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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Casella Presidente dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere dott.ssa Serena Sommariva Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012 e successive modificazioni, nella causa iscritta al n. 406/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro De Luca Parte_1 C.F._1
(PEC: ) e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Email_1
Giuseppe Mazzini, 120,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio Pirovano (PEC: e domicilio eletto presso il suo studio di Email_2
Milano, Piazza Arnoldo Mondadori, 4,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione:“IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il reclamo/appello avverso la sentenza n. 2975/2021 del Tribunale di Milano Giudice Dott. Pazienza, in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato per i motivi esposti in narrativa e/o accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al dott.
per i motivi esposti in narrativa della memoria difensiva in appello e/o nel presente atto Parte_1 in riassunzione e per l'effetto confermare il suo annullamento ai sensi dell'art. 18 co.4 Legge 300/1970
pagina 1 di 15 ed il pedissequo ordine di reintegra, nonché la condanna del al Controparte_1 risarcimento dell'indennità risarcitoria così come commisurata nella sentenza n. 2975/2021 Ovvero od oppure Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente sig. per Parte_1 l'insussistenza della giusta causa di cui alla procedura disciplinare che ha condotto al licenziamento stesso e, per l'effetto annullarlo, ai sensi dell'art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, condannando il (CF: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10 ed operativa in Via Carlo Parea n. 4, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a versare al ricorrente contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente sig. e, per Parte_1 l'effetto, condannare il CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10 ed operativa in Via Carlo Parea n. 4, ex art. 18 co. 5 legge n. 300/1970, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella maggiore o minore che sarà altrimenti ritenuta di giustizia. Con espressa riserva di agire in separata sede per ogni ulteriore diritto o ragione ivi compresa per la rivendicazione di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale.”. Per la resistente in riassunzione: “in via principale: previo accertamento e declaratoria di sussistenza della giusta causa e dunque di legittimità del Part licenziamento intimato dal al con lettera del Controparte_1 Parte_1 22.10.2020, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n° 2975/2021, resa nel giudizio R.G. n°6721/2021, rigettare il ricorso, e, per l'effetto, mandare assolto l'istituto da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti dal lavoratore, con ogni conseguente statuizione di condanna e restitutoria a carico del medesimo;
in via subordinata: in caso di accertata illegittimità del licenziamento de quo, in riforma, comunque, della sentenza del Tribunale di Milano n°2975/2021, resa nel giudizio R.G. n°6721/2021, dichiarare risolto il rapporto di lavoro al 13.10.2020, data di avvio del procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 18, comma 5, S.L. e, per l'effetto, limitare la condanna del al pagamento al Controparte_1 Dr. di un'indennità risarcitoria corrispondente al minimo stabilito dalla legge, pari a Parte_1 n°12 mensilità, con ogni conseguente statuizione di condanna e restitutoria a carico del medesimo. In ogni caso, con interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2975 del 2021 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dr. Pazienza), emessa ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. 92/2012, ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza n. 20034/2021, con la quale lo stesso Tribunale, all'esito della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 49, della medesima legge, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al pagina 2 di 15 cardiochirurgo siriano dal in data 22.10.2020, Parte_1 Controparte_1 accordando al dipendente le tutele di cui all'art. 18, comma IV, legge n. 300/1970.
Il licenziamento è stato originato dalla lettera del 13.10.2020, con la quale il Controparte_1 ha contestato disciplinarmente ex art. 7 Stat. Lav. a , cardiochirurgo
[...] Parte_1 dipendente della struttura, di aver inoltrato, alle ore 13:31 del 12.10.2020, all'indirizzo di posta elettronica del primario, prof. nonché per conoscenza a tutti i medici dell'Istituto (oltre 150), Per_1 un'e-mail del seguente tenore: “Gentile Prof. Le scrivo ancora, ma questa volta davanti ai Per_1 colleghi. Alcuni di loro mi conoscono da circa venti anni, molti di loro hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria. Da marzo, da quando Lei è stato nominato Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia, Lei mi ha escluso totalmente dall'attività chirurgica. Questa esclusione dalla sala operatoria è nota a tutti e si può verificare facilmente con la consultazione della mia attività prima e dopo la sua nomina. In questi mesi ho cercato più volte di contattarla per cercare di capire le motivazioni di questa sua scelta e per cercare di trovare una soluzione ma Lei si è sempre sottratto. Se la mia colpa è stata la richiesta di un inquadramento adeguato, dato dalla mia esperienza di 27 anni di chirurgia in vari ambiti, allora questa non deve essere considerata una colpa, tutt'altro, è una richiesta di uguaglianza, per arrivare ad essere trattato come altri colleghi, senza che ci sia a mio discapito discriminazione alcuna. L'uguaglianza è nella mia coscienza, per quella sono emigrato, ho sofferto e per questo ho scelto la società che amo e la terra dove morirò, l'Italia caro professore. Se la mia colpa è stata quella di lasciare nel 2014 la Sua unità
CH2 credo che quella questione sia ormai storia remota e non vedo motivo per riservarmi tutto questo rancore. Dal mio ritorno al lavoro il 20 luglio, dopo essere stato costretto a consumare tutte le ferie maturate senza che mi sia stata concessa la possibilità di dilazionarle, non mi è stata più data
l'opportunità di entrare in sala operatoria (salvo qualche sporadica occasione) anzi i pazienti che si sono rivolti a me personalmente sono stati affidati da Lei ad altri colleghi. Voglio anche io tornare a fare il mio lavoro come lo facevo fino a marzo scorso e mi aspetto un futuro e delle adeguate aspettative. Il mobbing che sto subendo dal Suo inspiegabile comportamento sta stravolgendo non solo la mia vita professionale, per la quale ho fatto sacrifici e ho dato tutto me stesso, ma anche la vita dei Per_ miei figli e dei miei famigliari rimasti in . In una società civile, eticamente sviluppata come la nostra, il mobbing è rimasto l'unica violenza invisibile contro l'uomo. La situazione dura da ormai troppo tempo, sto pagando ingiustamente una colpa che non conosco e che Lei non vuole rendermi nota. Mi sono chiesto quasi quotidianamente quali semafori rossi io possa aver attraversato per meritarmi un trattamento lavorativo di questo tipo. Se lei ritiene di conoscere la risposta Le chiedo di rendermela nota così da mettermi l'anima in pace. Caro professore, per favore, tolga il Suo ginocchio pagina 3 di 15 dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io. In attesa di un Suo cortese riscontro Le porgo cordiali saluti.”.
La contestazione disciplinare prosegue nei seguenti termini: “Venerdì 9 ottobre 2020 un Suo collega ha chiesto un colloquio con la Direzione esprimendo il proprio personale disagio in relazione ad un episodio accaduto giovedì 1° ottobre 2020 e che concerne i Suoi rapporti con i colleghi e i superiori.
Nel corso di tale colloquio abbiamo appreso che nei mesi scorsi Lei ha avuto modo di dire a tre Suoi colleghi di avere raccolto materiale per rovinare il professor e che il suo proposito era farlo Per_1 fuori anche a scapito di altri colleghi che avrebbero potuto essere travolti dalle conseguenze del Suo preannunciato proposito contro lo stesso primario. Lei ha infine riferito di essere stato contattato da veri o falsi carabinieri che l'avrebbero minacciata a causa dei suoi cattivi rapporti con il professor
e di essersi per questo rivolto ad un avvocato”. Per_1
In particolare, il Tribunale, confermando l'ordinanza emessa nella fase sommaria, il cui impianto motivo è stato integralmente trascritto nella sentenza, ha rilevato, quanto all'episodio del 1° ottobre
2020 e alle circostanze, occorse nei mesi precedenti, apprese in occasione dello stesso, che il fatto era stato descritto dal datore di lavoro troppo genericamente senza alcun riferimento all'identità delle persone coinvolte e che, in ogni caso, il lavoratore ha facoltà di denunciare il datore di lavoro o il proprio responsabile qualora abbia appreso notizie di condotte illecite o dallo stesso reputate tali. Il primo giudice, inoltre, ha esaminato distintamente ciascuno dei documenti prodotti da controparte a supporto di tale parte della contestazione (4, 5, 6 e 9) per rilevarne l'inidoneità probatoria (osservando, in particolare, che il doc. 4, recante una testimonianza de relato della dott.ssa la quale Tes_1 riferisce che il dott. avrebbe detto ad alcuni colleghi di aver raccolto del materiale per rovinare Pt_1 il prof. è privo di una trascrizione su foglio word privo di alcuna data di fatti ipoteticamente Per_1 avvenuti;
che il doc. 5 contiene la traduzione di una comunicazione tra il ricorrente e un collega, priva di valore disciplinare;
che il doc. 6 contiene un'email inviata dal Prof. alle Risorse Persona_3
Umane, con contenuti valutativi, come tali inammissibili e relativi a un episodio occorso oltre tre anni prima e non contestato;
che il doc. 9 non è atto a supportare la contestazione disciplinare, anche perché proveniente dallo stesso Prof. . Per_1
Quanto all'e-mail inoltrata al primario ed ai colleghi, il primo giudice ha ritenuto che la stessa costituisse esercizio legittimo del diritto di critica, risultando rispettati i limiti di continenza formale e sostanziale (di verità, in senso soggettivo, dei fatti narrati), oltre che di pertinenza, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
“Partendo dall'esame della mail del 12.10.2020, va osservato che il ricorrente ha divulgato la nota esclusivamente al ed ai colleghi della struttura: non vi è stata una divulgazione indiscriminata Per_1
pagina 4 di 15 del testo. La nota è stata comunicata a circa 150 persone note sia al mittente che al destinatario principale del messaggio, astrattamente interessate a conoscere le doglianze del ricorrente. Infatti i destinatari del messaggio sono stati i soli medici della struttura. Il messaggio non è stato inoltrato agli infermieri e al personale amministrativo. Il ricorrente sostiene, in relazione a determinati episodi accaduti e valutati secondo il suo personale discernimento, di essere stato oggetto di una strategia mobbizzante da parte del datore di lavoro e, per tali ragioni, lancia un grido di dolore inerente le condizioni del suo rapporto lavorativo, sostenendo di non essere stato ascoltato limitando la platea dei destinatari ai soli colleghi di lavoro. Sotto tale profilo il comportamento del lavoratore non presenta alcun profilo di illiceità.”.
