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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1457/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cangialosi Salvo e Parte_1
Cannata Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Lercara Friddi, Via L. Ferrara n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del Regionale per la Sicilia, legale CP_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to La Valle Luigi ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1
lavoro in data 05.11.2018, lamentò che l' gli aveva riconosciuto CP_3
postumi permanenti nella percentuale del 20% e, dopo aver inutilmente esperito il prescritto iter amministrativo, chiese il riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psico-fisica pari al 25%, con corresponsione della rendita ex lege prevista e riconoscimento delle differenze sui ratei pregressi già corrisposti con decorrenza dal 15.06.2019 (data di costituzione della rendita), oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, dedusse CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, presenta “1) esiti poro encefalici... 8% ; 2) sindrome traumatizzato cranico 4%; 3) ageusia e anosmia
5% (persistenti) come già ; 4) esiti strumentalmente accertati e CP_1
sintomatologicamente comprovati di fratture costali multiple cod. 219 riduttivamente 3% (in CTU 4,5%); 5) pregressa frattura con diastasi monconi,
Tac accertata processi traversi lombari da L1 a L5, visibili nell'Rx del 03/2019 anche se ostacolati da livelli aerei come sopra specificatamente descritto:
7,5%; la sommatoria è: 17% (encefalico) + esiti ossei 3% (costali) + 7,5%
(lombari) = totale aritmetico 27,5% e applicando quanto al D.M. 12/07/2000
(che prevede per gli esiti composti la valutazione con riferimento al pregiudizio complessivo) può riconoscersi il 25%, a decorrere dalla data riconoscimento ”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 25% e, per l'effetto, l' CP_1
va condannato al pagamento della relativa rendita, con decorrenza dal
15.06.2019, detratte le somme già corrisposte per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 20%, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la relativa rendita, con decorrenza dal 15.06.2019, detratte le somme già corrisposte per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 20%, oltre interessi come per legge;
condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1457/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cangialosi Salvo e Parte_1
Cannata Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Lercara Friddi, Via L. Ferrara n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del Regionale per la Sicilia, legale CP_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to La Valle Luigi ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' e, premesso di aver subito un infortunio sul CP_1
lavoro in data 05.11.2018, lamentò che l' gli aveva riconosciuto CP_3
postumi permanenti nella percentuale del 20% e, dopo aver inutilmente esperito il prescritto iter amministrativo, chiese il riconoscimento di un grado di menomazione all'integrità psico-fisica pari al 25%, con corresponsione della rendita ex lege prevista e riconoscimento delle differenze sui ratei pregressi già corrisposti con decorrenza dal 15.06.2019 (data di costituzione della rendita), oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, dedusse CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, presenta “1) esiti poro encefalici... 8% ; 2) sindrome traumatizzato cranico 4%; 3) ageusia e anosmia
5% (persistenti) come già ; 4) esiti strumentalmente accertati e CP_1
sintomatologicamente comprovati di fratture costali multiple cod. 219 riduttivamente 3% (in CTU 4,5%); 5) pregressa frattura con diastasi monconi,
Tac accertata processi traversi lombari da L1 a L5, visibili nell'Rx del 03/2019 anche se ostacolati da livelli aerei come sopra specificatamente descritto:
7,5%; la sommatoria è: 17% (encefalico) + esiti ossei 3% (costali) + 7,5%
(lombari) = totale aritmetico 27,5% e applicando quanto al D.M. 12/07/2000
(che prevede per gli esiti composti la valutazione con riferimento al pregiudizio complessivo) può riconoscersi il 25%, a decorrere dalla data riconoscimento ”. CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 25% e, per l'effetto, l' CP_1
va condannato al pagamento della relativa rendita, con decorrenza dal
15.06.2019, detratte le somme già corrisposte per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 20%, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 25% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la relativa rendita, con decorrenza dal 15.06.2019, detratte le somme già corrisposte per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 20%, oltre interessi come per legge;
condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo .