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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 3889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3889/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Villanova d'Asti (AT)
e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Riva Presso Chieri (TO), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTETTO GIANLUCA* come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Chieri, il 01/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in data 28/06/2019 e , in data 16/12/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e restano affidati ad entrambi i genitori e conserveranno la residenza anagrafica e Per_1 Per_2 la principale collocazione presso la madre.
Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di e , potrà Per_1 Per_2 incontrarli liberamente e tenerli con sé ogni volta lo desideri. In difetto di accordo il padre potrà tenere e con sé nei seguenti termini e modalità: Per_1 Per_2
✓ a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo alla domenica sera alle 20.30, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
✓ infrasettimanalmente, nella settimana in cui non trascorre il week end con i figli, un pomeriggio dall'uscita dalla scuola/asilo sino alle 21,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
✓ nel periodo natalizio, una settimana ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
✓ le vacanze pasquali ad anni alterni;
✓ nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, negli anni pari il minore staranno con il padre le prime due settimane di Agosto (dal lunedì alla domenica);
✓ in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio quando lo avrà con sé. Il padre, inoltre, verserà alla madre, a titolo di assegno perequativo per il concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 150,00 ciascuno e così complessivamente € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
l'assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Il padre concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, delle spese di asilo/scolastiche (tasse scolastiche, assicurazione, libri di testo e corredo scolastico richiesto dalla
2 scuola), di quelle ludiche/sportive, delle spese dentistiche e specialistiche e in generale delle spese mediche non coperte dal SSN;
PRENDE ATTO CHE:
Gli assegni familiari saranno integralmente usufruiti dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al medesimo saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto di rinunciare a reciproche pretese e assegni di mantenimento.
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, se non l'adempimento delle obbligazioni assunte con le condizioni che precedono.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3889/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Villanova d'Asti (AT)
e
, (C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Riva Presso Chieri (TO), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSTETTO GIANLUCA* come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Chieri, il 01/09/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Chieri (atto n. 31 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: , in data 28/06/2019 e , in data 16/12/2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli e restano affidati ad entrambi i genitori e conserveranno la residenza anagrafica e Per_1 Per_2 la principale collocazione presso la madre.
Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di e , potrà Per_1 Per_2 incontrarli liberamente e tenerli con sé ogni volta lo desideri. In difetto di accordo il padre potrà tenere e con sé nei seguenti termini e modalità: Per_1 Per_2
✓ a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo alla domenica sera alle 20.30, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
✓ infrasettimanalmente, nella settimana in cui non trascorre il week end con i figli, un pomeriggio dall'uscita dalla scuola/asilo sino alle 21,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
✓ nel periodo natalizio, una settimana ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
✓ le vacanze pasquali ad anni alterni;
✓ nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, negli anni pari il minore staranno con il padre le prime due settimane di Agosto (dal lunedì alla domenica);
✓ in occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio quando lo avrà con sé. Il padre, inoltre, verserà alla madre, a titolo di assegno perequativo per il concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 150,00 ciascuno e così complessivamente € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
l'assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Il padre concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, delle spese di asilo/scolastiche (tasse scolastiche, assicurazione, libri di testo e corredo scolastico richiesto dalla
2 scuola), di quelle ludiche/sportive, delle spese dentistiche e specialistiche e in generale delle spese mediche non coperte dal SSN;
PRENDE ATTO CHE:
Gli assegni familiari saranno integralmente usufruiti dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al medesimo saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto di rinunciare a reciproche pretese e assegni di mantenimento.
I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, se non l'adempimento delle obbligazioni assunte con le condizioni che precedono.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieri (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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