In particolare, quanto alla continenza formale, requisito attinente alle modalità di comunicazione della notizia, il Tribunale ha osservato che “nel caso de quo non si ravvisano espressioni o modalità di divulgazione usate dal ricorrente che abbiano violato tale principio. Non vi sono minacce oppure espressioni denigratorie: la forma appare rispettosa” e ciò anche avuto riguardo all'espressione “tolga il suo ginocchio dal mio collo”, là dove tale frase, allusiva all'episodio della morte di , Persona_4 espressione emblematica di una manifestazione di abuso di potere da parte dell'autorità, la “citazione contenuta nella lettera non appare affatto offensiva, alla stregua della personale percezione del lavoratore di essere vittima di un abuso di potere”; quanto all'allusione ai “semafori rossi”, il primo giudice ha escluso che la stessa possa considerarsi denigratoria o offensiva, “dal momento che il ricorrente si domanda quali errori ed infrazioni possa aver commesso per meritare il trattamento denunciato.”.
Nel ritenere rispettato anche il requisito della continenza sostanziale, “secondo il quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità, in quanto tale principio va inteso in senso soggettivo”, il Tribunale ha evidenziato che, “In disparte la considerazione che la stessa resistente non contesta il diradamento degli interventi chirurgici assegnati al ricorrente a far tempo dalle date denunciate dallo stesso e la decisione di far smaltire le ferie residue in un solo periodo continuativo, il ricorrente non ha fatto altro che riportare nella lettera i fatti così come dallo stesso vissuti”, sicché, dovendo il concetto di verità essere inteso in termini relativistici e non oggettivi, “La diversa interpretazione di fatti pacificamente avvenuti, la circostanza che gli stessi siano stati letti in modo difforme oppure la valutazione espressa dal lavoratore in termini di condotta mobbizzante di quello che gli è accaduto ed in particolare della chiusura della direzione della resistente alle rivendicazioni lavorative in termini di adeguamento contrattuale non rappresentano affatto i segni inequivocabili della assenza della continenza sostanziale proprio perché, soprattutto nei rapporti di lavoro, appare naturale che vi sia da parte del
pagina 5 di 15 lavoratore e del datore di lavoro una lettura antagonista e contrapposta degli episodi che si verificano.”.
Infine, nel respingere le doglianze in ordine al requisito della pertinenza (per cui, secondo la parte datoriale, l'e-mail era stata rivolta, oltre che al diretto interessato, a una compagine di medici disinteressati alle “beghe lavorative” tra il ricorrente e la struttura), il primo giudice ha osservato che con tale missiva “il , invece, non ha fatto altro che rendere partecipi i propri collegi della Pt_1 situazione di disagio che stava vivendo e delle ripetute richieste di chiarimento rivolte al datore di lavoro, ritenute dallo stesso non risolte: si tratta di questioni che attengono ai profili gestionali ed organizzativi del rapporto di lavoro ed in particolare del rapporto tra il ricorrente ed il suo responsabile”, con conseguente esclusione delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. lamentate dalla resistente.
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto reclamo, deciso da questa Corte Controparte_1
d'Appello con sentenza n. 204 del 2022, che ha così statuito: “in parziale riforma della sentenza n.
2975/2021, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 in data 22.10.2020, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e Parte_1 condanna a corrispondere a una indennità Controparte_1 Parte_1 risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
condanna a pagare a euro 6.200,00 per compenso Controparte_1 Parte_1 professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, somma pari ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.”.
Nel dettaglio, la Corte territoriale, confermata l'indeterminatezza della contestazione nella parte riferita all'episodio del 1° ottobre 2020 e ritenuto, quindi, di dover far riferimento esclusivo, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, alla contestazione relativa all'e-mail del 12.10.2020, pur avendo escluso, da un lato, che il lavoratore, con la stessa abba, abbia violato i limiti di continenza sostanziale (evidenziando che le spiegazioni alternative fornite dal circa le mutate Controparte_1 esigenze di gestione delle presenze del personale e dell'attività operatoria nel 2020 in concomitanza con l'esplodere dell'emergenza pandemica, anche ove fondate, non pregiudicano il diritto del dipendente di formarsi una propria personale opinione critica su fatti storicamente veri verificatisi dopo la nomina di a responsabile del dipartimento di chirurgia cardiovascolare -quali la riduzione Per_1 della presenza del in sala operatoria, il mutamento dei criteri di assegnazione dei pazienti e la Pt_1 richiesta di smaltimento pressoché integrale delle ferie arretrate in un'unica soluzione- e a certe condizioni di esprimerla, ha ritenuto, invece, che la citata comunicazione e-mail eccedesse i limiti di pagina 6 di 15 continenza formale a causa della frase conclusiva contenuta nella lettera (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io”) e ciò per
“l'equiparazione che il reclamato fa tra la propria persona e quella di […] finendo per Persona_4 sovrapporre alla figura del datore di lavoro l'immagine di un gravissimo abuso di potere, connotato da volontà di discriminazione razziale”. Inoltre, in relazione al profilo della pertinenza, la Corte territoriale ha negato che “la generalizzata diffusione della propria accusa all'operato del datore di lavoro […] risponde(sse) ad un interesse collettivo” poiché se anche “riferita, in senso lato, a problemi scaturiti dalla strategia di gestione del personale da parte dell'azienda, è lo stesso Pt_1 che li presenta come problemi che concernevano solo ed esclusivamente la sua persona, e non la generalità del reparto.”.
Ciò premesso, pur riconosciuta la rilevanza disciplinare della missiva, in quanto eccedente i limiti del diritto di critica, i giudici di appello hanno ritenuto che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata in considerazione della limitata intensità dell'elemento soggettivo, per essere stata la divulgazione della lettera limitata al personale medico e non estesa agli altri dipendenti della struttura oppure a terzi estranei e per l'assenza di precedenti disciplinari in un rapporto di durata decennale. Applicato, pertanto, l'art. 18, comma 5, della L. 300/1970, la Corte, ha applicato la relativa tutela indennitaria, quantificandola nella misura di diciotto mensilità.
Avverso la sentenza di secondo grado il dottor ha proposto ricorso per Cassazione, Parte_1 affidandolo a tre motivi.
Con un primo motivo ha dedotto falsa applicazione dall'art. 1 St. Lav. e dell'art. 2105 c.c. in relazione all'art. 10 CEDU e all'art. 21 Cost., per avere la Corte d'appello giudicato disciplinarmente rilevante la condotta del lavoratore, sebbene la stessa non avesse travalicato i limiti di continenza formale e di pertinenza del diritto di critica.
Nell'ottica del ricorso la Corte d'Appello avrebbe erroneamente inteso l'espressione “tolga il suo ginocchio dal mio collo, come lei dovrei poter respirare anch'io” come evocativa dell'episodio di cronaca relativo a , attribuendo così alla critica al professor una connotazione Persona_4 Per_1 razziale. Tuttavia, tale episodio non sarebbe mai stato né richiamato né menzionato nella citata lettera, nel contesto della quale l'uguaglianza di trattamento era stata invocata non per ragioni afferenti alla razza o nazionalità, bensì al fine di perorare un inquadramento adeguato.
Quanto al requisito della pertinenza, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un interesse della platea dei medici a conoscere il messaggio inviato da un collega al primario attinente a profili gestionali ed organizzativi del rapporto di lavoro.
pagina 7 di 15 Con un secondo motivo di ricorso, il ha lamentato violazione o falsa applicazione dall'art. 1 St. Pt_1
Lav. e dell'art. 2105 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello inspiegabilmente considerato superato il limite della pertinenza del diritto di critica in ragione della pregressa assistenza di un legale in favore del lavoratore.
Con un terzo motivo il lavoratore ha dedotto falsa applicazione dall'art. 18, commi 4 e 5, St. Lav. come novellato nel 2012, dell'art. 2106 c.c., del c.c.n.l. Sanità privata, per non avere la Corte d'appello sussunto la condotta contestata nelle previsioni contrattuali punite con misure conservative, applicando erroneamente la tutela reintegratoria.
