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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite n. 367 e 386 del 2023 R.G.L. promosse da:
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Tommaso Bertuccelli, per procura in atti reclamante in rg 367/2023
e da
, c.f. ed , Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. , in qualità di eredi di , C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio Lalli, per procura in atti reclamanti in rg 386/2023
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012.
CONCLUSIONI
Per : come da reclamo depositato il 6.11.2023 in Parte_1 rg 367/2023 e come da memoria di costituzione depositata il 26.9.2024 in rg
386/2023
Per ed : come da reclamo depositato Parte_2 Parte_3 il 27.11.2023 in rg 386/2023 e come da memoria di costituzione depositata il 18.3.2024 in rg 367/2023 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 19 novembre 2021, il signor ha Persona_1
convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro, la Società “ Parte_1
, impugnando il provvedimento di licenziamento per giusta
[...]
causa, cioè per superamento del periodo massimo di comporto. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento, in quanto nel conteggio del periodo di comporto risultavano indicati e calcolati anche alcuni periodi nei quali la Società aveva sospeso l'attività, ponendo tutti i dipendenti in trattamento di “Cassa Integrazione Guadagni Speciale” a zero ore. Un secondo motivo di illegittimità del licenziamento sarebbe stato poi costituito dalla circostanza che il medesimo era stato assunto come appartenente alle cosiddette “categorie protette”, cioè tra le persone affette da disabilità, di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, quindi con impossibilità per il datore di lavoro di conteggiare alcun periodo di comporto. Con conseguente richiesta di declaratoria di nullità, o almeno di illegittimità del licenziamento, con reintegrazione e risarcimento dei danni.
Si è costituita la Società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice di primo grado ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla “inammissibilità ed improcedibilità del rito ER ... a fronte di un rapporto di lavoro pacificamente iniziato nell'anno 2018” e, dopo il deposito di note scritte delle parti, con provvedimento in data 24 marzo 2022, lo stesso Giudice ha disposto la
“conversione del presente ricorso, erroneamente introdotto nelle forme processuali di cui all'art. 1, commi 47-68, della Legge 28 giugno 2012, n.
92, in ricorso ordinario ai sensi degli artt. 414 e seg. CPC”.
Dopo alcune udienze e deposito di note scritte, lo stesso Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, con “Decreto di rigetto” n. 1462/2022. Nella relativa motivazione il Giudice di primo grado, oltre a non fare alcun riferimento al predetto proprio provvedimento di
“conversione”, si è riferito al “presente giudizio sommario di primo grado”
e nel relativo dispositivo, oltre a riferirsi alla predetta “Legge 28 giugno
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2012, n. 92”, ha dichiarato “integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio sommario”. Il Giudice, nel merito, ha ritenuto infondati i due predetti motivi di illegittimità del licenziamento.
Il signor ha proposto avverso il provvedimento sia appello, Parte_3
innanzi a questa Corte, che opposizione, innanzi al Tribunale di Massa.
L'appello è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n.
85 del 2023.
L'opposizione è stata accolta con sentenza n. 192 del 2023 del Tribunale di
Massa, che ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c. e condannato la Società al pagamento, in favore degli eredi del ricorrente, nel frattempo deceduto, di un'indennità commisurata alla retribuzione mensile utile a fini TFR, dal 16 settembre 2021, data del licenziamento, al 16 novembre 2022, data del decesso del ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi dal recesso al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre alla rifusione delle spese liquidate, per entrambe le fasi del giudizio, in € 12.373,70.
La Società ha proposto reclamo nei confronti dei signori Parte_3
e eredi dell'originario ricorrente, in quanto Parte_2 rispettivamente figlio e vedova dello stesso, “In via preliminare e pregiudiziale” evidenziando un “Erroneo convincimento circa la ritenuta idoneità dell'Ordinanza del 31.8.2022 a mutare nuovamente il rito del giudizio a quo da ordinario a ”, ritenendo che “se la Controparte_1
controparte voleva impugnare il suddetto provvedimento del 31 Agosto
2022, avrebbe dovuto farlo appellandolo dinanzi alla Corte d'Appello di
Genova, secondo il rito (ordinario)...”.
