurare la targa in quanto illeggibili” (cfr. p. 4 dell'atto di appello).
Orbene, premesso che “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/12/2016, n. 27516), il Tribunale ritiene che, nel merito, l'originario motivo di opposizione non esaminato dal Giudice di prime cure sia infondato.
In primo luogo, va premesso che non corrisponde al vero la prospettazione del , sostenuta Pt_1
sin dal primo grado, per cui gli sarebbe stato “precluso … il diritto alla visione della documentazione fotografica, al fine di verificare la regolarità dell'accertamento” asserendo che non fosse “stato indicato nel detto verbale il sito del comune mediante il quale accedere alla consultazione dei detti documenti”.
Ed infatti, visionando la documentazione versata in atti dal (non oggetto di Controparte_1
specifica contestazione da parte appellante circa la non conformità dei documenti prodotti) e segnatamente il documento “plico verbale 218-22.pdf”, è possibile esaminare il verbale impugnato,
2 riprodotto in maniera integrale, a differenza della copia allegata al fascicolo di parte appellante che, invece, è una versione scansionata in maniera non ottimale.
Orbene, a pagina 2 del verbale di contestazione, in calce, è riportate la seguente dicitura “Accedendo al sito web: http://www.consultaverbali.it/ sarà possibile avere informazioni aggiuntive sul presente verbale utilizzando il codice: 0476 000218 22 EN906BT”, espressione che, all'evidenza, non lascia spazio ad interpretazioni alternative.
Ne consegue che è fuor di dubbio che nel verbale di contestazione fosse riportata la procedura di accesso agli atti attraverso la quale è possibile visionare i fotogrammi raffiguranti l'infrazione, permettendo così al contravventore di effettuare le dovute verifiche per tempo.
A ciò va pure aggiunto, a tutto voler concedere, che non appare verosimile neppure l'ulteriore doglianza sul punto, ossia di non esser riuscito ad accedere alla piattaforma del CP_1
Nel dettaglio, l'appellante ha ribadito anche dinanzi al Tribunale che, a fronte dell'ommessa indicazione della procedura di accesso agli atti, ha provveduto per il tramite del difensore a richiedere detta documentazione (cfr. p. 7 del ricorso in opposizione, nonché p. 2 Controparte_1
dell'atto di appello), il quale ha riscontrato la richiesta fornendo l'indicazione del sito, sito, tuttavia, non raggiungibile dal poiché costui “pur avendo tentato di consultare il detto sito, non vi Pt_1
riusciva in quanto la piattaforma negava l'accesso agli utenti non autorizzati” (cfr. p. 7 del ricorso introduttivo in primo grado).
Orbene, siffatta prospettazione, oltre a non aver trovato alcun riscontro negli atti di causa (ad esempio uno screenshot della schermata del sito da cui poter evincere che l'accesso era impedito), in ogni caso, non appare credibile.
Infatti, atteso che il contravventore ha ritenuto, ad appena un giorno dal notifiche del verbale di contestazione, di incaricare un proprio legale al fine di inoltrare una richiesta al Controparte_1
per ottenere la trasmissione dei documenti, appare inverosimile che, una volta ottenuti chiarimenti sulla procedura da seguire (sebbene, va ribadito, già chiaramente indicata nel verbale) a fronte dell'impossibilità di accedere al sito non abbia prontamente provveduto a inoltrare puntuale richiesta di chiarimenti al preferendo, invece, l'instaurazione di un giudizio contezioso. CP_1
In altri termini, per un verso, difetta completamente la prova dell'impossibilità di accedere al sito, per altro verso, detta ricostruzione non supera neppure il vaglio di verosimiglianza.
Orbene, tanto sarebbe sufficiente a ritenere infondato il motivo di opposizione, atteso che, per tutte le suesposte considerazioni, non si ravvisano circostanze che in concreto abbiano impedito al
3 di visionare la documentazione fotografica e, quindi, sviluppare le opportune censure sin Pt_1
dall'atto di opposizione.
A tutto voler concedere, pur considerando – ai soli fini di una completa disamina di ogni doglianza
– l'ipotesi in cui il non abbia potuto, incolpevolmente, visionare per tempo detti Pt_1
fotogrammi, le censure svolte sul punto appaiono in ogni caso prive di pregio.