Con ordinanza n. 3627 del 2025 la Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per la loro connessione logica e ritenuto assorbito il terzo.
Delineato il contenuto del diritto di critica, rinveniente il suo fondamento nell'art. 21 Cost, nell'art. 10 della CEDU, nonché nell'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori, la Suprema Corte, ha rilevato come “la giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione”. Quanto alla continenza formale ha premesso che “l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui”, riportando alcune esemplificazioni. Il limite della continenza sostanziale, ricordano i giudici di legittimità, esige, invece, che i fatti su cui si basa il giudizio siano veri anche solo putativamente, cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante.
In relazione al profilo della pertinenza viene osservato “che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela” e “nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.)”.
Ritenuto che i giudici d'appello non avessero correttamente applicato i criteri in forza dei quali il diritto di critica può considerarsi legittimamente esercitato, la Suprema Corte ha affermato che “la sentenza impugnata ha ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale, in una unica espressione contenuta nella lettera del dott. , intesa come evocativa di un episodio di cronaca, Pt_1 teatro e simbolo di discriminazione razziale, ed ha concluso che, nonostante la correttezza espositiva, pagina 8 di 15 quella frase fosse “gravemente offensiva” nei confronti del superiore e del datore di lavoro destinatario.
21. Posto che, come detto, la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione espressa e motivata e si risolva pertanto in una aggressione gratuita e fine a se stessa dell'altrui reputazione.
22. La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante la frase in questione, nonostante la sua pacifica correttezza espositiva, pur avendo accertato in fatto che una delle critiche mosse dal aveva ad oggetto la condotta discriminatoria del prof. Pt_1 Per_1
“implicitamente ribadita dal riferimento del alle proprie origini e alla propria storia Pt_1 personale” (sentenza, p. 12; v. anche lettera trascritta a p. 4 della sentenza ove si legge “Se la mia colpa è stata la richiesta di un inquadramento adeguato, dato dalla mia esperienza di 27 anni di chirurgia in vari ambiti, allora questa non deve essere considerata una colpa, tutt'altro, è una richiesta di uguaglianza, per arrivare ad essere trattato come altri colleghi, senza che ci sia a mio discapito discriminazione alcuna. L'uguaglianza è nella mia coscienza, per quella sono emigrato, ho sofferto e per questo ho scelto la società che amo e la terra dove morirò, l'Italia caro Professore”). La
Corte d'appello, partendo dalla appurata verità dei fatti storici e dalla correttezza espositiva della lettera, avrebbe dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, ad una più attenta analisi volta a stabilire se la frase a effetto inserita nella parte finale della lettera costituisse una espressione riassuntiva oppure figurata della ampia critica prima articolata, nei suoi plurimi profili, e dello stato d'animo descritto, anche con espliciti riferimenti ad una condizione di mobbing, o se invece veicolasse un'offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato del prof. ” Nell'ottica della Suprema Corte “la Corte Per_1
d'appello non ha correttamente applicato i criteri per la verifica del legittimo esercizio del diritto di critica sotto il profilo della continenza formale e ciò determina l'accoglimento, per tale aspetto dei motivi di ricorso esaminati.
23. A conclusioni analoghe si giunge riguardo al canone di pertinenza, che la Corte d'appello ha ritenuto non rispettato a causa della diffusione della lettera a tutti i medici della struttura. Tale conclusione rivela un errore di prospettiva da parte dei giudici di appello, per aver focalizzato la valutazione su un dato, l'esistenza di un interesse collettivo alla diffusione di una notizia o pagina 9 di 15 accadimento, che è proprio del diritto di cronaca, attribuendo allo stesso un ruolo dirimente. Come ribadito da questa Corte, nell'ambito del rapporto di lavoro il limite di pertinenza si misura sulla rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 1379 del 2019; n. 1173 del 1986). Il modo in cui la critica è veicolata può certamente avere rilievo nel giudizio di pertinenza, ma questo deve muoversi non secondo il punto di vista dell'interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l'accusa, bensì seguendo il focus della inerenza di quelle modalità all'interesse meritevole di tutela e, nella specie, alle problematiche lavorative esposte dal dott. nella lettera. Una lettera che esordisce con la premessa “Le scrivo Pt_1 ancora, ma questa volta davanti ai colleghi” e che in più punti chiama in causa i colleghi “che hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria” e ai quali è ben nota
“questa esclusione dalla sala operatoria”. A causa del descritto errore prospettico, la Corte di merito ha segmentato l'indagine sulla pertinenza, là dove avrebbe dovuto procedere ad una valutazione unitaria e complessiva della inerenza delle critiche e delle modalità di diffusione delle stesse alle condizioni di lavoro, ai rapporti nei luoghi di lavoro, ai modi di esercizio dell'attività imprenditoriale e alle loro ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone dei lavoratori.”.
La Corte di Cassazione, alla luce delle considerazioni sopra trascritte, ha accolto i primi due motivi di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso a questa
Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di giudizio di legittimità.
In data 17/4/2025, ha depositato ricorso in riassunzione chiedendo, a conferma integrale Parte_1 di quanto originariamente statuito dalla sentenza di primo grado, l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ripercorsa la vicenda processuale, sostiene che alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte il reclamo proposto dal non possa che essere rigettato. Segnatamente, precisa che il CP_1 licenziamento per giusta causa, relativamente alla parte della contestazione concernente l'invio della e- mail (episodio del 12/10/2020), sarebbe illegittimo per insussistenza del fatto contestato e per l'irrilevanza disciplinare della circostanza. Quanto, invece, all'ultima parte della contestazione disciplinare (episodio del 9/10/2020), precisa che nei punti non investiti dalla Cassazione la pronuncia in ordine alla sua indeterminatezza e conseguente non valutabilità ai fini disciplinari rimane passata in giudicato. In ogni caso, ribadisce che la contestazione disciplinare sarebbe generica.
Conclude, quindi, ribadendo che il licenziamento non è sorretto da giusta causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav., già riconosciuta in prime cure.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in data 12/6/2025. Controparte_1
pagina 10 di 15 In primo luogo, l'odierno resistente in riassunzione contesta la tesi di controparte secondo cui, in forza dei principi stabiliti dalla Cassazione, non potrebbe che essere accertata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. Sostiene, invece che “codesto Collegio sia tenuto a rimediare agli errori di diritto riscontrati dalla Cassazione, nel senso che, onde accertare la legittimità o meno del licenziamento, che per l'appunto è ancora sub judice (per effetto dell'assorbimento del terzo motivo), possa e debba procedere con l'indagine del contesto aziendale, lavorativo e personale;
indagine che la sentenza impugnata non ha svolto e che, occorrendo, potrebbe ritualmente comportare anche l'apertura della fase istruttoria testimoniale che è mancata nelle fasi e nei gradi precedenti del giudizio.”
Con riferimento ai limiti di continenza e pertinenza invita la Corte territoriale a effettuare un'indagine approfondita sul contesto e sulla funzione comunicativa della “frase ad effetto” usata dal lavoratore. La
Cassazione non avrebbe, infatti, statuito che la frase ad effetto del Dr. sia lecita, ma che non si Pt_1 può deciderlo senza una valutazione più ampia del contesto.
Il richiede, pertanto, l'avvio di una nuova istruttoria volta, avuto riguardo alle condotte CP_1 contestate al ricorrente, a “verificare i presupposti della sua reazione, indagando su quale fosse il clima di allora considerato ostile dal Dr. al punto da essere letale”. Oltretutto, nell'ottica del Pt_1
nel caso di specie avrebbero inciso le restrizioni dovute alla pandemia CO (quanto ad CP_1 utilizzo ferie arretrate e riduzione dell'attività operatoria) e il richiamo al decesso di Persona_4
(associato ad un abuso di potere nonché al razzismo) sarebbe un'evidente forzatura. Parimenti inconferente sarebbe il richiamo alla fattispecie del mobbing. Sul piano fattuale, l'attuale resistente ripercorrere la carriera del dott. evidenziando in particolare la degenerazione dei rapporti Pt_1 interpersonali tra lo stesso ed i colleghi, compresi i superiori.
Sostiene, inoltre, che con il pretesto di fornire, mediante la mail del 12.10.2020, informazioni operative generali ai colleghi, il Dr. ha in realtà coinvolto gli stessi nella sua vicenda personalissima, Pt_1 veicolando un messaggio denigratorio nei confronti del primario e del datore di lavoro.
Conclude, quindi, per la legittimità del licenziamento di cui è causa, evidenziando, nel contempo, che il dr. non ha riproposto nel giudizio di rinvio la tesi secondo la quale la sua condotta avrebbe Pt_1 meritato di essere punita con una sanzione conservativa.