“In via subordinata”, la Società lamenta la “erroneità della decisione di merito, fondata sulla errata convinzione che il sig. fosse entrato Parte_3
prima in CIG e poi in malattia, quando invero è entrato in CIG quando era già in malattia”, specificando “il Giudice a quo ha perfettamente sposato la tesi della per cui, per chi è in malattia e chi Parte_1
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entra in CIG, così come per chi è in CIG ed entra in malattia, lo status rimane quello del “primo” titolo di assenza, in quanto il datore di lavoro non può modificare il titolo dell'assenza addotto e giustificato dal lavoratore per il semplice sopravvenire di un'altra causa di sospensione del rapporto lavorativo, così come il lavoratore non può modificare la causa di sospensione già in atto. ... il Giudice a quo ha commesso un errore ... perché ha ritenuto (contro l'evidenza degli atti e dei documenti) che il sig. fosse stato prima in CIG e poi in malattia, quando è vero Persona_1
l'esatto contrario: il sig. è entrato in malattia il 22 Marzo 2019 ed Parte_3
è entrato in TISG con il periodo Covid il 9 Marzo 2020...”
La Società contesta poi il secondo motivo di impugnazione del licenziamento per “discriminazione indiretta”, motivo dichiarato
“assorbito” nella sentenza impugnata.
Si sono quindi costituiti i reclamati, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla Società, comunque precisando di avere, a loro volta, proposto reclamo avverso la medesima sentenza del Tribunale di Massa.
Nel reclamo presentato dai signori e Parte_3 Parte_2 si impugna la sentenza nella parte in cui non ha considerato che l'originario ricorrente aveva esercitato il “diritto di opzione”, con lettera notificata via
PEC alla stessa Società datrice di lavoro in data 8 aprile 2022, depositata nel fascicolo telematico, della fase “sommaria” di primo grado, in data 12 aprile
2022 e poi allegata anche al ricorso in opposizione sempre in primo grado.
Quindi, i reclamanti chiedono a questa Corte, stante la sussistenza di questo documento in giudizio, di disporre di conseguenza la reintegra e, stante l'opzione esercitata in corso di causa, condannare la Società al pagamento delle 15 mensilità dovute per legge.
All'udienza del 28.3.2024, questa Corte ha formulato la seguente proposta conciliativa: pagamento da parte della società di ulteriori tre mensilità, fermo quanto già versato in esecuzione della sentenza impugnata comprese le relative spese di lite, oltre un contenuto contributo spese per il secondo grado sempre a favore degli eredi del lavoratore”, con rinvio per consentirne
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la valutazione.
Alla successiva udienza è stata disposta la riunione dei due reclami e concesso un rinvio, pendendo trattative tra le parti.
All'udienza del 6.2.2025, i difensori delle parti hanno rispettivamente attestato l'accettazione della proposta da parte della Società ed il rifiuto da parte dei signori e la causa è stata dunque discussa Parte_3 Parte_2
oralmente e la Corte si è riservata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che debba essere respinto il reclamo della Società ed accolto il reclamo proposto dagli eredi del lavoratore.
Il primo reclamo depositato, cioè quella della Società, si deve infatti ritenere infondato.
Innanzitutto, infondato il motivo proposto in via preliminare, relativo al
“rito del giudizio” di primo grado, se da ritenere “rito ordinario” o “rito
ER”, tale questione è stata infatti già risolta da questa Corte con la, già citata, sentenza n. 85 del 2023, relativa appunto, all'appello proposto dal signor poi deceduto nel corso del giudizio di appello, Persona_1
con conseguente costituzione degli eredi, nei confronti della Società “
[...]