Ed infatti, il ha esposto come difetti la prova “circa la violazione contestata e la sua Pt_1
riconducibilità al conducente del veicolo di proprietà del ricorrente” (cfr. p. 4 dell'atto di appello, nonché verbale di udienza del 22.07.2022 dinanzi al Giudice di Pace)” atteso che la “disamina della documentazione fotografica confermava l'illegittimità della violazione posto che l'unico fotogramma depositato ritraeva due veicoli marcianti nella medesima direzione e, peraltro,
l'immagine ritraente il veicolo avente le medesime caratteristiche di quello del ricorrente non consentiva di appurare la targa in quanto illeggibile.” (cfr. p. 5 dell'atto di appello).
Orbene, è sufficiente visionare detta documentazione per comprendere l'“equivoco” in cui è incorso l'originario ricorrente. Le due autovetture che si vedono raffigurate altro non sono che una riproduzione della stessa autovettura, la cui sagoma è replicata due volte nell'immagine allo scopo di riprodurre in maniera schematica la distanza percorsa, ossia quella oggetto di controllo, che è quella in cui è stata rilevata la velocità di 109 km/h. Del resto, nelle immagini a lato si comprende come l'autovettura presente sul tratto stradale al momento della rilevazione fosse soltanto una, ossia quella del ricorrente, la cui targa è perfettamente leggibile.
Dal rigetto dell'unico motivo di gravame discende logicamente il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva in concreto svolta nell'odierno giudizio, essendo di natura prettamente documentale.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale,
4 il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 8187/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro € 235,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa EO DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EO DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8187/2023 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. ARGESE MARIELLA;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
LI SS;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 3.12.2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 4512/2023 emessa dal Giudice di pace di Lecce, pubblicata il 3.05.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da costui proposta avverso il verbale di contestazione n.
218/2022 del 12.01.2022, elevato dalla Polizia Locale di . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , il quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello e concluso per il rigetto di questo e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 11.12.2025 le parti hanno discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le motivazioni di seguito indicate.
Con un unico motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la nullità e la illegittimità della prima decisione per non aver, il giudice di pace, esaminato il motivo di doglianza avente ad oggetto “la nullità del verbale per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. nonché con riguardo al difetto
1 di prova ex art. 2697 c.c.” (cfr. p. 3 dell'atto di appello), ritenendo, pertanto, la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Nel dettaglio, il , sin dal primo grado di giudizio, ha dedotto come gli fosse stata preclusa la Pt_1
possibilità di esaminare la documentazione fotografica relativa al momento dell'accertamento dell'infrazione (cfr. p. 7 del ricorso ex art. 203 C.d.S.).
Infatti, secondo la sua prospettazione, “solo a seguito della costituzione in giudizio della resistente, veniva messo nelle condizioni di poter esaminare la documentazione fotografica relativa all'accertamento contestato, a seguito della quale eccepiva, poi, l'illegittimità e la nullità del verbale stante il difetto di prova ex art.2697 c.c. da parte dell'ente circa la violazione contestata e la sua riconducibilità al conducente del veicolo di proprietà del ricorrente”. Di conseguenza, solo a seguito dell'esame della riferita documentazione fotografica il ha potuto prendere atto della già Pt_1
denunciata illegittimità della violazione, “posto che l'unico fotogramma depositato ritraeva due veicoli marcianti nella medesima direzione e, peraltro, l'immagine ritraente il veicolo avente le medesime caratteristiche di quello del ricorrente non consentiva di appurare la targa in quanto illeggibili” (cfr. p. 4 dell'atto di appello).
Orbene, premesso che “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
30/12/2016, n. 27516), il Tribunale ritiene che, nel merito, l'originario motivo di opposizione non esaminato dal Giudice di prime cure sia infondato.
In primo luogo, va premesso che non corrisponde al vero la prospettazione del , sostenuta Pt_1
sin dal primo grado, per cui gli sarebbe stato “precluso … il diritto alla visione della documentazione fotografica, al fine di verificare la regolarità dell'accertamento” asserendo che non fosse “stato indicato nel detto verbale il sito del comune mediante il quale accedere alla consultazione dei detti documenti”.
Ed infatti, visionando la documentazione versata in atti dal (non oggetto di Controparte_1
specifica contestazione da parte appellante circa la non conformità dei documenti prodotti) e segnatamente il documento “plico verbale 218-22.pdf”, è possibile esaminare il verbale impugnato,
2 riprodotto in maniera integrale, a differenza della copia allegata al fascicolo di parte appellante che, invece, è una versione scansionata in maniera non ottimale.
Orbene, a pagina 2 del verbale di contestazione, in calce, è riportate la seguente dicitura “Accedendo al sito web: http://www.consultaverbali.it/ sarà possibile avere informazioni aggiuntive sul presente verbale utilizzando il codice: 0476 000218 22 EN906BT”, espressione che, all'evidenza, non lascia spazio ad interpretazioni alternative.