All'udienza del 29.7.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, comma
60, l. 92/2012 e succ. mod.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che la materia del contendere, nell'odierno processo di rinvio, è circoscritta alla rivalutazione della rilevanza disciplinare quale giusta causa di licenziamento dell'e- mail trasmessa dall'odierno ricorrente, in data 12.10.2020, al Prof. e al personale medico del Per_1
pagina 11 di 15 mentre, non essendo state oggetto di censura innanzi alla Controparte_1
Cassazione, risultano passate in giudicato e, quindi, fuoriuscite dal tema del decidere, le statuizioni contenute nella sentenza n. 204/2022 di questa Corte d'Appello in ordine alla genericità ed alla conseguente non valutabilità ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del recesso dell'ultima parte della contestazione disciplinare (che per chiarezza si trascrive “Venerdì 9 ottobre 2020 un Suo collega ha chiesto un colloquio con la Direzione esprimendo il proprio personale disagio in relazione ad un episodio accaduto giovedì 1° ottobre 2020 e che concerne i Suoi rapporti con i colleghi e i superiori. Nel corso di tale colloquio abbiamo appreso che nei mesi scorsi Lei ha avuto modo di dire a tre Suoi colleghi di avere raccolto materiale per rovinare il professor e che il suo proposito Per_1 era farlo fuori anche a scapito di altri colleghi che avrebbero potuto essere travolti dalle conseguenze del Suo preannunciato proposito contro lo stesso primario. Lei ha infine riferito di essere stato contattato da veri o falsi carabinieri che l'avrebbero minacciata a causa dei suoi cattivi rapporti con il professor e di essersi per questo rivolto ad un avvocato”). Per_1
Ciò premesso, ritiene la Corte che, alla luce dei principi di diritto declinati nell'ordinanza di rinvio della Cassazione con specifico riferimento al caso controverso, la missiva oggetto di contestazione non presenti alcun rilievo disciplinare, ma costituisca legittima espressione del diritto di critica ex art. 21
Cost. e 1 Stat. Lav., come già statuito dal Tribunale in sede sommaria e di opposizione, con motivazioni integralmente condivise da codesto Collegio.
I giudici di legittimità hanno, invero, stigmatizzato, quale frutto di erronea applicazione delle norme di diritto che regolano la materia, il giudizio espresso da questa Corte d'Appello, nella sentenza cassata, in ordine al superamento dei limiti della continenza formale e della pertinenza (là dove la Corte d'Appello aveva, invece, confermato l'accertamento del primo giudice in ordine al rispetto del principio della continenza sostanziale ossia di veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto, ma soggettivo, con statuizione, per questa parte, passata in giudicato).
Quanto ai limiti della continenza formale, ritenuto superato dalla Corte d'Appello per via della frase conclusiva contenuta nella lettera (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo.
Come Lei, dovrei poter respirare ance io”) e, segnatamente, per la sottesa equiparazione della vicenda del al caso di , emblematica ipotesi di abuso di potere con discriminazione Pt_1 Persona_4 razziale, la Cassazione ha evidenziato che tale frase ad effetto avrebbe dovuto essere valutata in modo più ponderato per verificare se la stessa costituisse un'espressione riassuntiva o figurata dell'ampia critica prima articolata dall'odierno ricorrente e dello stato d'animo dal medesimo descritto, piuttosto che un'offesa autonoma, ultronea, in alcun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato pagina 12 di 15 e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato del prof. Per_1
Nell'incipit del paragrafo 22, pag. 11 dell'ordinanza, i giudici di legittimità, nel rimettere a codesta
Corte una nuova valutazione sul punto, hanno, peraltro, esplicitamente censurato il giudizio negativo al riguardo espresso nella sentenza cassata, osservando che “La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante la frase in questione, nonostante la sua pacifica correttezza espositiva, pur avendo accertato in fatto che una delle critiche mosse dal aveva ad oggetto la Pt_1 condotta discriminatoria del prof. “implicitamente ribadita dal riferimento del alle Per_1 Pt_1 proprie origini e alla propria storia personale”.
In effetti, il richiamo al noto caso di cronaca non fa altro che rimarcare, con enfasi, il sentimento di prevaricazione vissuto dal per via della sua personale percezione di essere discriminato dal Pt_1 punto di vista lavorativo (opinione potenziata e avvalorata, al cospetto dei lettori, con la messa in evidenza della propria qualità di straniero e con la narrazione, evidentemente tesa a suscitare un coinvolgimento emotivo, delle difficoltà determinate dalla sua lontananza dal paese d'origine) e, al contempo, vittima di un abuso di potere, là dove l'atto del “soffocamento”, alla luce della complessiva disamina del testo, è chiaramente riferito alla compressione della sua “vitalità” professionale, resa con il plastico rinvio ad un gesto fisico, evocativo di un forte stigma per le censurate modalità di gestione del suo rapporto di lavoro da parte del superiore gerarchico.
La frase, volutamente “ad effetto”, si limita, in definitiva, a veicolare una “supplica” in relazione alle esposte problematiche lavorative e, in quanto tale, è funzionale alle finalità delle critiche mosse con l'e- mail in commento, senza trasmodare in offese gratuite.
Quanto al canone della pertinenza (affrontato nel paragrafo 23 dell'ordinanza di rinvio), osservato che la Corte d'appello, nella pronuncia cassata, lo ha ritento superato in ragione della diffusione della lettera a tutti i medici della struttura, i giudici di legittimità hanno ritenuto che tale conclusione sia frutto di un errore di prospettiva, evidenziando che l'esistenza di un interesse collettivo alla diffusione della notizia attiene al diritto di cronaca, mentre nell'ambito del rapporto di lavoro il limite della pertinenza si misura sulla rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione e il modo in cui la critica è veicolata, avuto riguardo al rispetto di tale limite, può aver rilievo, ma non secondo il punta di vista dell'interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l'accusa, ma tenuto conto dell'inerenza di quelle modalità all'interesse meritevole di tutela.
Nella specie, come indicato dalla Suprema Corte, occorre, quindi, aver riguardo alle problematiche lavorative esposte dal nell'e-mail, là dove nella stessa in più punti i colleghi sono chiamati in Pt_1
pagina 13 di 15 causa quali soggetti già partecipi e al corrente della vicenda (“Le scrivo ancora, ma questa volta davanti ai colleghi. Alcuni di loro mi conoscono da circa venti anni, molti di loro hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria.”) e il loro voluto coinvolgimento quali destinatari della missiva è evidentemente volto, nell'ottica del suo autore, ad ottenere l'ascolto e la presa in carico delle denunciate criticità e ciò per via dell'opinione, dal medesimo maturata, circa l'inefficacia dei confronti individuali sino a quel momento ricercati (“In questi mesi ho cercato più volte di contattarla per cercare di capire le motivazioni di questa sua scelta e per cercare di trovare una soluzione ma Lei si è sempre sottratto.”).
Anche il canone di pertinenza deve, pertanto, ritenersi rispettato.
Né, per la rivalutazione del caso, è necessario dar corso all'istruttoria richiesta da parte resistente, in quanto la stessa è volta a far emergere circostanze non rilevanti ai fini della decisione, quali le ragioni delle determinazioni organizzative a supporto delle decisioni in ordine agli interventi chirurgici e allo smaltimento delle ferie e l'erroneità del punto di vista del ricorrente, essendo il diritto di critica frutto di valutazioni necessariamente soggettive.
Esclusa, per le ragioni esposte, la rilevanza disciplinare della comunicazione e-mail del 12.10.2020, in quanto legittima manifestazione dell'esercizio del diritto di critica in ambito lavorativo, il licenziamento per cui è causa va annullato per insussistenza del fatto contestato (inteso quale fatto non in senso meramente materiale, ma quale fatto giuridico, ossia quale comportamento disciplinarmente rilevante: vd. Cass. nn. 23669/2014, 20540/2015, 18418/2016, 10019/2016 e n. 12174/2019), con applicazione della tutela reale c.d. attenuata di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav. (dovendosi circoscrivere l'indennizzo risarcitorio a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Infine, in applicazione del principio di soccombenza, segue nel dispositivo la condanna della resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi, liquidate, per il primo (fase sommaria e di opposizione) e per il reclamo innanzi alla Corte d'Appello secondo i parametri previgenti di cui al DM
55/2014 e per il giudizio di legittimità, nonché per il presente giudizio di rinvio secondo i parametri aggiornati con il DM 147/2022, in complessivi € 16.600,00 per compensi, di cui € 3.500,00 per la fase sommaria, € 3.500,00 per il giudizio di opposizione, € 3.300,00 per il reclamo, € 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.500,00 per l'odierno giudizio di rinvio, oltre al rimborso dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
1. accerta e dichiara che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato e, applicato l'art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, annulla il pagina 14 di 15 licenziamento intimato a con comunicazione del 22.10.2020 e condanna il Parte_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e Controparte_1
a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici medi ISTAT del costo vita dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
2. condanna, altresì, la resistente a rifondere al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 16.600,00 per compensi, oltre al rimborso dei contributi unificati e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 4.8.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Giovanni Casella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Casella Presidente dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere dott.ssa Serena Sommariva Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 1, comma 60, l. 92/2012 e successive modificazioni, nella causa iscritta al n. 406/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro De Luca Parte_1 C.F._1
(PEC: ) e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via Email_1
Giuseppe Mazzini, 120,
-ricorrente in riassunzione- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio Pirovano (PEC: e domicilio eletto presso il suo studio di Email_2
Milano, Piazza Arnoldo Mondadori, 4,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale per giusta causa.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in riassunzione:“IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il reclamo/appello avverso la sentenza n. 2975/2021 del Tribunale di Milano Giudice Dott. Pazienza, in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato per i motivi esposti in narrativa e/o accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al dott.