, cioè le stesse parti di questo giudizio, contro lo Parte_1 stesso “Decreto di rigetto” n. 1462/2022 del Tribunale di Massa, la cui opposizione è stata decisa con la sentenza in oggi reclamata.
Si deve quindi richiamare la motivazione della sentenza di questa Corte:
“L'appello è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza, bensì di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge n. 92 del 2012.
In proposito giova ricordare che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, l'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale va effettuata, per prevalenti esigenze di certezza e tutela dell'affidamento delle parti, in base al principio di apparenza, facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice al provvedimento impugnato, a prescindere dall'esattezza di tale
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qualificazione, tra le molte Cass. 2948/2015, Cass. S.U. 390/2011, Cass.
3338/2012, Cass. 15897/2014.
Nella specie, emerge pacificamente dagli atti che il provvedimento decisorio è stato qualificato dal Tribunale, nelle forme del rito speciale di cui agli artt. 1 comma 49 e seguenti della legge n. 92 del 2012, applicabile all'impugnativa dei licenziamenti nella quale si invochi la tutela dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tale qualificazione si rinviene, come già detto, nella relativa motivazione, del provvedimento decisorio in oggi appellato, laddove il Giudice di primo grado si riferisce al “presente giudizio sommario di primo grado” e nel relativo dispositivo, laddove lo stesso Giudice oltre a riferirsi alla predetta
“Legge 28 giugno 2012, n. 92”, dichiara “integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio sommario”.
Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa, in data 6 settembre 2022, in oggi appellato, ha quindi indubbia natura di ordinanza di chiusura della prima fase a cognizione sommaria, secondo la scansione obbligata prevista dal rito speciale.
La natura del provvedimento appellato quale ordinanza resa all'esito della fase sommaria del procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 49 della legge
n. 92 del 2012, impone la sua impugnabilità solo con l'opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51 della stessa legge, opposizione, peraltro, già depositata dall'odierno appellante, tra l'altro ancor prima dell'odierno appello ed attualmente pendente di fronte al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Massa, con prossima udienza fissata al 3 maggio 2023.
D'altra parte, l'esito di tale “opposizione” potrà essere eventualmente soggetto non ad appello, ma allo speciale reclamo previsto dal comma 58 del citato art. 1.
Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10133 del 2014, dove si è chiarito che “avverso l'ordinanza resa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, è previsto non già
l'appello, bensì l'opposizione innanzi allo stesso giudice (L. n. 92 del 2012,
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art. 1, comma 51), laddove soltanto avverso la sentenza resa a seguito di detta opposizione è ammessa l'impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d'Appello (L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58)”.
L'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile.”
Infondato anche il motivo del reclamo della Società, proposto in via subordinata e relativo al motivo del licenziamento impugnato, cioè il
“superamento del periodo di comporto”.
La Società, come già visto, non contesta i presupposti di diritto specificati dal Giudice di primo grado, anzi rivendica che il Giudice di primo grado abbia “perfettamente sposato la tesi della per Parte_1
cui, per chi è in malattia e chi entra in CIG, così come per chi è in CIG ed entra in malattia, lo status rimane quello del “primo” titolo di assenza, in quanto il datore di lavoro non può modificare il titolo dell'assenza addotto
e giustificato dal lavoratore per il semplice sopravvenire di un'altra causa di sospensione del rapporto lavorativo, così come il lavoratore non può modificare la causa di sospensione già in atto.”
Di conseguenza, si deve ritenere che questa parte della sentenza di primo grado, in alcun modo contestata dalle parti, anzi confermata da entrambe come fondata, sia passata in giudicato, d'altra parte essendo del tutto conforme ai principi più volte affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità.
La Società ritiene invece che il Giudice di primo grado abbia errato nella individuazione della successione nel tempo dei motivi di “assenza” dal lavoro del signor cioè laddove il Giudice ha ritenuto che lo stesso Parte_3
fosse stato prima in CIG e poi in malattia.
