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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1246/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 23/09/2005 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in VERGIATE (VA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
17/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in VERGIATE (VA) il
23/09/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di VERGIATE (VA), nell'anno 2005 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. Conferma dell'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Montesilvano, Via Spagnuolo n 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse dei figli maggiorenni Parte_2
economicamente non autosufficienti ivi stabilmente conviventi.
2. Conferma dell'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. Conferma delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, che sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara, che al suo interno stabilisce la tipologia, le modalità ed i criteri di ripartizione delle suddette spese).
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non Pt_1 Parte_2
oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, un contributo una tantum pari ad € 1.000,00 in luogo dell'assegno divorzile. A fronte dell'incasso della predetta somma, la sig.ra dichiara di rinunciare Parte_2 all'assegno divorzile.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vergiate (VA) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara l'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1246/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI TIZIO ANNALISA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, e Parte_1
esponevano che in data 23/09/2005 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in VERGIATE (VA).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
17/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in VERGIATE (VA) il
23/09/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di VERGIATE (VA), nell'anno 2005 atto numero 9 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. Conferma dell'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Montesilvano, Via Spagnuolo n 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse dei figli maggiorenni Parte_2
economicamente non autosufficienti ivi stabilmente conviventi.
2. Conferma dell'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
3. Conferma delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, che sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% previamente concordate e successivamente documentate (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara, che al suo interno stabilisce la tipologia, le modalità ed i criteri di ripartizione delle suddette spese).
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non Pt_1 Parte_2
oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, un contributo una tantum pari ad € 1.000,00 in luogo dell'assegno divorzile. A fronte dell'incasso della predetta somma, la sig.ra dichiara di rinunciare Parte_2 all'assegno divorzile.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vergiate (VA) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Pescara l'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4