per i motivi esposti in narrativa della memoria difensiva in appello e/o nel presente atto Parte_1 in riassunzione e per l'effetto confermare il suo annullamento ai sensi dell'art. 18 co.4 Legge 300/1970
pagina 1 di 15 ed il pedissequo ordine di reintegra, nonché la condanna del al Controparte_1 risarcimento dell'indennità risarcitoria così come commisurata nella sentenza n. 2975/2021 Ovvero od oppure Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente sig. per Parte_1 l'insussistenza della giusta causa di cui alla procedura disciplinare che ha condotto al licenziamento stesso e, per l'effetto annullarlo, ai sensi dell'art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, condannando il (CF: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10 ed operativa in Via Carlo Parea n. 4, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a versare al ricorrente contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente sig. e, per Parte_1 l'effetto, condannare il CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10 ed operativa in Via Carlo Parea n. 4, ex art. 18 co. 5 legge n. 300/1970, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella maggiore o minore che sarà altrimenti ritenuta di giustizia. Con espressa riserva di agire in separata sede per ogni ulteriore diritto o ragione ivi compresa per la rivendicazione di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale.”. Per la resistente in riassunzione: “in via principale: previo accertamento e declaratoria di sussistenza della giusta causa e dunque di legittimità del Part licenziamento intimato dal al con lettera del Controparte_1 Parte_1 22.10.2020, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n° 2975/2021, resa nel giudizio R.G. n°6721/2021, rigettare il ricorso, e, per l'effetto, mandare assolto l'istituto da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti dal lavoratore, con ogni conseguente statuizione di condanna e restitutoria a carico del medesimo;
in via subordinata: in caso di accertata illegittimità del licenziamento de quo, in riforma, comunque, della sentenza del Tribunale di Milano n°2975/2021, resa nel giudizio R.G. n°6721/2021, dichiarare risolto il rapporto di lavoro al 13.10.2020, data di avvio del procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 18, comma 5, S.L. e, per l'effetto, limitare la condanna del al pagamento al Controparte_1 Dr. di un'indennità risarcitoria corrispondente al minimo stabilito dalla legge, pari a Parte_1 n°12 mensilità, con ogni conseguente statuizione di condanna e restitutoria a carico del medesimo. In ogni caso, con interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2975 del 2021 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dr. Pazienza), emessa ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. 92/2012, ha respinto l'opposizione avverso l'ordinanza n. 20034/2021, con la quale lo stesso Tribunale, all'esito della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 49, della medesima legge, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al pagina 2 di 15 cardiochirurgo siriano dal in data 22.10.2020, Parte_1 Controparte_1 accordando al dipendente le tutele di cui all'art. 18, comma IV, legge n. 300/1970.
Il licenziamento è stato originato dalla lettera del 13.10.2020, con la quale il Controparte_1 ha contestato disciplinarmente ex art. 7 Stat. Lav. a , cardiochirurgo
[...] Parte_1 dipendente della struttura, di aver inoltrato, alle ore 13:31 del 12.10.2020, all'indirizzo di posta elettronica del primario, prof. nonché per conoscenza a tutti i medici dell'Istituto (oltre 150), Per_1 un'e-mail del seguente tenore: “Gentile Prof. Le scrivo ancora, ma questa volta davanti ai Per_1 colleghi. Alcuni di loro mi conoscono da circa venti anni, molti di loro hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria. Da marzo, da quando Lei è stato nominato Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia, Lei mi ha escluso totalmente dall'attività chirurgica. Questa esclusione dalla sala operatoria è nota a tutti e si può verificare facilmente con la consultazione della mia attività prima e dopo la sua nomina. In questi mesi ho cercato più volte di contattarla per cercare di capire le motivazioni di questa sua scelta e per cercare di trovare una soluzione ma Lei si è sempre sottratto. Se la mia colpa è stata la richiesta di un inquadramento adeguato, dato dalla mia esperienza di 27 anni di chirurgia in vari ambiti, allora questa non deve essere considerata una colpa, tutt'altro, è una richiesta di uguaglianza, per arrivare ad essere trattato come altri colleghi, senza che ci sia a mio discapito discriminazione alcuna. L'uguaglianza è nella mia coscienza, per quella sono emigrato, ho sofferto e per questo ho scelto la società che amo e la terra dove morirò, l'Italia caro professore. Se la mia colpa è stata quella di lasciare nel 2014 la Sua unità
CH2 credo che quella questione sia ormai storia remota e non vedo motivo per riservarmi tutto questo rancore. Dal mio ritorno al lavoro il 20 luglio, dopo essere stato costretto a consumare tutte le ferie maturate senza che mi sia stata concessa la possibilità di dilazionarle, non mi è stata più data
l'opportunità di entrare in sala operatoria (salvo qualche sporadica occasione) anzi i pazienti che si sono rivolti a me personalmente sono stati affidati da Lei ad altri colleghi. Voglio anche io tornare a fare il mio lavoro come lo facevo fino a marzo scorso e mi aspetto un futuro e delle adeguate aspettative. Il mobbing che sto subendo dal Suo inspiegabile comportamento sta stravolgendo non solo la mia vita professionale, per la quale ho fatto sacrifici e ho dato tutto me stesso, ma anche la vita dei Per_ miei figli e dei miei famigliari rimasti in . In una società civile, eticamente sviluppata come la nostra, il mobbing è rimasto l'unica violenza invisibile contro l'uomo. La situazione dura da ormai troppo tempo, sto pagando ingiustamente una colpa che non conosco e che Lei non vuole rendermi nota. Mi sono chiesto quasi quotidianamente quali semafori rossi io possa aver attraversato per meritarmi un trattamento lavorativo di questo tipo. Se lei ritiene di conoscere la risposta Le chiedo di rendermela nota così da mettermi l'anima in pace. Caro professore, per favore, tolga il Suo ginocchio pagina 3 di 15 dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io. In attesa di un Suo cortese riscontro Le porgo cordiali saluti.”.
La contestazione disciplinare prosegue nei seguenti termini: “Venerdì 9 ottobre 2020 un Suo collega ha chiesto un colloquio con la Direzione esprimendo il proprio personale disagio in relazione ad un episodio accaduto giovedì 1° ottobre 2020 e che concerne i Suoi rapporti con i colleghi e i superiori.
Nel corso di tale colloquio abbiamo appreso che nei mesi scorsi Lei ha avuto modo di dire a tre Suoi colleghi di avere raccolto materiale per rovinare il professor e che il suo proposito era farlo Per_1 fuori anche a scapito di altri colleghi che avrebbero potuto essere travolti dalle conseguenze del Suo preannunciato proposito contro lo stesso primario. Lei ha infine riferito di essere stato contattato da veri o falsi carabinieri che l'avrebbero minacciata a causa dei suoi cattivi rapporti con il professor
e di essersi per questo rivolto ad un avvocato”. Per_1
In particolare, il Tribunale, confermando l'ordinanza emessa nella fase sommaria, il cui impianto motivo è stato integralmente trascritto nella sentenza, ha rilevato, quanto all'episodio del 1° ottobre
2020 e alle circostanze, occorse nei mesi precedenti, apprese in occasione dello stesso, che il fatto era stato descritto dal datore di lavoro troppo genericamente senza alcun riferimento all'identità delle persone coinvolte e che, in ogni caso, il lavoratore ha facoltà di denunciare il datore di lavoro o il proprio responsabile qualora abbia appreso notizie di condotte illecite o dallo stesso reputate tali. Il primo giudice, inoltre, ha esaminato distintamente ciascuno dei documenti prodotti da controparte a supporto di tale parte della contestazione (4, 5, 6 e 9) per rilevarne l'inidoneità probatoria (osservando, in particolare, che il doc. 4, recante una testimonianza de relato della dott.ssa la quale Tes_1 riferisce che il dott. avrebbe detto ad alcuni colleghi di aver raccolto del materiale per rovinare Pt_1 il prof. è privo di una trascrizione su foglio word privo di alcuna data di fatti ipoteticamente Per_1 avvenuti;
che il doc. 5 contiene la traduzione di una comunicazione tra il ricorrente e un collega, priva di valore disciplinare;
che il doc. 6 contiene un'email inviata dal Prof. alle Risorse Persona_3
Umane, con contenuti valutativi, come tali inammissibili e relativi a un episodio occorso oltre tre anni prima e non contestato;
che il doc. 9 non è atto a supportare la contestazione disciplinare, anche perché proveniente dallo stesso Prof. . Per_1
Quanto all'e-mail inoltrata al primario ed ai colleghi, il primo giudice ha ritenuto che la stessa costituisse esercizio legittimo del diritto di critica, risultando rispettati i limiti di continenza formale e sostanziale (di verità, in senso soggettivo, dei fatti narrati), oltre che di pertinenza, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
“Partendo dall'esame della mail del 12.10.2020, va osservato che il ricorrente ha divulgato la nota esclusivamente al ed ai colleghi della struttura: non vi è stata una divulgazione indiscriminata Per_1
pagina 4 di 15 del testo. La nota è stata comunicata a circa 150 persone note sia al mittente che al destinatario principale del messaggio, astrattamente interessate a conoscere le doglianze del ricorrente. Infatti i destinatari del messaggio sono stati i soli medici della struttura. Il messaggio non è stato inoltrato agli infermieri e al personale amministrativo. Il ricorrente sostiene, in relazione a determinati episodi accaduti e valutati secondo il suo personale discernimento, di essere stato oggetto di una strategia mobbizzante da parte del datore di lavoro e, per tali ragioni, lancia un grido di dolore inerente le condizioni del suo rapporto lavorativo, sostenendo di non essere stato ascoltato limitando la platea dei destinatari ai soli colleghi di lavoro. Sotto tale profilo il comportamento del lavoratore non presenta alcun profilo di illiceità.”.