La Società reclamante richiama i documenti agli atti, ma proprio tali documenti confermano la congruità della sentenza impugnata.
Infatti, il signor non era in malattia il giorno di inizio Persona_1
della CIG, cioè il 9 marzo 2020, essendo stato in malattia nel mese di marzo
2022 il giorno 2, mentre non è più stato in malattia dal 3 al 15, rientrando in malattia solo il 16 marzo 2020, come risulta dai documenti depositati, in
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causa, cioè dai 24 certificati di malattia, depositati quale documento 3 del ricorso originario.
Per il resto, sul punto non si può che richiamare la motivazione della sentenza impugnata, anche perché, come detto, non sottoposta ad altre critiche dalla Società reclamante, quindi si deve confermare che al momento del licenziamento il periodo di comporto di 411 giorni non era stato superato e che, anche per la richiamata, dallo stesso Giudice di primo grado, giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per superamento del comporto non ancora maturato non è semplicemente illegittimo, ma è nullo.
Confermata la fondatezza della predetta ragione di nullità del licenziamento, resta assorbito il secondo motivo di impugnazione del licenziamento per
“discriminazione indiretta”, di conseguenza non occorre riferirsi alla relativa parte del motivo di reclamo della Società.
Come detto, si deve invece ritenere fondato il reclamo proposto dagli eredi del signor cioè dai signori e Parte_3 Parte_3 [...]
rispettivamente figlio e vedova dello stesso. Parte_2
In effetti, la sentenza reclamata deve essere riformata laddove non ha considerato che l'originario ricorrente, il signor aveva Persona_1 esercitato il “diritto di opzione”, con lettera notificata via PEC alla stessa
Società datrice di lavoro in data 8 aprile 2022, depositata nel fascicolo telematico, della fase “sommaria” di primo grado, in data 12 aprile 2022 e poi allegata anche al ricorso in opposizione sempre in primo grado.
Quindi, alla luce della opzione, esercitata in corso di causa, si deve condannare la Società al pagamento delle 15 mensilità dovute ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23 del 2015.
Sempre ai sensi del predetto comma 3, resta fermo il diritto al risarcimento del danno come previsto dal comma 2 dello stesso art. 2 del Decreto
Legislativo n. 23 del 2015, quindi l'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, a quello della predetta opzione, anche perché la reintegrazione nel posto di lavoro non era
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comunque più possibile, purtroppo, stante il decesso dell'interessato.
A tali somme, ovviamente, deve essere detratta la somma già pacificamente percepita dagli eredi del signor in esecuzione della sentenza Parte_3
impugnata.
In ordine alla spese del giudizio, le stesse devono essere poste a carico della
Società, per il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, per il primo grado potendosi confermare la somma già liquidata dalla sentenza impugnata, per il secondo grado dovendosi considerare l'assenza della fase istruttoria, la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dagli eredi del signor e potendosi, in Parte_3
particolare, scendere sotto i valori medi per la non particolarmente impegnativa definizione della causa in questo grado di giudizio.
Infine, al rigetto del reclamo della Società consegue, ex lege (art. 1, commi
17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che la stessa è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , nella persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore di ed Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di , di un'indennità pari a
[...] Persona_1
quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'ulteriore indennità, sempre commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della “opzione” esercitata dal signor , nonché al Persona_1
versamento per tale periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre rivalutazione ed interessi dal recesso al saldo, con detrazione di quanto già percepito da ed , in esecuzione Parte_2 Parte_3
della sentenza impugnata;
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conferma la declaratoria di nullità del licenziamento;
condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione in favore ed Parte_2 Parte_3
delle spese di lite dei due gradi, spese che liquida per il primo
[...]
grado in complessivi euro 12.373,70, e per il secondo grado in complessivi euro 5.000,00, oltre al rimborso del C.U. ed a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico di , di un importo pari a Parte_1 quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025.
Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
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