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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2860/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240026256208000 TASSA AUTOMOB. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 29 luglio 2025,la società “Ric._1 spa”(incorporante la società “Società_1 SpA “) ha convenuto in giudizio la Regione Siciliana chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 298 2024 00262562 08, notificata il 06 maggio 2025, portante tassa automobilistica
(oltre sanzione, interessi ed accessori) per l' anno d'imposta 2021 sulla targa auto Targa_3, per complessivi
€.34,88; sulla targa Targa_1, per complessivi €.293.63; sulla targa Targa_2, per complessivi €. 258,39, per un totale richiesto €.586,90 oltre €5,88 per spese di notifica.
Ha dedotto, tra gli altri profili di impugnazione, l'inesistenza della pretesa tributaria per aver stipulato, per tutte le autovetture concesse in leasing, un valido contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto.
Ha sostenuto, pertanto,il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla tassa richiesta, richiamando giurisprudenza della Cassazione (nn. 13131/2019, 13132/2019,13133/2019 e 13135/2019) secondo cui l'unico soggetto tenuto al pagamento del bollo per le auto in leasing è l'utilizzatore.
La Regione Siciliana non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale ed il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 D.lgs 546/1992,
è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida applicabile al processo tributario (desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato da Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014) va accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per non essere stata data prova della proprietà/titolarità dei veicoli per i quali è stata iscritta la pretesa a ruolo.
In proposito va ricordato che sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico
(PRA) o, in ipotesi di veicolo in disponibilità per la stipula di un contratto di leasing ovvero in usufrutto e a seguito di acquisto con patto di riservato dominio, coloro che risultano al PRA rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.
Nella specie, a fronte di specifica eccezione di difetto di soggettività passiva e di obbligo al pagamento del tributo, non vi è prova della effettiva titolarità dei veicoli così come risultante dall'iscrizione al PRA.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna Regione Sicilia al pagamento delle spese di lite, in favore della Ric._1 s.p.a., che liquida in euro 233,00 oltre oneri accessori, il tutto con distrazione al difensore antistatario Dott.ssa Difensore_1.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2860/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240026256208000 TASSA AUTOMOB. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 29 luglio 2025,la società “Ric._1 spa”(incorporante la società “Società_1 SpA “) ha convenuto in giudizio la Regione Siciliana chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 298 2024 00262562 08, notificata il 06 maggio 2025, portante tassa automobilistica
(oltre sanzione, interessi ed accessori) per l' anno d'imposta 2021 sulla targa auto Targa_3, per complessivi
€.34,88; sulla targa Targa_1, per complessivi €.293.63; sulla targa Targa_2, per complessivi €. 258,39, per un totale richiesto €.586,90 oltre €5,88 per spese di notifica.
Ha dedotto, tra gli altri profili di impugnazione, l'inesistenza della pretesa tributaria per aver stipulato, per tutte le autovetture concesse in leasing, un valido contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto.
Ha sostenuto, pertanto,il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla tassa richiesta, richiamando giurisprudenza della Cassazione (nn. 13131/2019, 13132/2019,13133/2019 e 13135/2019) secondo cui l'unico soggetto tenuto al pagamento del bollo per le auto in leasing è l'utilizzatore.
La Regione Siciliana non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2026 il difensore della ricorrente ha concluso come da verbale ed il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 D.lgs 546/1992,
è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della ragione più liquida applicabile al processo tributario (desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato da Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014) va accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per non essere stata data prova della proprietà/titolarità dei veicoli per i quali è stata iscritta la pretesa a ruolo.
In proposito va ricordato che sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico
(PRA) o, in ipotesi di veicolo in disponibilità per la stipula di un contratto di leasing ovvero in usufrutto e a seguito di acquisto con patto di riservato dominio, coloro che risultano al PRA rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.
Nella specie, a fronte di specifica eccezione di difetto di soggettività passiva e di obbligo al pagamento del tributo, non vi è prova della effettiva titolarità dei veicoli così come risultante dall'iscrizione al PRA.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna Regione Sicilia al pagamento delle spese di lite, in favore della Ric._1 s.p.a., che liquida in euro 233,00 oltre oneri accessori, il tutto con distrazione al difensore antistatario Dott.ssa Difensore_1.