In particolare, quanto alla continenza formale, requisito attinente alle modalità di comunicazione della notizia, il Tribunale ha osservato che “nel caso de quo non si ravvisano espressioni o modalità di divulgazione usate dal ricorrente che abbiano violato tale principio. Non vi sono minacce oppure espressioni denigratorie: la forma appare rispettosa” e ciò anche avuto riguardo all'espressione “tolga il suo ginocchio dal mio collo”, là dove tale frase, allusiva all'episodio della morte di , Persona_4 espressione emblematica di una manifestazione di abuso di potere da parte dell'autorità, la “citazione contenuta nella lettera non appare affatto offensiva, alla stregua della personale percezione del lavoratore di essere vittima di un abuso di potere”; quanto all'allusione ai “semafori rossi”, il primo giudice ha escluso che la stessa possa considerarsi denigratoria o offensiva, “dal momento che il ricorrente si domanda quali errori ed infrazioni possa aver commesso per meritare il trattamento denunciato.”.
Nel ritenere rispettato anche il requisito della continenza sostanziale, “secondo il quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità, in quanto tale principio va inteso in senso soggettivo”, il Tribunale ha evidenziato che, “In disparte la considerazione che la stessa resistente non contesta il diradamento degli interventi chirurgici assegnati al ricorrente a far tempo dalle date denunciate dallo stesso e la decisione di far smaltire le ferie residue in un solo periodo continuativo, il ricorrente non ha fatto altro che riportare nella lettera i fatti così come dallo stesso vissuti”, sicché, dovendo il concetto di verità essere inteso in termini relativistici e non oggettivi, “La diversa interpretazione di fatti pacificamente avvenuti, la circostanza che gli stessi siano stati letti in modo difforme oppure la valutazione espressa dal lavoratore in termini di condotta mobbizzante di quello che gli è accaduto ed in particolare della chiusura della direzione della resistente alle rivendicazioni lavorative in termini di adeguamento contrattuale non rappresentano affatto i segni inequivocabili della assenza della continenza sostanziale proprio perché, soprattutto nei rapporti di lavoro, appare naturale che vi sia da parte del
pagina 5 di 15 lavoratore e del datore di lavoro una lettura antagonista e contrapposta degli episodi che si verificano.”.
Infine, nel respingere le doglianze in ordine al requisito della pertinenza (per cui, secondo la parte datoriale, l'e-mail era stata rivolta, oltre che al diretto interessato, a una compagine di medici disinteressati alle “beghe lavorative” tra il ricorrente e la struttura), il primo giudice ha osservato che con tale missiva “il , invece, non ha fatto altro che rendere partecipi i propri collegi della Pt_1 situazione di disagio che stava vivendo e delle ripetute richieste di chiarimento rivolte al datore di lavoro, ritenute dallo stesso non risolte: si tratta di questioni che attengono ai profili gestionali ed organizzativi del rapporto di lavoro ed in particolare del rapporto tra il ricorrente ed il suo responsabile”, con conseguente esclusione delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. lamentate dalla resistente.
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto reclamo, deciso da questa Corte Controparte_1
d'Appello con sentenza n. 204 del 2022, che ha così statuito: “in parziale riforma della sentenza n.
2975/2021, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 in data 22.10.2020, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e Parte_1 condanna a corrispondere a una indennità Controparte_1 Parte_1 risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
condanna a pagare a euro 6.200,00 per compenso Controparte_1 Parte_1 professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, somma pari ai 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.”.
Nel dettaglio, la Corte territoriale, confermata l'indeterminatezza della contestazione nella parte riferita all'episodio del 1° ottobre 2020 e ritenuto, quindi, di dover far riferimento esclusivo, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, alla contestazione relativa all'e-mail del 12.10.2020, pur avendo escluso, da un lato, che il lavoratore, con la stessa abba, abbia violato i limiti di continenza sostanziale (evidenziando che le spiegazioni alternative fornite dal circa le mutate Controparte_1 esigenze di gestione delle presenze del personale e dell'attività operatoria nel 2020 in concomitanza con l'esplodere dell'emergenza pandemica, anche ove fondate, non pregiudicano il diritto del dipendente di formarsi una propria personale opinione critica su fatti storicamente veri verificatisi dopo la nomina di a responsabile del dipartimento di chirurgia cardiovascolare -quali la riduzione Per_1 della presenza del in sala operatoria, il mutamento dei criteri di assegnazione dei pazienti e la Pt_1 richiesta di smaltimento pressoché integrale delle ferie arretrate in un'unica soluzione- e a certe condizioni di esprimerla, ha ritenuto, invece, che la citata comunicazione e-mail eccedesse i limiti di pagina 6 di 15 continenza formale a causa della frase conclusiva contenuta nella lettera (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io”) e ciò per
“l'equiparazione che il reclamato fa tra la propria persona e quella di […] finendo per Persona_4 sovrapporre alla figura del datore di lavoro l'immagine di un gravissimo abuso di potere, connotato da volontà di discriminazione razziale”. Inoltre, in relazione al profilo della pertinenza, la Corte territoriale ha negato che “la generalizzata diffusione della propria accusa all'operato del datore di lavoro […] risponde(sse) ad un interesse collettivo” poiché se anche “riferita, in senso lato, a problemi scaturiti dalla strategia di gestione del personale da parte dell'azienda, è lo stesso Pt_1 che li presenta come problemi che concernevano solo ed esclusivamente la sua persona, e non la generalità del reparto.”.
Ciò premesso, pur riconosciuta la rilevanza disciplinare della missiva, in quanto eccedente i limiti del diritto di critica, i giudici di appello hanno ritenuto che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata in considerazione della limitata intensità dell'elemento soggettivo, per essere stata la divulgazione della lettera limitata al personale medico e non estesa agli altri dipendenti della struttura oppure a terzi estranei e per l'assenza di precedenti disciplinari in un rapporto di durata decennale. Applicato, pertanto, l'art. 18, comma 5, della L. 300/1970, la Corte, ha applicato la relativa tutela indennitaria, quantificandola nella misura di diciotto mensilità.
Avverso la sentenza di secondo grado il dottor ha proposto ricorso per Cassazione, Parte_1 affidandolo a tre motivi.
Con un primo motivo ha dedotto falsa applicazione dall'art. 1 St. Lav. e dell'art. 2105 c.c. in relazione all'art. 10 CEDU e all'art. 21 Cost., per avere la Corte d'appello giudicato disciplinarmente rilevante la condotta del lavoratore, sebbene la stessa non avesse travalicato i limiti di continenza formale e di pertinenza del diritto di critica.
Nell'ottica del ricorso la Corte d'Appello avrebbe erroneamente inteso l'espressione “tolga il suo ginocchio dal mio collo, come lei dovrei poter respirare anch'io” come evocativa dell'episodio di cronaca relativo a , attribuendo così alla critica al professor una connotazione Persona_4 Per_1 razziale. Tuttavia, tale episodio non sarebbe mai stato né richiamato né menzionato nella citata lettera, nel contesto della quale l'uguaglianza di trattamento era stata invocata non per ragioni afferenti alla razza o nazionalità, bensì al fine di perorare un inquadramento adeguato.
Quanto al requisito della pertinenza, il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un interesse della platea dei medici a conoscere il messaggio inviato da un collega al primario attinente a profili gestionali ed organizzativi del rapporto di lavoro.
pagina 7 di 15 Con un secondo motivo di ricorso, il ha lamentato violazione o falsa applicazione dall'art. 1 St. Pt_1
Lav. e dell'art. 2105 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'Appello inspiegabilmente considerato superato il limite della pertinenza del diritto di critica in ragione della pregressa assistenza di un legale in favore del lavoratore.
Con un terzo motivo il lavoratore ha dedotto falsa applicazione dall'art. 18, commi 4 e 5, St. Lav. come novellato nel 2012, dell'art. 2106 c.c., del c.c.n.l. Sanità privata, per non avere la Corte d'appello sussunto la condotta contestata nelle previsioni contrattuali punite con misure conservative, applicando erroneamente la tutela reintegratoria.
Con ordinanza n. 3627 del 2025 la Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per la loro connessione logica e ritenuto assorbito il terzo.