Ne consegue che è fuor di dubbio che nel verbale di contestazione fosse riportata la procedura di accesso agli atti attraverso la quale è possibile visionare i fotogrammi raffiguranti l'infrazione, permettendo così al contravventore di effettuare le dovute verifiche per tempo.
A ciò va pure aggiunto, a tutto voler concedere, che non appare verosimile neppure l'ulteriore doglianza sul punto, ossia di non esser riuscito ad accedere alla piattaforma del CP_1
Nel dettaglio, l'appellante ha ribadito anche dinanzi al Tribunale che, a fronte dell'ommessa indicazione della procedura di accesso agli atti, ha provveduto per il tramite del difensore a richiedere detta documentazione (cfr. p. 7 del ricorso in opposizione, nonché p. 2 Controparte_1
dell'atto di appello), il quale ha riscontrato la richiesta fornendo l'indicazione del sito, sito, tuttavia, non raggiungibile dal poiché costui “pur avendo tentato di consultare il detto sito, non vi Pt_1
riusciva in quanto la piattaforma negava l'accesso agli utenti non autorizzati” (cfr. p. 7 del ricorso introduttivo in primo grado).
Orbene, siffatta prospettazione, oltre a non aver trovato alcun riscontro negli atti di causa (ad esempio uno screenshot della schermata del sito da cui poter evincere che l'accesso era impedito), in ogni caso, non appare credibile.
Infatti, atteso che il contravventore ha ritenuto, ad appena un giorno dal notifiche del verbale di contestazione, di incaricare un proprio legale al fine di inoltrare una richiesta al Controparte_1
per ottenere la trasmissione dei documenti, appare inverosimile che, una volta ottenuti chiarimenti sulla procedura da seguire (sebbene, va ribadito, già chiaramente indicata nel verbale) a fronte dell'impossibilità di accedere al sito non abbia prontamente provveduto a inoltrare puntuale richiesta di chiarimenti al preferendo, invece, l'instaurazione di un giudizio contezioso. CP_1
In altri termini, per un verso, difetta completamente la prova dell'impossibilità di accedere al sito, per altro verso, detta ricostruzione non supera neppure il vaglio di verosimiglianza.
Orbene, tanto sarebbe sufficiente a ritenere infondato il motivo di opposizione, atteso che, per tutte le suesposte considerazioni, non si ravvisano circostanze che in concreto abbiano impedito al
3 di visionare la documentazione fotografica e, quindi, sviluppare le opportune censure sin Pt_1
dall'atto di opposizione.
A tutto voler concedere, pur considerando – ai soli fini di una completa disamina di ogni doglianza
– l'ipotesi in cui il non abbia potuto, incolpevolmente, visionare per tempo detti Pt_1
fotogrammi, le censure svolte sul punto appaiono in ogni caso prive di pregio.
Ed infatti, il ha esposto come difetti la prova “circa la violazione contestata e la sua Pt_1
riconducibilità al conducente del veicolo di proprietà del ricorrente” (cfr. p. 4 dell'atto di appello, nonché verbale di udienza del 22.07.2022 dinanzi al Giudice di Pace)” atteso che la “disamina della documentazione fotografica confermava l'illegittimità della violazione posto che l'unico fotogramma depositato ritraeva due veicoli marcianti nella medesima direzione e, peraltro,
l'immagine ritraente il veicolo avente le medesime caratteristiche di quello del ricorrente non consentiva di appurare la targa in quanto illeggibile.” (cfr. p. 5 dell'atto di appello).
Orbene, è sufficiente visionare detta documentazione per comprendere l'“equivoco” in cui è incorso l'originario ricorrente. Le due autovetture che si vedono raffigurate altro non sono che una riproduzione della stessa autovettura, la cui sagoma è replicata due volte nell'immagine allo scopo di riprodurre in maniera schematica la distanza percorsa, ossia quella oggetto di controllo, che è quella in cui è stata rilevata la velocità di 109 km/h. Del resto, nelle immagini a lato si comprende come l'autovettura presente sul tratto stradale al momento della rilevazione fosse soltanto una, ossia quella del ricorrente, la cui targa è perfettamente leggibile.
Dal rigetto dell'unico motivo di gravame discende logicamente il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda e ridotti della metà stante l'esigua attività difensiva in concreto svolta nell'odierno giudizio, essendo di natura prettamente documentale.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale,
4 il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 8187/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro € 235,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa EO DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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