Delineato il contenuto del diritto di critica, rinveniente il suo fondamento nell'art. 21 Cost, nell'art. 10 della CEDU, nonché nell'art. 1 dello Statuto dei Lavoratori, la Suprema Corte, ha rilevato come “la giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione”. Quanto alla continenza formale ha premesso che “l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui”, riportando alcune esemplificazioni. Il limite della continenza sostanziale, ricordano i giudici di legittimità, esige, invece, che i fatti su cui si basa il giudizio siano veri anche solo putativamente, cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante.
In relazione al profilo della pertinenza viene osservato “che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela” e “nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell'impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità (così Cass. n. 1379 del 2019 cit.)”.
Ritenuto che i giudici d'appello non avessero correttamente applicato i criteri in forza dei quali il diritto di critica può considerarsi legittimamente esercitato, la Suprema Corte ha affermato che “la sentenza impugnata ha ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale, in una unica espressione contenuta nella lettera del dott. , intesa come evocativa di un episodio di cronaca, Pt_1 teatro e simbolo di discriminazione razziale, ed ha concluso che, nonostante la correttezza espositiva, pagina 8 di 15 quella frase fosse “gravemente offensiva” nei confronti del superiore e del datore di lavoro destinatario.
21. Posto che, come detto, la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull'altrui operato, la offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione espressa e motivata e si risolva pertanto in una aggressione gratuita e fine a se stessa dell'altrui reputazione.
22. La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante la frase in questione, nonostante la sua pacifica correttezza espositiva, pur avendo accertato in fatto che una delle critiche mosse dal aveva ad oggetto la condotta discriminatoria del prof. Pt_1 Per_1
“implicitamente ribadita dal riferimento del alle proprie origini e alla propria storia Pt_1 personale” (sentenza, p. 12; v. anche lettera trascritta a p. 4 della sentenza ove si legge “Se la mia colpa è stata la richiesta di un inquadramento adeguato, dato dalla mia esperienza di 27 anni di chirurgia in vari ambiti, allora questa non deve essere considerata una colpa, tutt'altro, è una richiesta di uguaglianza, per arrivare ad essere trattato come altri colleghi, senza che ci sia a mio discapito discriminazione alcuna. L'uguaglianza è nella mia coscienza, per quella sono emigrato, ho sofferto e per questo ho scelto la società che amo e la terra dove morirò, l'Italia caro Professore”). La
Corte d'appello, partendo dalla appurata verità dei fatti storici e dalla correttezza espositiva della lettera, avrebbe dovuto procedere, per verificare il rispetto del limite di continenza formale, ad una più attenta analisi volta a stabilire se la frase a effetto inserita nella parte finale della lettera costituisse una espressione riassuntiva oppure figurata della ampia critica prima articolata, nei suoi plurimi profili, e dello stato d'animo descritto, anche con espliciti riferimenti ad una condizione di mobbing, o se invece veicolasse un'offesa autonoma, ultronea, in nessun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato del prof. ” Nell'ottica della Suprema Corte “la Corte Per_1
d'appello non ha correttamente applicato i criteri per la verifica del legittimo esercizio del diritto di critica sotto il profilo della continenza formale e ciò determina l'accoglimento, per tale aspetto dei motivi di ricorso esaminati.
23. A conclusioni analoghe si giunge riguardo al canone di pertinenza, che la Corte d'appello ha ritenuto non rispettato a causa della diffusione della lettera a tutti i medici della struttura. Tale conclusione rivela un errore di prospettiva da parte dei giudici di appello, per aver focalizzato la valutazione su un dato, l'esistenza di un interesse collettivo alla diffusione di una notizia o pagina 9 di 15 accadimento, che è proprio del diritto di cronaca, attribuendo allo stesso un ruolo dirimente. Come ribadito da questa Corte, nell'ambito del rapporto di lavoro il limite di pertinenza si misura sulla rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. Cass. n. 1379 del 2019; n. 1173 del 1986). Il modo in cui la critica è veicolata può certamente avere rilievo nel giudizio di pertinenza, ma questo deve muoversi non secondo il punto di vista dell'interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l'accusa, bensì seguendo il focus della inerenza di quelle modalità all'interesse meritevole di tutela e, nella specie, alle problematiche lavorative esposte dal dott. nella lettera. Una lettera che esordisce con la premessa “Le scrivo Pt_1 ancora, ma questa volta davanti ai colleghi” e che in più punti chiama in causa i colleghi “che hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria” e ai quali è ben nota
“questa esclusione dalla sala operatoria”. A causa del descritto errore prospettico, la Corte di merito ha segmentato l'indagine sulla pertinenza, là dove avrebbe dovuto procedere ad una valutazione unitaria e complessiva della inerenza delle critiche e delle modalità di diffusione delle stesse alle condizioni di lavoro, ai rapporti nei luoghi di lavoro, ai modi di esercizio dell'attività imprenditoriale e alle loro ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone dei lavoratori.”.
La Corte di Cassazione, alla luce delle considerazioni sopra trascritte, ha accolto i primi due motivi di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso a questa
Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di giudizio di legittimità.
In data 17/4/2025, ha depositato ricorso in riassunzione chiedendo, a conferma integrale Parte_1 di quanto originariamente statuito dalla sentenza di primo grado, l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ripercorsa la vicenda processuale, sostiene che alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte il reclamo proposto dal non possa che essere rigettato. Segnatamente, precisa che il CP_1 licenziamento per giusta causa, relativamente alla parte della contestazione concernente l'invio della e- mail (episodio del 12/10/2020), sarebbe illegittimo per insussistenza del fatto contestato e per l'irrilevanza disciplinare della circostanza. Quanto, invece, all'ultima parte della contestazione disciplinare (episodio del 9/10/2020), precisa che nei punti non investiti dalla Cassazione la pronuncia in ordine alla sua indeterminatezza e conseguente non valutabilità ai fini disciplinari rimane passata in giudicato. In ogni caso, ribadisce che la contestazione disciplinare sarebbe generica.
Conclude, quindi, ribadendo che il licenziamento non è sorretto da giusta causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav., già riconosciuta in prime cure.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in data 12/6/2025. Controparte_1
pagina 10 di 15 In primo luogo, l'odierno resistente in riassunzione contesta la tesi di controparte secondo cui, in forza dei principi stabiliti dalla Cassazione, non potrebbe che essere accertata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. Sostiene, invece che “codesto Collegio sia tenuto a rimediare agli errori di diritto riscontrati dalla Cassazione, nel senso che, onde accertare la legittimità o meno del licenziamento, che per l'appunto è ancora sub judice (per effetto dell'assorbimento del terzo motivo), possa e debba procedere con l'indagine del contesto aziendale, lavorativo e personale;
indagine che la sentenza impugnata non ha svolto e che, occorrendo, potrebbe ritualmente comportare anche l'apertura della fase istruttoria testimoniale che è mancata nelle fasi e nei gradi precedenti del giudizio.”
Con riferimento ai limiti di continenza e pertinenza invita la Corte territoriale a effettuare un'indagine approfondita sul contesto e sulla funzione comunicativa della “frase ad effetto” usata dal lavoratore. La
Cassazione non avrebbe, infatti, statuito che la frase ad effetto del Dr. sia lecita, ma che non si Pt_1 può deciderlo senza una valutazione più ampia del contesto.
Il richiede, pertanto, l'avvio di una nuova istruttoria volta, avuto riguardo alle condotte CP_1 contestate al ricorrente, a “verificare i presupposti della sua reazione, indagando su quale fosse il clima di allora considerato ostile dal Dr. al punto da essere letale”. Oltretutto, nell'ottica del Pt_1
nel caso di specie avrebbero inciso le restrizioni dovute alla pandemia CO (quanto ad CP_1 utilizzo ferie arretrate e riduzione dell'attività operatoria) e il richiamo al decesso di Persona_4
(associato ad un abuso di potere nonché al razzismo) sarebbe un'evidente forzatura. Parimenti inconferente sarebbe il richiamo alla fattispecie del mobbing. Sul piano fattuale, l'attuale resistente ripercorrere la carriera del dott. evidenziando in particolare la degenerazione dei rapporti Pt_1 interpersonali tra lo stesso ed i colleghi, compresi i superiori.
Sostiene, inoltre, che con il pretesto di fornire, mediante la mail del 12.10.2020, informazioni operative generali ai colleghi, il Dr. ha in realtà coinvolto gli stessi nella sua vicenda personalissima, Pt_1 veicolando un messaggio denigratorio nei confronti del primario e del datore di lavoro.
Conclude, quindi, per la legittimità del licenziamento di cui è causa, evidenziando, nel contempo, che il dr. non ha riproposto nel giudizio di rinvio la tesi secondo la quale la sua condotta avrebbe Pt_1 meritato di essere punita con una sanzione conservativa.
All'udienza del 29.7.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, comma
60, l. 92/2012 e succ. mod.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che la materia del contendere, nell'odierno processo di rinvio, è circoscritta alla rivalutazione della rilevanza disciplinare quale giusta causa di licenziamento dell'e- mail trasmessa dall'odierno ricorrente, in data 12.10.2020, al Prof. e al personale medico del Per_1
pagina 11 di 15 mentre, non essendo state oggetto di censura innanzi alla Controparte_1
Cassazione, risultano passate in giudicato e, quindi, fuoriuscite dal tema del decidere, le statuizioni contenute nella sentenza n. 204/2022 di questa Corte d'Appello in ordine alla genericità ed alla conseguente non valutabilità ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del recesso dell'ultima parte della contestazione disciplinare (che per chiarezza si trascrive “Venerdì 9 ottobre 2020 un Suo collega ha chiesto un colloquio con la Direzione esprimendo il proprio personale disagio in relazione ad un episodio accaduto giovedì 1° ottobre 2020 e che concerne i Suoi rapporti con i colleghi e i superiori. Nel corso di tale colloquio abbiamo appreso che nei mesi scorsi Lei ha avuto modo di dire a tre Suoi colleghi di avere raccolto materiale per rovinare il professor e che il suo proposito Per_1 era farlo fuori anche a scapito di altri colleghi che avrebbero potuto essere travolti dalle conseguenze del Suo preannunciato proposito contro lo stesso primario. Lei ha infine riferito di essere stato contattato da veri o falsi carabinieri che l'avrebbero minacciata a causa dei suoi cattivi rapporti con il professor e di essersi per questo rivolto ad un avvocato”). Per_1
Ciò premesso, ritiene la Corte che, alla luce dei principi di diritto declinati nell'ordinanza di rinvio della Cassazione con specifico riferimento al caso controverso, la missiva oggetto di contestazione non presenti alcun rilievo disciplinare, ma costituisca legittima espressione del diritto di critica ex art. 21
Cost. e 1 Stat. Lav., come già statuito dal Tribunale in sede sommaria e di opposizione, con motivazioni integralmente condivise da codesto Collegio.
I giudici di legittimità hanno, invero, stigmatizzato, quale frutto di erronea applicazione delle norme di diritto che regolano la materia, il giudizio espresso da questa Corte d'Appello, nella sentenza cassata, in ordine al superamento dei limiti della continenza formale e della pertinenza (là dove la Corte d'Appello aveva, invece, confermato l'accertamento del primo giudice in ordine al rispetto del principio della continenza sostanziale ossia di veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto, ma soggettivo, con statuizione, per questa parte, passata in giudicato).
Quanto ai limiti della continenza formale, ritenuto superato dalla Corte d'Appello per via della frase conclusiva contenuta nella lettera (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo.
Come Lei, dovrei poter respirare ance io”) e, segnatamente, per la sottesa equiparazione della vicenda del al caso di , emblematica ipotesi di abuso di potere con discriminazione Pt_1 Persona_4 razziale, la Cassazione ha evidenziato che tale frase ad effetto avrebbe dovuto essere valutata in modo più ponderato per verificare se la stessa costituisse un'espressione riassuntiva o figurata dell'ampia critica prima articolata dall'odierno ricorrente e dello stato d'animo dal medesimo descritto, piuttosto che un'offesa autonoma, ultronea, in alcun modo agganciata alle rivendicazioni e al rammarico narrato pagina 12 di 15 e avente quale unico o prevalente scopo quello di colpire, in modo gratuito e in nessun modo circostanziato, l'operato del prof. Per_1
Nell'incipit del paragrafo 22, pag. 11 dell'ordinanza, i giudici di legittimità, nel rimettere a codesta
Corte una nuova valutazione sul punto, hanno, peraltro, esplicitamente censurato il giudizio negativo al riguardo espresso nella sentenza cassata, osservando che “La Corte d'appello non ha compiuto questa verifica ed ha giudicato esorbitante la frase in questione, nonostante la sua pacifica correttezza espositiva, pur avendo accertato in fatto che una delle critiche mosse dal aveva ad oggetto la Pt_1 condotta discriminatoria del prof. “implicitamente ribadita dal riferimento del alle Per_1 Pt_1 proprie origini e alla propria storia personale”.
In effetti, il richiamo al noto caso di cronaca non fa altro che rimarcare, con enfasi, il sentimento di prevaricazione vissuto dal per via della sua personale percezione di essere discriminato dal Pt_1 punto di vista lavorativo (opinione potenziata e avvalorata, al cospetto dei lettori, con la messa in evidenza della propria qualità di straniero e con la narrazione, evidentemente tesa a suscitare un coinvolgimento emotivo, delle difficoltà determinate dalla sua lontananza dal paese d'origine) e, al contempo, vittima di un abuso di potere, là dove l'atto del “soffocamento”, alla luce della complessiva disamina del testo, è chiaramente riferito alla compressione della sua “vitalità” professionale, resa con il plastico rinvio ad un gesto fisico, evocativo di un forte stigma per le censurate modalità di gestione del suo rapporto di lavoro da parte del superiore gerarchico.
La frase, volutamente “ad effetto”, si limita, in definitiva, a veicolare una “supplica” in relazione alle esposte problematiche lavorative e, in quanto tale, è funzionale alle finalità delle critiche mosse con l'e- mail in commento, senza trasmodare in offese gratuite.
Quanto al canone della pertinenza (affrontato nel paragrafo 23 dell'ordinanza di rinvio), osservato che la Corte d'appello, nella pronuncia cassata, lo ha ritento superato in ragione della diffusione della lettera a tutti i medici della struttura, i giudici di legittimità hanno ritenuto che tale conclusione sia frutto di un errore di prospettiva, evidenziando che l'esistenza di un interesse collettivo alla diffusione della notizia attiene al diritto di cronaca, mentre nell'ambito del rapporto di lavoro il limite della pertinenza si misura sulla rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione e il modo in cui la critica è veicolata, avuto riguardo al rispetto di tale limite, può aver rilievo, ma non secondo il punta di vista dell'interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l'accusa, ma tenuto conto dell'inerenza di quelle modalità all'interesse meritevole di tutela.
Nella specie, come indicato dalla Suprema Corte, occorre, quindi, aver riguardo alle problematiche lavorative esposte dal nell'e-mail, là dove nella stessa in più punti i colleghi sono chiamati in Pt_1
pagina 13 di 15 causa quali soggetti già partecipi e al corrente della vicenda (“Le scrivo ancora, ma questa volta davanti ai colleghi. Alcuni di loro mi conoscono da circa venti anni, molti di loro hanno investito su di me affidandomi pazienti e credendo nella mia abilità operatoria.”) e il loro voluto coinvolgimento quali destinatari della missiva è evidentemente volto, nell'ottica del suo autore, ad ottenere l'ascolto e la presa in carico delle denunciate criticità e ciò per via dell'opinione, dal medesimo maturata, circa l'inefficacia dei confronti individuali sino a quel momento ricercati (“In questi mesi ho cercato più volte di contattarla per cercare di capire le motivazioni di questa sua scelta e per cercare di trovare una soluzione ma Lei si è sempre sottratto.”).
Anche il canone di pertinenza deve, pertanto, ritenersi rispettato.
Né, per la rivalutazione del caso, è necessario dar corso all'istruttoria richiesta da parte resistente, in quanto la stessa è volta a far emergere circostanze non rilevanti ai fini della decisione, quali le ragioni delle determinazioni organizzative a supporto delle decisioni in ordine agli interventi chirurgici e allo smaltimento delle ferie e l'erroneità del punto di vista del ricorrente, essendo il diritto di critica frutto di valutazioni necessariamente soggettive.
Esclusa, per le ragioni esposte, la rilevanza disciplinare della comunicazione e-mail del 12.10.2020, in quanto legittima manifestazione dell'esercizio del diritto di critica in ambito lavorativo, il licenziamento per cui è causa va annullato per insussistenza del fatto contestato (inteso quale fatto non in senso meramente materiale, ma quale fatto giuridico, ossia quale comportamento disciplinarmente rilevante: vd. Cass. nn. 23669/2014, 20540/2015, 18418/2016, 10019/2016 e n. 12174/2019), con applicazione della tutela reale c.d. attenuata di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav. (dovendosi circoscrivere l'indennizzo risarcitorio a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Infine, in applicazione del principio di soccombenza, segue nel dispositivo la condanna della resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali di tutti i gradi, liquidate, per il primo (fase sommaria e di opposizione) e per il reclamo innanzi alla Corte d'Appello secondo i parametri previgenti di cui al DM
55/2014 e per il giudizio di legittimità, nonché per il presente giudizio di rinvio secondo i parametri aggiornati con il DM 147/2022, in complessivi € 16.600,00 per compensi, di cui € 3.500,00 per la fase sommaria, € 3.500,00 per il giudizio di opposizione, € 3.300,00 per il reclamo, € 2.800,00 per il giudizio di legittimità ed € 3.500,00 per l'odierno giudizio di rinvio, oltre al rimborso dei contributi unificati e al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
1. accerta e dichiara che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato e, applicato l'art. 18, co. 4, legge n. 300/1970, annulla il pagina 14 di 15 licenziamento intimato a con comunicazione del 22.10.2020 e condanna il Parte_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e Controparte_1
a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici medi ISTAT del costo vita dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
2. condanna, altresì, la resistente a rifondere al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 16.600,00 per compensi, oltre al rimborso dei contributi unificati e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 4.8.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Giovanni Casella
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